Attivit dello studio
LA REMISSIONE DELLA QUERELA NEL DELITTO DI VIOLENZA DOMESTICA: SINTOMATICA DELL’AGGRAVAMENTO DELLA RELAZIONE MALTRATTANTE
Attivit dello studio
L'Avv. Attasi ospite a Unomattina per parlare della riforma Cartabia
L'Avv. Piera Attasi è stata ospite della puntata del 20 marzo 2024 del programma Unomattina, in diretta su Rai 1, per parlare delle novità introdotte dalla riforma Cartabia nel diritto di famiglia, specialmente per quanto riguarda gli accordi tra i coniugi.
Attivit dello studio
L'Avv. Attasi su Rainews 24 per parlare di nullità ecclesiastica del matrimonio
L'avv. Attasi, in quanto avvocato rotale, ha risposto a domande sul processo di nullità del matrimonio canonico e sul suo impatto nella società attuale.
Attivit dello studio
L' Avv. Attasi ospite a Uno Mattina per parlare di separazione e divorzio
L'avvocato Attasi è stata ospite in data 06.11.2023 alla trasmissione Rai Uno Mattina per parlare dei procedimenti di separazione e di divorzio. Indietro
Attivit dello studio
L'Avv. Attasi relatrice al Rapporto semestrale sulle aste immobiliari in Italia
Rapporto semestrale presso il Senato del 23.02.2021 del Centro Studi SOGEEA con intervento dell'Avv. Attasi sulla sospensione causa covid delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa.
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Dal diritto immobiliare al diritto ecclesiastico, alle adozioni e difficili divorzi
Articolo del quotidiano La Repubblica dell'11.02.21 sullo Studio Legale Mauro & Attasi.
Attivit dello studio
Diritto Immobiliare
Il diritto immobiliare si occupa di ogni aspetto relativo alla gestione giuridica degli immobili, dalla compravendita allo sfratto alle questioni di tipo urbanistico e catastale.
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Diritto Condominiale
Il diritto condominiale è quella branca del diritto privato che si occupa dei rapporti tra condomini e fra questi ultimi e soggetti terzi.
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Diritto Societario
Il diritto societario è la branca del diritto commerciale che ha ad oggetto i vari aspetti della società, tra cui la costituzione, la governance, il controllo, lo scioglimento la liquidazione, la responsabilità aziendale, i rapporti patrimoniali fra soci, le operazioni societarie straordinarie e la gestione della crisi di impresa.
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Adozioni
L’adozione è l’istituto giuridico con cui (gli
adottanti) due coniugi sposati da
almeno 3 anni – sono conteggiati anche gli anni di convivenza prematrimoniale more uxorio - assumono civilmente come
figlio un soggetto (l’adottato) con
cui non hanno legami di sangue e con il quale intercorre una differenza di età
compresa tra i 18 e i 45 anni.
L’adozione può essere nazionale o
internazionale.
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Responsabilità medica
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Diritto minorile
- diritto innato alla vita;
- diritto ad un nome;
- diritto a conservare l’identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari;
- diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell’interesse superiore del fanciullo;
- diritto a formarsi una propria opinione; alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- diritto all'educazione;
- diritto al riposo, allo svago ed al gioco;
- diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso;
- diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale;
- diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti;
- diritto a non partecipare a conflitti armati se di età tra i quindici e i diciotto.
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Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, unioni civili)
Il diritto di famiglia è quella branca del diritto privato che riguarda i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone componenti una famiglia.
Si tratta di un istituto introdotto dalla nota Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) al fine di colmare un vuoto di tutela nei confronti delle famiglie omosessuali.
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Successioni
Il sistema della successione nell’ordinamento giuridico italiano è fondato sulla bipartizione tra successione inter vivos, ossia tra soggetti ancora in vita, e mortis causa, ossia tra un soggetto deceduto e soggetti in vita. A sua volta, la successione mortis causa trova una sua bipartizione tra successione testamentarie e intestata.
Attivit dello studio
Diritto ecclesiastico (contratti IOR)
L'Istituto per le opere di religione (acronimo: IOR), comunemente conosciuto come "Banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della Santa Sede, creata nel 1942 da papa Pio XII e con sede nella Città del Vaticano.
Attivit dello studio
Diritto ecclesiastico (nullità matrimoniali)
La dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio è un riconoscimento legale tramite il quale un tribunale ecclesiastico riconosce la nullità del sacramento del matrimonio in virtù del diritto canonico cattolico
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Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale
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Le Attività dello Studio
Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale sia nella fase stragiudiziale di negoziazione, redazione dei contratti, che nella fase giudiziale di nullità o annullamento contrattuale, nonchè di risoluzione per inadempimento.
Attività di consulenza e di assistenza per la costituzione di società: dalla redazione degli atti costitutivi e degli statuti alla predisposizione di atti parasociali, fino alla gestione del contenzioso tra soci e società ed al recupero del credito aziendale.
Lo Studio fornisce servizi di consulenza ed assistenza legale in ordine a tutte le problematiche relative alla proprietà immobiliare, dalla fase di valutazione e di acquisizione alla fase di gestione, con particolare riguardo agli aspetti relativi al diritto delle locazioni ed al diritto del condominio.
Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di lavoro subordinato ed autonomo, inquadramento professionale e determinazione delle voci retributive, licenziamenti e recesso, sanzioni disciplinari, vertenze sindacali, infortuni, invalidità temporanee e permanenti.
Lo Studio, inoltre, vanta notevole esperienza e specifica esperienza nelle risoluzioni alternative delle controversie quali i procedimenti di mediazione e le procedure arbitrali.










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Questo è il nostro giornale di bordo, dove mettiamo a disposizione una collezione di articoli, pensieri, idee ed altre informazioni da consultare, per approfondire gli argomenti delle materie di cui ci occupiamo.
23/09/25
Nuove norme deontologiche per gli avvocati: il CNF aggiorna il Codice
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice deontologico forense: novità su riservatezza, minori, arbitrato e ADR
Con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2025, il Consiglio
Nazionale Forense ha reso ufficiali le modifiche al Codice deontologico forense
approvate con delibera n. 636 del 21 marzo 2024. Le nuove disposizioni
interessano diversi articoli del Codice e mirano a rafforzare i principi di
correttezza, autonomia e riservatezza nella professione legale.
Tra le principali
novità, spiccano i cambiamenti sugli obblighi di riservatezza nei rapporti tra
colleghi e con i clienti, il nuovo assetto delle regole per l’ascolto del
minore, e le condizioni di incompatibilità per chi assume incarichi arbitrali.
È stato inoltre
introdotto l’art. 62-bis, che disciplina la condotta dell’avvocato nella
negoziazione assistita, stabilendo comportamenti vietati e sanzioni graduate.
Il Titolo IV del Codice assume ora un significato più ampio, includendo anche
le pratiche di risoluzione alternativa delle controversie.
L’intervento
del CNF rappresenta un adeguamento necessario ai mutamenti della professione,
promuovendo trasparenza, tutela delle persone vulnerabili e affidabilità
dell’avvocato anche nei percorsi stragiudiziali.
12/06/25
Casa familiare e minori: priorità al benessere attuale del figlio, non al diritto del genitore
La Cassazione conferma: l’abitazione non va assegnata al
collocatario se il rientro compromette l’equilibrio della prole
Con l’ordinanza n. 14460 del 30 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una madre che chiedeva l’assegnazione della casa coniugale, già negata dai giudici di merito, perché non rispondente all’interesse della figlia minore. Secondo i giudici, il criterio guida nell’attribuzione dell’abitazione familiare resta la salvaguardia del benessere del minore, che deve proseguire la propria vita nel contesto affettivo, scolastico e sociale ormai consolidato. Nel caso specifico, la bambina viveva stabilmente con la madre dalla tenera età, presso l’abitazione della nonna materna, dove aveva costruito la propria rete di relazioni. Il ritorno nella vecchia casa – da cui la madre era stata forzatamente allontanata a causa di gravi tensioni familiari – avrebbe rappresentato una rottura dannosa per la minore. La Corte ha così confermato che, anche in presenza di principi giuridici generali, è l’interesse concreto e attuale del minore a guidare la decisione.
Indietro30/05/25
Più tutele per gli animali: approvata la nuova legge che inasprisce le pene
Il
Senato dà il via libera definitivo alla riforma: animali riconosciuti come
esseri senzienti e titolari di diritti
Il
Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che modifica il Codice
Penale per rafforzare la protezione degli animali. Con questa riforma, gli
animali non sono più considerati solo oggetti di affetto umano, ma veri e
propri soggetti di diritto. La norma si allinea al principio europeo che
riconosce gli animali come esseri senzienti, meritevoli di tutela diretta. Le
pene per maltrattamenti, abbandono e crudeltà sono state inasprite. Viene
inoltre introdotto un approccio più rigoroso alla prevenzione dei reati contro
gli animali. Si tratta di un importante cambio di prospettiva che segna un
progresso nella legislazione italiana.
15/05/25
Pagare il mutuo della casa dell’ex durante la convivenza non dà diritto al rimborso: lo chiarisce la Cassazione
Chi, durante
una relazione stabile e non coniugale, sostiene economicamente il partner – ad
esempio pagando le rate del mutuo della sua casa – non può chiedere la
restituzione delle somme in caso di rottura del legame. Lo ha ribadito la Corte
di Cassazione con l’ordinanza n. 11337 del 2025, richiamando il principio dell’obbligazione
naturale previsto dall’art. 2034 c.c.
Nel caso
concreto, un uomo aveva chiesto alla ex convivente la restituzione di 20.000
euro versati durante la convivenza, sostenendo di essere stato l’unico a
contribuire economicamente e che la donna si fosse arricchita ingiustamente. Ma
i giudici hanno confermato che i versamenti spontanei tra conviventi, se
proporzionati e legati alla normale vita in comune, non danno diritto ad alcun
rimborso.
La Corte ha
aggiunto che tali esborsi, se compatibili con le spese medie per un affitto,
rappresentano forme normali di assistenza morale e materiale. Solo prestazioni
sproporzionate e non giustificate potrebbero far configurare un indebito
arricchimento, come già chiarito da precedenti pronunce (Cass. n. 14732/2018 e
n. 11303/2020).
In definitiva,
aiutare economicamente il partner durante la convivenza è una scelta personale
che, salvo casi eccezionali, non dà diritto a restituzioni future.
23/04/25
Testamento: legittima anche la volontà espressa a monosillabi o gesti, se intellegibile e consapevole
Una recente ordinanza della Cassazione ribadisce la validità della manifestazione testamentaria non verbale quando dettata da condizioni fisiche invalidanti, purché chiara e cosciente.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9534 dell’11 aprile 2025, ha chiarito che un testamento è valido anche se la volontà del testatore è stata espressa attraverso monosillabi o movimenti del capo. Questa forma di manifestazione, seppur atipica, è ritenuta legittima qualora sia l’unica modalità possibile per via delle condizioni fisiche del disponente, purché la volontà risulti comprensibile, libera da vizi e pienamente consapevole.
21/03/25
Corte di Cassazione Civile, Sez. 1, Ord. 3 gennaio 2024, N.85
Giudizio di Delibazione
Il ricordo ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci.
Indietro29/11/24
CYBER DATING VIOLENCE: QUANDO LA VIOLENZA VEDE PROTAGONISTI I SOCIAL MEDIA
21/10/24
LA CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Il 5 settembre 2024 a Vilnius, Lituania, è stata firmata la
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA, i diritti umani, la
democrazia e lo Stato di diritto. Il Trattato rappresenta il primo accordo
internazionale giuridicamente vincolante in materia di IA e ha lo scopo di
bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico democratico.
30/08/24
Il nuovo pacchetto antiriciclaggio approvato dal Consiglio d’Europa
Il Consiglio d’Europa ha adottato il 30 maggio 2024 un
pacchetto di nuove norme per il contrasto al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo. Esso comprende: 1) la prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 2) i
meccanismi che gli stati membri devono istituire per prevenire l'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica la Direttiva (UE) n. 2019/1937, e modifica e abroga la Direttiva (UE)
n. 2015/849; 3) il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e
(UE) n. 1095/2010. I testi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE lo
scorso 19 giugno 2024; il Regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni
dopo l'entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per
recepire alcune parti della Direttiva antiriciclaggio e tre anni per recepirne
altre parti.
14/10/25
Affido condiviso e collocamento alternato anche se il bambino ha quattro anni e il genitori litigano
Trib. Roma, Sez. I, 09.10.2025
13/10/25
Prima casa, niente agevolazioni se l’immobile è già condiviso con il coniuge
La Corte di
Cassazione, con la recente sentenza n. 24477 del 2025, ha stabilito che
l’acquirente non può accedere ai benefici “prima casa” se è già titolare,
insieme al coniuge, di un altro immobile ubicato nello stesso Comune, anche se
tale titolarità deriva da una comunione ordinaria e non legale. La pronuncia
interpreta in modo rigoroso la lettera b) della Nota II-bis dell’art. 1 della
Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986, ritenendo che la norma escluda il
beneficio in ogni forma di comproprietà tra coniugi. Il giudice ha inoltre
precisato che le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione
restrittiva, essendo norme eccezionali. In caso di comunione tra coniugi su un
altro immobile nello stesso Comune, è irrilevante il regime patrimoniale scelto
(legale o convenzionale): si presume che la casa già posseduta sia idonea ad
accogliere la famiglia. Fa eccezione la titolarità di una quota minima non
utilizzabile a fini abitativi.
03/10/25
La funzione del curatore speciale nella quantificazione degli assegni di mantenimento non versati: profili operativi alla luce della riforma Cartabia
L’avvocato Piera Attasi come curatore speciale di minore,
è stato il primo ad ottenere questo tipo di provvedimento pubblicato anche sul Sole 24 ore.
La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), entrata in vigore il 28 febbraio
2023, ha introdotto significative innovazioni in materia di diritto di
famiglia, rafforzando gli strumenti a tutela del minore nei procedimenti
caratterizzati da conflitti genitoriali, in particolare nei casi di
inadempimento dell’obbligo di mantenimento.
In tale contesto, assume un ruolo centrale la
figura del curatore speciale del minore,
cui può essere attribuita la rappresentanza sostanziale nel procedimento,
laddove emerga un conflitto di interessi tra il minore e il genitore esercente
la responsabilità genitoriale, ovvero nei casi in cui la rappresentanza risulti
assente o inadeguata. La nomina è altresì prevista su istanza del minore
ultraquattordicenne, in coerenza con il principio di ascolto e partecipazione
attiva del minore nei procedimenti che lo riguardano.
Uno degli ambiti in cui il curatore speciale è
chiamato a intervenire con maggiore incisività riguarda la quantificazione dei crediti derivanti dagli
assegni di mantenimento non corrisposti da uno dei genitori. In questa
prospettiva, il curatore assume un ruolo attivo non solo nell'accertamento
dell'inadempimento, ma anche nell'esercizio delle azioni volte al recupero
delle somme dovute, agendo in nome e per conto del minore.
Dal punto di vista operativo, il curatore può
accedere a documentazione fiscale, bancaria e patrimoniale, avvalendosi anche
del supporto dei servizi sociali e – ove autorizzato dal giudice – di organi di
polizia tributaria, come la Guardia di Finanza. È il caso, ad esempio, di un
recente provvedimento del Tribunale di Roma, che ha conferito al curatore
l'incarico di acquisire atti e informazioni utili all'accertamento della reale
capacità economica del genitore inadempiente.
23/09/25
Restituisce tutti i soldi il coniuge che svuota per sue spese personali il conto corrente cointestato ma alimentato solo dall'altro coniuge
Trib. Roma, Sez. XVII, Sent. 27.09.2025 n. 13220
La presunzione di parità dei crediti tra i titolari di un conto cointestato, prevista dall'art. 1854 cc, vale solo nei rapporti tra correntisti e banca.
Invece, ai rapporti interni tra correntisti si applica l’art. 1298, c. 2 cc, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
Ne consegue che ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, l'altro non può avanzare pretese su tale saldo.
Inoltre, ove anche non si ritenga superata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.
Nel caso di specie il marito risultava aver sottratto progressivamente fino a € 28.700,00 dal conto cointestato con la moglie e alimentato solo da questa.
Le somme erano state girate su un conto di esclusiva titolarità dell'uomo oppure impiegate per suoi bisogni personali, come il pagamento della sua domestica o un contributo alle spese per l'appartamento della figlia di altro letto.
Non conta che la domanda di restituzione della donna sia stata proposta prima dell'ordinanza presidenziale di separazione, perché i coniugi erano in regime di separazione dei beni.
Sono poi irrilevanti i bonifici e gli assegni depositati dall'uomo a dimostrazione di aver alimentato il conto corrente, poiché hanno date precedenti all'apertura del conto stesso, oltre ad essere comunque inammissibili perché depositati con comparsa di costituzione nei termini per la memoria di prova contraria ex art. 171 ter n. 3 cpc senza che l'attrice avesse articolato una prova diretta.
Inoltre, nei rapporti interni tra correntisti la mediazione non è condizione di procedibilità.
Ma ha il pregio di chiarire le differenti discipline dei rapporti tra correntisti e tra questi ultimi e la banca, anche specificando che la presunzione di contitolarità in parti uguali - comunque - non opera per la somma versata in eccedenza rispetto alla propria quota.
Trib. Roma, Sez. XVII, Sent. 27.09.2025 n. 13220 (testo completo)
22/09/25
Riorganizzazione dei ruoli nella I Sezione Civile del Tribunale di Roma
Redistribuiti i fascicoli rimasti vacanti a seguito dei recenti trasferimenti
16/09/25
Assegnazione Parziale della Casa Familiare: Limiti e Tutela del Minore
Il provvedimento giudiziale deve
garantire il primario interesse dei figli, escludendo esigenze abitative del
genitore non convivente
Nel contesto della
separazione o del divorzio, l’assegnazione della casa familiare può riguardare
anche una sola porzione dell’immobile, ma solo quando ciò risponda
concretamente all’interesse del minore convivente. Ai sensi dell’art.
337-sexies c.c., tale assegnazione ha carattere funzionale e non può estendersi
al genitore non convivente per esigenze personali.
Qualsiasi
limitazione del diritto di proprietà deve essere giustificata esclusivamente
dalla tutela del benessere psicofisico del figlio. La parte di immobile non
assegnata resta disciplinata dal regime dominicale ordinario. È pertanto
inammissibile ogni provvedimento volto a garantire un utilizzo abitativo al
genitore non collocatario, se privo di connessione con le esigenze del minore.
La Cassazione ha
più volte ribadito tale principio, annullando decisioni che riducevano
arbitrariamente lo spazio destinato ai figli.
16/09/25
Nuove tutele per i minori: il curatore speciale calcola gli assegni mancati
Con la
riforma Cartabia, il curatore può accertare il debito del genitore inadempiente
e far valere i diritti del minore
Grazie alla
riforma Cartabia, nei procedimenti familiari è possibile nominare un curatore
speciale per il minore, anche d’ufficio, quando non è garantita una
rappresentanza adeguata da parte dei genitori. Questo curatore ha il compito di
tutelare concretamente i diritti del minore, specialmente nei casi in cui un
genitore non versa gli assegni di mantenimento.
Il giudice può
attribuire al curatore poteri specifici di rappresentanza sostanziale,
autorizzandolo a raccogliere informazioni, consultare i servizi sociali e
acquisire documenti utili a ricostruire la situazione patrimoniale del genitore
obbligato. Il curatore, quindi, può fornire un quadro dettagliato e oggettivo
per consentire al giudice di stabilire l’importo dovuto e facilitare il
recupero delle somme non versate.
08/09/25
Donazione indiretta e acquisto di immobili: serve il nesso diretto tra somma erogata e bene comprato
Tribunale
di Catanzaro, sentenza 17 giugno 2025
Nel caso in cui una
persona fornisca una somma di denaro destinata all’acquisto di un immobile da
parte di un altro soggetto, è necessario distinguere tra due situazioni: da un
lato, la donazione diretta del denaro, che viene poi utilizzato liberamente per
l’acquisto; dall’altro, il caso in cui il trasferimento di denaro sia
effettuato specificamente allo scopo di consentire l’acquisto di un determinato
immobile.
In questa seconda
ipotesi, si configura una donazione indiretta del bene immobile, non della
somma in sé, proprio perché quest’ultima rappresenta solo lo strumento per
realizzare un fine ben preciso: l’acquisto del bene. Questo rapporto tra il
mezzo (denaro) e il fine (immobile) è definito collegamento teleologico.
Dal punto di vista
giuridico, le donazioni indirette possono avvenire anche senza l’adozione della
forma solenne richiesta per le donazioni dirette (cioè l’atto pubblico
notarile), ma è indispensabile dimostrare in modo chiaro e concreto sia
l’intento di liberalità, sia il legame funzionale tra quanto donato e il
risultato ottenuto.
Sul piano probatorio,
la sentenza chiarisce che serve una prova certa e univoca del fatto che la
somma sia stata destinata esattamente a quell’acquisto, e che non ci siano
margini di dubbio sull’effettiva volontà del donante di far conseguire quel
bene all’altra parte a titolo gratuito. In mancanza di tale prova o del nesso
tra i due elementi, non si può riconoscere l’esistenza di una donazione
indiretta.
08/09/25
"Le sanzioni fiscali non si ereditano: la Cassazione solleva gli eredi dal peso dei debiti"
08/09/25
"Le sanzioni fiscali non si ereditano: la Cassazione solleva gli eredi dal peso dei debiti"
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n.
22476/2025) ha stabilito un principio fondamentale per chi si trova a gestire
un’eredità con potenziali pendenze fiscali: le sanzioni amministrative
comminate dall’Agenzia delle Entrate non ricadono sugli eredi del contribuente
deceduto.
Il caso: un maxi debito con il Fisco
Il pronunciamento nasce da un contenzioso avviato da un
contribuente sanzionato per aver omesso la dichiarazione di investimenti
all’estero. L’Agenzia delle Entrate gli aveva contestato violazioni per un
importo superiore ai 460mila euro, accumulato in diversi anni. Tuttavia, nel
corso del procedimento, l’uomo è deceduto (giugno 2024), lasciando aperta la
questione: chi deve rispondere delle sanzioni?
La decisione: le sanzioni sono personali
La Cassazione ha risposto in modo netto: le sanzioni fiscali
sono di natura personale, dunque non trasmissibili agli eredi. I giudici hanno
richiamato l’articolo 8 del decreto legislativo sulle sanzioni amministrative
in materia tributaria, che definisce le sanzioni riferibili solo al soggetto
che ha commesso la violazione. Con la morte di quest’ultimo, il procedimento
decade per "cessazione della materia del contendere", in quanto non
esiste più un soggetto sanzionabile.
Le conseguenze per gli eredi
Gli eredi, spesso ignari di tali contenziosi fino al momento
della morte del familiare, non possono essere ritenuti responsabili per le
sanzioni fiscali. Il principio, già affermato in precedenti sentenze (tra cui
la n. 29577/2021), viene ora ulteriormente confermato: nessun obbligo di
pagamento per sanzioni che non hanno natura patrimoniale, ma esclusivamente
personale.
E le spese legali? Nessun costo per gli eredi
La Corte ha inoltre precisato che, poiché il ricorso non può
essere giudicato per causa di morte, non si applica nemmeno il principio della
“soccombenza virtuale”. Di conseguenza, le spese processuali restano a carico
di ciascuna parte, senza oneri per gli eredi del defunto.
Una tutela importante per chi eredita
La sentenza rappresenta una garanzia significativa per i
familiari che si trovano a gestire successioni complesse: i debiti verso il
Fisco, se derivanti da sanzioni personali, non sono ereditabili. Un punto fermo
che protegge gli eredi da responsabilità che non hanno contribuito a generare.
01/09/25
La sentenza di divorzio può condannare alla restituzione del mantenimento del figlio maggiorenne divenuto autonomo
Tribunale di Roma, Sez. I, 20.08.2025, n. 11885
13/10/25
Papa Leone XIV rivede la gestione finanziaria vaticana: fine del monopolio Ior, più potere all’Apsa
Il primo Motu Proprio del nuovo Pontefice
annulla la riforma di Francesco: torna la cooperazione tra gli enti della
Curia. Apsa riconquistata la centralità sugli investimenti.
Con la Lettera apostolica Coniuncta Cura, pubblicata il 6 ottobre, Papa Leone XIV cancella l'esclusiva concessa allo Ior da Papa Francesco nel 2022 sulla gestione degli investimenti della Santa Sede. La nuova norma apre nuovamente le porte a un ruolo più attivo per l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa), che potrà ora scegliere se appoggiarsi allo Ior oppure ad altri intermediari finanziari esterni, in base a criteri di efficienza e convenienza stabiliti dal Comitato per gli Investimenti.
Il provvedimento, frutto di tre mesi di
consultazioni con i principali organismi economici vaticani, mira a porre fine
al lungo conflitto tra le due istituzioni finanziarie della Santa Sede: da un
lato lo Ior, guidato da de Franssu e Mammì, e dall’altro l’Apsa, sotto la guida
di Piccinotti e Gasperini.
Pur riaffermando il principio della
"corresponsabilità nella communio", Leone riconosce di fatto
l’autonomia gestionale dell’Apsa, marginalizzata dalla precedente normativa.
Questa mossa segna l’inizio di una nuova fase
nella politica economica vaticana, dopo gli scandali legati agli investimenti
immobiliari e i processi ancora in corso.
05/05/25
Capitolo VII – Accettazione, Proclamazione e Inizio del Ministero del Nuovo Pontefice
- Accettazione dell’elezione e scelta del nome (n. 87): atto formale, documentato.
- Acquisto dell’autorità pontificia (n. 88): immediato se l’eletto è già vescovo; altrimenti, viene
ordinato vescovo subito.
- Annuncio al popolo e Benedizione "Urbi et
Orbi" (n. 89): effettuati dal Cardinale Protodiacono.
- Conclusione del Conclave (n. 91): avviene con l’accettazione dell’elezione.
- Presa di possesso della Basilica Lateranense (n. 92): obbligo entro breve tempo dall’inizio del pontificato.
La promulgazione
finale (alla fine del documento) conferma il carattere normativo vincolante
della Costituzione, abrogando ogni precedente disposizione contraria e
vietando ogni tentativo di invalidarne i contenuti.
05/05/25
Capitolo VI – Cosa si deve osservare o evitare nell’elezione del Sommo Pontefice
- Condanna della simonia (n. 78): scomunica per chi la commette, ma l'elezione resta valida.
- Divieto assoluto di accordi pre-elettorali o
promesse di voto (nn. 79–82): ogni forma di pressione, veto
politico, patto o giuramento tra cardinali è vietata, invalida e punita
con la scomunica.
- Esortazione spirituale ai Cardinali (n. 83): devono votare liberi da influenze esterne o personali,
mirando solo al bene della Chiesa.
- Coinvolgimento orante del Popolo di Dio (nn. 84–85): si richiede preghiera unanime per illuminare gli
elettori.
- Invito all’eletto a non rifiutare per timore (n. 86): Dio dà la forza per compiere il gravoso compito.
05/05/25
CAPITOLO V – Svolgimento dell’elezione
L’unica forma valida di elezione è lo scrutinio segreto, con voto personale e anonimo.
È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi.
Le votazioni
seguono un rito preciso in tre fasi (pre-scrutinio, scrutinio, post-scrutinio).
Le schede vengono bruciate dopo ogni sessione. Se dopo più turni non si giunge
a un risultato, sono previste pause di preghiera e riflessione. Dopo 33
votazioni non risolutive, si restringe la scelta ai due più votati, che non
possono però votare. Un’elezione non conforme è nulla.
05/05/25
CAPITOLO IV – Osservanza del segreto
Tutti i Cardinali e coloro coinvolti nel Conclave sono tenuti al segreto assoluto su tutto ciò che riguarda l’elezione, con pena della scomunica latae sententiae per chi lo viola. È vietata ogni forma di comunicazione esterna, ricezione di stampa o media, e uso di strumenti di registrazione o trasmissione.
Il segreto
è vincolante anche dopo l’elezione del Papa, salvo espressa dispensa del
Pontefice. Il Camerlengo e i Cardinali Assistenti vigilano sull’osservanza di
tali norme.
05/05/25
Capitolo III – L’inizio degli atti dell’elezione
Dopo le esequie del Papa defunto, i Cardinali partecipano alla Messa “Pro eligendo Papa” nella Basilica di San Pietro. Nel pomeriggio, si recano in processione alla Cappella Sistina, invocando lo Spirito Santo con il Veni Creator.
L’elezione avviene solo in Cappella Sistina, luogo sigillato e protetto da controlli per garantire il segreto. I Cardinali pronunciano un giuramento solenne di fedeltà, riservatezza e indipendenza da influenze esterne.
Dopo il giuramento, viene intimato l’extra omnes e tutti gli estranei escono.
Un ecclesiastico
tiene una meditazione sul compito elettivo, poi anche lui lascia la Cappella.
Segue una discussione guidata dal Cardinale Decano per chiarire eventuali
dubbi. Nessuna norma essenziale può essere modificata, nemmeno con voto
unanime. Se nulla osta, l’elezione può cominciare subito secondo le regole
previste.
05/05/25
Capitolo II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO
Il Conclave si svolge nella Città del Vaticano, in ambienti riservati, con i Cardinali alloggiati alla Domus Sanctae Marthae. Gli spazi del Conclave, inclusa la Cappella Sistina, vengono chiusi agli estranei per garantire riservatezza.
I Cardinali devono astenersi da ogni comunicazione esterna, salvo urgente necessità riconosciuta. Nessuno può parlare con loro, nemmeno occasionalmente. Persone specifiche, come il Segretario del Collegio, liturgisti, medici, confessori e addetti ai servizi, possono essere presenti, ma devono essere autorizzate. Tutti costoro devono prestare giuramento di assoluto segreto, pena la scomunica. È vietato usare strumenti di registrazione o comunicazione. L'intera procedura mira a proteggere l'integrità e la discrezione dell’elezione.
La
vigilanza è affidata al Camerlengo e ai suoi collaboratori. Nessuna deroga è
ammessa senza l’esplicito consenso del nuovo Papa.
05/05/25
Capitolo I GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE
Il
diritto di eleggere il Papa spetta solo ai Cardinali sotto gli 80 anni, in
numero massimo di 120. L’elezione spetta esclusivamente a loro anche se la Sede
vaca durante un Concilio o un Sinodo, che in tal caso devono sospendersi.
Nessun Cardinale elettore può essere escluso, salvo i casi previsti altrove
nella Costituzione. Anche senza aver ricevuto simboli cardinalizi, un Cardinale
pubblicato in Concistoro ha diritto di voto, salvo deposti o dimissionari. Il
Conclave inizia entro 15-20 giorni dalla vacanza della Sede, salvo eccezioni.
Tutti i Cardinali elettori sono obbligati a partecipare, salvo gravi
impedimenti riconosciuti. Chi arriva prima dell’elezione può prendervi parte.
Chi rifiuta ingiustificatamente di partecipare o si allontana senza motivo non
può essere riammesso. Malati o assenti per giusta causa possono essere
riammessi. Chi si allontana per motivi gravi può rientrare e votare.
28/04/25
Come si elegge un nuovo Papa. Regole, segreti e tradizione del Conclave
Dopo la morte di Papa Francesco, si avvia il processo di elezione del suo
successore, seguendo norme antiche e rigide procedure stabilite dalla Chiesa.
Con la
scomparsa di Papa Francesco, è iniziata la fase di transizione in attesa del
prossimo pontefice. L’elezione è regolata dalla costituzione apostolica Universi
dominici gregis, voluta da Giovanni Paolo II e aggiornata da Benedetto XVI.
Solo i cardinali sotto gli 80 anni hanno diritto di voto: attualmente sono 135.
Il Conclave, che si tiene nella Cappella Sistina, è un processo rigorosamente
riservato.
Per essere
eletto, un candidato deve ottenere almeno due terzi dei voti.
Le votazioni
possono proseguire per giorni, alternate a momenti di preghiera. Il segnale
dell’elezione è il fumo bianco dal comignolo. Dopo l’accettazione, il nuovo
Papa si presenta al mondo con la formula “Habemus Papam”.
05/02/25
INAUGURAZIONE DEL 96° ANNO GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
Discorso del Santo Padre Francesco in Sala Clementina tenutosi venerdì 31 gennaio 2025
Cari Prelati Uditori!
L’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana mi offre l’opportunità di rinnovare l’espressione del mio apprezzamento e della mia gratitudine per il vostro lavoro.
Saluto cordialmente Mons. Decano e tutti voi che prestate il vostro servizio in questo Tribunale.
Ricorre quest’anno il decimo anniversario dei due Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus, con i quali ho riformato il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio.
Mi sembra opportuno cogliere questa tradizionale occasione di incontro con voi per richiamare lo spirito che ha permeato tale riforma, da voi applicata con competenza e solerzia a favore di tutti i fedeli.
La necessità di modificare le norme relative al processo di nullità era stata manifestata dai Padri sinodali riuniti nell’Assemblea straordinaria del 2014, formulando la richiesta di rendere i processi più accessibili e agili (cfr Relatio Synodi 2014, 48).
I Padri sinodali esprimevano in tal modo l’impellenza di portare a termine la conversione pastorale delle strutture, già auspicata nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (cfr n. 27).
Era quanto mai opportuno che quella conversione toccasse pure l’amministrazione della giustizia, perché essa rispondesse nel modo migliore a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale (cfr Discorso al Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015).
Ho voluto che al centro della riforma ci fosse il vescovo diocesano. A lui infatti spetta la responsabilità di amministrare la giustizia nella Diocesi, sia come garante della vicinanza dei tribunali e della vigilanza su di essi, sia come giudice che deve decidere personaliter nei casi in cui la nullità risulta manifesta, ossia mediante il processus brevior quale espressione della sollecitudine per la salus animarum.
Pertanto ho sollecitato l’inserimento dell’attività dei tribunali nella pastorale diocesana, incaricando i vescovi di assicurare che i fedeli siano a conoscenza dell’esistenza del processo come possibile rimedio alla situazione di bisogno in cui si trovano. Rattrista a volte venire a sapere che i fedeli ignorano l’esistenza di questa via. Inoltre, è importante «che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa […] manifesti l’amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati» (Proemio, VI).
In particolare, la sollecitudine del vescovo si attua nel garantire per legge la costituzione nella propria diocesi del tribunale, dotato di persone – chierici e laici – ben formate, adatte a questa funzione; e assicurandosi che svolgano il loro lavoro con giustizia e diligenza. L’investimento nella formazione di tali operatori – formazione scientifica, umana e spirituale – va sempre a beneficio dei fedeli, che hanno diritto a un’attenta considerazione delle loro istanze, anche quando dovessero ricevere un riscontro negativo.
Ha guidato la riforma – e deve guidare la sua applicazione – la preoccupazione della salvezza delle anime (cfr Mitis Iudex, Proemio). Ci interpellano il dolore e la speranza di tanti fedeli che cercano chiarezza riguardo alla verità della loro condizione personale e, di conseguenza, riguardo alla possibilità di una piena partecipazione alla vita sacramentale. Per tanti che hanno «vissuto un’esperienza matrimoniale infelice, la verifica della validità o meno del matrimonio rappresenta un’importante possibilità; e queste persone vanno aiutate a percorrere il più agevolmente possibile questa strada» (Discorso ai partecipanti al Corso promosso dalla Rota Romana, 12 marzo 2016).
Le norme che stabiliscono le procedure devono garantire alcuni diritti e principi fondamentali, precipuamente il diritto di difesa e la presunzione di validità del matrimonio. Lo scopo del processo non è quello «di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità» (Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2006).
Mi viene in mente quanto disse San Paolo VI, dopo aver portato a termine la riforma operata col Motu Proprio Causas matrimoniales. Egli osservava «come nelle semplificazioni […] introdotte nella trattazione delle cause matrimoniali si voglia rendere tale esercizio più agevole, e perciò più pastorale, senza che ciò abbia da recare pregiudizio ai criteri di verità e di giustizia, ai quali un processo deve onestamente attenersi, nella fiducia che la responsabilità e la sapienza dei Pastori vi siano religiosamente e più direttamente impegnate» (Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 1975).
Anche la recente riforma ha voluto favorire «non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (Mitis Iudex, Proemio). Infatti, per evitare che, a causa di procedure troppo complesse, si verifichi il detto “summum ius summa iniuria” (Cicerone, De Officiis I,10,33), ho soppresso la necessità della doppia sentenza conforme e ho incoraggiato a decidere più velocemente le cause in cui la nullità risulti manifesta, mirando al bene dei fedeli e desiderando portare pace alle loro coscienze. È evidente – ma ci tengo a ribadirlo in questa sede – che la riforma interpella in modo forte la vostra prudenza nell’applicare le norme. E questo «richiede due grandi virtù: la prudenza e la giustizia, che devono essere informate dalla carità. C’è un’intima connessione tra prudenza e giustizia, poiché l’esercizio della prudentia iuris mira alla conoscenza di ciò che è giusto nel caso concreto» (Discorso alla Rota Romana, 25 gennaio 2024).
Ogni protagonista del processo si avvicina alla realtà coniugale e familiare con venerazione, perché la famiglia è riflesso vivente della comunione d’amore che è Dio Trinità (cfr Amoris laetitia, 11).
Inoltre, i coniugi uniti nel matrimonio hanno ricevuto il dono dell’indissolubilità, che non è una meta da raggiungere con il loro sforzo, né tantomeno un limite alla loro libertà, ma una promessa di Dio, la cui fedeltà rende possibile quella degli esseri umani. Il vostro lavoro di discernimento sull’esistenza o meno di un valido matrimonio è un servizio alla salus animarum, in quanto permette ai fedeli di conoscere e accettare la verità della propria realtà personale. Infatti, «ogni sentenza giusta di validità o nullità del matrimonio è un apporto alla cultura dell’indissolubilità sia nella Chiesa che nel mondo» (S. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2002).
Cari fratelli, la Chiesa vi affida un compito di grande responsabilità, ma prima ancora di grande bellezza: aiutare a purificare e ripristinare le relazioni interpersonali. Il contesto giubilare in cui ci troviamo riempie di speranza il vostro lavoro, della speranza che non delude (cfr Rm 5,5).
Invoco su tutti voi, peregrinantes in spem, la grazia di una gioiosa conversione e la luce per accompagnare i fedeli verso Cristo, che è il Giudice mite e misericordioso. Vi benedico di cuore, e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!
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