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LA REMISSIONE DELLA QUERELA NEL DELITTO DI VIOLENZA DOMESTICA: SINTOMATICA DELL’AGGRAVAMENTO DELLA RELAZIONE MALTRATTANTE

Molto spesso si cade nell’errore di pensare che la remissione della querela, nel caso di violenza domestica, possa indurre il Giudice a ritenere non sussistente il delitto o ad escludere la reiterazione.
Al contrario, sono proprio le remissioni di querela e/o le ritrattazioni della persona offesa a creare nelle Autorità la convinzione dell’esposizione della vittima ad una prosecuzione o aggravamento della relazione maltrattante.
Questo perché nel momento in cui la persona offesa trova la forza per sporgere denuncia, alcun motivo vi sarebbe per rinunciare al procedimento penale. Ne consegue che, qualora la querela venga rimessa, è altamente probabile che ciò sia il frutto di intimidazione, minacce e ritorsioni da parte del reo.

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Preservare i figli nei contrasti dei genitori

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L'Avv. Attasi ospite a Unomattina per parlare della riforma Cartabia

L'Avv. Piera Attasi è stata ospite della puntata del 20 marzo 2024 del programma Unomattina, in diretta su Rai 1, per parlare delle novità introdotte dalla riforma Cartabia nel diritto di famiglia, specialmente per quanto riguarda gli accordi tra i coniugi. 



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L'Avv. Attasi su Rainews 24 per parlare di nullità ecclesiastica del matrimonio

Intervista all'Avv. Piera Attasi durante la puntata del 23.02.2024 del programma "Pomeriggio 24" sull'emittente Rainews 24.

L'avv. Attasi, in quanto avvocato rotale, ha risposto a domande sul processo di nullità del matrimonio canonico e sul suo impatto nella società attuale.



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L' Avv. Attasi ospite a Uno Mattina per parlare di separazione e divorzio

L'avvocato Attasi è stata ospite in data 06.11.2023 alla trasmissione Rai Uno Mattina per parlare dei procedimenti di separazione e di divorzio.

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L'Avv. Attasi relatrice al Rapporto semestrale sulle aste immobiliari in Italia

Rapporto semestrale presso il Senato del 23.02.2021 del Centro Studi SOGEEA con intervento dell'Avv. Attasi sulla sospensione causa covid delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa.

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Dal diritto immobiliare al diritto ecclesiastico, alle adozioni e difficili divorzi

Articolo del quotidiano La Repubblica dell'11.02.21 sullo Studio Legale Mauro & Attasi.

Cliccare sull'immagine per ingrandirla. 

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Diritto Immobiliare

Il diritto immobiliare si occupa di ogni aspetto relativo alla gestione giuridica degli immobili, dalla compravendita allo sfratto alle questioni di tipo urbanistico e catastale.

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Diritto Condominiale

Il diritto condominiale è quella branca del diritto privato che si occupa dei rapporti tra condomini e fra questi ultimi e  soggetti terzi.

Il condominio è un istituto centrale nel diritto privato italiano. Ciononostante, la sua natura giuridica è incerta.

In base a una tesi tradizionale,  sarebbe una comunione forzosa e perpetua, disciplinata in modo peculiare.
Secondo la tesi della proprietà plurima, sarebbe una forma di proprietà che si compone in capo a ciascun condomino del diritto di proprietà esclusivo sull’unità immobiliare e della proprietà comune di alcune porzioni dell’edificio.
In base ad una terza tesi, il condominio sarebbe qualificabile come ente di gestione


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Diritto Societario

Il diritto societario è la branca del diritto commerciale che ha ad oggetto i vari aspetti della società, tra cui la costituzione, la governance, il controllo, lo scioglimento  la liquidazione, la responsabilità aziendale, i rapporti patrimoniali fra soci, le operazioni societarie straordinarie e la gestione della crisi di impresa.

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Adozioni

L’adozione è l’istituto giuridico con cui (gli adottanti) due coniugi sposati da almeno 3 anni – sono conteggiati anche gli anni di convivenza prematrimoniale more uxorio - assumono civilmente come figlio un soggetto (l’adottato) con cui non hanno legami di sangue e con il quale intercorre una differenza di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

L’adozione può essere nazionale o internazionale.

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Responsabilità medica

Responsabilità professionale del medico per i danni derivanti dalla propria illecita condotta (commissiva od omissiva) posta in essere in violazione di una norma.

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Diritto minorile

Tutela dei diritti dei minori, quali:
  1. diritto innato alla vita;
  2. diritto ad un nome;
  3. diritto a conservare l’identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari;
  4. diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell’interesse superiore del fanciullo;
  5. diritto a formarsi una propria opinione; alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
  6. diritto all'educazione;
  7. diritto al riposo, allo svago ed al gioco;
  8. diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso;
  9. diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale;
  10. diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti;
  11. diritto a non partecipare a conflitti armati se di età tra i quindici e i diciotto.

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Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, unioni civili)

Il diritto di famiglia è quella branca del diritto privato che riguarda i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone componenti una famiglia.

Nonostante la sua collocazione sistematica, al diritto di famiglia afferiscono anche questioni penalistiche: si pensi al tema della violenza domestica, della violenza di genere e dell'abuso dei mezzi correttivi nei confronti dei figli, nonché dei profili penalistici che possono derivare dal mancato rispetto dei provvedimenti le giudice in materia di separazioni o divorzi.

La separazione è un procedimento attraverso il quale, per motivi che rendono impossibile il proseguimento della  convivenza tra i coniugi, il vincolo matrimoniale viene attenuato e alleggerito di alcuni obblighi come la coabitazione e la fedeltà, in possibile previsione di un totale scioglimento attraverso il divorzio.
La separazione può essere consensuale quando i coniugi raggiungono un accordo sulle questioni relative al patrimonio e alla gestione dei figli. In tal caso, l'accordo viene omologato dal Pubblico Ministero con un apposito decreto.
La separazione giudiziale, invece, si ha nel caso in cui le parti non siano nelle condizioni di addivenire a un accordo. La natura di tale procedimento è quella di contenzioso civile dinanzi al Tribunale, che si pronuncerà con sentenza.

Il divorzio è il procedimento attraverso il quale il vincolo matrimoniale è definitivamente sciolto e permangono in capo ai coniugi alcuni doveri relativi alla prole come quello di crescere e mantenere i figli. In capo al coniuge economicamente più forte viene disposto inoltre l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore dell'altro coniuge.
Anche il divorzio può essere ottenuto tramite un accordo. In tal caso è definito "divorzio congiunto". In alternativa, il divorzio giudiziale ha anch'esso natura di contenzioso dinanzi al Tribunale. 

L'unione civile è la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, legate da un vincolo affettivo. Viene disposta mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. 
Si tratta di un istituto introdotto dalla nota Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) al fine di colmare un vuoto di tutela nei confronti delle famiglie omosessuali. 

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Successioni

Il sistema della successione nell’ordinamento giuridico italiano è fondato sulla bipartizione tra successione inter vivos, ossia tra soggetti ancora in vita, e mortis causa, ossia tra un soggetto deceduto e soggetti in vita. A sua volta, la successione mortis causa trova una sua bipartizione tra successione testamentarie e intestata.


La successione testamentaria è disciplinata da un insieme di regole per lo più rinvenibili nel Codice Civile che dettano gli aspetti di contenuto e forma delle disposizioni testamentarie.

La successione intestata è ugualmente disciplinata dall'ordinamento civile seppur in assenza di un testamento. 

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Diritto ecclesiastico (contratti IOR)

L'Istituto per le opere di religione (acronimo: IOR), comunemente conosciuto come "Banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della Santa Sede, creata nel 1942 da papa Pio XII e con sede nella Città del Vaticano.

L'amministrazione dello IOR è definita dal suo Statuto dal 1990.

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Diritto ecclesiastico (nullità matrimoniali)

La dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio è un riconoscimento legale tramite il quale un tribunale ecclesiastico riconosce la nullità del sacramento del matrimonio in virtù del diritto canonico cattolico


Nonostante nel linguaggio comune si parli di "annullamento della Rota", o addirittura di "divorzio cattolico",  tecnicamente si tratta di un "riconoscimento di nullità". Infatti, la dottrina cattolica considera il matrimonio  uno e inscindibile, pertanto non possono sussistere motivi di annullamento o risoluzione del matrimonio stesso.
Se invece viene verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il tribunale riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio.

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Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale

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Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale sia nella fase stragiudiziale di negoziazione, redazione dei contratti, che nella fase giudiziale di nullità o annullamento contrattuale, nonchè di risoluzione per inadempimento.

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Studio Legale Mauro e Attasi

Viale America, 125
00144 Roma
tel. +39 06.5913779 - +39 06.54281338
fax +39 06.54210345
email: segreteria@studiolegalemauroattasi.it

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La Consulenza Legale


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Avv. Vincenzo Mauro 
Laureato alla Università di Roma ‘’La Sapienza’’ nel 1992 esercita la professione in Roma dal 1997, con abilitazione dinanzi la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dal 2010. 
Inizialmente collabora con lo studio dell’avv. Dante de Marco fino al 2003 dove approfondisce le tematiche relative al diritto commerciale, societario e delle cooperative, oltre il diritto del lavoro nei diversi aspetti precontenziosi e giudiziali; partecipa alla costituzione dello studio legale M&A nel 2013. 
Nel corso degli anni ha sviluppato specifiche conoscenze nell’ambito del diritto della proprietà, del diritto immobiliare, delle locazioni e del condominio, nonché nel diritto delle successioni e delle divisioni, maturando esperienze significative sia nell’ambito del contenzioso giudiziale che nell’ambito della conciliazione e mediazione nella fase stragiudiziale. 
Ha maturato significative esperienze nella consulenza in gestioni patrimoniali ed immobiliari, dalla costituzione, alla amministrazione e fino alla divisione. Gestisce con estrema cura le esigenze e gli interessi del cliente per il raggiungimento di soluzioni conciliative al fine di evitare lunghi contenziosi giudiziari e limitare i relativi oneri economici e costi.

Contatta l'Avv. Vincenzo Mauro: v.mauro@studiolegalemauroattasi.it

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Avv. Piera Attasi

Avvocato
Civile e Rotale
presso l'Apostolico Tribunale
della Rota Romana e Avvocato 
SCV dello Stato della Città del Vaticano

Esercita la professione forense dal 2000 e nel 2010 partecipa alla fondazione dello studio M&A, con abilitazione dinanzi la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dal 2014. Ha acquisito con passione e abnegazione una comprovata e qualificata competenza in materia di diritto di famiglia e diritto minorile. Ha sviluppato ulteriori e specifiche competenze ed esperienze nella gestione dei patrimoni familiari, nel diritto immobiliare, internazionale in particolare in Egitto, Svizzera e America. 
Nel 2013 amplia le sue qualifiche e si licenzia in Diritto Canonico, divenendo anche Avvocato Ecclesiastico e Consulente nelle procedure di nullità del matrimonio canonico. 
Diviene Avvocato Rotale presso la Rota Romana e Avvocato SCV dello Stato della Città del Vaticano. 

Contatta l'Avv. Piera Attasi: p.attasi@studiolegalemauroattasi.it

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News


Questo è il nostro giornale di bordo, dove mettiamo a disposizione una collezione di articoli, pensieri, idee ed altre informazioni da consultare, per approfondire gli argomenti delle materie di cui ci occupiamo.

29/11/24

CYBER DATING VIOLENCE: QUANDO LA VIOLENZA VEDE PROTAGONISTI I SOCIAL MEDIA

Nel mondo di oggi i social stanno assumendo un ruolo sempre più preponderante nella vita di ognuno, in particolar modo dei giovani. Queste piattaforme diventano per i ragazzi delle vere e proprie “piazze”, ove si crea un’altra realtà, la c.d. realtà virtuale. 
Come dice un noto filosofo – Luciano Floridi – oggi i ragazzi vivono “onlife”, con la conseguenza che diventa sempre più difficile per gli stessi distinguere ciò che accade nel mondo reale rispetto a quello che si consuma sui social. 
Proprio su questo scenario nasce un nuovo tipo di violenza, quella c.d. relazionale. Questo tipo di violenza non è ne fisica, nè verbale, ma si può dire che miri a distruggere agli occhi degli altri la reputazione della vittima, isolandola dai propri affetti, e rendendola così sempre più dipendente dal suo persecutore. 
Sul punto è doveroso evidenziare come la reputazione sia un diritto di suprema importanza. Essa, intesa quale fama di cui si gode tra i consociati, trova la propria tutela nell’art. 2 della Costituzione, il quale tutela i diritti inviolabili di ciascun individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Tale articolo si può dire essere un vero e proprio trasformatore permanente, in quanto permette di comprendere, sulla base di un determinato contesto storico-sociale, quali siano i diritti meritevoli di tutela. 
Ad oggi dubbi non ve ne sono, la reputazione è un vero e proprio diritto che necessita di essere tutelato sia nella vita di tutti giorni, che in quella c.d. realtà virtuale che sono i social media, teatro di innumerevoli quanto spregiudicate violenze relazionali.

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21/10/24

LA CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il 5 settembre 2024 a Vilnius, Lituania, è stata firmata la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Il Trattato rappresenta il primo accordo internazionale giuridicamente vincolante in materia di IA e ha lo scopo di bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico democratico.

Il processo di elaborazione della Convenzione ha avuto inizio nel 2019, quando il Comitato ad hoc sull’Intelligenza Artificiale è stato incaricato di esaminare la fattibilità di uno strumento internazionale in grado di regolamentare l’intelligenza artificiale. Successivamente, il Comitato sull’Intelligenza Artificiale, costituito nel 2022, ha portato avanti la redazione del testo della convenzione, con la partecipazione attiva dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e di osservatori come Stati Uniti, Canada, Giappone e Unione Europea. La Convenzione è stata formalmente adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 maggio 2024, e successivamente aperta alla firma durante la Conferenza dei ministri della giustizia a Vilnius. Il principale scopo della Convenzione è garantire che lo sviluppo, l’uso e la dismissione dei sistemi di IA siano compatibili con i principi democratici e i diritti umani fondamentali. I sistemi di IA vengono definiti machine-based system that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations or decisions that may influence physical or virtual environments e impone obblighi agli Stati firmatari di regolamentare l’intero ciclo di vita dei sistemi dalla progettazione all’implementazione, dall’utilizzo fino alla dismissione. 

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30/08/24

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio approvato dal Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa ha adottato il 30 maggio 2024 un pacchetto di nuove norme per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Esso comprende: 1) la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 2) i meccanismi che gli stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) n. 2019/1937, e modifica e abroga la Direttiva (UE) n. 2015/849; 3) il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. I testi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE lo scorso 19 giugno 2024; il Regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni dopo l'entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire alcune parti della Direttiva antiriciclaggio e tre anni per recepirne altre parti.

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01/08/24

DIRETTIVA (UE) 2024/1385 SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA

In data 13 giugno 2024 è entrata in vigore la Direttiva UE 14 maggio 2024, n. 2024/1385/UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 24 maggio 2024, Serie L, alla quale gli Stati membri sono tenuti ad allinearsi entro il 14 giugno 2027. La direttiva cerca di fornire un quadro giuridico generale volto a prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. La direttiva fornisce delle definizioni delle nozioni di “violenza contro le donne” e di “violenza domestica” e individua una serie di atteggiamenti dei quali chiede agli Stati membri la punizione come reati: mutilazioni genitali femminili (art. 3); matrimonio forzato (art. 4); condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (art. 5); stalking online (art. 6); molestie online (art. 7); istigazione alla violenza o all'odio online (art. 8). Ulteriori misure concernono la protezione delle vittime e l’accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, la raccolta di dati, la prevenzione dei reati, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri.

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17/01/23

RIFORMA CARTABIA: RITO UNICO PER SEPARAZIONI E DIVORZI E SENTENZA SULLO STATUS

Con l’espressione udienza presidenziale ci si riferisce all’udienza di comparazione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nella quale vengono assunti i provvedimenti temporanei necessari per la tutela dei coniugi e dei figli.

Con la nuova legge di bilancio, che accelera sul debutto della riforma del processo civile, i coniugi saranno “ obbligati “ a dedurre prima dell’udienza, tutti gli elementi del loro contrasto, prevedendo il nuovo sistema, l’eliminazione dell’udienza presidenziale.

Questa decisione, oltre a suscitare diverse perplessità, soprattutto per le misure concernenti le procedure minorili, pone spontanea la domanda riguardo l’emissione della sentenza parziale di separazione.

Durante la causa infatti è – comunque – possibile chiedere, ed ottenere, subito nell’udienza presidenziale una “sentenza parziale” di divorzio sullo status, che consente di ottenere lo “stato civile libero”, e quindi di poter risposarsi, convolando immediatamente a nuove nozze.

Il riferimento normativo per quanto riguarda la sentenza parziale di divorzio è rappresentato dall’art. 709 bis c.p.c. che afferma “ all’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e del quarto al decimo. Si applicà altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio”.

La Corte di Cassazione con il provvedimento  n. 6145/2018 della  VI Sezione Civile  ha precisato che la sentenza parziale di separazione, nonostante la causa prosegua poi per l’addebito o per altre statuizioni, è giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di uno dei coniugi nei confronti dell’altro che rende intollerabile la convivenza. La pronuncia immediata sullo status consente, secondo la Corte,  di evitare condotte processuali dilatorie che possono incidere negativamente sui diritti di una delle parti.

A detta di ciò Con la nuova legge di bilancio, l’eliminazione dell’udienza presidenziale, inciderà sull’emissione e il rilascio della sentenza parziale di separazione?

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13/01/23

Ammissione di nuove prove nel processo penale: il saggio grafico

In tema di poteri istruttori del giudice, l'art. 507 rappresenta una norma di cruciale importanza, in quanto attribuisce allo stesso la facoltà di disporre, anche d'ufficio e solo una volta terminata l'acquisizione delle prove, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, se risulta assolutamente necessario.

Attraverso l'attribuzione di tali poteri istruttori è stata introdotta una deroga al principio dispositivo sancito dall' art. 190 c.p.p, in virtù del quale il diritto alla prova è prerogativa delle parti; deroga che si è resa necessaria al fine di fronteggiare eventuali situazioni di incompletezza istruttoria, consentendo, così, al giudice di giungere ad una completa rappresentazione del fatto. Tale potere di iniziativa probatoria si giustifica quindi alla luce di un’incertezza relativa ad una istruzione dibattimentale incompleta, che necessita di ulteriori acquisizioni, al fine di consentire all'organo giudicante di giungere all'emissione della sentenza in una situazione di completezza probatoria.

Affinché il giudice possa ammettere d'ufficio nuove prove sono necessarie alcune precise condizioni:

-       Innanzitutto, occorre che sia terminata l'acquisizione delle prove richieste dalle parti, nonché la lettura degli atti consentiti;

-         In secondo luogo, il ricorso all'art. 507 può aversi solo se l'assunzione della nuova prova risulti "assolutamente necessaria". Tale assoluta necessità sussiste quando il mezzo di prova risulta dagli atti del giudizio e la sua assunzione appare decisiva.

-         Infine, deve sussistere il carattere di novità del mezzo di prova richiesto.

Con particolare attenzione al saggio grafico, questo si configura come uno strumento di indagine fondamentale per il lavoro peritale. Il giudice può disporre l’acquisizione del saggio grafico che deve essere rilasciato dalla persona la cui firma o scrittura è oggetto di verifica, oppure può essere richiesto dal perito nominato che potrà procedere in tal senso, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal giudice. L’acquisizione di quest’ultimo avviene, più specificatamente, ex art. 75 disp.att.c.p.p. che riconosce al giudice, nei procedimenti per falsità in atti,  di disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione, facendo menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della scrittura.

Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei difensori. (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 marzo 2013, n. 16400).

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10/01/23

Legge di Bilancio 2023

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".
Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie. 
  • Taglio del cuneo fiscale per l'anno 2023. Incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico.
  • Incremento della dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacoloIncrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del "Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET" a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
  • Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibileIn via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
  • Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale)Estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.
  • Modifiche al trattamento cosiddetto "Opzione Donna"Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.
  • Incremento dei trattamenti previsti dal Fondo per le vittime dell'amiantoDal primo gennaio 2023, è elevata dal 15 al 17% della rendita in godimento la prestazione aggiuntiva a carico dell'INAIL e da 10.000 a 15.000 euro la prestazione di importo fisso i favore dei malati di mesotelioma.
  • Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di CittadinanzaPrevisto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
  • Agevolazione per l'assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anniAnaloga agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani. Esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.
  • Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragiliFino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
  • Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionisticiRivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell'85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
  • Nuove linee di indirizzo per la gestione degli enti previdenzialiEntro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell'INPGI. Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta, che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all'approvazione ministeriale.
  • Riforma del Reddito di CittadinanzaNelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e, nell'ottica di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all'abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'anno 2024.
  • Istituzione del Fondo per la sperimentazione del Reddito Alimentare, del Fondo per le periferie inclusive e del Fondo per accrescere il livello professionale nel turismoNello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, pertanto, il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del trattamento, la platea dei beneficiari, nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Fondo per le periferie inclusive". I criteri di gestione saranno previsti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Il Fondo avrà una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  • Presentazione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ISEEdecorrere dal primo luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
  • Nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione e proroghe di trattamenti di sostegni al redditoStanziate ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione per il rifinanziamento: - del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, per l'anno 2023; - di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio; - delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center; - dell'integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche; - per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.
  • Una tantum per i pubblici dipendentiNel solo anno 2023, sarà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
  • Riconoscimento dell'indennità di amministrazione per il personale di INL e ANPALAl fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Nuove risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e il Fondo per la crescita sostenibileNuove importanti risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché per il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Versati 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il Piano nazionale di azione contro tratta e sfruttamento. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.
  • Novità nella disciplina delle prestazioni occasionaliAnzitutto, è prevista l'applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. È abrogata la previsione che richiedeva, nell'ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale. Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
  • Incremento dell'assegno unico e universale per i figli a caricoDal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
  • Congedo parentalePrevisto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all'80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
  • Previsione del "buono portuale"Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione. 

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23/12/22

Va disapplicato il decreto del Ministero dell’Interno che obbliga alla dicitura “padre” e “madre” sulle carte di identità per i minorenni.

Il Tribunale di Roma ha stabilito che il decreto del Ministero dell’Interno del 31 gennaio 2019 in materia di carte di identità viola un “innumerevole elenco di principi e diritti di fonte costituzionale ed internazionale”, è viziato da un evidente eccesso di potere e pertanto che vada disapplicato. 

Al decreto del Ministero dell'interno del 31 gennaio 2019, così come a quello del 23 dicembre 2015 da esso modificato, la legge assegnava la limitata funzione di definire le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione e di rilascio della carta d'identità elettronica. In nessun modo l'attribuzione di una tale limitata funzione può però legittimare l'imposizione di modalità di elaborazione del software dedicato all'emissione delle carte di identità, tali da incidere - mediante l'escamotage di una istruzione apparentemente tecnica - su aspetti coperti da norme di grado costituzionale primario, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla dignità umana. (Nella specie, il Tribunale imponeva al Ministero dell'Interno e per esso al Sindaco di Roma, quale Ufficiale di governo, di indicare - apportando al software e/o all'hardware predisposto per la richiesta, la compilazione, l'emissione e la stampa delle carte di identità elettroniche le modifiche che si rendessero all'uopo necessarie - le qualifiche "neutre" di "genitore" in corrispondenza dei nomi delle due ricorrenti, sulla C.I.E. della figlia minore.)

(Trib. Roma, sez. XVIII civ., ord. 9 settembre 2022)

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23/11/22

Condhotel in Lombardia: nuovo regolamento regionale.

Il 15 ottobre 2022 è entrato in vigore in Lombardia il regolamento delle attività di condhotel avviate in immobili esistenti aventi destinazione ricettiva di albergo o hotel o di residenza turistico-alberghiera. Il Regolamento regionale 11 ottobre 2022, n. 7 ha approvato le condizioni di esercizio dei condhotel e degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi. Il presente regolamento però si applica solo alle attività di condhotel avviate in immobili esistenti aventi destinazione ricettiva di albergo o hotel o di residenza turistico-alberghiera di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) della Legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27.


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14/09/22

Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Con decreto del 18 agosto 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022 n. 202 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha approvato la normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. In particolare:

a) I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote: il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; i dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione;
b) I monopattini elettrici devono essere dotati: di un segnalatore acustico; di indicatori luminosi di svolta (c.d. frecce); anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa; posteriormente di catadiottri rossi; di catadiottri gialli applicati sui lati; ammesse anche luci di arresto, che devono emettere luce rossa ; il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
Il decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e si applicherà obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del decreto, è possibile la sua applicazione facoltativa. I monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024, ai sensi dell’art. 1 comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

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06/12/24

DOPO DICIOTTO ANNI SCOPRE CHE LA MOGLIE È NATA UOMO: RESPINTA LA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO.

Con una recente sentenza del 12 luglio 2024 il Tribunale di Livorno si è trovato ad affrontare una questione interessante: se la rettificazione dell’attribuzione di sesso per persone con disforia di genere costituisca o meno un cambio di identità.
Nel caso specifico una coppia era stata sposata per diciotto anni senza avere figli, a causa dell’infertilità della donna, la quale la attribuiva all’asportazione dell’utero avvenuta in giovane età.
Dopo diciotto anni di matrimonio il marito, nel procedere all’ispezione ipotecaria e catastale dei beni immobili intestati alla moglie, scopriva come la stessa – prima di conoscerlo – fosse stata un uomo, e che dunque i riferiti problemi di infertilità erano in realtà riconducibili a detta circostanza.
Il marito avanzava richiesta di annullamento del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge, sostenendo che non avrebbe contratto matrimonio se avesse saputo la verità sin dall’inizio.
Il Tribunale ha rigetto la domanda sul presupposto che la rettificazione del sesso non costituisce un errore fondamentale ex art. 122 c.c., in quanto non rappresenta un cambio di identità, bensì solo un adeguamento esteriore alla propria identità.
Ed invero, l’annullamento del matrimonio ai sensi dell’art. 122 c.c. può essere accolto solo laddove l’errore cada sull’identità complessiva della persona, e non solo sugli aspetti fisici.
Il marito nel caso suddetto si è unito in matrimonio con la persona che intendeva e riteneva sposare, la quale al momento dell’unione già risultava donna, sia anagraficamente che sotto l’aspetto fisico. Inoltre, la donna aveva già informato l’uomo della propria impossibilità di avere figli, tanto che le parti avevano deciso poi di percorrere la strada dell’adozione, mai conclusa.
Il caso discusso è sicuramente peculiare nella sua unicità, e lascia spazio a molteplici dubbi.

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05/12/24

L’ordine di protezione può vietare anche gli incontri fortuiti e le comunicazioni virtuali

Avv. Lorenzo Mariani 

Con decreto ex artt. 473 bis 14 e 69 cpc pronunciato il 25.11.2024 e pubblicato il 29.11.2024, decidendo su una domanda di ordini di protezione preliminare a un giudizio di regolamentazione dei minori, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma ha prima di tutto confermato un precedente ordine di protezione emesso inaudita altera parte, il quale prevedeva l’allontanamento del padre dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dai figli.      
Contestualmente, valutata una istruttoria piuttosto corposa (per un procedimento sommario) il provvedimento ha anche modificato e inasprito il precedente decreto, imponendo l’obbligo di “immediato allontanamento in caso di incontri fortuiti con estensione del divieto anche a comunicazioni virtuali, ad eccezioni di comunicazioni via mail relative ai figli minori”.

Si tratta di una disposizione molto dura, quasi assimilabile agli ordini di allontanamento che può disporre il giudice penale.

               
Inoltre, il decreto ha disposto che gli incontri padre-figli dovranno avvenire col supporto dei Servizi Sociali e ha fissato l’udienza per la prima comparizione nel giudizio di merito con gli adempimenti preliminari del caso.

Si tratta di una pronuncia interessante soprattutto in relazione alla riscrittura del rito di famiglia da parte della riforma Cartabia.

Infatti, sia l’ordine inaudita altera parte che quello successivo sono stati concessi nonostante l’avvenuto allontanamento spontaneo del resistente: circostanza che, fino alla riforma Cartabia, alcuna giurisprudenza considerava motivo di inammissibilità dell’ordine di protezione.

È degno di nota anche il fatto che il giudice assegnatario non abbia disposto un mantenimento per i minori sul presupposto che, quando disposto ex art. 473 bis 71 cpc in un procedimento di ordini di protezione, tale assegno deve basarsi sulla insussistenza di mezzi adeguati in capo alle persone conviventi per effetto dei provvedimenti interdittivi.

Dato che la ricorrente aveva chiesto al giudice di pronunciarsi anche ai sensi dell’art. 473 bis 15 cpc, che consente di anticipare in via cautelare i provvedimenti provvisori su affido, assegnazione della casa e mantenimento, è agevole pensare che il magistrato abbia emesso solo l’ordine di protezione e fissato una ordinaria udienza di merito per ragioni di opportunità temporale, ossia per evitare di dover rimettere l’intera decisione al collegio.        
Infatti, solo col recentissimo “correttivo Cartabia” del 26.11.2024 il giudice monocratico è ora competente sulla conferma o modifica del provvedimento ex art. 473 bis 15 cpc, mentre il provvedimento in esame è stato pronunciato il 25.11.2024.  Peraltro è dubbio che il primo provvedimento inaudita altera parte potesse qualificarsi come ex art. 473 bis 15 cpc.

Tribunale di Roma, Sez. I, 29.11.2024 (testo completo)

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04/12/24

L’ASPETTO EDUCATIVO E L’IMPORTANZA DEL RUGBY: IL NUOVO ULTIMO COMMA DELL’ART. 33 DELLA COSTITUZIONE

Con una recentissima pronuncia del 2024 – la n. 20790 – la Suprema Corte, nel distinguere ed individuare le tipologie di sport che possano essere ritenute pericolose, da quelle non pericolose, ha precisato ed evidenziato l’aspetto educativo intrinseco dello sport in generale, ed in particolare dell’attività del rugby.
Ed invero, sulla scorta del nuovo ultimo comma dell’art. 33 della Costituzione, secondo il quale “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”, la Cassazione ne ha significato l’importanza.
In particolare, ciò che è doveroso evidenziare è il potere dello sport, e ciò che quest’ultimo possa insegnare ai ragazzi, in un percorso cruciale e significativo, come è quella relativo alla loro crescita personale.
Lo sport, ed in particolare il rugby, permette di far comprendere ai giovani l’importanza delle regole, della fiducia nei propri compagni, nonché il rispetto del prossimo, anche in quelle occasioni in cui quest’ultimo sia “avversario”.
Attraverso la metafora dello sport è possibile comunicare ai giovani d’oggi dei concetti fondamentali che li accompagneranno nella loro vita, attraverso un linguaggio leggero, che è quello del gioco.
Sebbene nel nostro ordinamento non possa ancora dirsi esistente un diritto allo sport, l’introduzione nella Carta Costituzionale di un comma che ne ammetta l’importanza, il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, costituisce senza ombra di dubbio un passo in avanti nella realizzazione di un obiettivo più grande, ovvero quello di riconoscerlo come un vero e proprio diritto.

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29/11/24

Estinzione del PPT per mancata notifica dell'iscrizione a ruolo: è reclamabile al Collegio ex art. 630 c.3 cpc

Avv. Lorenzo Mariani

La Sentenza n. 18188 del 28.11.2024 del Tribunale di Roma ha chiarito che rientra nell'estinzione "tipica" per inattività delle parti, ex art. 630 cpc, la pronuncia di inefficacia del pignoramento presso terzi per asserita violazione dell'obbligo di notifica e deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo in capo al creditore, ex art. 543 c.5 cpc.

Pertanto, in tal caso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione deve essere impugnata con reclamo al Collegio ex art. 630 c. 3 cpc.

Ma proprio ai sensi dell'art. 630 cpc,  il mancato rispetto della norma sull'avviso di iscrizione a ruolo deve essere rilevato dal GE non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della violazione.

Considerato che l'articolo 543 c. 5 cpc prevede che notifica e deposito dell'avviso debbano avvenire "entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento", l'estinzione andrà pronunciata non oltre la prima udienza del procedimento, quale primo momento utile. L'ordinanza adottata in seguito a una seconda udienza dovrà ritenersi tardiva, in violazione dell'art. 630 cpc.

E infatti, il Tribunale ha accolto il reclamo  sul presupposto che:

"
Nella fattispecie concreta, l’inefficacia del pignoramento per mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo alla debitrice, in ragione della notificazione dello stesso avviso eseguita in Cancelleria, è stata rilevata d’ufficio dal giudice dell’esecuzione tardivamente, con l’ordinanza adottata in data 31.07.2024 a scioglimento della riserva assunta nella seconda udienza, tenuta in data 11.01.2024, anziché nella prima udienza tenuta in data 16.10.2023 o, comunque, con l’ordinanza emessa a scioglimento della stessa prima udienza. Per quanto sopra, dunque, il reclamo è da accogliere e l’ordinanza reclamata è da revocare."

La pronuncia contribuisce  a fare chiarezza sulle varie fattispecie di "chiusura anticipata" del processo esecutivo e sulla loro riconducibilità all'estinzione per inattività ex artt. 630 cpc o a cause diverse. Non è problema da poco, considerando che nel primo caso l'impugnazione deve avvenire tramite reclamo al Collegio ex art. 630 c. 3 cpc mentre in tutti gli altri casi dovrà esperirsi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc come rimedio generale. 

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22/11/24

Identità non binarie - la Corte Costituzionale apre il diritto

In un caso posto di fronte alla Corte Costituzionale la ricorrente, registrata come femmina alla nascita, nel corso della pubertà, realizza di non appartenere al genere femminile e afferma di riconoscersi in un genere non-binario con prevalenza della componente maschile. Chiede, dunque, al tribunale la rettificazione dell'attribuzione di sesso in un genere non-binario. Il tribunale solleva una questione di legittimità costituzionale: se la rettificazione possa avvenire rispetto a un genere di elezione diverso da quelli maschile e femminile. Da un lato, vi è, dunque, il diritto all'identità di genere, ossia il diritto a vedersi riconosciuto un genere di elezione diverso da quello corrispondente al sesso attribuito alla nascita. Secondo la giurisprudenza costituzionale, questo diritto fa parte del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona. Inoltre, il diritto all'identità di genere solleva la questione della possibile esistenza di un genere terzo rispetto al binarismo sessuale. Dall'altro lato, vi è il diritto fondamentale alla salute: ogni persona ha il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, considerata come aspetto e fattore di svolgimento della personalità, che gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscere, per dovere di solidarietà sociale. La Corte costituzionale, con sentenza del 23 luglio 2024, n. 143, ha dichiarato la questione della possibilità di rettifica verso un genere terzo inammissibile, poiché la materia appartiene alla discrezionalità del legislatore, quale primo interprete della sensibilità sociale. Per la Corte, le implicazioni del superamento del binarismo dei sessi nella nostra legislazione sono tanto articolate e complesse da richiedere l'intervento del Vi è però un aspetto innovativo: la Corte ha chiarito che la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile - da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità altra - genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.). Inoltre, nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost. L'autonomia conferita dalla Corte all'art. 2, affermato come norma di rilevanza generale, rispetto agli artt. 3 e 32, che sembrano attivabili in caso di disparità di trattamento e di limitazione del diritto alla salute, sembra, quindi, sganciare il discorso sul genere non binario dal racconto medicalizzante che ha caratterizzato, finora, la nostra legislazione e prassi giudiziaria. (cfr. Corte Cost, sent. 23 luglio 2024, n. 143).

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21/11/24

Va sanzionata la madre ostativa ai rapporti tra padre e figlio, ma niente decadenza della responsabilità genitoriale

Lorenzo Mariani 

Cass. civ., Sez. I, Ord.19.11.2024, n. 29690

Per la Cassazione, è corretta La decisione della Corte d'Appello di revocare la decadenza della responsabilità genitoriale materna disposta dal Tribunale: va infatti considerato l'impatto di una misura così drastica sul benessere del minore, ragazzo adolescente che aveva sempre vissuto con la madre fin dai tre anni.

Corretto anche aver disposto in appello l'ascolto del bambino (invece escluso in primo grado) e aver considerato la sua totale opposizione a ogni incontro col padre, confermata anche dall'ultima CTU che aveva escluso l'efficacia di qualunque imposizione o invito a percorsi di recupero del rapporto col padre, al quale ormai non sarebbe rimasto che sperare in un riavvicinamento spontaneo col passare degli anni.

Ha invece errato la Corte di merito nel rigettare anche la domanda di sanzionare la madre ex artt. 709 ter e 614 bis cpc (nel testo pre-riforma Cartabia)  per aver da sempre ostacolato ogni rapporto tra figlio e padre.

Si tratta di misure quali l'ammonimento, il risarcimento del danno in favore del minore o dell'altro genitore, sanzioni amministrative o somme periodiche da versarsi per ogni giorni di ritardo.

Peraltro il rigetto era dovuto alla presunta assenza di "prescrizioni" a cui la madre dovesse attualmente attenersi.

Al contrario della corte d'Appello, gli ermellini ritengono  "comprovato, ed anzi coperto da un giudicato interno, un atteggiamento ostruzionistico della madre ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di vista del padre, nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore da tale atteggiamento".

Circostanza oltretutto riconosciuta proprio dalla Corte territoriale, che pur dando torto al padre aveva sottolineato "pervicaci comportamenti... (accertati, nei diversi gradi di merito, anche tramite 4 diverse CTU, sostanzialmente convergenti nelle risultanze)" consistiti "nell'ostacolare l'esecuzione dei diversi provvedimenti nel tempo adottati dal Tribunale per i minorenni e da questa Corte".

La pronuncia della Cassazione è molto interessante anche per gli operatori del diritto: con la profondità e la completezza di una monografia, affronta importanti questioni giuridiche come il diritto alla bigenitorialità, gli effetti sul minore della negazione dei una figura genitoriale, i criteri per disporre e valutare l'ascolto processuale del minore e gli strumenti contro le condotte ostative della bigenitorialità, nell'ordinamento pre e post riforma Cartabia.


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21/10/24

Coppie Omogenitoriali: Spettabilità del diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità al coniuge ed al figlio di coppia dello stesso sesso

La questione giuridica trae origine da una complessa vicenda che vede coinvolta una coppia omogenitoriale ed un figlio nato a seguito di procreazione medicalmente assistita negli Stati Uniti.
Invero, a seguito dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili (L. n. 76/2016), in giurisprudenza ci si è trovati ad affrontare la seguente questione: è possibile o meno applicare retroattivamente la suddetta legge, e dunque riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità anche in favore del coniuge superstite, deceduto prima dell’entrata in vigore della legge e del figlio della coppia, nato a seguito di Pma, il cui provvedimento di riconoscimento, quanto la trascrizione a margine dell’atto di nascita, sono intervenuti successivamente al decesso.
La vicenda giudiziale è stata alquanto altalenante, in cui quanto se il Giudice di prima istanza ha rigettato la domanda sull’assunto che non sussistevano i requisiti richiesti dalla legge per l’erogazione della pensione indiretta, il Giudice di seconda istanza ha riconosciuto il diritto all’erogazione della pensione di reversibilità sia a favore del coniuge che del figlio, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata. Ed invero, il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità si ricorda essere oggetto di tutela della Carta Costituzionale e rientra tra i diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri di tutte le relazioni affettiva e di coppia. L’obiettivo di tale prestazione infatti è proprio quello di prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge o del genitore.
Pertanto, nell’attesa di una pronuncia della Suprema Corte, la quale allo stato attuale ha rimesso alla valutazione della Prima Presidente la decisione di sottoporre il caso in esame al vaglio delle Sezioni Unite, restano aperti i dubbi circa la possibilità di poter superare l’irretroattività della legge sulle unioni civili, essendo preminente il diritto costituzionalmente sancito al trattamento pensionistico di reversibilità.

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04/09/24

Rapporto di lavoro subordinato e convivenza more uxorio

L'attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente more uxorio costituisce una obbligazione naturale quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato. Non si può, però, escludere che talvolta essa trovi giustificazione proprio in quest'ultimo, del quale però deve fornirsi prova rigorosa.
La Suprema Corte con ordinanza 11.4.2024 n.9776, con riferimento ad una convivenza more uxorio, ha dichiarato la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta da una donna nell'esercizio commerciale del convivente more uxorio, evidenziando come "l'accertamento dell'eterodirezione deve essere calato nello specifico contesto del rapporto sentimentale e di convivenza more uxorio, instauratosi ..., alla stregua del quale il concreto apprezzamento della natura subordinata del rapporto deve tenere conto che l'elemento della etero direzione si esprime in forma attenuata, senza necessità di una sua estrinsecazione in ordini specifici e dettagliati essendo sufficiente a sostanziare la natura subordinata del rapporto di lavoro il pieno e stabile inserimento ...nella organizzazione di lavoro ...e l'assenza in capo alla stessa di autonomia gestionale".

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29/08/24

Riequilibrio dello spostamento patrimoniale tra i coniugi

La Prima Sezione della Cassazione con ordinanza n. 18506, depositata l’8 luglio 2024, ha stabilito che in materia di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo cui ciascun ex coniuge è tenuto a provvedere al proprio mantenimento può essere derogato nel caso in cui il matrimonio abbia determinato uno spostamento patrimoniale tra i coniugi. Tale squilibrio deve essere rettificato mediante l'attribuzione di un assegno con funzione compensativa e perequativa (Ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18506, Cass. Civ., sez. I,).

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29/08/24

Permessi e congedi anche ai genitori dello stesso sesso

Il sistema informatico di ricezione delle domande amministrative predisposto dall'Inps per alcune delle attività ex D. Lgs. n. 151/2001 comporta un’ingiustificata discriminazione a danno dei genitori dello stesso sesso, indicati come tali nei registri di stato civile, nella misura in cui non consente agli stessi di inserire i loro dati e di completare così l’iter informatico per l’accesso alle prestazioni (Ordinanza del 25 gennaio 2024 Trib. Bergamo, sez. Lavoro).

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10/12/24

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SUL FUTURO DELLA TEOLOGIA ORGANIZZATO DAL DICASTERO PER LA CULTURA E L’EDUCAZIONE

Care sorelle e cari fratelli, buongiorno!

Sono contento di vedervi e di sapere che un numero così grande di docenti, ricercatori e decani, provenienti da ogni parte del mondo, si sono radunati per riflettere su come ereditare il grande patrimonio teologico delle generazioni passate e per immaginarne il futuro. Ringrazio il Dicastero per la Cultura e l’Educazione per questa iniziativa. E grazie di cuore a voi, care teologhe e cari teologi, per il lavoro che fate, spesso nascosto ma tanto necessario. Spero che il Congresso segni il primo passo di un fecondo cammino comune. Ho saputo che istituzioni accademiche, associazioni teologiche e alcuni di voi singolarmente avete contribuito alle spese di viaggio di altri con meno possibilità. Questo è molto buono! Avanti, insieme! E quando la fede, l’amore tocca le tasche, va bene! [risate tra i partecipanti] Quando si ferma prima, manca qualcosa.

Vorrei anzitutto dirvi che quando penso alla teologia mi viene in mente la luce. Infatti, grazie alla luce le cose emergono dall’oscurità, i volti rivelano i propri contorni, le forme e i colori del mondo finalmente appaiono. La luce è bella perché fa sì che le cose appaiano ma senza mettere in mostra sé stessa. Qualcuno di voi ha visto la luce? Ma vediamo ciò che fa la luce: fa apparire le cose. Adesso, qui, noi ammiriamo questa sala, vediamo i nostri volti, ma non scorgiamo la luce, perché essa è discreta, è gentile, umile e, perciò, rimane invisibile. È gentile la luce. Così è anche la teologia: fa un lavoro nascosto e umile, perché emerga la luce di Cristo e del suo Vangelo. Da questa osservazione deriva per voi una strada: cercare la grazia e restare nella grazia dell’amicizia con Cristo, luce vera venuta in questo mondo. Ogni teologia nasce dall’amicizia con Cristo e dall’amore per i suoi fratelli, le sue sorelle, il suo mondo; questo mondo, drammatico e magnifico insieme, pieno di dolore ma anche di commovente bellezza.

So che in questi giorni lavorerete insieme sul “dove”, il “come” e il “perché” della teologia. Ci domandiamo: teologia, dove sei? Con chi stai andando? Cosa stai facendo per l’umanità? Questi giorni saranno importanti per affrontare questi interrogativi, per chiederci se l’eredità teologica del passato può ancora dire qualcosa alle sfide di oggi e aiutarci a immaginare il futuro. È un cammino che siete chiamati a fare insieme, teologhe e teologi. Mi ricordo di quanto racconta il Secondo Libro dei Re. Durante il restauro del Tempio di Gerusalemme, viene ritrovato un testo; forse è la prima edizione del Deuteronomio, andata perduta. Un sacerdote e alcuni studiosi lo leggono; anche il re lo studia; intuiscono qualcosa, ma non lo capiscono. Allora il re decide di consegnarlo a una donna, Culda, che immediatamente lo comprende e aiuta il gruppo di studiosi – tutti uomini – a intenderlo (2 Re 22,14-20). Ci sono cose che solo le donne intuiscono e la teologia ha bisogno del loro contributo. Una teologia di soli uomini è una teologia a metà. Su questo c’è ancora parecchia strada da fare.

E ora permettetemi di consegnarvi un desiderio e un invito.

Il desiderio è questo: che la teologia aiuti a ripensare il pensiero. Il nostro modo di pensare, come sappiamo, plasma anche i nostri sentimenti, la nostra volontà e le nostre decisioni. A un cuore largo corrispondono un’immaginazione e un pensiero di ampio respiro, mentre un pensiero rattrappito, chiuso e mediocre difficilmente può generare creatività e coraggio. Mi vengono in mente i manuali di teologia, con i quali noi studiavamo. Tutto chiuso, tutto “da museo”, da biblioteca, ma non ti facevano pensare.

La prima cosa da fare, per ripensare il pensiero, è guarire dalla semplificazione. Infatti, la realtà è complessa, le sfide sono variegate, la storia è abitata dalla bellezza e allo stesso tempo ferita dal male, e quando non si riesce o non si vuole reggere il dramma di questa complessità, allora si tende facilmente a semplificare. Ma la semplificazione vuole mutilare la realtà, partorisce pensieri sterili, pensieri univoci, genera polarizzazioni e frammentazioni. E così fanno, ad esempio, le ideologie. L’ideologia è una semplificazione che uccide: uccide la realtà, uccide il pensiero, uccide la comunità. Le ideologie appiattiscono tutto a una sola idea, che poi ripetono in modo ossessivo e strumentale, superficiale, come i pappagalli.

Un antidoto alla semplificazione è segnalato nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium: l’interdisciplinarità e la transdisciplinarità (Proemio, c). Si tratta di far “fermentare” insieme la forma del pensiero teologico con quella degli altri saperi: la filosofia, la letteratura, le arti, la matematica, la fisica, la storia, le scienze giuridiche, politiche ed economiche. Far fermentare i saperi, perché essi sono come i sensi del corpo: ciascuno ha una sua specificità, ma hanno bisogno l’uno dell’altro, secondo quanto dice anche l’Apostolo Paolo: «Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato?» (1 Cor 12,17). Quest’anno celebriamo il 750° anniversario della morte di due grandi teologi: Tommaso d’Aquino e Bonaventura. Tommaso ricorda che non abbiamo un senso solo, ma sensi molteplici e differenti, affinché non ci sfugga la realtà (De Anima, lib. 2, lect. 25). E Bonaventura afferma che nella misura in cui si «crede, spera e ama Gesù Cristo» si «riacquista l’udito e la vista […], l’odorato, […] il gusto e il tatto» (Itinerarium mentis in Deum, IV, 3). Contribuendo a ripensare il pensiero, la teologia ritornerà a brillare come merita, nella Chiesa e nelle culture, aiutando tutti e ciascuno nella ricerca della verità.

Questo è il desiderio. Ora, vorrei lasciarvi un invito: che la teologia sia accessibile a tutti. Da qualche anno, in molte parti del mondo si segnala l’interesse degli adulti per la ripresa della propria formazione, anche accademica. Uomini e donne, soprattutto di mezza età, magari già laureati, desiderano approfondire la fede, vogliono fare un cammino, spesso si iscrivono a una facoltà universitaria. E questo è un fenomeno in crescita, che merita l’interesse della società e della Chiesa. L’età di mezzo è una stagione speciale della vita. È un tempo in cui generalmente si gode di una certa sicurezza professionale e solidità affettiva, ma anche il periodo dove i fallimenti si avvertono con maggiore dolore e sorgono nuove domande mentre si sgretolano i sogni giovanili. In questa fase si può percepire un senso di abbandono e, talvolta, l’anima si blocca. È la crisi della mezza età. E allora si sente la necessità di riprendere una ricerca, magari a tentoni, magari essendo presi per mano. E la teologia è questa compagna di viaggio! Per favore, se qualcuna di queste persone bussa alla porta della teologia, delle scuole di teologia, la trovi aperta. Fate in modo che queste donne e questi uomini trovino nella teologia una casa aperta, un luogo dove poter riprendere un cammino, dove poter cercare, trovare e cercare ancora. Preparatevi a questo. Immaginate cose nuove nei programmi di studio perché la teologia sia accessibile a tutti.

Care sorelle e cari fratelli, mi hanno detto che questo non sarà un convegno classico, dove pochi parlano e gli altri ascoltano – o dormono! –. Ho sentito che tutti sarete messi in condizione di essere ascoltati e di ascoltarvi. Bene! Da tutti possiamo imparare, anche dalle vecchiette, che sono sagge. Chiedo al Dicastero per la Cultura e l’Educazione di farmi conoscere i risultati del vostro lavoro, per il quale già vi ringrazio. Vi benedico di cuore. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Questo lavoro è divertente, ma è difficile!

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04/03/24

Nullità matrimoniale: ove non sia accertata la mala fede è priva di effetti ai fini successori

Alla materia matrimoniale si applica il criterio generale di cui all'art. 1147, quarto comma, cod.civ., il quale stabilisce “La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto” dovendosi - agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio putativo ex art.128 cod.civ.- presumere la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubendo, incombe a colui che lo allega.

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. 1, ordinanza 17 gennaio 2024, n.1772.

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23/10/23

Nullità ecclesiastica delibazione

Dopo 10 anni dalla sentenza delle sezioni unite la direzione è la medesima per la delibazione, la convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ''ordine pubblico italiano '', che osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico per vizio genetico del ''matrimonio-atto''. 

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28308.

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30/01/23

DISTURBI DELLA SESSUALITA’ DETERMINATI DA ANORESSIA NERVOSA E BULIMIA NERVOSA NELLA GURISPRUDENZA DELLA ROTA ROMANA

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02/12/22

Disturbo sessuale ipoattivo: profili clinici e giuridici.

Le persone con un basso livello di desiderio sessuale (DSI) sembrano non | provare interesse nei confronti del sesso e in situazioni in cui normalmente si potrebbe provare desiderio, possono arrivare a provare sensazioni negative come irritazione, ansia o disgusto. Possono arrivare ad evitare situazioni che potrebbero metterle nelle condizioni di avere un rapporto sessuale o a ricercale per soddisfare bisogni secondari. Mettono in atto una strategia di repressione della propria carica erotica anche in situazioni sessualmente molto stimolanti. Da un punto di vista intrapsichico, il desiderio e il piacere sessuale rappresentano una minaccia, per cui la soluzione attuata rispetto.ad una situazione angosciante è cercare di non provare desiderio. Sul piano relazionale, un importante ruolo è rivestito dalla paura dell’intimità che può esser temuta tanto da bloccare ogni slancio verso di essa, per cui viene preferita l’assenza di tensione, di angoscia e di vitalità. 

A volte ciò che viene temuto è proprio il successo sentimentale per cui provare desiderio e piacere con un partner amato e stimato è considerato difficile, se non impossibile da sostenere, in quanto significherebbe doversi mettere in gioco profondamente. A volte la preoccupazione per il piacere del partner e l'incapacità di comunicare i propri bisogni conducono la persona ad evitare le sensazioni erotiche al fine di mettersi al riparo dalla frustrazione, così come il ripetersi di esperienze spiacevoli e poco gratificanti può portare a una crescente insofferenza nei confronti del rapporto sessuale.

In diversi casi sono state reperite alterazioni ormonali, quali diminuzione dei livelli di testosterone, associati a desiderio sessuale ipoattivo (DSI). Ma vi sono moltissime condizioni cliniche che possono entrare in gioco. Le cause dello scarso desiderio includono condizioni mediche croniche, farmaci, interventi chirurgici e fattori psicosociali. La perdita del desiderio può essere globale, mancando l’interesse erotico in tutte le situazioni, e può mascherare sottostanti alterazioni psicopatologiche (quali ansia, depressione, fobie, anoressia mentale, ecc.) o altri disturbi sessuali (ad es. parafilie). I soggetti non provano più attrazione per il proprio partner, adducendo le più svariate scuse per evitare l’atto sessuale e, qualora vi siano costretti, provano un senso di repulsione e di contaminazione. Il calo del desiderio si può definire clinicamente significativo, ossia un vero e proprio disturbo solo quando rispecchia determinati criteri ed è indicato come Disturbo del Desiderio Sessuale Ipoattivo (HSDD) caratterizzato dal persistente o ricorrente carenza di fantasie sessuali e del desiderio di attività sessuale. Il disturbo causa inoltre notevole disagio o difficoltà interpersonali. La diagnosi viene posta se la disfunzione non si manifesta esclusivamente durante il decorso di un altro disturbo (es: Depressione Maggiore) e non è dovuta agli effetti diretti di una sostanza (alcol, sostanze illegali, farmaci) o a condizione medica generale.

Si ha Disturbo del Desiderio Sessuale Ipoattivo (HSDD) quando il desiderio e le fantasie a sfondo sessuale appaiono assenti o diminuiti grandemente, tenuto conto dell’età e delle abitudini del soggetto. Questo disturbo è più frequente nell’uomo, ma può essere presente anche nella donna. Come nel caso di alcune altre disfunzioni, questo disturbo può persistere per tutta la vita, oppure manifestarsi solo in un certo contesto (es: con l’attuale partner).

A tal proposito il DSM-5 riconosce l’esistenza del Disturbo del Desiderio Sessuale Ipoattivo maschile (HDDS), definito dalla persistente e ricorrente assenza di pensieri e fantasie sessuali e desiderio sessuale. Per la diagnosi è necessario che i sintomi persistano per almeno sei mesi e causino disagio clinicamente significativo. L’eziologia del disturbo è di tipo multifattoriale. Disfunzioni endocrine, disturbi dell’umore, eventi di vita stressanti, l’età e stili di vita non corretti (es.: abuso di alcool) possono concorrere a determinare l'insorgenza della sintomatologia.

Il Disturbo da Desiderio Sessuale Ipoattivo può essere provocato da una serie di fattori: 

1. organici: rappresentano l’effetto secondario di farmaci (come gli antiipertensivi, gli antidepressivi, anticonvulsivanti, ecc.) e di varie patologie (per es. deficit ormonali, depressione, dipendenza da alcol o da farmaci; stati terminali, ecc.); 
2. psicologici: comprendono fattori legati all’educazione ricevuta, ai modelli di sessualità trasmessi dalla famiglia di origine, a vissuti negativi associati alla sessualità, a eventi traumatici nell’infanzia o nell’adolescenza, a un atteggiamento ambivalente verso la sessualità; 
3. di coppia: includono la noia o la mancanza di interesse e di stimoli all’interno della relazione con la partner abituale, l’inconscio rifiuto del partner, l’elevata conflittualità di coppia, le lotte di potere.

L'inibizione del desiderio è fonte di grande sofferenza per la coppia e può essere motivo di grave patologia relazionale. L'impegno riparativo può diventare faticoso e può condurre al desiderio di rompere la relazione in crisi. Talvolta la virilità è messa alla prova dalla nuova immagine femminile di una donna che spera di trovare il piacere sessuale, ponendo così l’uomo di fronte a maggiori responsabilità, a cui occhi questa donna apparirà temibile ed inibente, insaziabile e difficilmente appagabile, per cui l’unica via d’uscita resterà un'inconscia diminuzione del desiderio sessuale.

I fattori che determinano il disturbo del desiderio ipoattivo, come si è visto, sono complessi, numerosi e di diversa origine; di conseguenza la terapia deve considerare tutti questi aspetti. Per quanto riguarda la causa biologica e organica, spesso non sono evidenziati dai test in laboratorio o dagli esami medici dei disturbi particolari; è quindi bene fare un controllo del livello del testosterone, poiché è l’ormone responsabile dell’insorgenza del desiderio sessuale non solo dell’uomo ma anche della donna. La terapia cognitivo-comportamentale prevede in genere l’analisi delle varie esperienze sessuali traumatiche, il superamento delle insicurezze relative alla propria sessualità, la ristrutturazione delle relazioni familiari disturbate e la ristrutturazione di tutte le convinzioni disfunzionali relative alla propria sessualità. Durante la terapia verranno utilizzate delle strategie ulteriori, come: le tecniche di ristrutturazione cognitiva per la riduzione dell’ansia, la psicoeducazione, che analizza diverse competenze come la conoscenza dell’anatomia sessuale e il suo ciclo di risposta (ovvero le fasi del funzionamento erotico), la comprensione dei fattori psicologici e fisiologici coinvolti nel rapporto sessuale, il miglioramento della consapevolezza del proprio corpo (attraverso l’esplorazione visiva e cinestetica) e l’esame di tutte le credenze e i miti relativi al sesso; l’insegnamento di abilità sessuali, utili a produrre cambiamento e a rinnovare il rapporto di coppia per uscire dal circolo vizioso negativo; la psicoterapia di coppia, per ridurre o alleviare le aree di conflitto (come per esempio conflitti relativi a depressione o disfunzioni sessuali, difficoltà relativa all’eccitazione o al raggiungimento dell’orgasmo.

Quanto alla rilevanza, ai fini della invalidità del consenso matrimoniale, della ipoattività sessuale, deve considerarsi che essa può interessare una volontà simulatoria sotto vari aspetti. Innanzitutto, l'esclusione degli atti coniugali, o più precisamente dello jus ad copulam carnalem, può configurare un’ipotesi di simulazione totale. Si pensi, infatti, ad un coniuge che venga espressamente e direttamente escluso dall'altra parte nella sua condizione sessuale, cioè nel suo essere sessuato: si tratta di quei casi in cui uno o entrambi i contraenti si sposano ma vogliono un contenuto incompatibile con quello coniugale, estraneo ad esso ed esclusivo, che provoca l’ineluttabile esclusione della natura coniugale della cosiddetta unione. È l’ipotesi, ad esempio, di chi contragga matrimonio cercando esclusivamente un rapporto di amicizia platonica, una società professionale o economica, un’apparenza di unione ad effetti puramente sociali o documentali. Tali fattispecie sono riconducibili alla esclusione del dono e dell’accettazione della mascolinità o femminilità come specifiche dimensioni delle persone la cui complementare unità vincola il matrimonio. Si tratta di un’esclusione del vincolo coniugale per il rifiuto della sua indole sessuale e, quindi, della persona dell’altro contraente. 

In secondo luogo, l'esclusione dello jus ad copulam può configurare anche, dopo l’entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico del 1983, un'ipotesi di simulazione per esclusione del bonum coniugum. Parte della dottrina, in proposito, sottolinea che sussiste tale fattispecie quando si rifiuta qualsiasi dovere di solidarietà, di uso e godimento comune dei beni in comunione, ovvero quando si disconosce una reciproca dignità; coniugale, anche in riferimento all’ordinato e morale esercizio della sessualità.

è ormai posizione comunemente accettata quella per cui, nelle ipotesi di incapacità previste dai tre numeri del can. 1095, non sia possibile trattare di semplice vizio del consenso, dal momento che questo risulta essere assente giacché colui che si accinge a prestare tale atto: o difetta gravemente della capacità di compiere quello che viene definito, secondo l’antropologia tomista, un atto umano (e sono questi i casi di incapacità in decernendo); ovvero non sia in grado di assumere l’obbligazione contratta, nei casi di incapacitas in adsumendo. In tali situazioni, quindi, ci si trova di fronte a fattispecie che se, da un lato, portano a dichiarare la nullità del consenso prestato sulla base dei capi di nullità sanciti nel can. 1095, dall’altro conducono anche a sostenere l’assenza dello stesso consenso per diritto naturale, dal momento che, a motivo dell’incapacità per cause di natura psichica, il contraente non pone in essere un atto nullo per il fatto che non può produrre un atto giuridico tale da dare origine al negozio matrimoniale; si arriva così al punto da ravvisare, in questi casi, un vero e proprio defectus consensus.

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15/06/22

Cassazione: delibabilità della sentenza di nullità ecclesiastica anche in caso di convivenza ultratriennale. Attendendo il giudizio di rinvio della Corte di Appello

La Corte di Cassazione, Sez. I, con Ordinanza n. 17910 del 01.06.2022, ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Firenze, la quale - sulla base del principio della convivenza ultratriennale - aveva negato la delibazione di una sentenza di nullità ecclesiastica per incapacità della moglie di procreare, tenuta dolosamente nascosta dalla donna all'uomo.

Gli Ermellini hanno infatti affermato che la convivenza ultratriennale come coniugi, pur costituendo ostacolo di ordine pubblico, non osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica nel caso in cui l'ipotesi di nullità sia presente anche nell’ordinamento italiano, senza termini di decadenza o possibilità di sanatoria. 

Nel caso in esame, il Tribunale ecclesiastico aveva pronunciato la nullità per una fattispecie coincidente con la previsione di cui all’art. 122 cc., ossia l'errore essenziale sulle qualità personali, per il quale non è previsto il termine dei tre anni di convivenza ma il diverso termine di un anno dalla scoperta dell'errore.

Si attende ora l'esito del giudizio di rinvio. 

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10/06/22

Sexual addiction.

La sexual addiction può essere definita per via di un comportamento sessuale eccessivo e discontrollato in grado di provocare disagio soggettivo, danno sociale e lavorativo, conseguenze legali ed economiche.

Le ipotesi eziologiche più accreditate sulla sexual addiction comprendono teorie che considerano la dipendenza come un costrutto psicopatologico descrivibile in termini bio-psico-sociali. Dal punto di vista neurobiologico, alcuni studi hanno evidenziato che lesioni prefrontali e lesioni bilaterali dei lobi temporali sono associate a ipersessualità e a disinibizione comportamentale. Studi neurochimici hanno invece evidenziato durante la fase di orgasmo un'attività dell'area cerebrale attivata anche nel "rush" da eroina. Un'altra teoria invece prende in considerazione un'alterazione endocrina, con conseguente anomalia nel metabolismo degli androgeni e un ridotto controllo inibitorio sull'attività sessuale e sull'aggressività. Le teorie cognitivo-comportamentali attribuiscono un ruolo a comportamenti problematici o patologici nella famiglia d'origine dei dipendenti sessuali, in cui si ritrovano spesso atteggiamenti ambivalenti circa la sessualità, disattenzione e trascuratezza dei bisogni del bambino, abusi e/o violenza sessuale. Il trauma infantile, vuoi abuso psicologico, sessuale, fisico, maltrattamento o incuria, può determinare nella vittima una serie di sentimenti che alterano le relazioni intime e le funzioni interpersonali. Teorie psicolanalitiche mettono invece al centro della dipendenza sessuale fattori psico-evolutivi e affettivi quali la relazione madre-bambino. Una madre seduttiva o disattenta ai bisogni del bambino o con una personalità narcisistica che utilizza il bambino per i propri bisogni per le proprie emozioni può danneggiarne le funzioni interne di regolazione dell’Io e del Super-Io, alterando i processi di individuazione e di separazione e frustrandone i bisogni primari.

Quanto alle conseguenze, queste possono essere innanzitutto psicologiche. Le condizioni frequentemente associate allo sviluppo della dipendenza, ansia e depressione con scarsa autostima e senso di colpa, possono associarsi a perdita dell’interesse per altre attività e a riduzione e/o perdita del piacere per attività diverse dal sesso.

Tra le conseguenze fisiche si registra un aumento della mortalità per significativo rischio di contrarre infezioni sessualmente trasmesse, sviluppare disfunzioni sessuali (eiaculazione precoce o ritardata, anorgasmia), contrarre gravidanze indesiderate e/o a rischio, sviluppare lesioni degli organi genitali, aumento dei disturbi del sonno, irritabilità e stress psico-fisico.

Le conseguenze sociali invece riguardano essenzialmente le problematiche familiari (negligenza, trascuratezza nei confronti degli obblighi familiari, mancanza di comunicazione e di capacità di ascolto), le problematiche di coppia (incapacità di tenere fede ai propri impegni, rapporti extra-coniugali), difficoltà nelle relazioni interpersonali, isolamento emotivo e ritiro sociale.

Le conseguenze economiche invece sono collegate alle spese che riguardano direttamente il sesso e i rituali sessuali e/o le perdite economiche per problematiche lavorative. Queste ultime comprendono le difficoltà relazionali con colleghi, perdita d’interesse per l’attività lavorativa, riduzione dell’attenzione e dell’acuità mentale, della concentrazione e difficoltà a tenere fede ai propri obblighi lavorativi.

Dal punto di vista legale poi nei soggetti con comportamenti sessuali compulsivi si rileva un’elevata percentuale di reati a sfondo sessuale.

Nel campo delle cause di nullità matrimoniale e quindi del diritto canonico, la dipendenza sessuale può essere rilevante ai fini del can. 1095, 2°: la mancanza di discrezione di giudizio comporta infatti una non piena avvertenza con la quale il soggetto comprende l’oggetto matrimoniale e gli obblighi che ne derivano e una invalidità del deliberato consenso che è chiamato ad esprimere a fronte a fronte di un progetto esistenziale che lo impegna per la vita intera. Può essere anche rilevante ai fini del can. 1095, 3°, in quanto il soggetto può anche essere consapevole dei propri problemi sessuali e relazionali, comprendere pienamente l’oggetto matrimoniale ed essere sinceramente disposto a convolare a nozze con un partner liberamente scelto, tuttavia il matrimonio potrebbe essere invalido per l’incapacità da parte del soggetto dipendente di adempiere gli obblighi matrimoniali da dare e ricevere reciprocamente, tra cui l’obbligo di stabilire una relazione interpersonale tesa a realizzare il bonum coniugum e l’obbligo della fedeltà. Anche per quanto riguarda l’obbligo della procreazione e del sano allevamento della prole, si può sostenere che l’esercizio di una sessualità promiscua, disordinata e polimorfa, volta alla mera soddisfazione del piacere, è in evidente contrasto con i compiti riproduttivi ed educativi della coppia.


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20/05/22

Alcolismo e sessualità.

Tra le forme di dipendenza più note e che hanno segnato la vita dell'uomo fin dall'antichità vi è quella dall'alcool. La dottrina psichiatrica distingue tra intossicazione acuta da alcool (di carattere solitamente transitorio) e intossicazione cronica da alcool, tendenzialmente permanente e idonea a generare dipendenza sia fisica che psichica. In tale ultimo caso la dipendenza si manifesta come un progressivo deterioramento della personalità attraverso una serie di disturbi che prima ancora che palesarsi a livello psichico-intellettivo intaccano la vita di relazione, rendendo progressivamente evanescenti gli interessi professionali, coniugali, familiari e del soggetto. L'assunzione prolungata di alcool finisce anche per svolgere un'azione inibitoria sulla funzione sessuale, giungendo - nei casi più gravi - a produrre effetti inabilitanti.

Dal punto di vista canonico, l'alcolismo viene inquadrato entro il perimetro della previsione di cui al can. 1095, 3°, dal momento che la personalità dell'alcolista, per effetto della prolungata assunzione di alcool, subisce un progressivo deterioramento che finisce per compromettere la capacità del soggetto di adempiere alle obbligazioni essenziali della vita coniugale, tra le quali quelle attinenti al bonum coniugum, di cui la sessualità è elemento costitutivo. La possibilità di riconoscere efficacia invalidante del consenso matrimoniale alla dipendenza da alcool (solo ove tale disturbo si concreti in un deterioramento della personalità con alterazione delle funzioni psichiche) viene rimarcata dalla coram Stankiewicz del 26 giugno 1997, che riconosce l'incapacitas ad onera dell'attore a causa della sua marcata dipendenza dall'alcool, che lo aveva reso abitualmente infedele nei confronti della moglie a tal punto che questa rifiutava le intimità sessuali per paura di contrarre malattie.

La dichiarazione di nullità del matrimonio per incapacità consensuale ex can. 1095, 3° è subordinata all'accertamento che l'alcolismo cronico abbia effettivamente intaccato la personalità del nubente già al tempo del consenso nuziale. La coram Caberletti del 3 febbraio 2005 risponde infatti negativamente al dubbio concordato, in quanto dalla perizia effettuata in Rota era emersa l'assenza dei criteri clinici per affermare l'esistenza di una vera dipendenza alcolica già presente prima delle nozze ed era stato evidenziato come la causa dell'alcolismo dell'uomo andava piuttosto rintracciata nel comportamento assunto dalla donna nel corso della convivenza coniugale.

La giurisprudenza rotale si è occupata dell'alcolismo anche con riferimento all'impedimento di impotentia, evidenziando come talvolta cause esterne quali lo stato ebrietatis impediscono la volontarietà dell'atto coniugale, intesa come libera donazione di sé stesso all'altro. 

L'elaborazione giurisprudenziale sul tema dell'alcolismo correlato alla sessualità dimostra la costante attenzione dei giudici rotali verso una sempre maggiore comprensione del fenomeno e dei suoi risvolti in ambito matrimoniale. Il progresso della scienza psichiatrica ha certamente favorito l'emersione di aspetti clinici prima trascurati che impongono una verifica scrupolosa dei connotati specifici che la intossicazione alcolica assume nel singolo caso considerato. La circostanza che la dipendenza alcolica è a volte concausa di incapacità, o comunque si interseca con caratteristiche personologiche problematiche, ha spinto prudenzialmente la giurisprudenza a non assolutizzare i criteri elaborati per inquadrare il grado di intossicazione alcolica presente nel nubente al momento delle nozze, partendo dalla fondamentale premessa che l'accertamento di uno stato di alcolismo di per sé non è indice certo di incapacità del soggetto, ma richiede di essere confermato attraverso oggettivi riscontri biografici. In tale contesto ciò che rileva non è soltanto la condizione psico-fisica del nubente affetto da alcolismo — certamente imprescindibile nella valutazione del caso — ma anche e soprattutto la realtà coniugale valutata nella sua globalità e suoi aspetti essenziali.

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31/01/22

Discorso del Santo Padre Francesco in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana (27 gennaio 2022).

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 

DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Sala Clementina
Giovedì, 27 gennaio 2022

 

Eccellenza, Cari Prelati Uditori! Rivolgo a ciascuno di voi il mio cordiale saluto, a partire dal Decano, Mons. Alejandro Arellano Cedillo, che ringrazio per le sue parole. E grazie per le ultime due cose che ha chiesto al Papa: conforto e benedizione. Mi piace. È una richiesta pastorale. Grazie. Saluto gli Officiali, gli Avvocati e gli altri collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana. A tutti formulo i migliori auguri per l’Anno giudiziario che oggi inauguriamo. Il percorso sinodale che stiamo vivendo interpella anche questo nostro incontro, perché coinvolge anche l’ambito giudiziario e la vostra missione al servizio delle famiglie, specialmente di quelle ferite, quelle bisognose del balsamo della misericordia. [1] In questo anno dedicato alla famiglia come espressione della gioia dell’amore, abbiamo oggi l’occasione di riflettere sulla sinodalità nei processi di nullità matrimoniale. Il lavoro sinodale, infatti, anche se non ha natura strettamente processuale, tuttavia va posto in dialogo con l’attività giudiziale, al fine di favorire un più generale ripensamento dell’importanza che l’esperienza del processo canonico ha per la vita dei fedeli che hanno vissuto un fallimento matrimoniale e, al tempo stesso, per l’armonia delle relazioni all’interno della comunità ecclesiale. Chiediamoci allora in che senso l’amministrazione della giustizia necessita di uno spirito sinodale. Anzitutto, la sinodalità implica il camminare insieme. Superando una visione distorta delle cause matrimoniali, come se in esse si affermassero dei meri interessi soggettivi, va riscoperto che tutti i partecipanti al processo sono chiamati a concorrere al medesimo obiettivo, quello di far risplendere la verità su un’unione concreta tra un uomo e una donna, arrivando alla conclusione sull’esistenza o meno di un vero matrimonio tra di loro. Questa visione del camminare insieme verso un fine comune non è nuova nella comprensione ecclesiale di questi processi. In proposito, è celebre il discorso alla Rota Romana nel quale il Venerabile Pio XII affermò «l’unità dello scopo, che deve dare speciale forma all’opera e alla collaborazione di tutti coloro che partecipano alla trattazione delle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici di ogni grado e specie, e deve animarli e congiungerli in una medesima unità di intento e di azione». [2] In quest’ottica egli tratteggiò il compito di ogni partecipante al processo in ordine alla ricerca della verità, pur mantenendo ognuno la fedeltà al proprio ruolo. Questa verità, se davvero amata, diventa liberatrice. [3] Già nella fase pregiudiziale, quando i fedeli si trovano in difficoltà e cercano un aiuto pastorale, non può mancare lo sforzo per scoprire la verità sulla propria unione, presupposto indispensabile per poter arrivare alla guarigione delle ferite. In questa cornice si comprende quanto sia importante l’impegno per favorire il perdono e la riconciliazione tra i coniugi, e anche per convalidare eventualmente il matrimonio nullo quando ciò è possibile e prudente. Così si comprende anche che la dichiarazione di nullità non va presentata come se fosse l’unico obiettivo da raggiungere di fronte a una crisi matrimoniale, o come se ciò costituisse un diritto a prescindere dai fatti. Nel prospettare la possibile nullità è necessario far riflettere i fedeli sui motivi che li muovono a chiedere la dichiarazione di nullità del consenso matrimoniale, favorendo così un atteggiamento di accoglienza della sentenza definitiva, anche qualora essa non corrisponda alla propria convinzione. Solo in questo modo i processi di nullità sono espressione di un effettivo accompagnamento pastorale dei fedeli nelle loro crisi matrimoniali, il che significa mettersi in ascolto dello Spirito Santo che parla nella storia concreta delle persone. Due o tre anni fa abbiamo parlato del catecumenato matrimoniale. Lo stesso obiettivo di ricerca condivisa della verità deve caratterizzare ogni tappa del processo giudiziario. È vero che nel processo ha luogo, talvolta, una dialettica fra tesi contrastanti; tuttavia, il contraddittorio tra le parti dovrebbe svolgersi sempre nell’adesione sincera a ciò che per ognuno appare come vero, senza chiudersi nella propria visione, ma essendo aperti anche al contributo degli altri partecipanti al processo. La disponibilità ad offrire la propria versione soggettiva dei fatti diventa fruttuosa nel quadro di un’adeguata comunicazione con gli altri, che sa arrivare anche all’autocritica. Perciò non è ammissibile una qualsiasi volontaria alterazione o manipolazione dei fatti, volta a ottenere un risultato pragmaticamente desiderato. Qui mi fermo, e mi scuso, per dire un pericolo molto grande. Quando non si supera questo, anche gli avvocati possono fare danni terribili. Un mese fa un vescovo è venuto a lamentarsi, perché aveva un problema con un sacerdote. Un problema grave, non matrimoniale, un problema di disciplina grave che meritava di andare a giudizio. Il giudice del tribunale nazionale – non sto parlando di questo o quel paese – chiamò il vescovo e gli disse: “Ho ricevuto questo. Io farò quello che Lei mi dice. Se Lei mi dice di condannarlo, lo condanno; se Lei mi dice di assolverlo, lo assolvo”. Questo può succedere! Si può arrivare a questo se non c’è unità nei processi anche con sentenze contrastanti. Andare insieme, perché c’è in gioco il bene della Chiesa, il bene della gente! Non è un negoziato che si fa. Scusatemi, ma questo aneddoto mi ha illuminato tanto. Questo “andare insieme” nel giudizio vale per le parti e i loro patroni, per i testi chiamati a dichiarare secondo verità, per i periti che devono mettere al servizio del processo la loro scienza, nonché in modo singolare per i giudici. Infatti l’amministrazione della giustizia nella Chiesa è una manifestazione della cura delle anime, che richiede sollecitudine pastorale per essere servitori della verità salvifica e della misericordia. Questo ministerium veritatis assume un peculiare rilievo nei Vescovi, quando giudicano in prima persona, soprattutto nei processi più brevi, nonché quando esercitano la loro responsabilità nei confronti dei propri tribunali, mostrando anche così la loro sollecitudine paterna nei confronti dei fedeli. E torno su una cosa che dal primo momento ho sempre detto: il giudice originario è il vescovo. Il decano mi ha salutato dicendo: “il Papa, giudice universale di tutte…”. Ma questo è perché sono vescovo di Roma e Roma presiede tutto, non perché ho un altro titolo. Grazie di questo. Se il Papa ha questa potestà è perché è vescovo della diocesi di cui il Signore ha voluto che il vescovo fosse il Papa. Il vero e primo [giudice] è il vescovo, non il vicario giudiziale, il vescovo. La sinodalità nei processi implica un esercizio costante di ascolto. Anche in quest’ambito occorre imparare ad ascoltare, che non è semplicemente sentire. Bisogna cioè comprendere la visione e le ragioni dell’altro, quasi immedesimarsi con l’altro. Come in altri ambiti della pastorale, anche nell’attività giudiziale bisogna favorire la cultura dell’ascolto, presupposto della cultura dell’incontro. Perciò sono deleterie le risposte standard ai problemi concreti delle singole persone. Ciascuna di esse, con la sua esperienza spesso segnata dal dolore, costituisce per il giudice ecclesiastico la concreta “periferia esistenziale” da cui deve muoversi ogni azione pastorale giudiziale. Il processo richiede anche un vigile ascolto di quanto viene argomentato e dimostrato dalle parti. Particolare importanza ha l’istruttoria, volta all’accertamento dei fatti, la quale esige in chi la guida di saper coniugare la giusta professionalità con la vicinanza e l’ascolto. E questo, richiede tempo? Sì, richiede tempo. Richiede pazienza? Sì, richiede pazienza. Richiede paternità pastorale? Sì, richiede paternità pastorale. I giudici devono essere ascoltatori per eccellenza di tutto quanto è emerso nel processo a favore e contro la dichiarazione di nullità. Sono tenuti a ciò in virtù di un dovere di giustizia, animato e sostenuto dalla carità pastorale. Infatti, «la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio» (Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 311). Inoltre, – come avviene di regola – vi è un collegio giudicante, ogni giudice deve aprirsi alle ragioni presentate dagli altri membri per arrivare a un giudizio ponderato. In questo senso, nella vostra azione di ministri del tribunale, non deve mai mancare il cuore pastorale, lo spirito di carità e di comprensione verso le persone che soffrono per il fallimento dalla loro vita coniugale. Per acquisire un tale stile occorre evitare il vicolo cieco del giuridicismo – che è una sorta di pelagianesimo legale; non è cattolico, il giuridicismo non è cattolico –, cioè di una visione autoreferenziale della legge. La legge e il giudizio sono sempre a servizio della verità, della giustizia e della virtù evangelica della carità. Un altro aspetto della sinodalità dei processi è il discernimento. Perché il sinodo non è soltanto chiedere opinioni, non è un’inchiesta, per cui vale lo stesso quello che ognuno dice. No. Quello che uno dice entra nel discernimento. Ci vuole la capacità di discernere. E non è facile il discernimento. Si tratta di un discernimento fondato sul camminare insieme e sull’ascolto, e che permette di leggere la concreta situazione matrimoniale alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa. La decisione dei giudici appare così come un calarsi nella realtà di una vicenda vitale, per scoprire in essa l’esistenza o meno di quell’evento irrevocabile che è il valido consenso sul quale si fonda il matrimonio. Solo così si possono applicare fruttuosamente le leggi relative alle singole forme di nullità matrimoniale, in quanto espressioni della dottrina e della disciplina della Chiesa sul matrimonio. Opera qui la prudenza del diritto, nel suo classico senso di recta ratio agibilium, cioè virtù che giudica secondo ragione, ossia con rettitudine nell’ambito pratico. Tornando a quell’esempio: “Cosa vuole? Lo condanno o lo libero?”. L’esito di questo cammino è la sentenza, frutto di un attento discernimento che conduce a un’autorevole parola di verità sul vissuto personale, mettendo quindi in luce i percorsi che da lì si possono aprire. La sentenza perciò dev’essere comprensibile per le persone coinvolte: solo così si porrà come momento di speciale rilevanza nel loro cammino umano e cristiano. Cari Prelati Uditori, da queste considerazioni che mi premeva porre alla vostra attenzione emerge come la dimensione di sinodalità consenta di mettere in risalto le caratteristiche essenziali del processo. Vi incoraggio, dunque, a proseguire con fedeltà e operosità rinnovate il vostro ministero ecclesiale al servizio della giustizia, inseparabile dalla verità e, in definitiva, dalla salus animarum. Un lavoro che manifesta il volto misericordioso della Chiesa: volto materno che si china su ogni fedele per aiutarlo a fare verità su di sé, risollevandolo dalle sconfitte e dalle fatiche e invitandolo a vivere in pienezza la bellezza del Vangelo. Rinnovo a ciascuno la mia stima e la mia gratitudine. Chiedo allo Spirito Santo di accompagnare sempre la vostra attività e di cuore vi benedico. E non dimenticate di pregare. La preghiera vi accompagni sempre. “Sono indaffarato, devo fare tante cose…”. La prima cosa che devi fare è pregare. Pregare perché il Signore ti sia vicino. E anche per conoscere il cuore del Signore: lo conosciamo nella preghiera. E i giudici pregano, e devono pregare, il doppio o tre volte di più. Per favore, non dimenticatevi di pregare anche per me, si capisce. Grazie

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[1] Cfr Bolla Misericordiae Vultus, 5: AAS 107 [2015], 402.

[2] Allocuzione alla Rota Romana, 2 ottobre 1944: AAS 36 [1944], 281.

[3] Cfr Gv 8,32.

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07/01/22

La pedofilia nella giurisprudenza rotale.

Per pedofilia si intende la ricerca dello stimolo sessuale in maniera esclusiva o preferenziale per persone, del proprio o dell'altro sesso, non ancora genitalmente mature. E' l'espressione di uno stato di malattia o di anomalia strutturale del soggetto, ma più frequentemente è la manifestazione di una disarmonica maturazione sessuale o di una condizione di grave disagio psicoaffettivo di personalità.

Secondo la giurisprudenza rotale (Coram Jaeger, 4 giugno 2013), tale situazione comporta la nullità del matrimonio, principalmente a causa del fatto che la ricerca della soddisfazione sessuale del pedofilo è assolutamente egoistica e prevaricante, al punto da perseguire il proprio godimento sessuale sapendo di infliggere alla psicologia delicata e fragile di un minore traumi devastanti, dimostrandosi incapace di stabilire una valida e paritaria relazione affettiva/sessuale con l'altro coniuge e di assumere gli obblighi essenziali nei confronti della prole.

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