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LA REMISSIONE DELLA QUERELA NEL DELITTO DI VIOLENZA DOMESTICA: SINTOMATICA DELL’AGGRAVAMENTO DELLA RELAZIONE MALTRATTANTE

Molto spesso si cade nell’errore di pensare che la remissione della querela, nel caso di violenza domestica, possa indurre il Giudice a ritenere non sussistente il delitto o ad escludere la reiterazione.
Al contrario, sono proprio le remissioni di querela e/o le ritrattazioni della persona offesa a creare nelle Autorità la convinzione dell’esposizione della vittima ad una prosecuzione o aggravamento della relazione maltrattante.
Questo perché nel momento in cui la persona offesa trova la forza per sporgere denuncia, alcun motivo vi sarebbe per rinunciare al procedimento penale. Ne consegue che, qualora la querela venga rimessa, è altamente probabile che ciò sia il frutto di intimidazione, minacce e ritorsioni da parte del reo.

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Preservare i figli nei contrasti dei genitori

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L'Avv. Attasi ospite a Unomattina per parlare della riforma Cartabia

L'Avv. Piera Attasi è stata ospite della puntata del 20 marzo 2024 del programma Unomattina, in diretta su Rai 1, per parlare delle novità introdotte dalla riforma Cartabia nel diritto di famiglia, specialmente per quanto riguarda gli accordi tra i coniugi. 



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L'Avv. Attasi su Rainews 24 per parlare di nullità ecclesiastica del matrimonio

Intervista all'Avv. Piera Attasi durante la puntata del 23.02.2024 del programma "Pomeriggio 24" sull'emittente Rainews 24.

L'avv. Attasi, in quanto avvocato rotale, ha risposto a domande sul processo di nullità del matrimonio canonico e sul suo impatto nella società attuale.



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L' Avv. Attasi ospite a Uno Mattina per parlare di separazione e divorzio

L'avvocato Attasi è stata ospite in data 06.11.2023 alla trasmissione Rai Uno Mattina per parlare dei procedimenti di separazione e di divorzio.

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L'Avv. Attasi relatrice al Rapporto semestrale sulle aste immobiliari in Italia

Rapporto semestrale presso il Senato del 23.02.2021 del Centro Studi SOGEEA con intervento dell'Avv. Attasi sulla sospensione causa covid delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa.

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Dal diritto immobiliare al diritto ecclesiastico, alle adozioni e difficili divorzi

Articolo del quotidiano La Repubblica dell'11.02.21 sullo Studio Legale Mauro & Attasi.

Cliccare sull'immagine per ingrandirla. 

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Diritto Immobiliare

Il diritto immobiliare si occupa di ogni aspetto relativo alla gestione giuridica degli immobili, dalla compravendita allo sfratto alle questioni di tipo urbanistico e catastale.

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Diritto Condominiale

Il diritto condominiale è quella branca del diritto privato che si occupa dei rapporti tra condomini e fra questi ultimi e  soggetti terzi.

Il condominio è un istituto centrale nel diritto privato italiano. Ciononostante, la sua natura giuridica è incerta.

In base a una tesi tradizionale,  sarebbe una comunione forzosa e perpetua, disciplinata in modo peculiare.
Secondo la tesi della proprietà plurima, sarebbe una forma di proprietà che si compone in capo a ciascun condomino del diritto di proprietà esclusivo sull’unità immobiliare e della proprietà comune di alcune porzioni dell’edificio.
In base ad una terza tesi, il condominio sarebbe qualificabile come ente di gestione


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Diritto Societario

Il diritto societario è la branca del diritto commerciale che ha ad oggetto i vari aspetti della società, tra cui la costituzione, la governance, il controllo, lo scioglimento  la liquidazione, la responsabilità aziendale, i rapporti patrimoniali fra soci, le operazioni societarie straordinarie e la gestione della crisi di impresa.

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Adozioni

L’adozione è l’istituto giuridico con cui (gli adottanti) due coniugi sposati da almeno 3 anni – sono conteggiati anche gli anni di convivenza prematrimoniale more uxorio - assumono civilmente come figlio un soggetto (l’adottato) con cui non hanno legami di sangue e con il quale intercorre una differenza di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

L’adozione può essere nazionale o internazionale.

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Responsabilità medica

Responsabilità professionale del medico per i danni derivanti dalla propria illecita condotta (commissiva od omissiva) posta in essere in violazione di una norma.

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Diritto minorile

Tutela dei diritti dei minori, quali:
  1. diritto innato alla vita;
  2. diritto ad un nome;
  3. diritto a conservare l’identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari;
  4. diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell’interesse superiore del fanciullo;
  5. diritto a formarsi una propria opinione; alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
  6. diritto all'educazione;
  7. diritto al riposo, allo svago ed al gioco;
  8. diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso;
  9. diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale;
  10. diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti;
  11. diritto a non partecipare a conflitti armati se di età tra i quindici e i diciotto.

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Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, unioni civili)

Il diritto di famiglia è quella branca del diritto privato che riguarda i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone componenti una famiglia.

Nonostante la sua collocazione sistematica, al diritto di famiglia afferiscono anche questioni penalistiche: si pensi al tema della violenza domestica, della violenza di genere e dell'abuso dei mezzi correttivi nei confronti dei figli, nonché dei profili penalistici che possono derivare dal mancato rispetto dei provvedimenti le giudice in materia di separazioni o divorzi.

La separazione è un procedimento attraverso il quale, per motivi che rendono impossibile il proseguimento della  convivenza tra i coniugi, il vincolo matrimoniale viene attenuato e alleggerito di alcuni obblighi come la coabitazione e la fedeltà, in possibile previsione di un totale scioglimento attraverso il divorzio.
La separazione può essere consensuale quando i coniugi raggiungono un accordo sulle questioni relative al patrimonio e alla gestione dei figli. In tal caso, l'accordo viene omologato dal Pubblico Ministero con un apposito decreto.
La separazione giudiziale, invece, si ha nel caso in cui le parti non siano nelle condizioni di addivenire a un accordo. La natura di tale procedimento è quella di contenzioso civile dinanzi al Tribunale, che si pronuncerà con sentenza.

Il divorzio è il procedimento attraverso il quale il vincolo matrimoniale è definitivamente sciolto e permangono in capo ai coniugi alcuni doveri relativi alla prole come quello di crescere e mantenere i figli. In capo al coniuge economicamente più forte viene disposto inoltre l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore dell'altro coniuge.
Anche il divorzio può essere ottenuto tramite un accordo. In tal caso è definito "divorzio congiunto". In alternativa, il divorzio giudiziale ha anch'esso natura di contenzioso dinanzi al Tribunale. 

L'unione civile è la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, legate da un vincolo affettivo. Viene disposta mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. 
Si tratta di un istituto introdotto dalla nota Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) al fine di colmare un vuoto di tutela nei confronti delle famiglie omosessuali. 

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Successioni

Il sistema della successione nell’ordinamento giuridico italiano è fondato sulla bipartizione tra successione inter vivos, ossia tra soggetti ancora in vita, e mortis causa, ossia tra un soggetto deceduto e soggetti in vita. A sua volta, la successione mortis causa trova una sua bipartizione tra successione testamentarie e intestata.


La successione testamentaria è disciplinata da un insieme di regole per lo più rinvenibili nel Codice Civile che dettano gli aspetti di contenuto e forma delle disposizioni testamentarie.

La successione intestata è ugualmente disciplinata dall'ordinamento civile seppur in assenza di un testamento. 

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Diritto ecclesiastico (contratti IOR)

L'Istituto per le opere di religione (acronimo: IOR), comunemente conosciuto come "Banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della Santa Sede, creata nel 1942 da papa Pio XII e con sede nella Città del Vaticano.

L'amministrazione dello IOR è definita dal suo Statuto dal 1990.

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Diritto ecclesiastico (nullità matrimoniali)

La dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio è un riconoscimento legale tramite il quale un tribunale ecclesiastico riconosce la nullità del sacramento del matrimonio in virtù del diritto canonico cattolico


Nonostante nel linguaggio comune si parli di "annullamento della Rota", o addirittura di "divorzio cattolico",  tecnicamente si tratta di un "riconoscimento di nullità". Infatti, la dottrina cattolica considera il matrimonio  uno e inscindibile, pertanto non possono sussistere motivi di annullamento o risoluzione del matrimonio stesso.
Se invece viene verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il tribunale riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio.

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Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale

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Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale sia nella fase stragiudiziale di negoziazione, redazione dei contratti, che nella fase giudiziale di nullità o annullamento contrattuale, nonchè di risoluzione per inadempimento.

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Studio Legale Mauro e Attasi

Viale America, 125
00144 Roma
tel. +39 06.5913779 - +39 06.54281338
fax +39 06.54210345
email: segreteria@studiolegalemauroattasi.it

Studio Legale Rotale Avv. Piera Attasi

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La Consulenza Legale


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Avv. Vincenzo Mauro 
Laureato alla Università di Roma ‘’La Sapienza’’ nel 1992 esercita la professione in Roma dal 1997, con abilitazione dinanzi la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dal 2010. 
Inizialmente collabora con lo studio dell’avv. Dante de Marco fino al 2003 dove approfondisce le tematiche relative al diritto commerciale, societario e delle cooperative, oltre il diritto del lavoro nei diversi aspetti precontenziosi e giudiziali; partecipa alla costituzione dello studio legale M&A nel 2013. 
Nel corso degli anni ha sviluppato specifiche conoscenze nell’ambito del diritto della proprietà, del diritto immobiliare, delle locazioni e del condominio, nonché nel diritto delle successioni e delle divisioni, maturando esperienze significative sia nell’ambito del contenzioso giudiziale che nell’ambito della conciliazione e mediazione nella fase stragiudiziale. 
Ha maturato significative esperienze nella consulenza in gestioni patrimoniali ed immobiliari, dalla costituzione, alla amministrazione e fino alla divisione. Gestisce con estrema cura le esigenze e gli interessi del cliente per il raggiungimento di soluzioni conciliative al fine di evitare lunghi contenziosi giudiziari e limitare i relativi oneri economici e costi.

Contatta l'Avv. Vincenzo Mauro: v.mauro@studiolegalemauroattasi.it

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Avv. Piera Attasi

Avvocato
Civile e Rotale
presso l'Apostolico Tribunale
della Rota Romana e Avvocato 
SCV dello Stato della Città del Vaticano

Esercita la professione forense dal 2000 e nel 2010 partecipa alla fondazione dello studio M&A, con abilitazione dinanzi la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dal 2014. Ha acquisito con passione e abnegazione una comprovata e qualificata competenza in materia di diritto di famiglia e diritto minorile. Ha sviluppato ulteriori e specifiche competenze ed esperienze nella gestione dei patrimoni familiari, nel diritto immobiliare, internazionale in particolare in Egitto, Svizzera e America. 
Nel 2013 amplia le sue qualifiche e si licenzia in Diritto Canonico, divenendo anche Avvocato Ecclesiastico e Consulente nelle procedure di nullità del matrimonio canonico. 
Diviene Avvocato Rotale presso la Rota Romana e Avvocato SCV dello Stato della Città del Vaticano. 

Contatta l'Avv. Piera Attasi: p.attasi@studiolegalemauroattasi.it

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News


Questo è il nostro giornale di bordo, dove mettiamo a disposizione una collezione di articoli, pensieri, idee ed altre informazioni da consultare, per approfondire gli argomenti delle materie di cui ci occupiamo.

23/09/25

Nuove norme deontologiche per gli avvocati: il CNF aggiorna il Codice

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice deontologico forense: novità su riservatezza, minori, arbitrato e ADR

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2025, il Consiglio Nazionale Forense ha reso ufficiali le modifiche al Codice deontologico forense approvate con delibera n. 636 del 21 marzo 2024. Le nuove disposizioni interessano diversi articoli del Codice e mirano a rafforzare i principi di correttezza, autonomia e riservatezza nella professione legale.

Tra le principali novità, spiccano i cambiamenti sugli obblighi di riservatezza nei rapporti tra colleghi e con i clienti, il nuovo assetto delle regole per l’ascolto del minore, e le condizioni di incompatibilità per chi assume incarichi arbitrali.

È stato inoltre introdotto l’art. 62-bis, che disciplina la condotta dell’avvocato nella negoziazione assistita, stabilendo comportamenti vietati e sanzioni graduate. Il Titolo IV del Codice assume ora un significato più ampio, includendo anche le pratiche di risoluzione alternativa delle controversie.

L’intervento del CNF rappresenta un adeguamento necessario ai mutamenti della professione, promuovendo trasparenza, tutela delle persone vulnerabili e affidabilità dell’avvocato anche nei percorsi stragiudiziali.

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12/06/25

Casa familiare e minori: priorità al benessere attuale del figlio, non al diritto del genitore

La Cassazione conferma: l’abitazione non va assegnata al collocatario se il rientro compromette l’equilibrio della prole

Con l’ordinanza n. 14460 del 30 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una madre che chiedeva l’assegnazione della casa coniugale, già negata dai giudici di merito, perché non rispondente all’interesse della figlia minore. Secondo i giudici, il criterio guida nell’attribuzione dell’abitazione familiare resta la salvaguardia del benessere del minore, che deve proseguire la propria vita nel contesto affettivo, scolastico e sociale ormai consolidato. Nel caso specifico, la bambina viveva stabilmente con la madre dalla tenera età, presso l’abitazione della nonna materna, dove aveva costruito la propria rete di relazioni. Il ritorno nella vecchia casa – da cui la madre era stata forzatamente allontanata a causa di gravi tensioni familiari – avrebbe rappresentato una rottura dannosa per la minore. La Corte ha così confermato che, anche in presenza di principi giuridici generali, è l’interesse concreto e attuale del minore a guidare la decisione.

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30/05/25

Più tutele per gli animali: approvata la nuova legge che inasprisce le pene

Il Senato dà il via libera definitivo alla riforma: animali riconosciuti come esseri senzienti e titolari di diritti

Il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che modifica il Codice Penale per rafforzare la protezione degli animali. Con questa riforma, gli animali non sono più considerati solo oggetti di affetto umano, ma veri e propri soggetti di diritto. La norma si allinea al principio europeo che riconosce gli animali come esseri senzienti, meritevoli di tutela diretta. Le pene per maltrattamenti, abbandono e crudeltà sono state inasprite. Viene inoltre introdotto un approccio più rigoroso alla prevenzione dei reati contro gli animali. Si tratta di un importante cambio di prospettiva che segna un progresso nella legislazione italiana.

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15/05/25

Pagare il mutuo della casa dell’ex durante la convivenza non dà diritto al rimborso: lo chiarisce la Cassazione

Chi, durante una relazione stabile e non coniugale, sostiene economicamente il partner – ad esempio pagando le rate del mutuo della sua casa – non può chiedere la restituzione delle somme in caso di rottura del legame. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11337 del 2025, richiamando il principio dell’obbligazione naturale previsto dall’art. 2034 c.c.

Nel caso concreto, un uomo aveva chiesto alla ex convivente la restituzione di 20.000 euro versati durante la convivenza, sostenendo di essere stato l’unico a contribuire economicamente e che la donna si fosse arricchita ingiustamente. Ma i giudici hanno confermato che i versamenti spontanei tra conviventi, se proporzionati e legati alla normale vita in comune, non danno diritto ad alcun rimborso.

La Corte ha aggiunto che tali esborsi, se compatibili con le spese medie per un affitto, rappresentano forme normali di assistenza morale e materiale. Solo prestazioni sproporzionate e non giustificate potrebbero far configurare un indebito arricchimento, come già chiarito da precedenti pronunce (Cass. n. 14732/2018 e n. 11303/2020).

In definitiva, aiutare economicamente il partner durante la convivenza è una scelta personale che, salvo casi eccezionali, non dà diritto a restituzioni future.

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23/04/25

Testamento: legittima anche la volontà espressa a monosillabi o gesti, se intellegibile e consapevole

Una recente ordinanza della Cassazione ribadisce la validità della manifestazione testamentaria non verbale quando dettata da condizioni fisiche invalidanti, purché chiara e cosciente.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9534 dell’11 aprile 2025, ha chiarito che un testamento è valido anche se la volontà del testatore è stata espressa attraverso monosillabi o movimenti del capo. Questa forma di manifestazione, seppur atipica, è ritenuta legittima qualora sia l’unica modalità possibile per via delle condizioni fisiche del disponente, purché la volontà risulti comprensibile, libera da vizi e pienamente consapevole. 

Nel caso in esame, il giudice ha verificato l'autenticità dell’intenzione testamentaria, rilevando che il deficit motorio non comprometteva la lucidità mentale del testatore. 
Viene così confermato che non è necessaria una forma verbale o scritta classica, se la comunicazione è comunque chiara e intellegibile. 
Il principio tutela la sostanza della volontà rispetto alla forma, nel rispetto delle condizioni soggettive del disponente.

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21/03/25

Corte di Cassazione Civile, Sez. 1, Ord. 3 gennaio 2024, N.85

Giudizio di Delibazione 

Il ricordo ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. 

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13/02/25

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29/11/24

CYBER DATING VIOLENCE: QUANDO LA VIOLENZA VEDE PROTAGONISTI I SOCIAL MEDIA

Nel mondo di oggi i social stanno assumendo un ruolo sempre più preponderante nella vita di ognuno, in particolar modo dei giovani. Queste piattaforme diventano per i ragazzi delle vere e proprie “piazze”, ove si crea un’altra realtà, la c.d. realtà virtuale. 
Come dice un noto filosofo – Luciano Floridi – oggi i ragazzi vivono “onlife”, con la conseguenza che diventa sempre più difficile per gli stessi distinguere ciò che accade nel mondo reale rispetto a quello che si consuma sui social. 
Proprio su questo scenario nasce un nuovo tipo di violenza, quella c.d. relazionale. Questo tipo di violenza non è ne fisica, nè verbale, ma si può dire che miri a distruggere agli occhi degli altri la reputazione della vittima, isolandola dai propri affetti, e rendendola così sempre più dipendente dal suo persecutore. 
Sul punto è doveroso evidenziare come la reputazione sia un diritto di suprema importanza. Essa, intesa quale fama di cui si gode tra i consociati, trova la propria tutela nell’art. 2 della Costituzione, il quale tutela i diritti inviolabili di ciascun individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Tale articolo si può dire essere un vero e proprio trasformatore permanente, in quanto permette di comprendere, sulla base di un determinato contesto storico-sociale, quali siano i diritti meritevoli di tutela. 
Ad oggi dubbi non ve ne sono, la reputazione è un vero e proprio diritto che necessita di essere tutelato sia nella vita di tutti giorni, che in quella c.d. realtà virtuale che sono i social media, teatro di innumerevoli quanto spregiudicate violenze relazionali.

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21/10/24

LA CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il 5 settembre 2024 a Vilnius, Lituania, è stata firmata la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Il Trattato rappresenta il primo accordo internazionale giuridicamente vincolante in materia di IA e ha lo scopo di bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico democratico.

Il processo di elaborazione della Convenzione ha avuto inizio nel 2019, quando il Comitato ad hoc sull’Intelligenza Artificiale è stato incaricato di esaminare la fattibilità di uno strumento internazionale in grado di regolamentare l’intelligenza artificiale. Successivamente, il Comitato sull’Intelligenza Artificiale, costituito nel 2022, ha portato avanti la redazione del testo della convenzione, con la partecipazione attiva dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e di osservatori come Stati Uniti, Canada, Giappone e Unione Europea. La Convenzione è stata formalmente adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 maggio 2024, e successivamente aperta alla firma durante la Conferenza dei ministri della giustizia a Vilnius. Il principale scopo della Convenzione è garantire che lo sviluppo, l’uso e la dismissione dei sistemi di IA siano compatibili con i principi democratici e i diritti umani fondamentali. I sistemi di IA vengono definiti machine-based system that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations or decisions that may influence physical or virtual environments e impone obblighi agli Stati firmatari di regolamentare l’intero ciclo di vita dei sistemi dalla progettazione all’implementazione, dall’utilizzo fino alla dismissione. 

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30/08/24

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio approvato dal Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa ha adottato il 30 maggio 2024 un pacchetto di nuove norme per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Esso comprende: 1) la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 2) i meccanismi che gli stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) n. 2019/1937, e modifica e abroga la Direttiva (UE) n. 2015/849; 3) il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. I testi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE lo scorso 19 giugno 2024; il Regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni dopo l'entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire alcune parti della Direttiva antiriciclaggio e tre anni per recepirne altre parti.

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14/10/25

Affido condiviso e collocamento alternato anche se il bambino ha quattro anni e il genitori litigano

Trib. Roma, Sez. I, 09.10.2025


Non importa la tenera età del bambino né che i genitori si accusino reciprocamente di comportamenti aggressivi, anche perché non hanno mai sporto denuncia.

La conflittualità rilevata dai servizi sociali, anzi, fa propendere per il collocamento alternato: "auspicando che l’interruzione della coabitazione possa consentire il ripristino nell’alveo di una fisiologica dialettica della relazione parentale, appare confacente agli interessi del  bambino di mantenere l’habitat di riferimento come in essere, nel contempo salvaguardando la giusta equidistanza dalle figure genitoriali, mantenendone la pari presenza, così da non determinare nel minore una frattura con il precedente habitus vitae, in tal senso prevedendo che i genitori si alternino settimanalmente nel domicilio coniugale"

E questo anche se la conflittualità è tale da giustificare la nomina di un curatore speciale e l'espletamento di una CTU per accertare le condizioni psicologiche del bambino e la qualità del rapporto genitoriale.

Alla CTU viene inoltre chiesto di tenere conto anche delle allegazioni di violenza negli atti delle parti. 

Si tratta di una decisione degna di nota, in quanto non è pacifica l'opportunità del collocamento alternato in caso di conflittualità. Ad esempio, per alcuna giurisprudenza si tratta di: "un positivo punto di arrivo, coerente con un affidamento condiviso, ma non già di partenza in casi particolarmente complessi e conflittuali o quando vengano anche denunciati comportamenti violenti. E ciò a maggior ragione quando sono imminenti accertamenti più approfonditi da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio." (Corte d’Appello di Brescia, Ord. 9 dicembre 2024).

Trib. Roma, Sez. I, 09.10.2025 (testo completo)


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13/10/25

Prima casa, niente agevolazioni se l’immobile è già condiviso con il coniuge

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 24477 del 2025, ha stabilito che l’acquirente non può accedere ai benefici “prima casa” se è già titolare, insieme al coniuge, di un altro immobile ubicato nello stesso Comune, anche se tale titolarità deriva da una comunione ordinaria e non legale. La pronuncia interpreta in modo rigoroso la lettera b) della Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, ritenendo che la norma escluda il beneficio in ogni forma di comproprietà tra coniugi. Il giudice ha inoltre precisato che le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva, essendo norme eccezionali. In caso di comunione tra coniugi su un altro immobile nello stesso Comune, è irrilevante il regime patrimoniale scelto (legale o convenzionale): si presume che la casa già posseduta sia idonea ad accogliere la famiglia. Fa eccezione la titolarità di una quota minima non utilizzabile a fini abitativi.

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03/10/25

La funzione del curatore speciale nella quantificazione degli assegni di mantenimento non versati: profili operativi alla luce della riforma Cartabia

L’avvocato  Piera Attasi come curatore speciale di minore, è stato il primo ad ottenere questo tipo di provvedimento pubblicato anche sul Sole 24 ore.

La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), entrata in vigore il 28 febbraio 2023, ha introdotto significative innovazioni in materia di diritto di famiglia, rafforzando gli strumenti a tutela del minore nei procedimenti caratterizzati da conflitti genitoriali, in particolare nei casi di inadempimento dell’obbligo di mantenimento.

In tale contesto, assume un ruolo centrale la figura del curatore speciale del minore, cui può essere attribuita la rappresentanza sostanziale nel procedimento, laddove emerga un conflitto di interessi tra il minore e il genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero nei casi in cui la rappresentanza risulti assente o inadeguata. La nomina è altresì prevista su istanza del minore ultraquattordicenne, in coerenza con il principio di ascolto e partecipazione attiva del minore nei procedimenti che lo riguardano.

Uno degli ambiti in cui il curatore speciale è chiamato a intervenire con maggiore incisività riguarda la quantificazione dei crediti derivanti dagli assegni di mantenimento non corrisposti da uno dei genitori. In questa prospettiva, il curatore assume un ruolo attivo non solo nell'accertamento dell'inadempimento, ma anche nell'esercizio delle azioni volte al recupero delle somme dovute, agendo in nome e per conto del minore.

Dal punto di vista operativo, il curatore può accedere a documentazione fiscale, bancaria e patrimoniale, avvalendosi anche del supporto dei servizi sociali e – ove autorizzato dal giudice – di organi di polizia tributaria, come la Guardia di Finanza. È il caso, ad esempio, di un recente provvedimento del Tribunale di Roma, che ha conferito al curatore l'incarico di acquisire atti e informazioni utili all'accertamento della reale capacità economica del genitore inadempiente.

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23/09/25

Restituisce tutti i soldi il coniuge che svuota per sue spese personali il conto corrente cointestato ma alimentato solo dall'altro coniuge

Trib. Roma, Sez. XVII, Sent. 27.09.2025 n. 13220

La presunzione di parità dei crediti tra i titolari di un conto cointestato, prevista dall'art. 1854 cc, vale solo nei rapporti tra correntisti e banca.

Invece, ai rapporti interni tra correntisti si applica l’art. 1298, c. 2 cc, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.

Ne consegue che ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, l'altro non può avanzare pretese su tale saldo.

Inoltre, ove anche non si ritenga superata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.

Nel caso di specie il marito risultava aver sottratto progressivamente fino a € 28.700,00 dal conto cointestato con la moglie e alimentato solo da questa.

Le somme erano state girate su un conto di esclusiva titolarità dell'uomo oppure impiegate per suoi bisogni personali, come il pagamento della sua domestica o un contributo alle spese per l'appartamento della figlia di altro letto.

Non conta che la domanda di restituzione della donna sia stata proposta prima dell'ordinanza presidenziale di separazione, perché i coniugi erano in regime di separazione dei beni.

Sono poi irrilevanti i bonifici e gli assegni depositati dall'uomo a dimostrazione di aver alimentato il conto corrente, poiché hanno date precedenti all'apertura del conto stesso, oltre ad essere comunque inammissibili perché depositati con comparsa di costituzione nei termini per la memoria di prova contraria ex art. 171 ter n. 3 cpc senza che l'attrice avesse articolato una prova diretta.

Inoltre, nei rapporti interni tra correntisti la mediazione non è condizione di procedibilità.


La sentenza si muove in continuità con altre pronunce di legittimità e di merito che rilevano come la cointestazione del conto corrente non comporti sempre e comunque la contitolarità in parti uguali delle somme depositate (Cass n. 4838/21; Trib. Napoli sent. 20.06.2025 n. 6235; Trib. Roma, Sez. XVII, 17.05.2021, n. 8546).

Ma ha il pregio di chiarire le differenti discipline dei rapporti tra correntisti e tra questi ultimi e la banca, anche specificando che la presunzione di contitolarità in parti uguali - comunque - non opera per la somma versata in eccedenza rispetto alla propria quota.

Trib. Roma, Sez. XVII, Sent. 27.09.2025 n. 13220 (testo completo) 

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22/09/25

Riorganizzazione dei ruoli nella I Sezione Civile del Tribunale di Roma

Redistribuiti i fascicoli rimasti vacanti a seguito dei recenti trasferimenti

Il Tribunale Civile di Roma ha disposto una nuova assegnazione dei ruoli all’interno della I Sezione Civile, a seguito dei trasferimenti e delle variazioni tabellari che hanno determinato la scopertura di alcuni incarichi.
Dopo un’attenta valutazione del carico di lavoro pendente, è stato stabilito di attribuire con priorità i ruoli rimasti privi di titolare da più tempo, garantendo la continuità della gestione dei fascicoli e la tempestiva trattazione delle udienze già fissate. La decisione tiene conto sia del numero complessivo delle cause pendenti sia della necessità di dare priorità ai procedimenti già calendarizzati per la prima udienza.
I nuovi magistrati assegnati alla sezione avranno a disposizione un periodo iniziale di dieci giorni senza udienze, al fine di consentire lo studio e l’organizzazione dei fascicoli loro affidati, assicurando così un ordinato passaggio di consegne e la piena efficienza dell’attività giudiziaria.


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16/09/25

Assegnazione Parziale della Casa Familiare: Limiti e Tutela del Minore

Il provvedimento giudiziale deve garantire il primario interesse dei figli, escludendo esigenze abitative del genitore non convivente

Nel contesto della separazione o del divorzio, l’assegnazione della casa familiare può riguardare anche una sola porzione dell’immobile, ma solo quando ciò risponda concretamente all’interesse del minore convivente. Ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., tale assegnazione ha carattere funzionale e non può estendersi al genitore non convivente per esigenze personali.

Qualsiasi limitazione del diritto di proprietà deve essere giustificata esclusivamente dalla tutela del benessere psicofisico del figlio. La parte di immobile non assegnata resta disciplinata dal regime dominicale ordinario. È pertanto inammissibile ogni provvedimento volto a garantire un utilizzo abitativo al genitore non collocatario, se privo di connessione con le esigenze del minore.

La Cassazione ha più volte ribadito tale principio, annullando decisioni che riducevano arbitrariamente lo spazio destinato ai figli.

 

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16/09/25

Nuove tutele per i minori: il curatore speciale calcola gli assegni mancati

Con la riforma Cartabia, il curatore può accertare il debito del genitore inadempiente e far valere i diritti del minore

Grazie alla riforma Cartabia, nei procedimenti familiari è possibile nominare un curatore speciale per il minore, anche d’ufficio, quando non è garantita una rappresentanza adeguata da parte dei genitori. Questo curatore ha il compito di tutelare concretamente i diritti del minore, specialmente nei casi in cui un genitore non versa gli assegni di mantenimento.

Il giudice può attribuire al curatore poteri specifici di rappresentanza sostanziale, autorizzandolo a raccogliere informazioni, consultare i servizi sociali e acquisire documenti utili a ricostruire la situazione patrimoniale del genitore obbligato. Il curatore, quindi, può fornire un quadro dettagliato e oggettivo per consentire al giudice di stabilire l’importo dovuto e facilitare il recupero delle somme non versate.

Questo strumento si rivela particolarmente utile nei casi in cui ci siano resistenze o mancanza di collaborazione da parte del genitore debitore. La nomina del curatore diventa quindi un mezzo efficace per far valere concretamente i diritti dei minori nei confronti di chi non adempie ai propri doveri familiari

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08/09/25

Donazione indiretta e acquisto di immobili: serve il nesso diretto tra somma erogata e bene comprato

Tribunale di Catanzaro, sentenza 17 giugno 2025

Nel caso in cui una persona fornisca una somma di denaro destinata all’acquisto di un immobile da parte di un altro soggetto, è necessario distinguere tra due situazioni: da un lato, la donazione diretta del denaro, che viene poi utilizzato liberamente per l’acquisto; dall’altro, il caso in cui il trasferimento di denaro sia effettuato specificamente allo scopo di consentire l’acquisto di un determinato immobile.

In questa seconda ipotesi, si configura una donazione indiretta del bene immobile, non della somma in sé, proprio perché quest’ultima rappresenta solo lo strumento per realizzare un fine ben preciso: l’acquisto del bene. Questo rapporto tra il mezzo (denaro) e il fine (immobile) è definito collegamento teleologico.

Dal punto di vista giuridico, le donazioni indirette possono avvenire anche senza l’adozione della forma solenne richiesta per le donazioni dirette (cioè l’atto pubblico notarile), ma è indispensabile dimostrare in modo chiaro e concreto sia l’intento di liberalità, sia il legame funzionale tra quanto donato e il risultato ottenuto.

Sul piano probatorio, la sentenza chiarisce che serve una prova certa e univoca del fatto che la somma sia stata destinata esattamente a quell’acquisto, e che non ci siano margini di dubbio sull’effettiva volontà del donante di far conseguire quel bene all’altra parte a titolo gratuito. In mancanza di tale prova o del nesso tra i due elementi, non si può riconoscere l’esistenza di una donazione indiretta.

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08/09/25

"Le sanzioni fiscali non si ereditano: la Cassazione solleva gli eredi dal peso dei debiti"

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22476/2025) ha stabilito un principio fondamentale per chi si trova a gestire un’eredità con potenziali pendenze fiscali: le sanzioni amministrative comminate dall’Agenzia delle Entrate non ricadono sugli eredi del contribuente deceduto.

Il caso: un maxi debito con il Fisco

Il pronunciamento nasce da un contenzioso avviato da un contribuente sanzionato per aver omesso la dichiarazione di investimenti all’estero. L’Agenzia delle Entrate gli aveva contestato violazioni per un importo superiore ai 460mila euro, accumulato in diversi anni. Tuttavia, nel corso del procedimento, l’uomo è deceduto (giugno 2024), lasciando aperta la questione: chi deve rispondere delle sanzioni?

La decisione: le sanzioni sono personali

La Cassazione ha risposto in modo netto: le sanzioni fiscali sono di natura personale, dunque non trasmissibili agli eredi. I giudici hanno richiamato l’articolo 8 del decreto legislativo sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, che definisce le sanzioni riferibili solo al soggetto che ha commesso la violazione. Con la morte di quest’ultimo, il procedimento decade per "cessazione della materia del contendere", in quanto non esiste più un soggetto sanzionabile.

Le conseguenze per gli eredi

Gli eredi, spesso ignari di tali contenziosi fino al momento della morte del familiare, non possono essere ritenuti responsabili per le sanzioni fiscali. Il principio, già affermato in precedenti sentenze (tra cui la n. 29577/2021), viene ora ulteriormente confermato: nessun obbligo di pagamento per sanzioni che non hanno natura patrimoniale, ma esclusivamente personale.

E le spese legali? Nessun costo per gli eredi

La Corte ha inoltre precisato che, poiché il ricorso non può essere giudicato per causa di morte, non si applica nemmeno il principio della “soccombenza virtuale”. Di conseguenza, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, senza oneri per gli eredi del defunto.

Una tutela importante per chi eredita

La sentenza rappresenta una garanzia significativa per i familiari che si trovano a gestire successioni complesse: i debiti verso il Fisco, se derivanti da sanzioni personali, non sono ereditabili. Un punto fermo che protegge gli eredi da responsabilità che non hanno contribuito a generare.

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01/09/25

La sentenza di divorzio può condannare alla restituzione del mantenimento del figlio maggiorenne divenuto autonomo

Tribunale di Roma, Sez. I, 20.08.2025, n. 11885



Il Tribunale di Roma, confermando la revoca del mantenimento al figlio maggiorenne dal novembre 2022, ha anche condannato l'ex moglie (genitore convivente col ragazzo) a restituire all'uomo quanto percepito indebitamente da tale data.


Il Tribunale aveva già rigettato la domanda di restituzione con l'ordinanza di revoca del mantenimento, sostenendo che fosse incompatibile con il thema decidendum del giudizio della crisi familiare.

Cambiando idea,  il Collegio ha accolto la domanda: "in ragione del diritto del padre a ripetere le somme corrisposte a titolo di mantenimento del figlio successivamente all’ottobre 2022 quale immediato necessario portato della decorrenza della revoca dell’assegno dalla data della domanda presupponente ilfatto sopravvenuto della conseguita autosufficienza del figlio (successiva ai provvedimenti presidenziali confermativi dell’assegno poi revocato)."

Il Tribunale si è basato in parte sulla sentenza di Sezioni Unite n. 32914/22 riguardo alla ripetibilità del mantenimento successivamente riconosciuto come non dovuto.

Pronuncia che non si applica direttamente alla revoca per fatti sopravvenuti (come nel nostro caso) ma che comporta comunque una differenza tra domande restitutorie relative a modifiche del mantenimento in corso di causa  e domande "aventi una genesi esterna al giudizio in corso" (ossia relative a somme o beni diversi dal mantenimento) inammissibili per difetto del  requisito della “connessione forte” ex art. 40 cpc.

E infatti, per tale motivo il Collegio ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione della automobile dell'uomo, comunque rinunciata in corso di causa.

Si tratta di una importante apertura alla speditezza del processo civile e alle esigenze dei genitori separati, che conferma la natura non alimentare del mantenimento del figlio maggiorenne revocato per raggiunta indipendenza e, soprattutto, consente di usare direttamente la sentenza come titolo esecutivo per il recupero, senza altre azioni giudiziarie. 

Il Tribunale ha però disposto un assegno di divorzio per l'ex moglie di € 1.000,00, rispetto agli €600,00 di mantenimento della separazione, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ossia sempre nell'anno 2022, dunque garantendole un credito maggiore del suo debito verso il marito, seppur sembra ovvio che possa operare una compensazione.

Download provvedimento completo 

Avv. Lorenzo Mariani 

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13/10/25

Papa Leone XIV rivede la gestione finanziaria vaticana: fine del monopolio Ior, più potere all’Apsa

Il primo Motu Proprio del nuovo Pontefice annulla la riforma di Francesco: torna la cooperazione tra gli enti della Curia. Apsa riconquistata la centralità sugli investimenti.

Con la Lettera apostolica Coniuncta Cura, pubblicata il 6 ottobre, Papa Leone XIV cancella l'esclusiva concessa allo Ior da Papa Francesco nel 2022 sulla gestione degli investimenti della Santa Sede. La nuova norma apre nuovamente le porte a un ruolo più attivo per l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa), che potrà ora scegliere se appoggiarsi allo Ior oppure ad altri intermediari finanziari esterni, in base a criteri di efficienza e convenienza stabiliti dal Comitato per gli Investimenti.

Il provvedimento, frutto di tre mesi di consultazioni con i principali organismi economici vaticani, mira a porre fine al lungo conflitto tra le due istituzioni finanziarie della Santa Sede: da un lato lo Ior, guidato da de Franssu e Mammì, e dall’altro l’Apsa, sotto la guida di Piccinotti e Gasperini.

Pur riaffermando il principio della "corresponsabilità nella communio", Leone riconosce di fatto l’autonomia gestionale dell’Apsa, marginalizzata dalla precedente normativa.

Questa mossa segna l’inizio di una nuova fase nella politica economica vaticana, dopo gli scandali legati agli investimenti immobiliari e i processi ancora in corso.

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05/05/25

Capitolo VII – Accettazione, Proclamazione e Inizio del Ministero del Nuovo Pontefice

  1. Accettazione dell’elezione e scelta del nome (n. 87): atto formale, documentato.
  2. Acquisto dell’autorità pontificia (n. 88): immediato se l’eletto è già vescovo; altrimenti, viene ordinato vescovo subito.
  3. Annuncio al popolo e Benedizione "Urbi et Orbi" (n. 89): effettuati dal Cardinale Protodiacono.
  4. Conclusione del Conclave (n. 91): avviene con l’accettazione dell’elezione.
  5. Presa di possesso della Basilica Lateranense (n. 92): obbligo entro breve tempo dall’inizio del pontificato.

La promulgazione finale (alla fine del documento) conferma il carattere normativo vincolante della Costituzione, abrogando ogni precedente disposizione contraria e vietando ogni tentativo di invalidarne i contenuti.

 

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05/05/25

Capitolo VI – Cosa si deve osservare o evitare nell’elezione del Sommo Pontefice

  1. Condanna della simonia (n. 78): scomunica per chi la commette, ma l'elezione resta valida.
  2. Divieto assoluto di accordi pre-elettorali o promesse di voto (nn. 79–82): ogni forma di pressione, veto politico, patto o giuramento tra cardinali è vietata, invalida e punita con la scomunica.
  3. Esortazione spirituale ai Cardinali (n. 83): devono votare liberi da influenze esterne o personali, mirando solo al bene della Chiesa.
  4. Coinvolgimento orante del Popolo di Dio (nn. 84–85): si richiede preghiera unanime per illuminare gli elettori.
  5. Invito all’eletto a non rifiutare per timore (n. 86): Dio dà la forza per compiere il gravoso compito.

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05/05/25

CAPITOLO V – Svolgimento dell’elezione

L’unica forma valida di elezione è lo scrutinio segreto, con voto personale e anonimo. 

È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi

Le votazioni seguono un rito preciso in tre fasi (pre-scrutinio, scrutinio, post-scrutinio). Le schede vengono bruciate dopo ogni sessione. Se dopo più turni non si giunge a un risultato, sono previste pause di preghiera e riflessione. Dopo 33 votazioni non risolutive, si restringe la scelta ai due più votati, che non possono però votare. Un’elezione non conforme è nulla.

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05/05/25

CAPITOLO IV – Osservanza del segreto

Tutti i Cardinali e coloro coinvolti nel Conclave sono tenuti al segreto assoluto su tutto ciò che riguarda l’elezione, con pena della scomunica latae sententiae per chi lo viola. È vietata ogni forma di comunicazione esterna, ricezione di stampa o media, e uso di strumenti di registrazione o trasmissione. 

Il segreto è vincolante anche dopo l’elezione del Papa, salvo espressa dispensa del Pontefice. Il Camerlengo e i Cardinali Assistenti vigilano sull’osservanza di tali norme.

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05/05/25

Capitolo III – L’inizio degli atti dell’elezione

Dopo le esequie del Papa defunto, i Cardinali partecipano alla Messa “Pro eligendo Papa” nella Basilica di San Pietro. Nel pomeriggio, si recano in processione alla Cappella Sistina, invocando lo Spirito Santo con il Veni Creator

L’elezione avviene solo in Cappella Sistina, luogo sigillato e protetto da controlli per garantire il segreto. I Cardinali pronunciano un giuramento solenne di fedeltà, riservatezza e indipendenza da influenze esterne. 

Dopo il giuramento, viene intimato l’extra omnes e tutti gli estranei escono. 

Un ecclesiastico tiene una meditazione sul compito elettivo, poi anche lui lascia la Cappella. Segue una discussione guidata dal Cardinale Decano per chiarire eventuali dubbi. Nessuna norma essenziale può essere modificata, nemmeno con voto unanime. Se nulla osta, l’elezione può cominciare subito secondo le regole previste.

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05/05/25

Capitolo II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO

Il Conclave si svolge nella Città del Vaticano, in ambienti riservati, con i Cardinali alloggiati alla Domus Sanctae Marthae. Gli spazi del Conclave, inclusa la Cappella Sistina, vengono chiusi agli estranei per garantire riservatezza. 

I Cardinali devono astenersi da ogni comunicazione esterna, salvo urgente necessità riconosciuta. Nessuno può parlare con loro, nemmeno occasionalmente. Persone specifiche, come il Segretario del Collegio, liturgisti, medici, confessori e addetti ai servizi, possono essere presenti, ma devono essere autorizzate. Tutti costoro devono prestare giuramento di assoluto segreto, pena la scomunica. È vietato usare strumenti di registrazione o comunicazione. L'intera procedura mira a proteggere l'integrità e la discrezione dell’elezione. 

La vigilanza è affidata al Camerlengo e ai suoi collaboratori. Nessuna deroga è ammessa senza l’esplicito consenso del nuovo Papa.

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05/05/25

Capitolo I GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE

Il diritto di eleggere il Papa spetta solo ai Cardinali sotto gli 80 anni, in numero massimo di 120. L’elezione spetta esclusivamente a loro anche se la Sede vaca durante un Concilio o un Sinodo, che in tal caso devono sospendersi. Nessun Cardinale elettore può essere escluso, salvo i casi previsti altrove nella Costituzione. Anche senza aver ricevuto simboli cardinalizi, un Cardinale pubblicato in Concistoro ha diritto di voto, salvo deposti o dimissionari. Il Conclave inizia entro 15-20 giorni dalla vacanza della Sede, salvo eccezioni. Tutti i Cardinali elettori sono obbligati a partecipare, salvo gravi impedimenti riconosciuti. Chi arriva prima dell’elezione può prendervi parte. Chi rifiuta ingiustificatamente di partecipare o si allontana senza motivo non può essere riammesso. Malati o assenti per giusta causa possono essere riammessi. Chi si allontana per motivi gravi può rientrare e votare.

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28/04/25

Come si elegge un nuovo Papa. Regole, segreti e tradizione del Conclave

Dopo la morte di Papa Francesco, si avvia il processo di elezione del suo successore, seguendo norme antiche e rigide procedure stabilite dalla Chiesa.

Con la scomparsa di Papa Francesco, è iniziata la fase di transizione in attesa del prossimo pontefice. L’elezione è regolata dalla costituzione apostolica Universi dominici gregis, voluta da Giovanni Paolo II e aggiornata da Benedetto XVI. Solo i cardinali sotto gli 80 anni hanno diritto di voto: attualmente sono 135. Il Conclave, che si tiene nella Cappella Sistina, è un processo rigorosamente riservato.

Per essere eletto, un candidato deve ottenere almeno due terzi dei voti.

Le votazioni possono proseguire per giorni, alternate a momenti di preghiera. Il segnale dell’elezione è il fumo bianco dal comignolo. Dopo l’accettazione, il nuovo Papa si presenta al mondo con la formula “Habemus Papam”.

 

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05/02/25

INAUGURAZIONE DEL 96° ANNO GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA

Discorso del Santo Padre Francesco in Sala Clementina tenutosi venerdì 31 gennaio 2025


L'invito del Papa: Aiutate a purificare e ripristinare le relazioni interpersonali!

In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana, Papa Francesco ha riflettuto sul decimo anniversario dei Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus, che hanno riformato il processo di nullità matrimoniale. 
Il Pontefice ha sottolineato l’importanza della riforma, che mira a rendere i processi più accessibili e rapidi, con un focus sulla salus animarum e sulla gratuità delle procedure. 
Ha ribadito il ruolo centrale del vescovo diocesano, la necessità di una formazione adeguata degli operatori e il valore del discernimento caritatevole. 
Infine, ha invocato grazia e luce per accompagnare i fedeli nel loro cammino verso la verità e la comunione con Cristo, Giudice misericordioso.

Cari Prelati Uditori!

L’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana mi offre l’opportunità di rinnovare l’espressione del mio apprezzamento e della mia gratitudine per il vostro lavoro. 

Saluto cordialmente Mons. Decano e tutti voi che prestate il vostro servizio in questo Tribunale.

Ricorre quest’anno il decimo anniversario dei due Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus, con i quali ho riformato il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio. 

Mi sembra opportuno cogliere questa tradizionale occasione di incontro con voi per richiamare lo spirito che ha permeato tale riforma, da voi applicata con competenza e solerzia a favore di tutti i fedeli.

La necessità di modificare le norme relative al processo di nullità era stata manifestata dai Padri sinodali riuniti nell’Assemblea straordinaria del 2014, formulando la richiesta di rendere i processi più accessibili e agili (cfr Relatio Synodi 2014, 48). 

I Padri sinodali esprimevano in tal modo l’impellenza di portare a termine la conversione pastorale delle strutture, già auspicata nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (cfr n. 27).

Era quanto mai opportuno che quella conversione toccasse pure l’amministrazione della giustizia, perché essa rispondesse nel modo migliore a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale (cfr Discorso al Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015).

Ho voluto che al centro della riforma ci fosse il vescovo diocesano. A lui infatti spetta la responsabilità di amministrare la giustizia nella Diocesi, sia come garante della vicinanza dei tribunali e della vigilanza su di essi, sia come giudice che deve decidere personaliter nei casi in cui la nullità risulta manifesta, ossia mediante il processus brevior quale espressione della sollecitudine per la salus animarum.

Pertanto ho sollecitato l’inserimento dell’attività dei tribunali nella pastorale diocesana, incaricando i vescovi di assicurare che i fedeli siano a conoscenza dell’esistenza del processo come possibile rimedio alla situazione di bisogno in cui si trovano. Rattrista a volte venire a sapere che i fedeli ignorano l’esistenza di questa via. Inoltre, è importante «che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa […] manifesti l’amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati» (Proemio, VI).

In particolare, la sollecitudine del vescovo si attua nel garantire per legge la costituzione nella propria diocesi del tribunale, dotato di persone – chierici e laici – ben formate, adatte a questa funzione; e assicurandosi che svolgano il loro lavoro con giustizia e diligenza. L’investimento nella formazione di tali operatori – formazione scientifica, umana e spirituale – va sempre a beneficio dei fedeli, che hanno diritto a un’attenta considerazione delle loro istanze, anche quando dovessero ricevere un riscontro negativo.

Ha guidato la riforma – e deve guidare la sua applicazione – la preoccupazione della salvezza delle anime (cfr Mitis Iudex, Proemio). Ci interpellano il dolore e la speranza di tanti fedeli che cercano chiarezza riguardo alla verità della loro condizione personale e, di conseguenza, riguardo alla possibilità di una piena partecipazione alla vita sacramentale. Per tanti che hanno «vissuto un’esperienza matrimoniale infelice, la verifica della validità o meno del matrimonio rappresenta un’importante possibilità; e queste persone vanno aiutate a percorrere il più agevolmente possibile questa strada» (Discorso ai partecipanti al Corso promosso dalla Rota Romana, 12 marzo 2016).

Le norme che stabiliscono le procedure devono garantire alcuni diritti e principi fondamentali, precipuamente il diritto di difesa e la presunzione di validità del matrimonio. Lo scopo del processo non è quello «di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità» (Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2006).

Mi viene in mente quanto disse San Paolo VI, dopo aver portato a termine la riforma operata col Motu Proprio Causas matrimoniales. Egli osservava «come nelle semplificazioni […] introdotte nella trattazione delle cause matrimoniali si voglia rendere tale esercizio più agevole, e perciò più pastorale, senza che ciò abbia da recare pregiudizio ai criteri di verità e di giustizia, ai quali un processo deve onestamente attenersi, nella fiducia che la responsabilità e la sapienza dei Pastori vi siano religiosamente e più direttamente impegnate» (Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 1975).

Anche la recente riforma ha voluto favorire «non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (Mitis Iudex, Proemio). Infatti, per evitare che, a causa di procedure troppo complesse, si verifichi il detto “summum ius summa iniuria” (Cicerone, De Officiis I,10,33), ho soppresso la necessità della doppia sentenza conforme e ho incoraggiato a decidere più velocemente le cause in cui la nullità risulti manifesta, mirando al bene dei fedeli e desiderando portare pace alle loro coscienze. È evidente – ma ci tengo a ribadirlo in questa sede – che la riforma interpella in modo forte la vostra prudenza nell’applicare le norme. E questo «richiede due grandi virtù: la prudenza e la giustizia, che devono essere informate dalla carità. C’è un’intima connessione tra prudenza e giustizia, poiché l’esercizio della prudentia iuris mira alla conoscenza di ciò che è giusto nel caso concreto» (Discorso alla Rota Romana, 25 gennaio 2024).

Ogni protagonista del processo si avvicina alla realtà coniugale e familiare con venerazione, perché la famiglia è riflesso vivente della comunione d’amore che è Dio Trinità (cfr Amoris laetitia, 11). 

Inoltre, i coniugi uniti nel matrimonio hanno ricevuto il dono dell’indissolubilità, che non è una meta da raggiungere con il loro sforzo, né tantomeno un limite alla loro libertà, ma una promessa di Dio, la cui fedeltà rende possibile quella degli esseri umani. Il vostro lavoro di discernimento sull’esistenza o meno di un valido matrimonio è un servizio alla salus animarum, in quanto permette ai fedeli di conoscere e accettare la verità della propria realtà personale. Infatti, «ogni sentenza giusta di validità o nullità del matrimonio è un apporto alla cultura dell’indissolubilità sia nella Chiesa che nel mondo» (S. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2002).

Cari fratelli, la Chiesa vi affida un compito di grande responsabilità, ma prima ancora di grande bellezza: aiutare a purificare e ripristinare le relazioni interpersonali. Il contesto giubilare in cui ci troviamo riempie di speranza il vostro lavoro, della speranza che non delude (cfr Rm 5,5). 

Invoco su tutti voi, peregrinantes in spem, la grazia di una gioiosa conversione e la luce per accompagnare i fedeli verso Cristo, che è il Giudice mite e misericordioso. Vi benedico di cuore, e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!

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