Attivit dello studio
LA REMISSIONE DELLA QUERELA NEL DELITTO DI VIOLENZA DOMESTICA: SINTOMATICA DELL’AGGRAVAMENTO DELLA RELAZIONE MALTRATTANTE
Attivit dello studio
L'Avv. Attasi ospite a Unomattina per parlare della riforma Cartabia
L'Avv. Piera Attasi è stata ospite della puntata del 20 marzo 2024 del programma Unomattina, in diretta su Rai 1, per parlare delle novità introdotte dalla riforma Cartabia nel diritto di famiglia, specialmente per quanto riguarda gli accordi tra i coniugi.
Attivit dello studio
L'Avv. Attasi su Rainews 24 per parlare di nullità ecclesiastica del matrimonio
L'avv. Attasi, in quanto avvocato rotale, ha risposto a domande sul processo di nullità del matrimonio canonico e sul suo impatto nella società attuale.
Attivit dello studio
L' Avv. Attasi ospite a Uno Mattina per parlare di separazione e divorzio
L'avvocato Attasi è stata ospite in data 06.11.2023 alla trasmissione Rai Uno Mattina per parlare dei procedimenti di separazione e di divorzio. Indietro
Attivit dello studio
L'Avv. Attasi relatrice al Rapporto semestrale sulle aste immobiliari in Italia
Rapporto semestrale presso il Senato del 23.02.2021 del Centro Studi SOGEEA con intervento dell'Avv. Attasi sulla sospensione causa covid delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa.
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Dal diritto immobiliare al diritto ecclesiastico, alle adozioni e difficili divorzi
Articolo del quotidiano La Repubblica dell'11.02.21 sullo Studio Legale Mauro & Attasi.
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Diritto Immobiliare
Il diritto immobiliare si occupa di ogni aspetto relativo alla gestione giuridica degli immobili, dalla compravendita allo sfratto alle questioni di tipo urbanistico e catastale.
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Diritto Condominiale
Il diritto condominiale è quella branca del diritto privato che si occupa dei rapporti tra condomini e fra questi ultimi e soggetti terzi.
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Diritto Societario
Il diritto societario è la branca del diritto commerciale che ha ad oggetto i vari aspetti della società, tra cui la costituzione, la governance, il controllo, lo scioglimento la liquidazione, la responsabilità aziendale, i rapporti patrimoniali fra soci, le operazioni societarie straordinarie e la gestione della crisi di impresa.
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Adozioni
L’adozione è l’istituto giuridico con cui (gli
adottanti) due coniugi sposati da
almeno 3 anni – sono conteggiati anche gli anni di convivenza prematrimoniale more uxorio - assumono civilmente come
figlio un soggetto (l’adottato) con
cui non hanno legami di sangue e con il quale intercorre una differenza di età
compresa tra i 18 e i 45 anni.
L’adozione può essere nazionale o
internazionale.
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Responsabilità medica
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Diritto minorile
- diritto innato alla vita;
- diritto ad un nome;
- diritto a conservare l’identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari;
- diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell’interesse superiore del fanciullo;
- diritto a formarsi una propria opinione; alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- diritto all'educazione;
- diritto al riposo, allo svago ed al gioco;
- diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso;
- diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale;
- diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti;
- diritto a non partecipare a conflitti armati se di età tra i quindici e i diciotto.
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Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, unioni civili)
Il diritto di famiglia è quella branca del diritto privato che riguarda i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone componenti una famiglia.
Si tratta di un istituto introdotto dalla nota Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) al fine di colmare un vuoto di tutela nei confronti delle famiglie omosessuali.
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Successioni
Il sistema della successione nell’ordinamento giuridico italiano è fondato sulla bipartizione tra successione inter vivos, ossia tra soggetti ancora in vita, e mortis causa, ossia tra un soggetto deceduto e soggetti in vita. A sua volta, la successione mortis causa trova una sua bipartizione tra successione testamentarie e intestata.
Attivit dello studio
Diritto ecclesiastico (contratti IOR)
L'Istituto per le opere di religione (acronimo: IOR), comunemente conosciuto come "Banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della Santa Sede, creata nel 1942 da papa Pio XII e con sede nella Città del Vaticano.
Attivit dello studio
Diritto ecclesiastico (nullità matrimoniali)
La dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio è un riconoscimento legale tramite il quale un tribunale ecclesiastico riconosce la nullità del sacramento del matrimonio in virtù del diritto canonico cattolico
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Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale
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Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale sia nella fase stragiudiziale di negoziazione, redazione dei contratti, che nella fase giudiziale di nullità o annullamento contrattuale, nonchè di risoluzione per inadempimento.
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Viale America, 125
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La parola chiave dello Studio è "sinergia": indica il nostro modus operandi, l'attitudine ad impostare il nostro lavoro mettendo in campo sia le persone che gli strumenti e le informazioni, creando un sistema completo che consente di offrire al Cliente l'assistenza professionale, efficiente e dinamica, in linea con una realtà sociale sempre più complessa e mutevole.
La Consulenza Legale
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Le Attività dello Studio
Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale sia nella fase stragiudiziale di negoziazione, redazione dei contratti, che nella fase giudiziale di nullità o annullamento contrattuale, nonchè di risoluzione per inadempimento.
Attività di consulenza e di assistenza per la costituzione di società: dalla redazione degli atti costitutivi e degli statuti alla predisposizione di atti parasociali, fino alla gestione del contenzioso tra soci e società ed al recupero del credito aziendale.
Lo Studio fornisce servizi di consulenza ed assistenza legale in ordine a tutte le problematiche relative alla proprietà immobiliare, dalla fase di valutazione e di acquisizione alla fase di gestione, con particolare riguardo agli aspetti relativi al diritto delle locazioni ed al diritto del condominio.
Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di lavoro subordinato ed autonomo, inquadramento professionale e determinazione delle voci retributive, licenziamenti e recesso, sanzioni disciplinari, vertenze sindacali, infortuni, invalidità temporanee e permanenti.
Lo Studio, inoltre, vanta notevole esperienza e specifica esperienza nelle risoluzioni alternative delle controversie quali i procedimenti di mediazione e le procedure arbitrali.
Contatta l'Avv. Vincenzo Mauro: v.mauro@studiolegalemauroattasi.it
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Civile e Rotale
presso l'Apostolico Tribunale
della Rota Romana e Avvocato
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IndietroNews
Questo è il nostro giornale di bordo, dove mettiamo a disposizione una collezione di articoli, pensieri, idee ed altre informazioni da consultare, per approfondire gli argomenti delle materie di cui ci occupiamo.
29/11/24
CYBER DATING VIOLENCE: QUANDO LA VIOLENZA VEDE PROTAGONISTI I SOCIAL MEDIA
21/10/24
LA CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Il 5 settembre 2024 a Vilnius, Lituania, è stata firmata la
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA, i diritti umani, la
democrazia e lo Stato di diritto. Il Trattato rappresenta il primo accordo
internazionale giuridicamente vincolante in materia di IA e ha lo scopo di
bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico democratico.
30/08/24
Il nuovo pacchetto antiriciclaggio approvato dal Consiglio d’Europa
Il Consiglio d’Europa ha adottato il 30 maggio 2024 un
pacchetto di nuove norme per il contrasto al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo. Esso comprende: 1) la prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 2) i
meccanismi che gli stati membri devono istituire per prevenire l'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica la Direttiva (UE) n. 2019/1937, e modifica e abroga la Direttiva (UE)
n. 2015/849; 3) il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e
(UE) n. 1095/2010. I testi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE lo
scorso 19 giugno 2024; il Regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni
dopo l'entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per
recepire alcune parti della Direttiva antiriciclaggio e tre anni per recepirne
altre parti.
01/08/24
DIRETTIVA (UE) 2024/1385 SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA
In data 13 giugno 2024 è entrata in vigore la Direttiva UE
14 maggio 2024, n. 2024/1385/UE sulla lotta alla violenza contro le donne e
alla violenza domestica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 24 maggio 2024, Serie L, alla quale gli Stati membri sono
tenuti ad allinearsi entro il 14 giugno 2027. La direttiva cerca di fornire un
quadro giuridico generale volto a prevenire e combattere efficacemente la
violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. La
direttiva fornisce delle definizioni delle nozioni di “violenza contro le
donne” e di “violenza domestica” e individua una serie di atteggiamenti dei
quali chiede agli Stati membri la punizione come reati: mutilazioni genitali
femminili (art. 3); matrimonio forzato (art. 4); condivisione non consensuale di
materiale intimo o manipolato (art. 5); stalking online (art. 6); molestie
online (art. 7); istigazione alla violenza o all'odio online (art. 8).
Ulteriori misure concernono la protezione delle vittime e l’accesso alla
giustizia, l'assistenza alle vittime, la raccolta di dati, la prevenzione dei
reati, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri.
17/01/23
RIFORMA CARTABIA: RITO UNICO PER SEPARAZIONI E DIVORZI E SENTENZA SULLO STATUS
Con l’espressione udienza
presidenziale ci si riferisce all’udienza di comparazione dei coniugi davanti
al presidente del tribunale, nella quale vengono assunti i provvedimenti
temporanei necessari per la tutela dei coniugi e dei figli.
Con la nuova legge di
bilancio, che accelera sul debutto della riforma del processo civile, i coniugi
saranno “ obbligati “ a dedurre prima dell’udienza, tutti gli elementi del loro
contrasto, prevedendo il nuovo sistema, l’eliminazione dell’udienza
presidenziale.
Questa decisione, oltre a
suscitare diverse perplessità, soprattutto per le misure concernenti le
procedure minorili, pone spontanea la domanda riguardo l’emissione della sentenza
parziale di separazione.
Durante la causa infatti
è – comunque – possibile chiedere, ed ottenere, subito nell’udienza
presidenziale una “sentenza parziale” di divorzio sullo status, che
consente di ottenere lo “stato civile libero”, e quindi di poter risposarsi,
convolando immediatamente a nuove nozze.
Il riferimento normativo
per quanto riguarda la sentenza parziale di divorzio è rappresentato dall’art.
709 bis c.p.c. che afferma “ all’udienza davanti al giudice istruttore si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo,
e del quarto al decimo. Si applicà altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il
processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei
figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non
definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto
appello immediato che è deciso in camera di consiglio”.
La Corte di Cassazione
con il provvedimento n. 6145/2018 della VI Sezione Civile ha
precisato che la sentenza parziale di separazione, nonostante la
causa prosegua poi per l’addebito o per altre statuizioni, è
giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di
uno dei coniugi nei confronti dell’altro che rende intollerabile la convivenza.
La pronuncia immediata sullo status consente, secondo la Corte, di
evitare condotte processuali dilatorie che possono incidere negativamente sui
diritti di una delle parti.
A detta di ciò Con la
nuova legge di bilancio, l’eliminazione dell’udienza presidenziale, inciderà
sull’emissione e il rilascio della sentenza parziale di separazione?
13/01/23
Ammissione di nuove prove nel processo penale: il saggio grafico
In tema di poteri
istruttori del giudice, l'art. 507 rappresenta una norma di cruciale
importanza, in quanto attribuisce allo stesso la facoltà di disporre, anche
d'ufficio e solo una volta terminata l'acquisizione delle prove, l'assunzione
di nuovi mezzi di prova, se risulta assolutamente necessario.
Attraverso l'attribuzione
di tali poteri istruttori è stata introdotta una deroga al principio
dispositivo sancito dall' art. 190 c.p.p, in virtù del quale il diritto alla
prova è prerogativa delle parti; deroga che si è resa necessaria al fine di
fronteggiare eventuali situazioni di incompletezza istruttoria, consentendo,
così, al giudice di giungere ad una completa rappresentazione del fatto. Tale
potere di iniziativa probatoria si giustifica quindi alla luce di un’incertezza
relativa ad una istruzione dibattimentale incompleta, che necessita di
ulteriori acquisizioni, al fine di consentire all'organo giudicante di giungere
all'emissione della sentenza in una situazione di completezza probatoria.
Affinché il giudice possa
ammettere d'ufficio nuove prove sono necessarie alcune precise condizioni:
- Innanzitutto, occorre che sia terminata
l'acquisizione delle prove richieste dalle parti, nonché la lettura degli atti
consentiti;
-
In secondo luogo, il ricorso all'art. 507
può aversi solo se l'assunzione della nuova prova risulti "assolutamente
necessaria". Tale assoluta necessità sussiste quando il mezzo di prova
risulta dagli atti del giudizio e la sua assunzione appare decisiva.
-
Infine, deve sussistere il carattere di
novità del mezzo di prova richiesto.
Con particolare attenzione al saggio grafico, questo si
configura come uno strumento di indagine fondamentale per il lavoro peritale. Il
giudice può disporre l’acquisizione del saggio grafico che deve essere
rilasciato dalla persona la cui firma o scrittura è oggetto di verifica, oppure
può essere richiesto dal perito nominato che potrà procedere in tal senso, dopo
aver ricevuto l’autorizzazione dal giudice. L’acquisizione di quest’ultimo avviene,
più specificatamente, ex art. 75 disp.att.c.p.p. che riconosce al giudice, nei
procedimenti per falsità in atti, di
disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una
scrittura di comparazione, facendo menzione dell'eventuale rifiuto
dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della
scrittura.
Il rilascio di saggio grafico non può essere
equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di
violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e,
pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga
la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione
senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei
difensori. (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 marzo 2013, n. 16400).
10/01/23
Legge di Bilancio 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".
Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie. - Taglio del cuneo fiscale per l'anno 2023. Incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico.
- Incremento della dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacolo. Incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del "Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET" a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
- Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
- Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale). Estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.
- Modifiche al trattamento cosiddetto "Opzione Donna". Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.
- Incremento dei trattamenti previsti dal Fondo per le vittime dell'amianto. Dal primo gennaio 2023, è elevata dal 15 al 17% della rendita in godimento la prestazione aggiuntiva a carico dell'INAIL e da 10.000 a 15.000 euro la prestazione di importo fisso i favore dei malati di mesotelioma.
- Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza. Previsto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
- Agevolazione per l'assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anni. Analoga agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani. Esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.
- Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragili. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
- Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell'85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
- Nuove linee di indirizzo per la gestione degli enti previdenziali. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell'INPGI. Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta, che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all'approvazione ministeriale.
- Riforma del Reddito di Cittadinanza. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e, nell'ottica di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all'abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'anno 2024.
- Istituzione del Fondo per la sperimentazione del Reddito Alimentare, del Fondo per le periferie inclusive e del Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, pertanto, il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del trattamento, la platea dei beneficiari, nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Fondo per le periferie inclusive". I criteri di gestione saranno previsti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Il Fondo avrà una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
- Presentazione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ISEE. A decorrere dal primo luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
- Nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione e proroghe di trattamenti di sostegni al reddito. Stanziate ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione per il rifinanziamento: - del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, per l'anno 2023; - di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio; - delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center; - dell'integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche; - per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.
- Una tantum per i pubblici dipendenti. Nel solo anno 2023, sarà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
- Riconoscimento dell'indennità di amministrazione per il personale di INL e ANPAL. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Nuove risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e il Fondo per la crescita sostenibile. Nuove importanti risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché per il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Versati 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il Piano nazionale di azione contro tratta e sfruttamento. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.
- Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali. Anzitutto, è prevista l'applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. È abrogata la previsione che richiedeva, nell'ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale. Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
- Incremento dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Dal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
- Congedo parentale. Previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all'80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
- Previsione del "buono portuale". Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione.
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23/12/22
Va disapplicato il decreto del Ministero dell’Interno che obbliga alla dicitura “padre” e “madre” sulle carte di identità per i minorenni.
23/11/22
Condhotel in Lombardia: nuovo regolamento regionale.
14/09/22
Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
06/12/24
DOPO DICIOTTO ANNI SCOPRE CHE LA MOGLIE È NATA UOMO: RESPINTA LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO.
05/12/24
L’ordine di protezione può vietare anche gli incontri fortuiti e le comunicazioni virtuali
Avv. Lorenzo Mariani
Con decreto ex artt. 473 bis 14 e
69 cpc pronunciato il 25.11.2024 e pubblicato il 29.11.2024, decidendo su una
domanda di ordini di protezione preliminare a un giudizio di regolamentazione
dei minori, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma ha prima di tutto
confermato un precedente ordine di protezione emesso inaudita altera parte, il
quale prevedeva l’allontanamento del padre dalla casa familiare e il divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dai figli.
Contestualmente, valutata una istruttoria piuttosto corposa (per un
procedimento sommario) il provvedimento ha anche modificato e inasprito il
precedente decreto, imponendo l’obbligo di “immediato allontanamento in caso
di incontri fortuiti con estensione del divieto anche a comunicazioni virtuali,
ad eccezioni di comunicazioni via mail relative ai figli minori”.
Si tratta di una disposizione
molto dura, quasi assimilabile agli ordini di allontanamento che può disporre
il giudice penale.
Inoltre, il decreto ha disposto che gli incontri padre-figli dovranno avvenire
col supporto dei Servizi Sociali e ha fissato l’udienza per la prima
comparizione nel giudizio di merito con gli adempimenti preliminari del caso.
Si tratta di una pronuncia
interessante soprattutto in relazione alla riscrittura del rito di famiglia da
parte della riforma Cartabia.
Infatti, sia l’ordine inaudita
altera parte che quello successivo sono stati concessi nonostante l’avvenuto
allontanamento spontaneo del resistente: circostanza che, fino alla riforma
Cartabia, alcuna giurisprudenza considerava motivo di inammissibilità
dell’ordine di protezione.
È degno di nota anche il fatto
che il giudice assegnatario non abbia disposto un mantenimento per i minori sul
presupposto che, quando disposto ex art. 473 bis 71 cpc in un procedimento di
ordini di protezione, tale assegno deve basarsi sulla insussistenza di mezzi
adeguati in capo alle persone conviventi per effetto dei provvedimenti
interdittivi.
Dato che la ricorrente aveva
chiesto al giudice di pronunciarsi anche ai sensi dell’art. 473 bis 15 cpc, che
consente di anticipare in via cautelare i provvedimenti provvisori su affido,
assegnazione della casa e mantenimento, è agevole pensare che il magistrato
abbia emesso solo l’ordine di protezione e fissato una ordinaria udienza di
merito per ragioni di opportunità temporale, ossia per evitare di dover
rimettere l’intera decisione al collegio.
Infatti, solo col recentissimo “correttivo Cartabia” del 26.11.2024 il giudice
monocratico è ora competente sulla conferma o modifica del provvedimento ex
art. 473 bis 15 cpc, mentre il provvedimento in esame è stato pronunciato il
25.11.2024. Peraltro è dubbio che il
primo provvedimento inaudita altera parte potesse qualificarsi come ex art. 473
bis 15 cpc.
Tribunale di Roma, Sez. I, 29.11.2024 (testo completo)
04/12/24
L’ASPETTO EDUCATIVO E L’IMPORTANZA DEL RUGBY: IL NUOVO ULTIMO COMMA DELL’ART. 33 DELLA COSTITUZIONE
29/11/24
Estinzione del PPT per mancata notifica dell'iscrizione a ruolo: è reclamabile al Collegio ex art. 630 c.3 cpc
Avv. Lorenzo Mariani
"Nella fattispecie concreta, l’inefficacia del pignoramento per mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo alla debitrice, in ragione della notificazione dello stesso avviso eseguita in Cancelleria, è stata rilevata d’ufficio dal giudice dell’esecuzione tardivamente, con l’ordinanza adottata in data 31.07.2024 a scioglimento della riserva assunta nella seconda udienza, tenuta in data 11.01.2024, anziché nella prima udienza tenuta in data 16.10.2023 o, comunque, con l’ordinanza emessa a scioglimento della stessa prima udienza. Per quanto sopra, dunque, il reclamo è da accogliere e l’ordinanza reclamata è da revocare."
La pronuncia contribuisce a fare chiarezza sulle varie fattispecie di "chiusura anticipata" del processo esecutivo e sulla loro riconducibilità all'estinzione per inattività ex artt. 630 cpc o a cause diverse. Non è problema da poco, considerando che nel primo caso l'impugnazione deve avvenire tramite reclamo al Collegio ex art. 630 c. 3 cpc mentre in tutti gli altri casi dovrà esperirsi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc come rimedio generale.
22/11/24
Identità non binarie - la Corte Costituzionale apre il diritto
In un caso posto di fronte alla Corte Costituzionale la ricorrente, registrata come femmina alla nascita, nel corso della pubertà, realizza di non appartenere al genere femminile e afferma di riconoscersi in un genere non-binario con prevalenza della componente maschile. Chiede, dunque, al tribunale la rettificazione dell'attribuzione di sesso in un genere non-binario. Il tribunale solleva una questione di legittimità costituzionale: se la rettificazione possa avvenire rispetto a un genere di elezione diverso da quelli maschile e femminile. Da un lato, vi è, dunque, il diritto all'identità di genere, ossia il diritto a vedersi riconosciuto un genere di elezione diverso da quello corrispondente al sesso attribuito alla nascita. Secondo la giurisprudenza costituzionale, questo diritto fa parte del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Inoltre, il diritto all'identità di genere solleva la questione della possibile esistenza di un genere terzo rispetto al binarismo sessuale. Dall'altro lato, vi è il diritto fondamentale alla salute: ogni persona ha il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, considerata come aspetto e fattore di svolgimento della personalità, che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere, per dovere di solidarietà sociale. La Corte costituzionale, con sentenza del 23 luglio 2024, n. 143, ha dichiarato la questione della possibilità di rettifica verso un genere terzo inammissibile, poiché la materia appartiene alla discrezionalità del legislatore, quale primo interprete della sensibilità sociale. Per la Corte, le implicazioni del superamento del binarismo dei sessi nella nostra legislazione sono tanto articolate e complesse da richiedere l'intervento del Vi è però un aspetto innovativo: la Corte ha chiarito che la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile - da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità altra - genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.). Inoltre, nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost. L'autonomia conferita dalla Corte all'art. 2, affermato come norma di rilevanza generale, rispetto agli artt. 3 e 32, che sembrano attivabili in caso di disparità di trattamento e di limitazione del diritto alla salute, sembra, quindi, sganciare il discorso sul genere non binario dal racconto medicalizzante che ha caratterizzato, finora, la nostra legislazione e prassi giudiziaria. (cfr. Corte Cost, sent. 23 luglio 2024, n. 143).
Indietro21/11/24
Va sanzionata la madre ostativa ai rapporti tra padre e figlio, ma niente decadenza della responsabilità genitoriale
Lorenzo Mariani
Per la Cassazione, è corretta La decisione della Corte
d'Appello di revocare la decadenza della responsabilità genitoriale materna
disposta dal Tribunale: va infatti considerato l'impatto di una misura così
drastica sul benessere del minore, ragazzo adolescente che aveva sempre vissuto
con la madre fin dai tre anni.
Corretto anche aver disposto in appello l'ascolto del
bambino (invece escluso in primo grado) e aver considerato la sua totale
opposizione a ogni incontro col padre, confermata anche dall'ultima CTU che
aveva escluso l'efficacia di qualunque imposizione o invito a percorsi di
recupero del rapporto col padre, al quale ormai non sarebbe rimasto che sperare
in un riavvicinamento spontaneo col passare degli anni.
Ha invece errato la Corte di merito nel rigettare anche la
domanda di sanzionare la madre ex artt. 709 ter e 614 bis cpc (nel testo
pre-riforma Cartabia) per aver da sempre
ostacolato ogni rapporto tra figlio e padre.
Si tratta di misure quali l'ammonimento, il risarcimento del
danno in favore del minore o dell'altro genitore, sanzioni amministrative o
somme periodiche da versarsi per ogni giorni di ritardo.
Peraltro il rigetto era dovuto alla presunta assenza di
"prescrizioni" a cui la madre dovesse attualmente attenersi.
Al contrario della corte d'Appello, gli ermellini
ritengono "comprovato, ed anzi
coperto da un giudicato interno, un atteggiamento ostruzionistico della madre
ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di vista del
padre, nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore da
tale atteggiamento".
21/10/24
Coppie Omogenitoriali: Spettabilità del diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità al coniuge ed al figlio di coppia dello stesso sesso
04/09/24
Rapporto di lavoro subordinato e convivenza more uxorio
29/08/24
Riequilibrio dello spostamento patrimoniale tra i coniugi
La Prima Sezione della Cassazione con ordinanza n. 18506,
depositata l’8 luglio 2024, ha stabilito che in materia di determinazione
dell'assegno di divorzio, il principio secondo cui ciascun ex coniuge è tenuto
a provvedere al proprio mantenimento può essere derogato nel caso in cui il
matrimonio abbia determinato uno spostamento patrimoniale tra i coniugi. Tale
squilibrio deve essere rettificato mediante l'attribuzione di un assegno con
funzione compensativa e perequativa (Ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18506, Cass. Civ.,
sez. I,).
29/08/24
Permessi e congedi anche ai genitori dello stesso sesso
Il sistema informatico di ricezione delle domande amministrative predisposto dall'Inps per alcune delle attività ex D. Lgs. n. 151/2001 comporta un’ingiustificata discriminazione a danno dei genitori dello stesso sesso, indicati come tali nei registri di stato civile, nella misura in cui non consente agli stessi di inserire i loro dati e di completare così l’iter informatico per l’accesso alle prestazioni (Ordinanza del 25 gennaio 2024 Trib. Bergamo, sez. Lavoro).
Indietro10/12/24
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SUL FUTURO DELLA TEOLOGIA ORGANIZZATO DAL DICASTERO PER LA CULTURA E L’EDUCAZIONE
Care sorelle e cari fratelli, buongiorno!
Sono contento di vedervi e di sapere che un numero così grande di docenti, ricercatori e decani, provenienti da ogni parte del mondo, si sono radunati per riflettere su come ereditare il grande patrimonio teologico delle generazioni passate e per immaginarne il futuro. Ringrazio il Dicastero per la Cultura e l’Educazione per questa iniziativa. E grazie di cuore a voi, care teologhe e cari teologi, per il lavoro che fate, spesso nascosto ma tanto necessario. Spero che il Congresso segni il primo passo di un fecondo cammino comune. Ho saputo che istituzioni accademiche, associazioni teologiche e alcuni di voi singolarmente avete contribuito alle spese di viaggio di altri con meno possibilità. Questo è molto buono! Avanti, insieme! E quando la fede, l’amore tocca le tasche, va bene! [risate tra i partecipanti] Quando si ferma prima, manca qualcosa.
Vorrei anzitutto dirvi che quando penso alla teologia mi viene in mente la luce. Infatti, grazie alla luce le cose emergono dall’oscurità, i volti rivelano i propri contorni, le forme e i colori del mondo finalmente appaiono. La luce è bella perché fa sì che le cose appaiano ma senza mettere in mostra sé stessa. Qualcuno di voi ha visto la luce? Ma vediamo ciò che fa la luce: fa apparire le cose. Adesso, qui, noi ammiriamo questa sala, vediamo i nostri volti, ma non scorgiamo la luce, perché essa è discreta, è gentile, umile e, perciò, rimane invisibile. È gentile la luce. Così è anche la teologia: fa un lavoro nascosto e umile, perché emerga la luce di Cristo e del suo Vangelo. Da questa osservazione deriva per voi una strada: cercare la grazia e restare nella grazia dell’amicizia con Cristo, luce vera venuta in questo mondo. Ogni teologia nasce dall’amicizia con Cristo e dall’amore per i suoi fratelli, le sue sorelle, il suo mondo; questo mondo, drammatico e magnifico insieme, pieno di dolore ma anche di commovente bellezza.
So che in questi giorni lavorerete insieme sul “dove”, il “come” e il “perché” della teologia. Ci domandiamo: teologia, dove sei? Con chi stai andando? Cosa stai facendo per l’umanità? Questi giorni saranno importanti per affrontare questi interrogativi, per chiederci se l’eredità teologica del passato può ancora dire qualcosa alle sfide di oggi e aiutarci a immaginare il futuro. È un cammino che siete chiamati a fare insieme, teologhe e teologi. Mi ricordo di quanto racconta il Secondo Libro dei Re. Durante il restauro del Tempio di Gerusalemme, viene ritrovato un testo; forse è la prima edizione del Deuteronomio, andata perduta. Un sacerdote e alcuni studiosi lo leggono; anche il re lo studia; intuiscono qualcosa, ma non lo capiscono. Allora il re decide di consegnarlo a una donna, Culda, che immediatamente lo comprende e aiuta il gruppo di studiosi – tutti uomini – a intenderlo (2 Re 22,14-20). Ci sono cose che solo le donne intuiscono e la teologia ha bisogno del loro contributo. Una teologia di soli uomini è una teologia a metà. Su questo c’è ancora parecchia strada da fare.
E ora permettetemi di consegnarvi un desiderio e un invito.
Il desiderio è questo: che la teologia aiuti a ripensare il pensiero. Il nostro modo di pensare, come sappiamo, plasma anche i nostri sentimenti, la nostra volontà e le nostre decisioni. A un cuore largo corrispondono un’immaginazione e un pensiero di ampio respiro, mentre un pensiero rattrappito, chiuso e mediocre difficilmente può generare creatività e coraggio. Mi vengono in mente i manuali di teologia, con i quali noi studiavamo. Tutto chiuso, tutto “da museo”, da biblioteca, ma non ti facevano pensare.
La prima cosa da fare, per ripensare il pensiero, è guarire dalla semplificazione. Infatti, la realtà è complessa, le sfide sono variegate, la storia è abitata dalla bellezza e allo stesso tempo ferita dal male, e quando non si riesce o non si vuole reggere il dramma di questa complessità, allora si tende facilmente a semplificare. Ma la semplificazione vuole mutilare la realtà, partorisce pensieri sterili, pensieri univoci, genera polarizzazioni e frammentazioni. E così fanno, ad esempio, le ideologie. L’ideologia è una semplificazione che uccide: uccide la realtà, uccide il pensiero, uccide la comunità. Le ideologie appiattiscono tutto a una sola idea, che poi ripetono in modo ossessivo e strumentale, superficiale, come i pappagalli.
Un antidoto alla semplificazione è segnalato nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium: l’interdisciplinarità e la transdisciplinarità (Proemio, c). Si tratta di far “fermentare” insieme la forma del pensiero teologico con quella degli altri saperi: la filosofia, la letteratura, le arti, la matematica, la fisica, la storia, le scienze giuridiche, politiche ed economiche. Far fermentare i saperi, perché essi sono come i sensi del corpo: ciascuno ha una sua specificità, ma hanno bisogno l’uno dell’altro, secondo quanto dice anche l’Apostolo Paolo: «Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato?» (1 Cor 12,17). Quest’anno celebriamo il 750° anniversario della morte di due grandi teologi: Tommaso d’Aquino e Bonaventura. Tommaso ricorda che non abbiamo un senso solo, ma sensi molteplici e differenti, affinché non ci sfugga la realtà (De Anima, lib. 2, lect. 25). E Bonaventura afferma che nella misura in cui si «crede, spera e ama Gesù Cristo» si «riacquista l’udito e la vista […], l’odorato, […] il gusto e il tatto» (Itinerarium mentis in Deum, IV, 3). Contribuendo a ripensare il pensiero, la teologia ritornerà a brillare come merita, nella Chiesa e nelle culture, aiutando tutti e ciascuno nella ricerca della verità.
Questo è il desiderio. Ora, vorrei lasciarvi un invito: che la teologia sia accessibile a tutti. Da qualche anno, in molte parti del mondo si segnala l’interesse degli adulti per la ripresa della propria formazione, anche accademica. Uomini e donne, soprattutto di mezza età, magari già laureati, desiderano approfondire la fede, vogliono fare un cammino, spesso si iscrivono a una facoltà universitaria. E questo è un fenomeno in crescita, che merita l’interesse della società e della Chiesa. L’età di mezzo è una stagione speciale della vita. È un tempo in cui generalmente si gode di una certa sicurezza professionale e solidità affettiva, ma anche il periodo dove i fallimenti si avvertono con maggiore dolore e sorgono nuove domande mentre si sgretolano i sogni giovanili. In questa fase si può percepire un senso di abbandono e, talvolta, l’anima si blocca. È la crisi della mezza età. E allora si sente la necessità di riprendere una ricerca, magari a tentoni, magari essendo presi per mano. E la teologia è questa compagna di viaggio! Per favore, se qualcuna di queste persone bussa alla porta della teologia, delle scuole di teologia, la trovi aperta. Fate in modo che queste donne e questi uomini trovino nella teologia una casa aperta, un luogo dove poter riprendere un cammino, dove poter cercare, trovare e cercare ancora. Preparatevi a questo. Immaginate cose nuove nei programmi di studio perché la teologia sia accessibile a tutti.
Care sorelle e cari fratelli, mi hanno detto che questo non sarà un convegno classico, dove pochi parlano e gli altri ascoltano – o dormono! –. Ho sentito che tutti sarete messi in condizione di essere ascoltati e di ascoltarvi. Bene! Da tutti possiamo imparare, anche dalle vecchiette, che sono sagge. Chiedo al Dicastero per la Cultura e l’Educazione di farmi conoscere i risultati del vostro lavoro, per il quale già vi ringrazio. Vi benedico di cuore. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Questo lavoro è divertente, ma è difficile!
Indietro04/03/24
Nullità matrimoniale: ove non sia accertata la mala fede è priva di effetti ai fini successori
23/10/23
Nullità ecclesiastica delibazione
Dopo 10 anni dalla sentenza delle sezioni unite la direzione è la medesima per la delibazione, la convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ''ordine pubblico italiano '', che osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico per vizio genetico del ''matrimonio-atto''.
Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28308.
Indietro30/01/23
DISTURBI DELLA SESSUALITA’ DETERMINATI DA ANORESSIA NERVOSA E BULIMIA NERVOSA NELLA GURISPRUDENZA DELLA ROTA ROMANA
Indietro02/12/22
Disturbo sessuale ipoattivo: profili clinici e giuridici.
15/06/22
Cassazione: delibabilità della sentenza di nullità ecclesiastica anche in caso di convivenza ultratriennale. Attendendo il giudizio di rinvio della Corte di Appello
10/06/22
Sexual addiction.
La sexual
addiction può essere definita per via di un comportamento sessuale
eccessivo e discontrollato in grado di provocare disagio soggettivo, danno
sociale e lavorativo, conseguenze legali ed economiche.
Le ipotesi eziologiche più accreditate
sulla sexual addiction comprendono
teorie che considerano la dipendenza come un costrutto psicopatologico
descrivibile in termini bio-psico-sociali. Dal punto di vista
neurobiologico, alcuni studi hanno evidenziato che lesioni prefrontali e
lesioni bilaterali dei lobi temporali sono associate a ipersessualità e a
disinibizione comportamentale. Studi neurochimici hanno invece evidenziato
durante la fase di orgasmo un'attività dell'area cerebrale attivata anche nel
"rush" da
eroina. Un'altra teoria invece prende in considerazione un'alterazione
endocrina, con conseguente anomalia nel metabolismo degli androgeni e un
ridotto controllo inibitorio sull'attività sessuale e
sull'aggressività. Le teorie cognitivo-comportamentali attribuiscono un
ruolo a comportamenti problematici o patologici nella famiglia d'origine dei
dipendenti sessuali, in cui si ritrovano spesso atteggiamenti ambivalenti circa
la sessualità, disattenzione e trascuratezza dei bisogni del bambino, abusi e/o
violenza sessuale. Il trauma infantile, vuoi abuso psicologico, sessuale,
fisico, maltrattamento o incuria, può determinare nella vittima una
serie di sentimenti che alterano le relazioni intime e le funzioni
interpersonali. Teorie psicolanalitiche mettono invece al centro della
dipendenza sessuale fattori psico-evolutivi e affettivi quali la relazione
madre-bambino. Una madre seduttiva o disattenta ai bisogni del bambino o con
una personalità narcisistica che utilizza il bambino per i propri bisogni per
le proprie emozioni può danneggiarne le funzioni interne di regolazione dell’Io
e del Super-Io, alterando i processi di individuazione e di separazione e
frustrandone i bisogni primari.
Quanto alle conseguenze, queste possono
essere innanzitutto psicologiche. Le condizioni frequentemente associate allo
sviluppo della dipendenza, ansia e depressione con scarsa autostima e senso di
colpa, possono associarsi a perdita dell’interesse per altre attività e a
riduzione e/o perdita del piacere per attività diverse dal sesso.
Tra le conseguenze fisiche si registra un
aumento della mortalità per significativo rischio di contrarre infezioni
sessualmente trasmesse, sviluppare disfunzioni sessuali (eiaculazione precoce o
ritardata, anorgasmia), contrarre gravidanze indesiderate e/o a rischio,
sviluppare lesioni degli organi genitali, aumento dei disturbi del sonno,
irritabilità e stress psico-fisico.
Le conseguenze sociali invece riguardano
essenzialmente le problematiche familiari (negligenza, trascuratezza nei
confronti degli obblighi familiari, mancanza di comunicazione e di capacità di
ascolto), le problematiche di coppia (incapacità di tenere fede ai propri
impegni, rapporti extra-coniugali), difficoltà nelle relazioni interpersonali,
isolamento emotivo e ritiro sociale.
Le conseguenze economiche invece sono collegate
alle spese che riguardano direttamente il sesso e i rituali sessuali e/o le
perdite economiche per problematiche lavorative. Queste ultime comprendono le
difficoltà relazionali con colleghi, perdita d’interesse per l’attività
lavorativa, riduzione dell’attenzione e dell’acuità mentale, della
concentrazione e difficoltà a tenere fede ai propri obblighi lavorativi.
Dal punto di vista legale poi nei soggetti
con comportamenti sessuali compulsivi si rileva un’elevata percentuale di reati
a sfondo sessuale.
Nel campo delle cause di nullità
matrimoniale e quindi del diritto canonico, la dipendenza sessuale può essere
rilevante ai fini del can. 1095, 2°: la mancanza di discrezione di giudizio
comporta infatti una non piena avvertenza con la quale il soggetto comprende
l’oggetto matrimoniale e gli obblighi che ne derivano e una invalidità del
deliberato consenso che è chiamato ad esprimere a fronte a fronte di un
progetto esistenziale che lo impegna per la vita intera. Può essere anche
rilevante ai fini del can. 1095, 3°, in quanto il soggetto può anche essere
consapevole dei propri problemi sessuali e relazionali, comprendere pienamente
l’oggetto matrimoniale ed essere sinceramente disposto a convolare a nozze con
un partner liberamente scelto, tuttavia il matrimonio potrebbe essere invalido
per l’incapacità da parte del soggetto dipendente di adempiere gli obblighi
matrimoniali da dare e ricevere reciprocamente, tra cui l’obbligo di stabilire
una relazione interpersonale tesa a realizzare il bonum coniugum e l’obbligo della fedeltà. Anche per quanto riguarda
l’obbligo della procreazione e del sano allevamento della prole, si può
sostenere che l’esercizio di una sessualità promiscua, disordinata e polimorfa,
volta alla mera soddisfazione del piacere, è in evidente contrasto con i
compiti riproduttivi ed educativi della coppia.
20/05/22
Alcolismo e sessualità.
31/01/22
Discorso del Santo Padre Francesco in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana (27 gennaio 2022).
INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
DEL
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
DISCORSO
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Sala
Clementina
Giovedì, 27 gennaio 2022
Eccellenza, Cari
Prelati Uditori! Rivolgo a ciascuno di voi il mio cordiale saluto, a partire
dal Decano, Mons. Alejandro Arellano Cedillo, che ringrazio per le sue parole.
E grazie per le ultime due cose che ha chiesto al Papa: conforto e benedizione.
Mi piace. È una richiesta pastorale. Grazie. Saluto gli Officiali, gli Avvocati
e gli altri collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana. A tutti
formulo i migliori auguri per l’Anno giudiziario che oggi inauguriamo. Il
percorso sinodale che stiamo vivendo interpella anche questo nostro incontro,
perché coinvolge anche l’ambito giudiziario e la vostra missione al servizio
delle famiglie, specialmente di quelle ferite, quelle bisognose del balsamo
della misericordia. [1] In questo anno dedicato alla famiglia come espressione
della gioia dell’amore, abbiamo oggi l’occasione di riflettere sulla sinodalità
nei processi di nullità matrimoniale. Il lavoro sinodale, infatti, anche se non
ha natura strettamente processuale, tuttavia va posto in dialogo con l’attività
giudiziale, al fine di favorire un più generale ripensamento dell’importanza
che l’esperienza del processo canonico ha per la vita dei fedeli che hanno
vissuto un fallimento matrimoniale e, al tempo stesso, per l’armonia delle
relazioni all’interno della comunità ecclesiale. Chiediamoci allora in che
senso l’amministrazione della giustizia necessita di uno spirito sinodale.
Anzitutto, la sinodalità implica il camminare insieme. Superando una visione
distorta delle cause matrimoniali, come se in esse si affermassero dei meri
interessi soggettivi, va riscoperto che tutti i partecipanti al processo sono
chiamati a concorrere al medesimo obiettivo, quello di far risplendere la
verità su un’unione concreta tra un uomo e una donna, arrivando alla
conclusione sull’esistenza o meno di un vero matrimonio tra di loro. Questa
visione del camminare insieme verso un fine comune non è nuova nella
comprensione ecclesiale di questi processi. In proposito, è celebre il discorso
alla Rota Romana nel quale il Venerabile Pio XII affermò «l’unità dello scopo,
che deve dare speciale forma all’opera e alla collaborazione di tutti coloro
che partecipano alla trattazione delle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici
di ogni grado e specie, e deve animarli e congiungerli in una medesima unità di
intento e di azione». [2] In quest’ottica egli tratteggiò il compito di ogni
partecipante al processo in ordine alla ricerca della verità, pur mantenendo
ognuno la fedeltà al proprio ruolo. Questa verità, se davvero amata, diventa
liberatrice. [3] Già nella fase pregiudiziale, quando i fedeli si trovano in
difficoltà e cercano un aiuto pastorale, non può mancare lo sforzo per scoprire
la verità sulla propria unione, presupposto indispensabile per poter arrivare
alla guarigione delle ferite. In questa cornice si comprende quanto sia
importante l’impegno per favorire il perdono e la riconciliazione tra i
coniugi, e anche per convalidare eventualmente il matrimonio nullo quando ciò è
possibile e prudente. Così si comprende anche che la dichiarazione di nullità
non va presentata come se fosse l’unico obiettivo da raggiungere di fronte a
una crisi matrimoniale, o come se ciò costituisse un diritto a prescindere dai
fatti. Nel prospettare la possibile nullità è necessario far riflettere i
fedeli sui motivi che li muovono a chiedere la dichiarazione di nullità del
consenso matrimoniale, favorendo così un atteggiamento di accoglienza della
sentenza definitiva, anche qualora essa non corrisponda alla propria
convinzione. Solo in questo modo i processi di nullità sono espressione di un
effettivo accompagnamento pastorale dei fedeli nelle loro crisi matrimoniali,
il che significa mettersi in ascolto dello Spirito Santo che parla nella storia
concreta delle persone. Due o tre anni fa abbiamo parlato del catecumenato
matrimoniale. Lo stesso obiettivo di ricerca condivisa della verità deve
caratterizzare ogni tappa del processo giudiziario. È vero che nel processo ha
luogo, talvolta, una dialettica fra tesi contrastanti; tuttavia, il
contraddittorio tra le parti dovrebbe svolgersi sempre nell’adesione sincera a
ciò che per ognuno appare come vero, senza chiudersi nella propria visione, ma
essendo aperti anche al contributo degli altri partecipanti al processo. La
disponibilità ad offrire la propria versione soggettiva dei fatti diventa
fruttuosa nel quadro di un’adeguata comunicazione con gli altri, che sa
arrivare anche all’autocritica. Perciò non è ammissibile una qualsiasi
volontaria alterazione o manipolazione dei fatti, volta a ottenere un risultato
pragmaticamente desiderato. Qui mi fermo, e mi scuso, per dire un pericolo
molto grande. Quando non si supera questo, anche gli avvocati possono fare
danni terribili. Un mese fa un vescovo è venuto a lamentarsi, perché aveva un
problema con un sacerdote. Un problema grave, non matrimoniale, un problema di
disciplina grave che meritava di andare a giudizio. Il giudice del tribunale
nazionale – non sto parlando di questo o quel paese – chiamò il vescovo e gli
disse: “Ho ricevuto questo. Io farò quello che Lei mi dice. Se Lei mi dice di
condannarlo, lo condanno; se Lei mi dice di assolverlo, lo assolvo”. Questo può
succedere! Si può arrivare a questo se non c’è unità nei processi anche con sentenze
contrastanti. Andare insieme, perché c’è in gioco il bene della Chiesa, il bene
della gente! Non è un negoziato che si fa. Scusatemi, ma questo aneddoto mi ha
illuminato tanto. Questo “andare insieme” nel giudizio vale per le parti e i
loro patroni, per i testi chiamati a dichiarare secondo verità, per i periti
che devono mettere al servizio del processo la loro scienza, nonché in modo
singolare per i giudici. Infatti l’amministrazione della giustizia nella Chiesa
è una manifestazione della cura delle anime, che richiede sollecitudine
pastorale per essere servitori della verità salvifica e della misericordia.
Questo ministerium veritatis assume un peculiare rilievo nei Vescovi, quando
giudicano in prima persona, soprattutto nei processi più brevi, nonché quando
esercitano la loro responsabilità nei confronti dei propri tribunali, mostrando
anche così la loro sollecitudine paterna nei confronti dei fedeli. E torno su
una cosa che dal primo momento ho sempre detto: il giudice originario è il
vescovo. Il decano mi ha salutato dicendo: “il Papa, giudice universale di
tutte…”. Ma questo è perché sono vescovo di Roma e Roma presiede tutto, non
perché ho un altro titolo. Grazie di questo. Se il Papa ha questa potestà è
perché è vescovo della diocesi di cui il Signore ha voluto che il vescovo fosse
il Papa. Il vero e primo [giudice] è il vescovo, non il vicario giudiziale, il
vescovo. La sinodalità nei processi implica un esercizio costante di ascolto.
Anche in quest’ambito occorre imparare ad ascoltare, che non è semplicemente
sentire. Bisogna cioè comprendere la visione e le ragioni dell’altro, quasi
immedesimarsi con l’altro. Come in altri ambiti della pastorale, anche
nell’attività giudiziale bisogna favorire la cultura dell’ascolto, presupposto
della cultura dell’incontro. Perciò sono deleterie le risposte standard ai
problemi concreti delle singole persone. Ciascuna di esse, con la sua
esperienza spesso segnata dal dolore, costituisce per il giudice ecclesiastico
la concreta “periferia esistenziale” da cui deve muoversi ogni azione pastorale
giudiziale. Il processo richiede anche un vigile ascolto di quanto viene
argomentato e dimostrato dalle parti. Particolare importanza ha l’istruttoria,
volta all’accertamento dei fatti, la quale esige in chi la guida di saper
coniugare la giusta professionalità con la vicinanza e l’ascolto. E questo,
richiede tempo? Sì, richiede tempo. Richiede pazienza? Sì, richiede pazienza.
Richiede paternità pastorale? Sì, richiede paternità pastorale. I giudici
devono essere ascoltatori per eccellenza di tutto quanto è emerso nel processo
a favore e contro la dichiarazione di nullità. Sono tenuti a ciò in virtù di un
dovere di giustizia, animato e sostenuto dalla carità pastorale. Infatti, «la
misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa
della verità di Dio» (Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 311). Inoltre, –
come avviene di regola – vi è un collegio giudicante, ogni giudice deve aprirsi
alle ragioni presentate dagli altri membri per arrivare a un giudizio
ponderato. In questo senso, nella vostra azione di ministri del tribunale, non
deve mai mancare il cuore pastorale, lo spirito di carità e di comprensione
verso le persone che soffrono per il fallimento dalla loro vita coniugale. Per
acquisire un tale stile occorre evitare il vicolo cieco del giuridicismo – che
è una sorta di pelagianesimo legale; non è cattolico, il giuridicismo non è
cattolico –, cioè di una visione autoreferenziale della legge. La legge e il
giudizio sono sempre a servizio della verità, della giustizia e della virtù
evangelica della carità. Un altro aspetto della sinodalità dei processi è il
discernimento. Perché il sinodo non è soltanto chiedere opinioni, non è
un’inchiesta, per cui vale lo stesso quello che ognuno dice. No. Quello che uno
dice entra nel discernimento. Ci vuole la capacità di discernere. E non è
facile il discernimento. Si tratta di un discernimento fondato sul camminare
insieme e sull’ascolto, e che permette di leggere la concreta situazione
matrimoniale alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa. La
decisione dei giudici appare così come un calarsi nella realtà di una vicenda
vitale, per scoprire in essa l’esistenza o meno di quell’evento irrevocabile
che è il valido consenso sul quale si fonda il matrimonio. Solo così si possono
applicare fruttuosamente le leggi relative alle singole forme di nullità
matrimoniale, in quanto espressioni della dottrina e della disciplina della
Chiesa sul matrimonio. Opera qui la prudenza del diritto, nel suo classico senso
di recta ratio agibilium, cioè virtù che giudica secondo ragione, ossia con
rettitudine nell’ambito pratico. Tornando a quell’esempio: “Cosa vuole? Lo
condanno o lo libero?”. L’esito di questo cammino è la sentenza, frutto di un
attento discernimento che conduce a un’autorevole parola di verità sul vissuto
personale, mettendo quindi in luce i percorsi che da lì si possono aprire. La
sentenza perciò dev’essere comprensibile per le persone coinvolte: solo così si
porrà come momento di speciale rilevanza nel loro cammino umano e cristiano.
Cari Prelati Uditori, da queste considerazioni che mi premeva porre alla vostra
attenzione emerge come la dimensione di sinodalità consenta di mettere in
risalto le caratteristiche essenziali del processo. Vi incoraggio, dunque, a
proseguire con fedeltà e operosità rinnovate il vostro ministero ecclesiale al
servizio della giustizia, inseparabile dalla verità e, in definitiva, dalla
salus animarum. Un lavoro che manifesta il volto misericordioso della Chiesa:
volto materno che si china su ogni fedele per aiutarlo a fare verità su di sé,
risollevandolo dalle sconfitte e dalle fatiche e invitandolo a vivere in
pienezza la bellezza del Vangelo. Rinnovo a ciascuno la mia stima e la mia
gratitudine. Chiedo allo Spirito Santo di accompagnare sempre la vostra
attività e di cuore vi benedico. E non dimenticate di pregare. La preghiera vi
accompagni sempre. “Sono indaffarato, devo fare tante cose…”. La prima cosa che
devi fare è pregare. Pregare perché il Signore ti sia vicino. E anche per
conoscere il cuore del Signore: lo conosciamo nella preghiera. E i giudici
pregano, e devono pregare, il doppio o tre volte di più. Per favore, non
dimenticatevi di pregare anche per me, si capisce. Grazie
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[1] Cfr Bolla
Misericordiae Vultus, 5: AAS 107 [2015], 402.
[2] Allocuzione alla
Rota Romana, 2 ottobre 1944: AAS 36 [1944], 281.
[3] Cfr Gv 8,32.
07/01/22