Attivit dello studio
LA REMISSIONE DELLA QUERELA NEL DELITTO DI VIOLENZA DOMESTICA: SINTOMATICA DELL’AGGRAVAMENTO DELLA RELAZIONE MALTRATTANTE
Attivit dello studio
L'Avv. Attasi ospite a Unomattina per parlare della riforma Cartabia
L'Avv. Piera Attasi è stata ospite della puntata del 20 marzo 2024 del programma Unomattina, in diretta su Rai 1, per parlare delle novità introdotte dalla riforma Cartabia nel diritto di famiglia, specialmente per quanto riguarda gli accordi tra i coniugi.
Attivit dello studio
L'Avv. Attasi su Rainews 24 per parlare di nullità ecclesiastica del matrimonio
L'avv. Attasi, in quanto avvocato rotale, ha risposto a domande sul processo di nullità del matrimonio canonico e sul suo impatto nella società attuale.
Attivit dello studio
L' Avv. Attasi ospite a Uno Mattina per parlare di separazione e divorzio
L'avvocato Attasi è stata ospite in data 06.11.2023 alla trasmissione Rai Uno Mattina per parlare dei procedimenti di separazione e di divorzio. Indietro
Attivit dello studio
L'Avv. Attasi relatrice al Rapporto semestrale sulle aste immobiliari in Italia
Rapporto semestrale presso il Senato del 23.02.2021 del Centro Studi SOGEEA con intervento dell'Avv. Attasi sulla sospensione causa covid delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa.
IndietroAttivit dello studio
Dal diritto immobiliare al diritto ecclesiastico, alle adozioni e difficili divorzi
Articolo del quotidiano La Repubblica dell'11.02.21 sullo Studio Legale Mauro & Attasi.
Attivit dello studio
Diritto Immobiliare
Il diritto immobiliare si occupa di ogni aspetto relativo alla gestione giuridica degli immobili, dalla compravendita allo sfratto alle questioni di tipo urbanistico e catastale.
IndietroAttivit dello studio
Diritto Condominiale
Il diritto condominiale è quella branca del diritto privato che si occupa dei rapporti tra condomini e fra questi ultimi e soggetti terzi.
Attivit dello studio
Diritto Societario
Il diritto societario è la branca del diritto commerciale che ha ad oggetto i vari aspetti della società, tra cui la costituzione, la governance, il controllo, lo scioglimento la liquidazione, la responsabilità aziendale, i rapporti patrimoniali fra soci, le operazioni societarie straordinarie e la gestione della crisi di impresa.
IndietroAttivit dello studio
Adozioni
L’adozione è l’istituto giuridico con cui (gli
adottanti) due coniugi sposati da
almeno 3 anni – sono conteggiati anche gli anni di convivenza prematrimoniale more uxorio - assumono civilmente come
figlio un soggetto (l’adottato) con
cui non hanno legami di sangue e con il quale intercorre una differenza di età
compresa tra i 18 e i 45 anni.
L’adozione può essere nazionale o
internazionale.
Attivit dello studio
Responsabilità medica
Attivit dello studio
Diritto minorile
- diritto innato alla vita;
- diritto ad un nome;
- diritto a conservare l’identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari;
- diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell’interesse superiore del fanciullo;
- diritto a formarsi una propria opinione; alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- diritto all'educazione;
- diritto al riposo, allo svago ed al gioco;
- diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso;
- diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale;
- diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti;
- diritto a non partecipare a conflitti armati se di età tra i quindici e i diciotto.
Attivit dello studio
Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, unioni civili)
Il diritto di famiglia è quella branca del diritto privato che riguarda i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone componenti una famiglia.
Si tratta di un istituto introdotto dalla nota Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) al fine di colmare un vuoto di tutela nei confronti delle famiglie omosessuali.
Attivit dello studio
Successioni
Il sistema della successione nell’ordinamento giuridico italiano è fondato sulla bipartizione tra successione inter vivos, ossia tra soggetti ancora in vita, e mortis causa, ossia tra un soggetto deceduto e soggetti in vita. A sua volta, la successione mortis causa trova una sua bipartizione tra successione testamentarie e intestata.
Attivit dello studio
Diritto ecclesiastico (contratti IOR)
L'Istituto per le opere di religione (acronimo: IOR), comunemente conosciuto come "Banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della Santa Sede, creata nel 1942 da papa Pio XII e con sede nella Città del Vaticano.
Attivit dello studio
Diritto ecclesiastico (nullità matrimoniali)
La dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio è un riconoscimento legale tramite il quale un tribunale ecclesiastico riconosce la nullità del sacramento del matrimonio in virtù del diritto canonico cattolico
Attivit dello studio
Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale
...
Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale sia nella fase stragiudiziale di negoziazione, redazione dei contratti, che nella fase giudiziale di nullità o annullamento contrattuale, nonchè di risoluzione per inadempimento.
Indietro
Studio Legale Mauro e Attasi
Viale America, 125
00144 Roma
tel. +39 06.5913779 - +39 06.54281338
fax +39 06.54210345
email: segreteria@studiolegalemauroattasi.it
Studio Legale Rotale Avv. Piera Attasi
E-mail: segreteria@studiolegalemauroattasi.it
Lavoriamo per voi. Lavoriamo con voi.
La parola chiave dello Studio è "sinergia": indica il nostro modus operandi, l'attitudine ad impostare il nostro lavoro mettendo in campo sia le persone che gli strumenti e le informazioni, creando un sistema completo che consente di offrire al Cliente l'assistenza professionale, efficiente e dinamica, in linea con una realtà sociale sempre più complessa e mutevole.
La Consulenza Legale
Per richiedere una consulenza legale, compilate la scheda in basso con i vostri dati e una breve indicazione del tema in esame con formulazione del quesito; verrete contattati entro 48 ore.
Per informazioni
Riferimenti
- Studio Legale Mauro e Attasi
Viale America, 125
00144 Roma - +39 06.5913779 - +39 06.54281338
- +39 06.54210345
-
segreteria@studiolegalemauroattasi.it
v.mauro@studiolegalemauroattasi.it
p.attasi@studiolegalemauroattasi.it
Le Attività dello Studio
Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale sia nella fase stragiudiziale di negoziazione, redazione dei contratti, che nella fase giudiziale di nullità o annullamento contrattuale, nonchè di risoluzione per inadempimento.
Attività di consulenza e di assistenza per la costituzione di società: dalla redazione degli atti costitutivi e degli statuti alla predisposizione di atti parasociali, fino alla gestione del contenzioso tra soci e società ed al recupero del credito aziendale.
Lo Studio fornisce servizi di consulenza ed assistenza legale in ordine a tutte le problematiche relative alla proprietà immobiliare, dalla fase di valutazione e di acquisizione alla fase di gestione, con particolare riguardo agli aspetti relativi al diritto delle locazioni ed al diritto del condominio.
Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di lavoro subordinato ed autonomo, inquadramento professionale e determinazione delle voci retributive, licenziamenti e recesso, sanzioni disciplinari, vertenze sindacali, infortuni, invalidità temporanee e permanenti.
Lo Studio, inoltre, vanta notevole esperienza e specifica esperienza nelle risoluzioni alternative delle controversie quali i procedimenti di mediazione e le procedure arbitrali.










Contatta l'Avv. Vincenzo Mauro: v.mauro@studiolegalemauroattasi.it
Indietro
Avv. Piera Attasi
Civile e Rotale
presso l'Apostolico Tribunale
della Rota Romana e Avvocato
Contatta l'Avv. Piera Attasi: p.attasi@studiolegalemauroattasi.it
IndietroNews
Questo è il nostro giornale di bordo, dove mettiamo a disposizione una collezione di articoli, pensieri, idee ed altre informazioni da consultare, per approfondire gli argomenti delle materie di cui ci occupiamo.
15/05/25
Pagare il mutuo della casa dell’ex durante la convivenza non dà diritto al rimborso: lo chiarisce la Cassazione
Chi, durante
una relazione stabile e non coniugale, sostiene economicamente il partner – ad
esempio pagando le rate del mutuo della sua casa – non può chiedere la
restituzione delle somme in caso di rottura del legame. Lo ha ribadito la Corte
di Cassazione con l’ordinanza n. 11337 del 2025, richiamando il principio dell’obbligazione
naturale previsto dall’art. 2034 c.c.
Nel caso
concreto, un uomo aveva chiesto alla ex convivente la restituzione di 20.000
euro versati durante la convivenza, sostenendo di essere stato l’unico a
contribuire economicamente e che la donna si fosse arricchita ingiustamente. Ma
i giudici hanno confermato che i versamenti spontanei tra conviventi, se
proporzionati e legati alla normale vita in comune, non danno diritto ad alcun
rimborso.
La Corte ha
aggiunto che tali esborsi, se compatibili con le spese medie per un affitto,
rappresentano forme normali di assistenza morale e materiale. Solo prestazioni
sproporzionate e non giustificate potrebbero far configurare un indebito
arricchimento, come già chiarito da precedenti pronunce (Cass. n. 14732/2018 e
n. 11303/2020).
In definitiva,
aiutare economicamente il partner durante la convivenza è una scelta personale
che, salvo casi eccezionali, non dà diritto a restituzioni future.
23/04/25
Testamento: legittima anche la volontà espressa a monosillabi o gesti, se intellegibile e consapevole
Una recente ordinanza della Cassazione ribadisce la validità della manifestazione testamentaria non verbale quando dettata da condizioni fisiche invalidanti, purché chiara e cosciente.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9534 dell’11 aprile 2025, ha chiarito che un testamento è valido anche se la volontà del testatore è stata espressa attraverso monosillabi o movimenti del capo. Questa forma di manifestazione, seppur atipica, è ritenuta legittima qualora sia l’unica modalità possibile per via delle condizioni fisiche del disponente, purché la volontà risulti comprensibile, libera da vizi e pienamente consapevole.
21/03/25
Corte di Cassazione Civile, Sez. 1, Ord. 3 gennaio 2024, N.85
Giudizio di Delibazione
Il ricordo ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci.
Indietro29/11/24
CYBER DATING VIOLENCE: QUANDO LA VIOLENZA VEDE PROTAGONISTI I SOCIAL MEDIA
21/10/24
LA CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Il 5 settembre 2024 a Vilnius, Lituania, è stata firmata la
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA, i diritti umani, la
democrazia e lo Stato di diritto. Il Trattato rappresenta il primo accordo
internazionale giuridicamente vincolante in materia di IA e ha lo scopo di
bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico democratico.
30/08/24
Il nuovo pacchetto antiriciclaggio approvato dal Consiglio d’Europa
Il Consiglio d’Europa ha adottato il 30 maggio 2024 un
pacchetto di nuove norme per il contrasto al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo. Esso comprende: 1) la prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 2) i
meccanismi che gli stati membri devono istituire per prevenire l'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica la Direttiva (UE) n. 2019/1937, e modifica e abroga la Direttiva (UE)
n. 2015/849; 3) il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e
(UE) n. 1095/2010. I testi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE lo
scorso 19 giugno 2024; il Regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni
dopo l'entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per
recepire alcune parti della Direttiva antiriciclaggio e tre anni per recepirne
altre parti.
01/08/24
DIRETTIVA (UE) 2024/1385 SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA
In data 13 giugno 2024 è entrata in vigore la Direttiva UE
14 maggio 2024, n. 2024/1385/UE sulla lotta alla violenza contro le donne e
alla violenza domestica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 24 maggio 2024, Serie L, alla quale gli Stati membri sono
tenuti ad allinearsi entro il 14 giugno 2027. La direttiva cerca di fornire un
quadro giuridico generale volto a prevenire e combattere efficacemente la
violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. La
direttiva fornisce delle definizioni delle nozioni di “violenza contro le
donne” e di “violenza domestica” e individua una serie di atteggiamenti dei
quali chiede agli Stati membri la punizione come reati: mutilazioni genitali
femminili (art. 3); matrimonio forzato (art. 4); condivisione non consensuale di
materiale intimo o manipolato (art. 5); stalking online (art. 6); molestie
online (art. 7); istigazione alla violenza o all'odio online (art. 8).
Ulteriori misure concernono la protezione delle vittime e l’accesso alla
giustizia, l'assistenza alle vittime, la raccolta di dati, la prevenzione dei
reati, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri.
17/01/23
RIFORMA CARTABIA: RITO UNICO PER SEPARAZIONI E DIVORZI E SENTENZA SULLO STATUS
Con l’espressione udienza
presidenziale ci si riferisce all’udienza di comparazione dei coniugi davanti
al presidente del tribunale, nella quale vengono assunti i provvedimenti
temporanei necessari per la tutela dei coniugi e dei figli.
Con la nuova legge di
bilancio, che accelera sul debutto della riforma del processo civile, i coniugi
saranno “ obbligati “ a dedurre prima dell’udienza, tutti gli elementi del loro
contrasto, prevedendo il nuovo sistema, l’eliminazione dell’udienza
presidenziale.
Questa decisione, oltre a
suscitare diverse perplessità, soprattutto per le misure concernenti le
procedure minorili, pone spontanea la domanda riguardo l’emissione della sentenza
parziale di separazione.
Durante la causa infatti
è – comunque – possibile chiedere, ed ottenere, subito nell’udienza
presidenziale una “sentenza parziale” di divorzio sullo status, che
consente di ottenere lo “stato civile libero”, e quindi di poter risposarsi,
convolando immediatamente a nuove nozze.
Il riferimento normativo
per quanto riguarda la sentenza parziale di divorzio è rappresentato dall’art.
709 bis c.p.c. che afferma “ all’udienza davanti al giudice istruttore si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo,
e del quarto al decimo. Si applicà altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il
processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei
figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non
definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto
appello immediato che è deciso in camera di consiglio”.
La Corte di Cassazione
con il provvedimento n. 6145/2018 della VI Sezione Civile ha
precisato che la sentenza parziale di separazione, nonostante la
causa prosegua poi per l’addebito o per altre statuizioni, è
giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di
uno dei coniugi nei confronti dell’altro che rende intollerabile la convivenza.
La pronuncia immediata sullo status consente, secondo la Corte, di
evitare condotte processuali dilatorie che possono incidere negativamente sui
diritti di una delle parti.
A detta di ciò Con la
nuova legge di bilancio, l’eliminazione dell’udienza presidenziale, inciderà
sull’emissione e il rilascio della sentenza parziale di separazione?
13/01/23
Ammissione di nuove prove nel processo penale: il saggio grafico
In tema di poteri
istruttori del giudice, l'art. 507 rappresenta una norma di cruciale
importanza, in quanto attribuisce allo stesso la facoltà di disporre, anche
d'ufficio e solo una volta terminata l'acquisizione delle prove, l'assunzione
di nuovi mezzi di prova, se risulta assolutamente necessario.
Attraverso l'attribuzione
di tali poteri istruttori è stata introdotta una deroga al principio
dispositivo sancito dall' art. 190 c.p.p, in virtù del quale il diritto alla
prova è prerogativa delle parti; deroga che si è resa necessaria al fine di
fronteggiare eventuali situazioni di incompletezza istruttoria, consentendo,
così, al giudice di giungere ad una completa rappresentazione del fatto. Tale
potere di iniziativa probatoria si giustifica quindi alla luce di un’incertezza
relativa ad una istruzione dibattimentale incompleta, che necessita di
ulteriori acquisizioni, al fine di consentire all'organo giudicante di giungere
all'emissione della sentenza in una situazione di completezza probatoria.
Affinché il giudice possa
ammettere d'ufficio nuove prove sono necessarie alcune precise condizioni:
- Innanzitutto, occorre che sia terminata
l'acquisizione delle prove richieste dalle parti, nonché la lettura degli atti
consentiti;
-
In secondo luogo, il ricorso all'art. 507
può aversi solo se l'assunzione della nuova prova risulti "assolutamente
necessaria". Tale assoluta necessità sussiste quando il mezzo di prova
risulta dagli atti del giudizio e la sua assunzione appare decisiva.
-
Infine, deve sussistere il carattere di
novità del mezzo di prova richiesto.
Con particolare attenzione al saggio grafico, questo si
configura come uno strumento di indagine fondamentale per il lavoro peritale. Il
giudice può disporre l’acquisizione del saggio grafico che deve essere
rilasciato dalla persona la cui firma o scrittura è oggetto di verifica, oppure
può essere richiesto dal perito nominato che potrà procedere in tal senso, dopo
aver ricevuto l’autorizzazione dal giudice. L’acquisizione di quest’ultimo avviene,
più specificatamente, ex art. 75 disp.att.c.p.p. che riconosce al giudice, nei
procedimenti per falsità in atti, di
disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una
scrittura di comparazione, facendo menzione dell'eventuale rifiuto
dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della
scrittura.
Il rilascio di saggio grafico non può essere
equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di
violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e,
pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga
la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione
senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei
difensori. (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 marzo 2013, n. 16400).
30/04/25
Carta d’identità dei minori: via libera alla dicitura "genitore" anche per coppie omogenitoriali
La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 9216 dell’8 aprile 2025, ha ribadito
l’illegittimità del decreto ministeriale del 31 gennaio 2019 che obbligava
l’utilizzo esclusivo delle diciture “madre” e “padre” sulla carta d’identità
dei minori. Il caso riguarda una coppia di donne, una madre biologica e una
madre adottiva, che si sono viste negare la corretta rappresentazione della
propria genitorialità sul documento del figlio.
La Suprema Corte ha confermato le decisioni del Tribunale e della Corte d’appello di Roma, ordinando l’utilizzo del termine “genitore” o di un’espressione equivalente che rispecchi lo stato civile del minore.
Si è ritenuto che il decreto contrastasse
con l’art. 3, comma 5, del T.U.L.P.S. e producesse effetti discriminatori. È
stato inoltre ricordato che, secondo la Corte Costituzionale, l’adozione in
casi particolari crea legami familiari pienamente validi. La Cassazione ha
quindi sottolineato che l’identità dei genitori va rappresentata in modo
rispettoso della realtà giuridica e della dignità personale, senza forzature
linguistiche.
18/04/25
Divorzio parallelo alla separazione: sì alla revoca dell’assegno di mantenimento in via provvisoria e urgente se mancano i presupposti per l’assegno divorzile
Corte di Appello di Firenze, Sez. I, Ord., 17.04.2025
“Il giudice del divorzio, nel momento
in cui assume i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni
nell’interesse delle Parti, ben può compiere un giudizio prognostico – salva
l’istruttoria del merito – sui presupposti (per an e quantum) dell’assegno
divorzile ed eventualmente sulla decorrenza della pronuncia sul punto che può
essere indicata secondo regola generale al momento della domanda oppure fissata
al successivo momento della pronuncia dell’ordinanza medesima, così incidendo,
nella sostanza, sulle sorti dell’assegno separativo di mantenimento”.
La Corte d’Appello di Firenze ha avuto modo di affrontare
un’interessante questione procedurale in materia di rapporti tra giudizio di
separazione e di divorzio.
Nel caso di specie, separazione e divorzio erano entrambi
pendenti in fase istruttoria. La prima secondo il rito pre-Cartabia, il secondo
in base all’attuale rito della famiglia.
Nel giudizio di scioglimento del matrimonio, con
provvedimento provvisorio e urgente ex art. 473 bis 22 cpc, il giudice revocava
l’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della
moglie, sulla base però dei criteri per il riconoscimento dell’assegno
divorzile.
Infatti, il Tribunale riteneva –
tra le altre cose - che la parte non avesse allegato, se non in via del tutto
generica, di avere concretamente sacrificato proprie aspettative professionali
ovvero rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali.
Inoltre, per il giudice risultavano essere già maturati i presupposti per la
pronuncia di divorzio, oltre al fatto che nel giudizio di separazione era stata
dispiegata domanda di revoca dell’assegno di mantenimento.
La donna presentava reclamo ex
art. 473 bis 24 cpc alla Corte d’Appello di Firenze, lamentando in primo luogo
che, in assenza di una pronuncia sullo status di scioglimento, “appariva
erroneo che il Tribunale, anziché valutare i presupposti per la permanenza o
meno del contributo al mantenimento, avesse invece orientato la propria
attenzione sui presupposti dell’assegno divorzile, che sono evidentemente
diversi, come diversa è la natura dei due assegni.”
In secondo luogo, la signora denunciava diversi errori nella ricostruzione dei
fatti e nella interpretazione delle prove documentali disponibili nella fase
sommaria del divorzio.
La Corte d’Appello, nel rigettare
la domanda, ha prima di tutto ricordato che – ugualmente alla abrogata
impugnazione ex art. 708 c. 4 cpc – il reclamo avverso i provvedimenti
provvisori e urgenti non può riguardare fatti o documenti successivi o non
sottoposti al giudice di primo grado e potrà
essere promosso solo in casi estremi di palese incongruità o erronea
motivazione del provvedimento, per consentire alle parti di opportunamente
modulare la propria condotta nel tempo immediato e nell’attesa di ulteriori
opportuni provvedimenti istruttori.
Nel merito, il Corte ritiene
infondata l’eccezione processuale.
Riportandosi alla giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n 1889/2025.,
n. 3852/2021) il Collegio ritiene che, in caso di separazione e divorzio
paralleli, il giudice del divorzio possa già in fase sommaria ex art. 473 bis
22 cpc modificare i provvedimenti separativi sulla base di un giudizio
prognostico riguardo la debenza del diverso assegno di divorzio.
Ciò non comporta una sovrapposizione di competenze, dal momento che permarrà
intatta al giudice della separazione la valutazione finale circa i ratei (e
gli eventuali arretrati) di assegno separativo di mantenimento, sulla base dei
presupposti che gli sono propri, fino alla indicata decorrenza della pronuncia
sull’assegno divorzile.
Chiarito quindi che del tutto
legittimamente il Tribunale ha applicato i criteri per l’assegno divorzile, la
Corte non ravvisa alcun errore macroscopico nella ricostruzione dei fatti o
nella valutazione del materiale probatorio, considerato peraltro che per
entrambi i giudizi deve ancora tenersi l’istruttoria.
Corte di Appello di Firenze, Sez. I, ord. 17.04.2025 (provvedimento completo)
18/04/25
La famiglia che cambia e il diritto che unisce
La famiglia contemporanea non è più un modello unico,
definito e immutabile, ma un insieme fluido di relazioni, identità e percorsi
affettivi in costante trasformazione. Negli ultimi cinquant’anni abbiamo
assistito alla crisi della famiglia patriarcale e mononucleare, alla crescita
delle famiglie ricomposte, unipersonali, omogenitoriali, e di convivenze
affettive che non rientrano nei modelli tradizionali.
In questo scenario, il diritto di famiglia non ha
perso di senso, anzi: si è rafforzato nel suo ruolo di strumento di tutela e
riconoscimento. La grande riforma del 1975 ha segnato un passaggio decisivo da
un’impostazione autoritaria, incentrata sulla figura del marito come capo, a
una visione paritaria, in cui i coniugi sono soggetti autonomi, uguali e responsabili.
Il diritto non impone più dall’alto un modello
precostituito, ma si fa carico di proteggere le relazioni, accompagnare i
cambiamenti e garantire diritti e doveri equilibrati. Obblighi come la fedeltà,
l’assistenza morale e materiale, la collaborazione e la coabitazione non sono
più meri doveri formali, ma espressione concreta del patto d’amore e del
progetto condiviso.
Allo stesso modo, il rapporto con i figli è stato
profondamente ripensato, riconoscendo il diritto di ogni bambino a essere educato,
amato e ascoltato, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. La
famiglia, pur nella sua molteplicità, resta un nucleo fondamentale per la
coesione sociale, la solidarietà e la crescita delle persone.
In un’epoca segnata dalla frammentazione e
dall’individualismo, il diritto di famiglia si conferma come un ponte tra
individuo e comunità, tra libertà personale e responsabilità collettiva. Non
più gabbia, ma struttura che accoglie, orienta e valorizza i legami. Perché,
come scriveva Dworkin, il diritto è anche un atto di fratellanza, un modo per
vivere insieme le nostre differenze.
15/04/25
Coniugi narcisisti: niente delibazione dopo tre anni di matrimonio se la nullità ecclesiastica è solo per fragilità caratteriali
Con la Sentenza n. 2352 pubblicata
il 13.04.2025, la Corte di Appello di Roma ribadisce il principio che la sentenza
di nullità ecclesiastica del matrimonio durato più di 3 anni può essere
riconosciuta nell’ordinamento civile italiano solo in caso di esatta
corrispondenza a uno dei motivi di invalidità matrimoniale previsti
dall’ordinamento civile.
Non basta che il Tribunale
Ecclesiastico abbia annullato il matrimonio ex can 1095 nn 2 e 3 CIC a causa
del grave assetto personologico delle parti (narcisista l’uno e dipendente con
tratti narcisisti l’altra) per integrare anche il vizio civilistico della
incapacità di intendere e di volere ex art. 120 cc.
Per tale causa di invalidità,
infatti, sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o
volitive, sono tuttavia necessarie condizioni psichiche grandemente menomate o
scemate, al punto da impedire in ogni caso la formazione di una volontà
cosciente.
La Corte capitolina ripercorre la giurisprudenza di legittimità sull’art. 120
cc, stilando un vero e proprio catalogo:
“demenza senile, il deterioramento
cognitivo e una sindrome involutiva", una "patologia psicotica con
marcata disabilità neurologica e relazionale necessitante un trattamento
farmacologico e psicoterapeutico da parte di uno staff specializzato"
(Cass. 21 gennaio 2016, n. 1070), la "sindrome ansioso-depressiva",
ma soltanto se sia di "tale gravità da far venire meno la capacità di
autodeterminazione del soggetto e da seriamente inibire la sua capacità di
valutazione dell'atto" (Cass. 28 ottobre 2014, n. 22836, in tema di
dimissioni), "un grave deterioramento mentale con frequenti episodi di
disorientamento temporo-spaziale, amnesie... tanto da dover essere coadiuvato
dal figlio per eseguire le varie manovre semeiologiche in quanto non
comprendeva il significato di ciò che gli veniva detto" (Cass. 3 gennaio
2014, n. 59, sulla donazione), la "demenza arteriosclerotica
ingravescente" (Cass. 9 agosto 2011, n. 17130, nonché Cass. 2 dicembre
2022, n. 35466), la "oligofrenia di grado medio-lieve, insorto fin da bambina,
con chiaro deficit delle capacità critiche e di giudizio" (Cass. 13
ottobre 2022, n. 29962), l'essere il soggetto "afasico, incapace di
provvedere ad atti elementari, inclusa le incombenze della vita domestica e
quotidiana e la gestione del denaro, nonché mancante di orientamento
spazio-temporale" (Cass. 17 giugno 2021, n. 17381, nella vendita), il
"disturbo delirante paranoideo in fase di scompenso" della
lavoratrice al momento delle dimissioni (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4232), lo
"stato soporoso e marasmatico" (Cass. 12 giugno 2020, n. 11272, in
tema di procura ad operare sul conto corrente>] (così in motivazione Cass
ord. n. 28307/2023)”.
Nel caso di specie, al contrario,
la Corte ravvisa solo delle insicurezze associate a vulnerabilità emotiva dei
soggetti in questione, ossia quelle "fragilità" che potevano
consentire agli interessati di rappresentarsi cognitivamente gli effetti
dell’atto, pur sperimentando una mera minorata condizione di autodeterminazione
che non è ancora un'incapacità d'intendere e volere.
Infatti, seppur il perito ecclesiastico
ha definito grave l’incidenza dello stato psicologico sugli aspetti relazionali
ed affettivi, nel valutarne l’incidenza sulla capacità di autodeterminarsi si è
invece limitato a sostenere che le parti “non erano sufficientemente libere”
per prestare il proprio consenso; e infatti il Tribunale Interdiocesano ha
concluso per la nullità per “mancanza di amore autentico” e “incapacità
di mettersi in discussione”.
La Corte D’Appello chiarisce inoltre
che la delibazione su istanza di una sola parte va introdotta con citazione
secondo il rito di primo grado post-riforma Cartabia, mentre segue il rito
camerale con ricorso solo in caso di domanda congiunta delle parti.
Ancora, ricorda che non è possibile richiedere una CTU nel giudizio di
delibazione e che la sospensione ex art. 295 cpc non opera in caso di parallela
pendenza di un giudizio di divorzio.
Corte Appello Roma, sez. famiglia, 13.04.2025, n. 2352 (download provvedimento)
Indietro14/04/25
Tutela delle minori tra comunità e rientro in famiglia: la scelta del Tribunale di Matera
Accolta la proposta del Curatore Speciale: permanenza temporanea in struttura e progressivo ritorno alla vita familiare, con responsabilità genitoriale limitata e vigilanza dei Servizi Sociali
In una recente
decisione del Tribunale di Matera, datata 14 gennaio 2025, è stata confermata
la necessità di garantire la tutela di due minori coinvolte in un grave
contesto di conflittualità familiare, segnato da inadeguatezza educativa e da
ripetute triangolazioni emotive operate dai genitori. Il giudice ha disposto la
prosecuzione dell’affidamento delle ragazze ai Servizi Sociali, con permanenza
in regime residenziale presso la comunità che già le ospita, ma con l’obiettivo
esplicito di una permanenza solo temporanea.
La stanchezza
manifestata dalle minori verso l’istituzionalizzazione ha spinto il Tribunale a
indicare come termine il completamento dell’anno scolastico, aprendo così a un
percorso di reinserimento graduale nel contesto familiare. L’obiettivo è
accompagnare le giovani verso una maggiore stabilità emotiva e maturazione
personale, mantenendo nel frattempo un sostegno educativo strutturato.
Disattese
alcune conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio, è stata confermata la
linea del Curatore Speciale, la cui nomina è stata prorogata fino alla
cessazione della permanenza in comunità. In seguito, è previsto un regime
semiresidenziale, con collocamento paritario presso entrambi i genitori, i quali,
a causa delle condotte scorrette precedenti, sono stati ammoniti ai sensi
dell’art. 473-bis.39 c.p.c.
I genitori
dovranno garantire direttamente il mantenimento delle figlie nei periodi di
loro competenza, senza assegnazione della casa coniugale. Il Servizio Sociale
continuerà a monitorare la situazione, favorendo un ritorno graduale e
consapevole alla vita familiare.
09/04/25
RECUPERO SPESE STRAORDINARIE: IL PARERE DEL PROCURATORE GENERALE
In materia di recupero delle spese straordinarie sostenute
per i figli, i genitori non sono obbligati a ottenere un nuovo accertamento
giudiziale per la loro esistenza e quantificazione, purché tali spese siano
preventivabili e anticipate da uno dei genitori nell'interesse dei figli.
In questi casi, è possibile procedere direttamente con l'atto
di precetto, allegando il titolo originario, la documentazione di spesa e, se
necessario, la prova del consenso dell’altro genitore, quando previsto dal
titolo stesso.
Tuttavia, per le spese imprevedibili e imponderabili, non è
possibile richiedere il rimborso sulla base del titolo originario. Per tali
spese, è indispensabile avviare un nuovo procedimento legale, con la formazione
di un autonomo titolo esecutivo. Questo principio sottolinea la distinzione tra
spese straordinarie preventivabili e quelle che, invece, richiedono una
valutazione giudiziale separata.
02/04/25
Affidamento SuperEsclusivo alla Madre - Protezione del Minore in Caso di Violenza Domestica
02/04/25
Affidamento SuperEsclusivo alla Madre - Protezione del Minore in Caso di Violenza Domestica
La Corte di
Cassazione ha confermato l'affidamento superesclusivo
dei figli alla madre, dopo aver accertato comportamenti violenti e
aggressivi del padre, che avevano costretto i minori ad assistere a episodi di
violenza. In questo contesto, il giudice ha tutelato il diritto del bambino a
vivere in un ambiente sano, come stabilito dalla Convenzione di Istanbul,
ratificata dall'Italia e vincolante per gli Stati membri dell'UE.
La Convenzione
obbliga gli Stati a garantire che la violenza domestica e i suoi effetti sui
figli siano presi in considerazione nei procedimenti di affidamento, evitando
che il contatto con un genitore violento comprometta la sicurezza e il
benessere del minore.
Nel caso
specifico, nonostante l'archiviazione della denuncia penale, i fatti accertati
in sede civile, come danneggiamenti e aggressioni, sono stati sufficienti per
giustificare l'affidamento esclusivo alla madre, che ha svolto un ruolo
accudente, mentre il padre ha mostrato comportamenti inadeguati, come
l'ostacolo alla relazione tra i figli e la madre e atteggiamenti denigratori
verso quest'ultima.
La Corte ha
sottolineato che la decisione in materia di affidamento deve sempre tenere
conto dell'interesse superiore del minore, evitando che la
conflittualità tra i genitori comprometta il suo sviluppo equilibrato e sereno.
In tal senso, il giudice ha escluso il padre dalla custodia, ritenendo che non
fosse in grado di garantire un ambiente emotivamente stabile per i figli.
01/04/25
Cumulo di separazione e divorzio: rimessa al Collegio l'intera causa senza celebrare la prima udienza di scioglimento
05/05/25
Capitolo VII – Accettazione, Proclamazione e Inizio del Ministero del Nuovo Pontefice
- Accettazione dell’elezione e scelta del nome (n. 87): atto formale, documentato.
- Acquisto dell’autorità pontificia (n. 88): immediato se l’eletto è già vescovo; altrimenti, viene
ordinato vescovo subito.
- Annuncio al popolo e Benedizione "Urbi et
Orbi" (n. 89): effettuati dal Cardinale Protodiacono.
- Conclusione del Conclave (n. 91): avviene con l’accettazione dell’elezione.
- Presa di possesso della Basilica Lateranense (n. 92): obbligo entro breve tempo dall’inizio del pontificato.
La promulgazione
finale (alla fine del documento) conferma il carattere normativo vincolante
della Costituzione, abrogando ogni precedente disposizione contraria e
vietando ogni tentativo di invalidarne i contenuti.
05/05/25
Capitolo VI – Cosa si deve osservare o evitare nell’elezione del Sommo Pontefice
- Condanna della simonia (n. 78): scomunica per chi la commette, ma l'elezione resta valida.
- Divieto assoluto di accordi pre-elettorali o
promesse di voto (nn. 79–82): ogni forma di pressione, veto
politico, patto o giuramento tra cardinali è vietata, invalida e punita
con la scomunica.
- Esortazione spirituale ai Cardinali (n. 83): devono votare liberi da influenze esterne o personali,
mirando solo al bene della Chiesa.
- Coinvolgimento orante del Popolo di Dio (nn. 84–85): si richiede preghiera unanime per illuminare gli
elettori.
- Invito all’eletto a non rifiutare per timore (n. 86): Dio dà la forza per compiere il gravoso compito.
05/05/25
CAPITOLO V – Svolgimento dell’elezione
L’unica forma valida di elezione è lo scrutinio segreto, con voto personale e anonimo.
È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi.
Le votazioni
seguono un rito preciso in tre fasi (pre-scrutinio, scrutinio, post-scrutinio).
Le schede vengono bruciate dopo ogni sessione. Se dopo più turni non si giunge
a un risultato, sono previste pause di preghiera e riflessione. Dopo 33
votazioni non risolutive, si restringe la scelta ai due più votati, che non
possono però votare. Un’elezione non conforme è nulla.
05/05/25
CAPITOLO IV – Osservanza del segreto
Tutti i Cardinali e coloro coinvolti nel Conclave sono tenuti al segreto assoluto su tutto ciò che riguarda l’elezione, con pena della scomunica latae sententiae per chi lo viola. È vietata ogni forma di comunicazione esterna, ricezione di stampa o media, e uso di strumenti di registrazione o trasmissione.
Il segreto
è vincolante anche dopo l’elezione del Papa, salvo espressa dispensa del
Pontefice. Il Camerlengo e i Cardinali Assistenti vigilano sull’osservanza di
tali norme.
05/05/25
Capitolo III – L’inizio degli atti dell’elezione
Dopo le esequie del Papa defunto, i Cardinali partecipano alla Messa “Pro eligendo Papa” nella Basilica di San Pietro. Nel pomeriggio, si recano in processione alla Cappella Sistina, invocando lo Spirito Santo con il Veni Creator.
L’elezione avviene solo in Cappella Sistina, luogo sigillato e protetto da controlli per garantire il segreto. I Cardinali pronunciano un giuramento solenne di fedeltà, riservatezza e indipendenza da influenze esterne.
Dopo il giuramento, viene intimato l’extra omnes e tutti gli estranei escono.
Un ecclesiastico
tiene una meditazione sul compito elettivo, poi anche lui lascia la Cappella.
Segue una discussione guidata dal Cardinale Decano per chiarire eventuali
dubbi. Nessuna norma essenziale può essere modificata, nemmeno con voto
unanime. Se nulla osta, l’elezione può cominciare subito secondo le regole
previste.
05/05/25
Capitolo II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO
Il Conclave si svolge nella Città del Vaticano, in ambienti riservati, con i Cardinali alloggiati alla Domus Sanctae Marthae. Gli spazi del Conclave, inclusa la Cappella Sistina, vengono chiusi agli estranei per garantire riservatezza.
I Cardinali devono astenersi da ogni comunicazione esterna, salvo urgente necessità riconosciuta. Nessuno può parlare con loro, nemmeno occasionalmente. Persone specifiche, come il Segretario del Collegio, liturgisti, medici, confessori e addetti ai servizi, possono essere presenti, ma devono essere autorizzate. Tutti costoro devono prestare giuramento di assoluto segreto, pena la scomunica. È vietato usare strumenti di registrazione o comunicazione. L'intera procedura mira a proteggere l'integrità e la discrezione dell’elezione.
La
vigilanza è affidata al Camerlengo e ai suoi collaboratori. Nessuna deroga è
ammessa senza l’esplicito consenso del nuovo Papa.
05/05/25
Capitolo I GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE
Il
diritto di eleggere il Papa spetta solo ai Cardinali sotto gli 80 anni, in
numero massimo di 120. L’elezione spetta esclusivamente a loro anche se la Sede
vaca durante un Concilio o un Sinodo, che in tal caso devono sospendersi.
Nessun Cardinale elettore può essere escluso, salvo i casi previsti altrove
nella Costituzione. Anche senza aver ricevuto simboli cardinalizi, un Cardinale
pubblicato in Concistoro ha diritto di voto, salvo deposti o dimissionari. Il
Conclave inizia entro 15-20 giorni dalla vacanza della Sede, salvo eccezioni.
Tutti i Cardinali elettori sono obbligati a partecipare, salvo gravi
impedimenti riconosciuti. Chi arriva prima dell’elezione può prendervi parte.
Chi rifiuta ingiustificatamente di partecipare o si allontana senza motivo non
può essere riammesso. Malati o assenti per giusta causa possono essere
riammessi. Chi si allontana per motivi gravi può rientrare e votare.
28/04/25
Come si elegge un nuovo Papa. Regole, segreti e tradizione del Conclave
Dopo la morte di Papa Francesco, si avvia il processo di elezione del suo
successore, seguendo norme antiche e rigide procedure stabilite dalla Chiesa.
Con la
scomparsa di Papa Francesco, è iniziata la fase di transizione in attesa del
prossimo pontefice. L’elezione è regolata dalla costituzione apostolica Universi
dominici gregis, voluta da Giovanni Paolo II e aggiornata da Benedetto XVI.
Solo i cardinali sotto gli 80 anni hanno diritto di voto: attualmente sono 135.
Il Conclave, che si tiene nella Cappella Sistina, è un processo rigorosamente
riservato.
Per essere
eletto, un candidato deve ottenere almeno due terzi dei voti.
Le votazioni
possono proseguire per giorni, alternate a momenti di preghiera. Il segnale
dell’elezione è il fumo bianco dal comignolo. Dopo l’accettazione, il nuovo
Papa si presenta al mondo con la formula “Habemus Papam”.
05/02/25
INAUGURAZIONE DEL 96° ANNO GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
Discorso del Santo Padre Francesco in Sala Clementina tenutosi venerdì 31 gennaio 2025
Cari Prelati Uditori!
L’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana mi offre l’opportunità di rinnovare l’espressione del mio apprezzamento e della mia gratitudine per il vostro lavoro.
Saluto cordialmente Mons. Decano e tutti voi che prestate il vostro servizio in questo Tribunale.
Ricorre quest’anno il decimo anniversario dei due Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus, con i quali ho riformato il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio.
Mi sembra opportuno cogliere questa tradizionale occasione di incontro con voi per richiamare lo spirito che ha permeato tale riforma, da voi applicata con competenza e solerzia a favore di tutti i fedeli.
La necessità di modificare le norme relative al processo di nullità era stata manifestata dai Padri sinodali riuniti nell’Assemblea straordinaria del 2014, formulando la richiesta di rendere i processi più accessibili e agili (cfr Relatio Synodi 2014, 48).
I Padri sinodali esprimevano in tal modo l’impellenza di portare a termine la conversione pastorale delle strutture, già auspicata nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (cfr n. 27).
Era quanto mai opportuno che quella conversione toccasse pure l’amministrazione della giustizia, perché essa rispondesse nel modo migliore a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale (cfr Discorso al Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015).
Ho voluto che al centro della riforma ci fosse il vescovo diocesano. A lui infatti spetta la responsabilità di amministrare la giustizia nella Diocesi, sia come garante della vicinanza dei tribunali e della vigilanza su di essi, sia come giudice che deve decidere personaliter nei casi in cui la nullità risulta manifesta, ossia mediante il processus brevior quale espressione della sollecitudine per la salus animarum.
Pertanto ho sollecitato l’inserimento dell’attività dei tribunali nella pastorale diocesana, incaricando i vescovi di assicurare che i fedeli siano a conoscenza dell’esistenza del processo come possibile rimedio alla situazione di bisogno in cui si trovano. Rattrista a volte venire a sapere che i fedeli ignorano l’esistenza di questa via. Inoltre, è importante «che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa […] manifesti l’amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati» (Proemio, VI).
In particolare, la sollecitudine del vescovo si attua nel garantire per legge la costituzione nella propria diocesi del tribunale, dotato di persone – chierici e laici – ben formate, adatte a questa funzione; e assicurandosi che svolgano il loro lavoro con giustizia e diligenza. L’investimento nella formazione di tali operatori – formazione scientifica, umana e spirituale – va sempre a beneficio dei fedeli, che hanno diritto a un’attenta considerazione delle loro istanze, anche quando dovessero ricevere un riscontro negativo.
Ha guidato la riforma – e deve guidare la sua applicazione – la preoccupazione della salvezza delle anime (cfr Mitis Iudex, Proemio). Ci interpellano il dolore e la speranza di tanti fedeli che cercano chiarezza riguardo alla verità della loro condizione personale e, di conseguenza, riguardo alla possibilità di una piena partecipazione alla vita sacramentale. Per tanti che hanno «vissuto un’esperienza matrimoniale infelice, la verifica della validità o meno del matrimonio rappresenta un’importante possibilità; e queste persone vanno aiutate a percorrere il più agevolmente possibile questa strada» (Discorso ai partecipanti al Corso promosso dalla Rota Romana, 12 marzo 2016).
Le norme che stabiliscono le procedure devono garantire alcuni diritti e principi fondamentali, precipuamente il diritto di difesa e la presunzione di validità del matrimonio. Lo scopo del processo non è quello «di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità» (Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2006).
Mi viene in mente quanto disse San Paolo VI, dopo aver portato a termine la riforma operata col Motu Proprio Causas matrimoniales. Egli osservava «come nelle semplificazioni […] introdotte nella trattazione delle cause matrimoniali si voglia rendere tale esercizio più agevole, e perciò più pastorale, senza che ciò abbia da recare pregiudizio ai criteri di verità e di giustizia, ai quali un processo deve onestamente attenersi, nella fiducia che la responsabilità e la sapienza dei Pastori vi siano religiosamente e più direttamente impegnate» (Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 1975).
Anche la recente riforma ha voluto favorire «non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (Mitis Iudex, Proemio). Infatti, per evitare che, a causa di procedure troppo complesse, si verifichi il detto “summum ius summa iniuria” (Cicerone, De Officiis I,10,33), ho soppresso la necessità della doppia sentenza conforme e ho incoraggiato a decidere più velocemente le cause in cui la nullità risulti manifesta, mirando al bene dei fedeli e desiderando portare pace alle loro coscienze. È evidente – ma ci tengo a ribadirlo in questa sede – che la riforma interpella in modo forte la vostra prudenza nell’applicare le norme. E questo «richiede due grandi virtù: la prudenza e la giustizia, che devono essere informate dalla carità. C’è un’intima connessione tra prudenza e giustizia, poiché l’esercizio della prudentia iuris mira alla conoscenza di ciò che è giusto nel caso concreto» (Discorso alla Rota Romana, 25 gennaio 2024).
Ogni protagonista del processo si avvicina alla realtà coniugale e familiare con venerazione, perché la famiglia è riflesso vivente della comunione d’amore che è Dio Trinità (cfr Amoris laetitia, 11).
Inoltre, i coniugi uniti nel matrimonio hanno ricevuto il dono dell’indissolubilità, che non è una meta da raggiungere con il loro sforzo, né tantomeno un limite alla loro libertà, ma una promessa di Dio, la cui fedeltà rende possibile quella degli esseri umani. Il vostro lavoro di discernimento sull’esistenza o meno di un valido matrimonio è un servizio alla salus animarum, in quanto permette ai fedeli di conoscere e accettare la verità della propria realtà personale. Infatti, «ogni sentenza giusta di validità o nullità del matrimonio è un apporto alla cultura dell’indissolubilità sia nella Chiesa che nel mondo» (S. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2002).
Cari fratelli, la Chiesa vi affida un compito di grande responsabilità, ma prima ancora di grande bellezza: aiutare a purificare e ripristinare le relazioni interpersonali. Il contesto giubilare in cui ci troviamo riempie di speranza il vostro lavoro, della speranza che non delude (cfr Rm 5,5).
Invoco su tutti voi, peregrinantes in spem, la grazia di una gioiosa conversione e la luce per accompagnare i fedeli verso Cristo, che è il Giudice mite e misericordioso. Vi benedico di cuore, e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!
Indietro10/12/24
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SUL FUTURO DELLA TEOLOGIA ORGANIZZATO DAL DICASTERO PER LA CULTURA E L’EDUCAZIONE
Care sorelle e cari fratelli, buongiorno!
Sono contento di vedervi e di sapere che un numero così grande di docenti, ricercatori e decani, provenienti da ogni parte del mondo, si sono radunati per riflettere su come ereditare il grande patrimonio teologico delle generazioni passate e per immaginarne il futuro. Ringrazio il Dicastero per la Cultura e l’Educazione per questa iniziativa. E grazie di cuore a voi, care teologhe e cari teologi, per il lavoro che fate, spesso nascosto ma tanto necessario. Spero che il Congresso segni il primo passo di un fecondo cammino comune. Ho saputo che istituzioni accademiche, associazioni teologiche e alcuni di voi singolarmente avete contribuito alle spese di viaggio di altri con meno possibilità. Questo è molto buono! Avanti, insieme! E quando la fede, l’amore tocca le tasche, va bene! [risate tra i partecipanti] Quando si ferma prima, manca qualcosa.
Vorrei anzitutto dirvi che quando penso alla teologia mi viene in mente la luce. Infatti, grazie alla luce le cose emergono dall’oscurità, i volti rivelano i propri contorni, le forme e i colori del mondo finalmente appaiono. La luce è bella perché fa sì che le cose appaiano ma senza mettere in mostra sé stessa. Qualcuno di voi ha visto la luce? Ma vediamo ciò che fa la luce: fa apparire le cose. Adesso, qui, noi ammiriamo questa sala, vediamo i nostri volti, ma non scorgiamo la luce, perché essa è discreta, è gentile, umile e, perciò, rimane invisibile. È gentile la luce. Così è anche la teologia: fa un lavoro nascosto e umile, perché emerga la luce di Cristo e del suo Vangelo. Da questa osservazione deriva per voi una strada: cercare la grazia e restare nella grazia dell’amicizia con Cristo, luce vera venuta in questo mondo. Ogni teologia nasce dall’amicizia con Cristo e dall’amore per i suoi fratelli, le sue sorelle, il suo mondo; questo mondo, drammatico e magnifico insieme, pieno di dolore ma anche di commovente bellezza.
So che in questi giorni lavorerete insieme sul “dove”, il “come” e il “perché” della teologia. Ci domandiamo: teologia, dove sei? Con chi stai andando? Cosa stai facendo per l’umanità? Questi giorni saranno importanti per affrontare questi interrogativi, per chiederci se l’eredità teologica del passato può ancora dire qualcosa alle sfide di oggi e aiutarci a immaginare il futuro. È un cammino che siete chiamati a fare insieme, teologhe e teologi. Mi ricordo di quanto racconta il Secondo Libro dei Re. Durante il restauro del Tempio di Gerusalemme, viene ritrovato un testo; forse è la prima edizione del Deuteronomio, andata perduta. Un sacerdote e alcuni studiosi lo leggono; anche il re lo studia; intuiscono qualcosa, ma non lo capiscono. Allora il re decide di consegnarlo a una donna, Culda, che immediatamente lo comprende e aiuta il gruppo di studiosi – tutti uomini – a intenderlo (2 Re 22,14-20). Ci sono cose che solo le donne intuiscono e la teologia ha bisogno del loro contributo. Una teologia di soli uomini è una teologia a metà. Su questo c’è ancora parecchia strada da fare.
E ora permettetemi di consegnarvi un desiderio e un invito.
Il desiderio è questo: che la teologia aiuti a ripensare il pensiero. Il nostro modo di pensare, come sappiamo, plasma anche i nostri sentimenti, la nostra volontà e le nostre decisioni. A un cuore largo corrispondono un’immaginazione e un pensiero di ampio respiro, mentre un pensiero rattrappito, chiuso e mediocre difficilmente può generare creatività e coraggio. Mi vengono in mente i manuali di teologia, con i quali noi studiavamo. Tutto chiuso, tutto “da museo”, da biblioteca, ma non ti facevano pensare.
La prima cosa da fare, per ripensare il pensiero, è guarire dalla semplificazione. Infatti, la realtà è complessa, le sfide sono variegate, la storia è abitata dalla bellezza e allo stesso tempo ferita dal male, e quando non si riesce o non si vuole reggere il dramma di questa complessità, allora si tende facilmente a semplificare. Ma la semplificazione vuole mutilare la realtà, partorisce pensieri sterili, pensieri univoci, genera polarizzazioni e frammentazioni. E così fanno, ad esempio, le ideologie. L’ideologia è una semplificazione che uccide: uccide la realtà, uccide il pensiero, uccide la comunità. Le ideologie appiattiscono tutto a una sola idea, che poi ripetono in modo ossessivo e strumentale, superficiale, come i pappagalli.
Un antidoto alla semplificazione è segnalato nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium: l’interdisciplinarità e la transdisciplinarità (Proemio, c). Si tratta di far “fermentare” insieme la forma del pensiero teologico con quella degli altri saperi: la filosofia, la letteratura, le arti, la matematica, la fisica, la storia, le scienze giuridiche, politiche ed economiche. Far fermentare i saperi, perché essi sono come i sensi del corpo: ciascuno ha una sua specificità, ma hanno bisogno l’uno dell’altro, secondo quanto dice anche l’Apostolo Paolo: «Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato?» (1 Cor 12,17). Quest’anno celebriamo il 750° anniversario della morte di due grandi teologi: Tommaso d’Aquino e Bonaventura. Tommaso ricorda che non abbiamo un senso solo, ma sensi molteplici e differenti, affinché non ci sfugga la realtà (De Anima, lib. 2, lect. 25). E Bonaventura afferma che nella misura in cui si «crede, spera e ama Gesù Cristo» si «riacquista l’udito e la vista […], l’odorato, […] il gusto e il tatto» (Itinerarium mentis in Deum, IV, 3). Contribuendo a ripensare il pensiero, la teologia ritornerà a brillare come merita, nella Chiesa e nelle culture, aiutando tutti e ciascuno nella ricerca della verità.
Questo è il desiderio. Ora, vorrei lasciarvi un invito: che la teologia sia accessibile a tutti. Da qualche anno, in molte parti del mondo si segnala l’interesse degli adulti per la ripresa della propria formazione, anche accademica. Uomini e donne, soprattutto di mezza età, magari già laureati, desiderano approfondire la fede, vogliono fare un cammino, spesso si iscrivono a una facoltà universitaria. E questo è un fenomeno in crescita, che merita l’interesse della società e della Chiesa. L’età di mezzo è una stagione speciale della vita. È un tempo in cui generalmente si gode di una certa sicurezza professionale e solidità affettiva, ma anche il periodo dove i fallimenti si avvertono con maggiore dolore e sorgono nuove domande mentre si sgretolano i sogni giovanili. In questa fase si può percepire un senso di abbandono e, talvolta, l’anima si blocca. È la crisi della mezza età. E allora si sente la necessità di riprendere una ricerca, magari a tentoni, magari essendo presi per mano. E la teologia è questa compagna di viaggio! Per favore, se qualcuna di queste persone bussa alla porta della teologia, delle scuole di teologia, la trovi aperta. Fate in modo che queste donne e questi uomini trovino nella teologia una casa aperta, un luogo dove poter riprendere un cammino, dove poter cercare, trovare e cercare ancora. Preparatevi a questo. Immaginate cose nuove nei programmi di studio perché la teologia sia accessibile a tutti.
Care sorelle e cari fratelli, mi hanno detto che questo non sarà un convegno classico, dove pochi parlano e gli altri ascoltano – o dormono! –. Ho sentito che tutti sarete messi in condizione di essere ascoltati e di ascoltarvi. Bene! Da tutti possiamo imparare, anche dalle vecchiette, che sono sagge. Chiedo al Dicastero per la Cultura e l’Educazione di farmi conoscere i risultati del vostro lavoro, per il quale già vi ringrazio. Vi benedico di cuore. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Questo lavoro è divertente, ma è difficile!
Indietro