Caricamento in corso...

Attivitˆ dello studio

L'Avv. Attasi ospite a Unomattina per parlare della riforma Cartabia

L'Avv. Piera Attasi è stata ospite della puntata del 20 marzo 2024 del programma Unomattina, in diretta su Rai 1, per parlare delle novità introdotte dalla riforma Cartabia nel diritto di famiglia, specialmente per quanto riguarda gli accordi tra i coniugi. 



Indietro

Attivitˆ dello studio

L'Avv. Attasi su Rainews 24 per parlare di nullità ecclesiastica del matrimonio

Intervista all'Avv. Piera Attasi durante la puntata del 23.02.2024 del programma "Pomeriggio 24" sull'emittente Rainews 24.

L'avv. Attasi, in quanto avvocato rotale, ha risposto a domande sul processo di nullità del matrimonio canonico e sul suo impatto nella società attuale.



Indietro

Attivitˆ dello studio

L' Avv. Attasi ospite a Uno Mattina per parlare di separazione e divorzio

L'avvocato Attasi è stata ospite in data 06.11.2023 alla trasmissione Rai Uno Mattina per parlare dei procedimenti di separazione e di divorzio.

Indietro

Attivitˆ dello studio

L'Avv. Attasi relatrice al Rapporto semestrale sulle aste immobiliari in Italia

Rapporto semestrale presso il Senato del 23.02.2021 del Centro Studi SOGEEA con intervento dell'Avv. Attasi sulla sospensione causa covid delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa.

Indietro

Attivitˆ dello studio

Dal diritto immobiliare al diritto ecclesiastico, alle adozioni e difficili divorzi

Articolo del quotidiano La Repubblica dell'11.02.21 sullo Studio Legale Mauro & Attasi.

Cliccare sull'immagine per ingrandirla. 

pubblicazione-repubblica-2

Indietro

Attivitˆ dello studio

Diritto Immobiliare

Il diritto immobiliare si occupa di ogni aspetto relativo alla gestione giuridica degli immobili, dalla compravendita allo sfratto alle questioni di tipo urbanistico e catastale.

Indietro

Attivitˆ dello studio

Diritto Condominiale

Il diritto condominiale è quella branca del diritto privato che si occupa dei rapporti tra condomini e fra questi ultimi e  soggetti terzi.

Il condominio è un istituto centrale nel diritto privato italiano. Ciononostante, la sua natura giuridica è incerta.

In base a una tesi tradizionale,  sarebbe una comunione forzosa e perpetua, disciplinata in modo peculiare.
Secondo la tesi della proprietà plurima, sarebbe una forma di proprietà che si compone in capo a ciascun condomino del diritto di proprietà esclusivo sull’unità immobiliare e della proprietà comune di alcune porzioni dell’edificio.
In base ad una terza tesi, il condominio sarebbe qualificabile come ente di gestione


Indietro

Attivitˆ dello studio

Diritto Societario

Il diritto societario è la branca del diritto commerciale che ha ad oggetto i vari aspetti della società, tra cui la costituzione, la governance, il controllo, lo scioglimento  la liquidazione, la responsabilità aziendale, i rapporti patrimoniali fra soci, le operazioni societarie straordinarie e la gestione della crisi di impresa.

Indietro

Attivitˆ dello studio

Adozioni

L’adozione è l’istituto giuridico con cui (gli adottanti) due coniugi sposati da almeno 3 anni – sono conteggiati anche gli anni di convivenza prematrimoniale more uxorio - assumono civilmente come figlio un soggetto (l’adottato) con cui non hanno legami di sangue e con il quale intercorre una differenza di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

L’adozione può essere nazionale o internazionale.

Indietro

Attivitˆ dello studio

Responsabilità medica

Responsabilità professionale del medico per i danni derivanti dalla propria illecita condotta (commissiva od omissiva) posta in essere in violazione di una norma.

Indietro

Attivitˆ dello studio

Diritto minorile

Tutela dei diritti dei minori, quali:
  1. diritto innato alla vita;
  2. diritto ad un nome;
  3. diritto a conservare l’identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari;
  4. diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell’interesse superiore del fanciullo;
  5. diritto a formarsi una propria opinione; alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
  6. diritto all'educazione;
  7. diritto al riposo, allo svago ed al gioco;
  8. diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso;
  9. diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale;
  10. diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti;
  11. diritto a non partecipare a conflitti armati se di età tra i quindici e i diciotto.

Indietro

Attivitˆ dello studio

Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, unioni civili)

Il diritto di famiglia è quella branca del diritto privato che riguarda i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone componenti una famiglia.

Nonostante la sua collocazione sistematica, al diritto di famiglia afferiscono anche questioni penalistiche: si pensi al tema della violenza domestica, della violenza di genere e dell'abuso dei mezzi correttivi nei confronti dei figli, nonché dei profili penalistici che possono derivare dal mancato rispetto dei provvedimenti le giudice in materia di separazioni o divorzi.

La separazione è un procedimento attraverso il quale, per motivi che rendono impossibile il proseguimento della  convivenza tra i coniugi, il vincolo matrimoniale viene attenuato e alleggerito di alcuni obblighi come la coabitazione e la fedeltà, in possibile previsione di un totale scioglimento attraverso il divorzio.
La separazione può essere consensuale quando i coniugi raggiungono un accordo sulle questioni relative al patrimonio e alla gestione dei figli. In tal caso, l'accordo viene omologato dal Pubblico Ministero con un apposito decreto.
La separazione giudiziale, invece, si ha nel caso in cui le parti non siano nelle condizioni di addivenire a un accordo. La natura di tale procedimento è quella di contenzioso civile dinanzi al Tribunale, che si pronuncerà con sentenza.

Il divorzio è il procedimento attraverso il quale il vincolo matrimoniale è definitivamente sciolto e permangono in capo ai coniugi alcuni doveri relativi alla prole come quello di crescere e mantenere i figli. In capo al coniuge economicamente più forte viene disposto inoltre l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore dell'altro coniuge.
Anche il divorzio può essere ottenuto tramite un accordo. In tal caso è definito "divorzio congiunto". In alternativa, il divorzio giudiziale ha anch'esso natura di contenzioso dinanzi al Tribunale. 

L'unione civile è la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, legate da un vincolo affettivo. Viene disposta mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. 
Si tratta di un istituto introdotto dalla nota Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) al fine di colmare un vuoto di tutela nei confronti delle famiglie omosessuali. 

Indietro

Attivitˆ dello studio

Successioni

Il sistema della successione nell’ordinamento giuridico italiano è fondato sulla bipartizione tra successione inter vivos, ossia tra soggetti ancora in vita, e mortis causa, ossia tra un soggetto deceduto e soggetti in vita. A sua volta, la successione mortis causa trova una sua bipartizione tra successione testamentarie e intestata.


La successione testamentaria è disciplinata da un insieme di regole per lo più rinvenibili nel Codice Civile che dettano gli aspetti di contenuto e forma delle disposizioni testamentarie.

La successione intestata è ugualmente disciplinata dall'ordinamento civile seppur in assenza di un testamento. 

Indietro

Attivitˆ dello studio

Diritto ecclesiastico (contratti IOR)

L'Istituto per le opere di religione (acronimo: IOR), comunemente conosciuto come "Banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della Santa Sede, creata nel 1942 da papa Pio XII e con sede nella Città del Vaticano.

L'amministrazione dello IOR è definita dal suo Statuto dal 1990.

Indietro

Attivitˆ dello studio

Diritto ecclesiastico (nullità matrimoniali)

La dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio è un riconoscimento legale tramite il quale un tribunale ecclesiastico riconosce la nullità del sacramento del matrimonio in virtù del diritto canonico cattolico


Nonostante nel linguaggio comune si parli di "annullamento della Rota", o addirittura di "divorzio cattolico",  tecnicamente si tratta di un "riconoscimento di nullità". Infatti, la dottrina cattolica considera il matrimonio  uno e inscindibile, pertanto non possono sussistere motivi di annullamento o risoluzione del matrimonio stesso.
Se invece viene verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il tribunale riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio.

Indietro

Attivitˆ dello studio

Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale

...

Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale sia nella fase stragiudiziale di negoziazione, redazione dei contratti, che nella fase giudiziale di nullità o annullamento contrattuale, nonchè di risoluzione per inadempimento.

Indietro

Studio Legale Mauro e Attasi

Viale America, 125
00144 Roma
tel. +39 06.5913779 - +39 06.54281338
fax +39 06.54210345
email: segreteria@studiolegalemauroattasi.it

Studio Legale Rotale Avv. Piera Attasi

E-mail: segreteria@studiolegalemauroattasi.it

La Consulenza Legale


Per richiedere una consulenza legale, compilate la scheda in basso con i vostri dati e una breve indicazione del tema in esame con formulazione del quesito; verrete contattati entro 48 ore. 

Per informazioni, potete chiamare i numeri 06 591 3779 - 06 542 103 45 o scrivere a: consulenze@studiolegalemauroattasi.it


Per informazioni

Riferimenti

Studio Legale Mauro e Attasi
Viale America, 125
00144 Roma
+39 06.5913779 - +39 06.54281338
+39 06.54210345
segreteria@studiolegalemauroattasi.it
v.mauro@studiolegalemauroattasi.it
p.attasi@studiolegalemauroattasi.it

Avv. Vincenzo Mauro 
Laureato alla Università di Roma ‘’La Sapienza’’ nel 1992 esercita la professione in Roma dal 1997, con abilitazione dinanzi la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dal 2010. 
Inizialmente collabora con lo studio dell’avv. Dante de Marco fino al 2003 dove approfondisce le tematiche relative al diritto commerciale, societario e delle cooperative, oltre il diritto del lavoro nei diversi aspetti precontenziosi e giudiziali; partecipa alla costituzione dello studio legale M&A nel 2013. 
Nel corso degli anni ha sviluppato specifiche conoscenze nell’ambito del diritto della proprietà, del diritto immobiliare, delle locazioni e del condominio, nonché nel diritto delle successioni e delle divisioni, maturando esperienze significative sia nell’ambito del contenzioso giudiziale che nell’ambito della conciliazione e mediazione nella fase stragiudiziale. 
Ha maturato significative esperienze nella consulenza in gestioni patrimoniali ed immobiliari, dalla costituzione, alla amministrazione e fino alla divisione. Gestisce con estrema cura le esigenze e gli interessi del cliente per il raggiungimento di soluzioni conciliative al fine di evitare lunghi contenziosi giudiziari e limitare i relativi oneri economici e costi.

Contatta l'Avv. Vincenzo Mauro: v.mauro@studiolegalemauroattasi.it

Indietro

Avv. Piera Attasi 


Esercita la professione forense dal 2000 e nel 2010 partecipa alla fondazione dello studio M&A, con abilitazione dinanzi la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dal 2014. Ha acquisito con passione e abnegazione una comprovata e qualificata competenza in materia di diritto di famiglia e diritto minorile. Ha sviluppato ulteriori e specifiche competenze ed esperienze nella gestione dei patrimoni familiari, nel diritto immobiliare, internazionale in particolare in Egitto, Svizzera e America. 
Nel 2013 amplia le sue qualifiche e si licenzia in Diritto Canonico, divenendo anche Avvocato Ecclesiastico e Consulente nelle procedure di nullità del matrimonio canonico.

Contatta l'Avv. Piera Attasi: p.attasi@studiolegalemauroattasi.it

Indietro

News


Questo è il nostro giornale di bordo, dove mettiamo a disposizione una collezione di articoli, pensieri, idee ed altre informazioni da consultare, per approfondire gli argomenti delle materie di cui ci occupiamo.

17/01/23

RIFORMA CARTABIA: RITO UNICO PER SEPARAZIONI E DIVORZI E SENTENZA SULLO STATUS

Con l’espressione udienza presidenziale ci si riferisce all’udienza di comparazione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nella quale vengono assunti i provvedimenti temporanei necessari per la tutela dei coniugi e dei figli.

Con la nuova legge di bilancio, che accelera sul debutto della riforma del processo civile, i coniugi saranno “ obbligati “ a dedurre prima dell’udienza, tutti gli elementi del loro contrasto, prevedendo il nuovo sistema, l’eliminazione dell’udienza presidenziale.

Questa decisione, oltre a suscitare diverse perplessità, soprattutto per le misure concernenti le procedure minorili, pone spontanea la domanda riguardo l’emissione della sentenza parziale di separazione.

Durante la causa infatti è – comunque – possibile chiedere, ed ottenere, subito nell’udienza presidenziale una “sentenza parziale” di divorzio sullo status, che consente di ottenere lo “stato civile libero”, e quindi di poter risposarsi, convolando immediatamente a nuove nozze.

Il riferimento normativo per quanto riguarda la sentenza parziale di divorzio è rappresentato dall’art. 709 bis c.p.c. che afferma “ all’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e del quarto al decimo. Si applicà altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio”.

La Corte di Cassazione con il provvedimento  n. 6145/2018 della  VI Sezione Civile  ha precisato che la sentenza parziale di separazione, nonostante la causa prosegua poi per l’addebito o per altre statuizioni, è giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di uno dei coniugi nei confronti dell’altro che rende intollerabile la convivenza. La pronuncia immediata sullo status consente, secondo la Corte,  di evitare condotte processuali dilatorie che possono incidere negativamente sui diritti di una delle parti.

A detta di ciò Con la nuova legge di bilancio, l’eliminazione dell’udienza presidenziale, inciderà sull’emissione e il rilascio della sentenza parziale di separazione?

Indietro

13/01/23

Ammissione di nuove prove nel processo penale: il saggio grafico

In tema di poteri istruttori del giudice, l'art. 507 rappresenta una norma di cruciale importanza, in quanto attribuisce allo stesso la facoltà di disporre, anche d'ufficio e solo una volta terminata l'acquisizione delle prove, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, se risulta assolutamente necessario.

Attraverso l'attribuzione di tali poteri istruttori è stata introdotta una deroga al principio dispositivo sancito dall' art. 190 c.p.p, in virtù del quale il diritto alla prova è prerogativa delle parti; deroga che si è resa necessaria al fine di fronteggiare eventuali situazioni di incompletezza istruttoria, consentendo, così, al giudice di giungere ad una completa rappresentazione del fatto. Tale potere di iniziativa probatoria si giustifica quindi alla luce di un’incertezza relativa ad una istruzione dibattimentale incompleta, che necessita di ulteriori acquisizioni, al fine di consentire all'organo giudicante di giungere all'emissione della sentenza in una situazione di completezza probatoria.

Affinché il giudice possa ammettere d'ufficio nuove prove sono necessarie alcune precise condizioni:

-       Innanzitutto, occorre che sia terminata l'acquisizione delle prove richieste dalle parti, nonché la lettura degli atti consentiti;

-         In secondo luogo, il ricorso all'art. 507 può aversi solo se l'assunzione della nuova prova risulti "assolutamente necessaria". Tale assoluta necessità sussiste quando il mezzo di prova risulta dagli atti del giudizio e la sua assunzione appare decisiva.

-         Infine, deve sussistere il carattere di novità del mezzo di prova richiesto.

Con particolare attenzione al saggio grafico, questo si configura come uno strumento di indagine fondamentale per il lavoro peritale. Il giudice può disporre l’acquisizione del saggio grafico che deve essere rilasciato dalla persona la cui firma o scrittura è oggetto di verifica, oppure può essere richiesto dal perito nominato che potrà procedere in tal senso, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal giudice. L’acquisizione di quest’ultimo avviene, più specificatamente, ex art. 75 disp.att.c.p.p. che riconosce al giudice, nei procedimenti per falsità in atti,  di disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione, facendo menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della scrittura.

Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei difensori. (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 marzo 2013, n. 16400).

Indietro

10/01/23

Legge di Bilancio 2023

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".
Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie. 
  • Taglio del cuneo fiscale per l'anno 2023. Incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico.
  • Incremento della dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacoloIncrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del "Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET" a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
  • Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibileIn via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
  • Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale)Estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.
  • Modifiche al trattamento cosiddetto "Opzione Donna"Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.
  • Incremento dei trattamenti previsti dal Fondo per le vittime dell'amiantoDal primo gennaio 2023, è elevata dal 15 al 17% della rendita in godimento la prestazione aggiuntiva a carico dell'INAIL e da 10.000 a 15.000 euro la prestazione di importo fisso i favore dei malati di mesotelioma.
  • Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di CittadinanzaPrevisto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
  • Agevolazione per l'assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anniAnaloga agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani. Esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.
  • Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragiliFino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
  • Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionisticiRivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell'85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
  • Nuove linee di indirizzo per la gestione degli enti previdenzialiEntro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell'INPGI. Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta, che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all'approvazione ministeriale.
  • Riforma del Reddito di CittadinanzaNelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e, nell'ottica di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all'abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'anno 2024.
  • Istituzione del Fondo per la sperimentazione del Reddito Alimentare, del Fondo per le periferie inclusive e del Fondo per accrescere il livello professionale nel turismoNello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, pertanto, il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del trattamento, la platea dei beneficiari, nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Fondo per le periferie inclusive". I criteri di gestione saranno previsti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Il Fondo avrà una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  • Presentazione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ISEEdecorrere dal primo luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
  • Nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione e proroghe di trattamenti di sostegni al redditoStanziate ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione per il rifinanziamento: - del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, per l'anno 2023; - di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio; - delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center; - dell'integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche; - per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.
  • Una tantum per i pubblici dipendentiNel solo anno 2023, sarà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
  • Riconoscimento dell'indennità di amministrazione per il personale di INL e ANPALAl fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Nuove risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e il Fondo per la crescita sostenibileNuove importanti risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché per il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Versati 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il Piano nazionale di azione contro tratta e sfruttamento. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.
  • Novità nella disciplina delle prestazioni occasionaliAnzitutto, è prevista l'applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. È abrogata la previsione che richiedeva, nell'ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale. Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
  • Incremento dell'assegno unico e universale per i figli a caricoDal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
  • Congedo parentalePrevisto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all'80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
  • Previsione del "buono portuale"Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione. 

Indietro

23/12/22

Va disapplicato il decreto del Ministero dell’Interno che obbliga alla dicitura “padre” e “madre” sulle carte di identità per i minorenni.

Il Tribunale di Roma ha stabilito che il decreto del Ministero dell’Interno del 31 gennaio 2019 in materia di carte di identità viola un “innumerevole elenco di principi e diritti di fonte costituzionale ed internazionale”, è viziato da un evidente eccesso di potere e pertanto che vada disapplicato. 

Al decreto del Ministero dell'interno del 31 gennaio 2019, così come a quello del 23 dicembre 2015 da esso modificato, la legge assegnava la limitata funzione di definire le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione e di rilascio della carta d'identità elettronica. In nessun modo l'attribuzione di una tale limitata funzione può però legittimare l'imposizione di modalità di elaborazione del software dedicato all'emissione delle carte di identità, tali da incidere - mediante l'escamotage di una istruzione apparentemente tecnica - su aspetti coperti da norme di grado costituzionale primario, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla dignità umana. (Nella specie, il Tribunale imponeva al Ministero dell'Interno e per esso al Sindaco di Roma, quale Ufficiale di governo, di indicare - apportando al software e/o all'hardware predisposto per la richiesta, la compilazione, l'emissione e la stampa delle carte di identità elettroniche le modifiche che si rendessero all'uopo necessarie - le qualifiche "neutre" di "genitore" in corrispondenza dei nomi delle due ricorrenti, sulla C.I.E. della figlia minore.)

(Trib. Roma, sez. XVIII civ., ord. 9 settembre 2022)

Indietro

23/11/22

Condhotel in Lombardia: nuovo regolamento regionale.

Il 15 ottobre 2022 è entrato in vigore in Lombardia il regolamento delle attività di condhotel avviate in immobili esistenti aventi destinazione ricettiva di albergo o hotel o di residenza turistico-alberghiera. Il Regolamento regionale 11 ottobre 2022, n. 7 ha approvato le condizioni di esercizio dei condhotel e degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi. Il presente regolamento però si applica solo alle attività di condhotel avviate in immobili esistenti aventi destinazione ricettiva di albergo o hotel o di residenza turistico-alberghiera di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) della Legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27.


Indietro

14/09/22

Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Con decreto del 18 agosto 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022 n. 202 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha approvato la normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. In particolare:

a) I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote: il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; i dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione;
b) I monopattini elettrici devono essere dotati: di un segnalatore acustico; di indicatori luminosi di svolta (c.d. frecce); anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa; posteriormente di catadiottri rossi; di catadiottri gialli applicati sui lati; ammesse anche luci di arresto, che devono emettere luce rossa ; il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
Il decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e si applicherà obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del decreto, è possibile la sua applicazione facoltativa. I monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024, ai sensi dell’art. 1 comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Indietro

30/08/22

Responsabilità ex art. 2052 c.c. per danno cagionato da animali.

In materia di responsabilità ex art. 2052 c.c., il padrone del cane che, con la sua condotta, determina un danno a terzi è tenuto a risponderne anche in mancanza di un'aggressione diretta al danneggiato, in quanto l'ipotesi di responsabilità ex art. 2052 c.c. non riguarda le sole fattispecie di aggressione diretta dell’animale verso il danneggiato. Una tale limitazione, infatti, non è contemplata da questa norma, né ricavabile in via interpretativa.

Ai fini della responsabilità ex art. 2052 c.c. quindi è sufficiente che l'azione dell'animale si inserisca nel meccanismo causale (o concausale secondo i noti principi ex artt. 40 e 41 c.p.) all'origine dell'evento. Grava sul danneggiato unicamente l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta al padrone del cane dimostrare fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure.

Indietro

22/06/22

La riforma del processo civile e le modifiche apportate alla negoziazione assistita.

Con la riforma del processo civile introdotta dalla legge n. 206 è stata estesa la negoziazione assistita anche ad altre ipotesi. In particolare, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni”. 

A partire dal 22 giugno 2022, dunque, la negoziazione assistita sarà utilizzabile, facoltativamente, anche nei seguenti casi:

-) affidamento dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio; 

-) mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio; 

-) determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, nato da o fuori dal matrimonio; 

-) modifica consensuale delle condizioni stabilite in eventuali provvedimenti giurisdizionali già intervenuti su tali aspetti, allorquando si renda necessario un adeguamento delle condizioni attuali; 

-) determinazione degli alimenti di cui all'art. 433 cod. civ. 

Trattandosi di accordo intervenuto tra coppie di fatto, non vi è l'obbligo da parte degli avvocati di trasmettere l'accordo raggiunto al Comune di iscrizione o trascrizione del matrimonio.

Indietro

13/06/22

La nuova formulazione dell'art. 709 ter cpc per la soluzione dei contrasti tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole.

La Legge sull’affidamento condiviso (Legge n. 54, 8 febbraio 2006, ha introdotto il principio della bi-genitorialità a tutela del minore, il quale ha diritto a ricevere supporto affettivo e risorse di mantenimento da entrambi i genitori.  A volte però accade che l’esercizio della bi-genitorialità sia reso difficile dal comportamento di uno dei genitori che non adempie ai propri obblighi o che addirittura si comporti in modo pregiudizievole per la crescita dei figli. Il legislatore quindi ha predisposto uno strumento per la soluzione di contrasti tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole, che è l’art. 709 ter cpc, che interviene in tutte le questioni riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute, ovvero le controversie relative alle modalità dell’affidamento, come i diritti di visita, i tempi di permanenza o il genitore che ostacola l’altro nel rapporto con il figlio, o ancora in tutte le questioni relative alla decisione unilaterale del genitore collocatario di mutare il luogo di residenza proprio e del figlio, quelle relative all’educazione dei figli, come l’individuazione della scuola, l’scrizione del figlio al catechismo, ecc., nonché in tutti quei casi in cui il comportamento del genitore arrechi un pregiudizio al minore.

Il procedimento ex art.709 ter c.p.c. può essere instaurato sia in via principale che in via incidentale, nei giudizi di separazione o di divorzio, ovvero nei casi di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. Il presupposto applicativo di tale procedimento è rappresentato dalla presenza di un provvedimento (sentenza, decreto di omologa o provvedimenti provvisori), relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale, o delle modalità di affidamento della prole minorenne.

La legge 206/2021 ha apportato alcune modifiche all’art. 709 ter. Il nuovo testo testualmente recita:

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614 bis;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.

Con la riformulazione del numero 3) il legislatore ha quindi voluto prevedere la possibilità per il giudice, che intenda condannare uno dei due genitori al risarcimento dei danni a favore dell’altro, di fissare altresì la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Indietro

17/05/22

L'amministrazione dei beni della comunione legale.

L'amministrazione dei beni della comunione legale è prevista dall'art. 180 c.c., secondo il quale ciascuno dei coniugi può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre occorre invece il consenso di entrambi i coniugi sia per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sia per la stipula di contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento nonché per la rappresentanza in giudizio delle relative azioni.

Criterio discretivo tra gli atti di gestione ordinaria e straordinaria è individuato nella capacità degli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione di alterare la composizione e la struttura del patrimonio comune e quindi le condizioni della vita della famiglia stessa. In tali casi il consenso è requisito di regolarità e validità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione e, dunque, della manifestazione del consenso negoziale, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o bene mobile registrato, si traduce in un vizio dell'atto stesso da far valere con azione di annullamento ex art. 184 c.c. esperibile entro un anno dal giorno in cui il coniuge pretermesso abbia avuto conoscenza dell'atto di disposizione o dal giorno della sua trascrizione. Nel caso in cui sia mancata la trascrizione o il coniuge non ne abbia avuto notizia, il termine prescrizionale di un anno decorre dal giorno dello scioglimento della comunione. L'azione non può comunque essere esperita se il coniuge pretermesso abbia convalidato l'atto, espressamente o tacitamente.

Nel caso di rifiuto di un coniuge alla stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice, che provvede in sede di volontaria giurisdizione, per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto ogniqualvolta esso sia necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda coniugale.

In caso di impedimento o di assenza di uno dei coniugi, il legislatore ha previsto una deroga alla necessità del consenso congiunto. Infatti l'art. 182, comma 1, c.c. testualmente recita: "In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata (2703), può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma del l’Articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa".

Indietro

28/03/24

Versamento diretto di parte del mantenimento al figlio maggiorenne, anche se non l'ha chiesto

Avv. Lorenzo Mariani 

Con la Sentenza n. 9486 depositata il 19.03.2023, la Prima Sezione del Tribunale di Roma ha deciso riguardo un giudizio di divorzio stabilendo - tra le altre cose - un mantenimento per i figli della coppia, una maggiorenne e uno minorenne.

Il contributo complessivo è stato determinato in € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) da corrispondersi per una parte (€ 300,00) direttamente alla figlia maggiorenne e per i restanti € 700,00 alla madre.

Degna di nota la decisione di corrispondere personalmente alla figlia maggiorenne una porzione del suo mantenimento, in parziale accoglimento della domanda del padre.

Infatti, per la giurisprudenza largamente prevalente è necessario che sia il figlio maggiorenne a chiedere il versamento diretto, intervenendo nel procedimento con una vera e propria domanda giudiziale (Cass. 34100/2021).

In questo caso, la figlia non era intervenuta, né dalla sentenza risulta che abbia chiesto in altro modo l’assegno diretto, ad esempio venendo ascoltata in giudizio.


Trib. Roma, Sez. I, Sent. 19.03.2024 n. 4986 (testo completo)


Indietro

28/03/24

Se la minore esprime disagio è illegittimo imporle le visite al padre

L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (In applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, che aveva imposto ad una ragazza sedicenne le visite al padre, sebbene la minore avesse manifestato una condizione di disagio per il rifiuto frapposto dalla seconda moglie del genitore). 

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. , ordinanza 12 marzo 2024, n. 6455.

Indietro

15/03/24

La Cassazione ammette anche nei procedimenti su domanda congiunta il cumulo di domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

A dirimere il conflitto di posizioni creatosi nella giurisprudenza di merito, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, circa la possibilità di proporre cumulativamente i procedimenti di separazione e di divorzio, è intervenuta la Suprema Corte, la quale ha stabilito il principio di diritto secondo cui le parti possono proporre cumulativamente, non soltanto il procedimento di separazione giudiziale e quello di divorzio contenzioso, ma grazie ad un’interpretazione estensiva e sicuramente più liberale, dell’art. 473-bis.49 c.p.c., che i coniugi possano adesso proporre cumulativamente anche sia la domanda di separazione consensuale che quella congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio


Cass. Civ., sez. I, ord. 16 ottobre 2023 n. 28727.

Indietro

06/03/24

Niente ordine di protezione se la vittima e l’unico testimone delle violenze non sono credibili per via dei loro comportamenti

Avv. Lorenzo Mariani 

Con provvedimento del 27.02.2024, in un giudizio sulla regolamentazione dell’affido di una bambina, il Tribunale di Roma ha rigettato una domanda di ordine di protezione formulata dalla madre contro l’ex compagno, ritenendola non sostenuta da sufficienti riscontri probatori.

A parere del Giudice, non sarebbero attendibili le sommarie informazioni testimoniali rilasciate da una amica della donna, durante le indagini nei confronti del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’informatrice non ha assistito personalmente ai fatti, ma li ha appresi dalla vittima stessa.        

Inoltre, le parole dell’amica parrebbero comunque incoerenti per via del suo comportamento. Infatti, dopo aver dichiarato di aver soccorso la donna, l’informatrice si è resa a lei irreperibile bloccando il suo contatto telefonico, per ragioni che la ricorrente stessa ha dichiarato di ignorare al curatore speciale della figlia.

Non appaiono credibili nemmeno le allegazioni della ricorrente stessa di essere stata aggredita con calci e pugni dal resistente in plurime occasioni, fin dall’inizio della loro relazione.             
Sono infatti in radicale contrasto con il tenore delle lettere che la stessa ha indirizzato all’ex compagno all’indomani della nascita della bambina, quando la relazione si protraeva già da oltre un anno, in cui il resistente viene definito dalla ricorrente con aggettivi quali “gnagnoso” e “coccolone” che appaiono poco compatibili con la riferita condizione di soggezione psicologica e paura dettata da protratti maltrattamenti, percosse, ingiurie.

Rigettato l’ordine di protezione, il Giudice ha affidato la minore ai Servizi Sociali e assegnato la casa familiare alla madre (che nel frattempo era ospite con la figlia in una casa rifugio) disponendo incontri protetti tra la bambina e il padre.

Inoltre, ha disposto una CTU sulla idoneità genitoriale delle parti.

 

Trib. Roma, Sez. I, 27.02.2024 (testo completo)

Indietro

27/02/24

Decade dalla responsabilità genitoriale il padre imputato per tortura verso la sua nuova compagna

Avv. Lorenzo Mariani


Trib. Roma, Sez. I, 23.02.2024

Il Collegio ricorda che il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento non solo le sentenze penali, ma anche i soli atti di indagine del PM se idonei ad offrire sufficienti elementi di giudizio non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie.

Le condotte per cui l'uomo è in custodia cautelare, assieme alla pregressa condanna per reati analoghi verso un'altra donna, sono prova del disturbo della personalità antisociale riscontrato dal CTU nel giudizio per la regolamentazione dei minori.

La violenza, il rifiuto di sottoporsi a test tossicologici, il trasferimento volontario in un'altra regione e i comportamenti inappropriati perfino durante gli incontri protetti, giustificano la decadenza dalla responsabilità genitoriale e il divieto di contatti coi figli. 


A carico dell'uomo vanno inoltre poste le spese legali, il compenso del CTU e quello del Curatore Speciale dei minori.

Indietro

12/02/24

E' reato non corrispondere l'assegno di mantenimento mensile al coniuge separato

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale ad un uomo per il reato di cui all'art. 570-bis, c.p. per aver omesso di versare per quattro mesi l'assegno di mantenimento mensile alla moglie separata, nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore nella misura del 50%, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 17 gennaio 2024, n. 2098 - nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la condotta del soggetto che viola solo gli obblighi di natura economica nei confronti del coniuge separato senza far mancare a questi i mezzi di sussistenza non potrebbe essere considerata attualmente reato - ha invece riaffermato il principio che il reato di cui all'art. 570-bis c.p. sia configurabile anche nel caso in cui l'omesso versamento abbia ad oggetto l'assegno previsto in favore del coniuge separato.

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 17 gennaio 2024, n. 2098

Indietro

24/01/24

Responsabilità genitoriale sospesa al padre che svolge attività criminale in ambiente domestico

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno.

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. 1, ordinanza 19 gennaio 2024, n. 2021.

Indietro

17/01/24

Separazione senza figli: la moglie nuda proprietaria va allontanata da casa, che resta al marito usufruttuario. Ma non è un'assegnazione

Avv. Lorenzo Mariani 

Con Ordinanza del 16.01.2024 la Sezione I del Tribunale di Roma ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 cpc in un giudizio di separazione tra un uomo, usufruttuario della casa coniugale, e la moglie nuda proprietaria in forza di donazione fattale dal marito stesso. 

Nella casa oggetto di donazione, la coppia aveva convissuto per anni assieme al figlio di lei, ora maggiorenne e studente.

Il Giudice ha ritenuto di non poter assegnare la casa a nessuno dei due coniugi, in assenza di figli della coppia.
"Al solo scopo di rendere effettiva la separazione", ha però disposto l’allontanamento dalla casa coniugale della moglie entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, considerato il titolo del marito in qualità di usufruttuario e stante anche l’età avanzata del predetto. 
E infatti, il Giudice ha ritenuto che: "la signora può più agevolmente trasferirsi e reperire altra sistemazione abitativa".

Inoltre, il Giudice ha ritenuto inammissibile la domanda di revoca della donazione avanzata nel giudizio di separazione e, rigettate tutte le istanze istruttorie, ha onerato il marito di un mantenimento € 300,00 in favore della signora, con decorrenza dal suo allontanamento dalla casa coniugale. 
Il giudicante ha poi fissato udienza per la rimessione in giudizio e un'altra udienza per la trattazione della domanda di divorzio.


Tribunale di Roma, Sez. I, 16.01.2024 (testo integrale) 

Indietro

23/12/23

Pignora il conto corrente dove bonifica l’assegno per l’ex moglie: lei non può chiedere il versamento diretto al datore di lavoro dell’ex marito

Va invece revocato retroattivamente il mantenimento al figlio maggiorenne fuori corso che lavora e guadagna bene, anche se ha smesso di studiare per aiutare la madre. Ma ora dovrà rimborsare il padre?

Avv. Lorenzo Mariani


Trib. Roma, Sez. I, 16.12.2023

In un giudizio incidentale di modifica delle condizioni di divorzio, l’ex marito (difeso dal nostro Studio) chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne sul presupposto della intervenuta autosufficienza economica dello stesso, specificando che la revoca fosse disposta retroattivamente dal 2017 o dal 2020, con esplicita condanna dell’ex moglie a restituire quanto percepito indebitamente per il figlio.

A tal fine, depositava una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sui redditi del ragazzo dal 2020 al 2022.

Nello stesso procedimento, l’ex moglie rappresentava che l’uomo stava sottoponendo a pignoramento il conto corrente in cui bonificava il mantenimento per lei; pertanto, avanzava una domanda ex art. 156 c. 6 cc di versamento diretto dell’assegno divorzile da parte del datore di lavoro dell’ex marito.

Il giudice riteneva acquisibile e utilizzabile la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio e procedeva ad ascoltare il figlio della coppia.

In tal modo il Tribunale apprendeva che il giovane, lavorando nel mondo dello spettacolo, negli ultimi anni aveva guadagnato un salario di € 700,00 settimanali, poi divenuti 800, oltre ad aver percepito la Naspi nei momenti di disoccupazione per € 1.200,00. Inoltre, aveva guadagnato 30.000 euro nell’anno 2022, a conferma di quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate.

Ancora, il giovane confermava di essere fuori corso all’Accademia delle Belle Arti (pagata interamente dal padre) e che aveva deciso di lavorare per aiutare economicamente la madre e mettere da parte il danaro necessario per terminare gli studi.

Il giudice ha così revocato il mantenimento per il figlio a far data dalla domanda di modifica dei provvedimenti presidenziali (novembre 2022), ritenuto che egli sia ormai definitivamente inserito nel mondo del lavoro ed economicamente autosufficiente, non potendo attribuirsi rilievo alcuno all’assunto che la decisione di svolgere un’attività lavorativa - del tutto confacente ai suoi aspirazioni e studi -  sia stata motivata dall’intento di supportare economicamente la madre e di continuare gli studi che, invero, avrebbe già dovuto terminare anni fa.

Allo stesso tempo, il giudicante ha però rigettato la domanda di condanna della madre a restituire quanto percepito a titolo di mantenimento per il figlio, “rilevata, in via preliminare, la inammissibilità nel presente giudizio di domande di natura restitutoria, siccome esulanti dal thema decidendum del divorzio, in cui è escluso il simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi quali quelle restitutorie e/o di condanna al pagamento di somme di danaro, non rientranti tra le ipotesi di connessione qualificata di cui all’art. 40 cpc”.

Ancora, il giudicante ha rigettato la richiesta dell’ex moglie di versamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro dell’uomo.           
Non è invero contestata la corresponsione da parte dell’obbligato della somma dovuta, ma soltanto la mancata possibilità di utilizzo di tale somma da parte della beneficiaria, in ragione del pignoramento anche degli importi corrispostile a titolo di mantenimento, questione esulante dal procedimento di divorzio e da far valere innanzi al diverso Giudice competente.

E infatti il pagamento diretto ex art. 156 c. 6 cc, nella formulazione anteriore alla riforma Cartabia, presuppone il rischio di futuri inadempimenti dell’onerato sulla base del suo attuale comportamento. Rendere indisponibile il mantenimento corrisposto – mediante un pignoramento del conto corrente – non equivale a non versare l’assegno in sé.

Ma ora il figlio (o la madre per lui) dovrà restituire il mantenimento al padre? L’esonero retroattivo dalla prestazione pecuniaria lascia intendere di sì: perché, altrimenti, riconoscere che il mantenimento non era più dovuto da una data passata se non è possibile riottenere le somme versate?            
La domanda di esplicita condanna alla restituzione, d’altronde, è stata rigettata solo per motivi di incompatibilità processuale col rito di famiglia.

Dunque, nulla esclude il diritto di introdurre un nuovo giudizio per veder riconoscere l’indebito oggettivo o l’ingiustificato arricchimento, come da giurisprudenza di Cassazione anche recente.  

Trib. Roma, Sez. I, 16.12.2023 (testo integrale)

Indietro

16/12/23

Morte per emotrasfusione infetta: il danno parentale è presunto e si applicano le tabelle di Roma

Avv. Lorenzo Mariani

Con sentenza n. 18098 dell’11.12.2023, la II Sezione del Tribunale di Roma ha riconosciuto un risarcimento di € 485.000,00, oltre interessi dal 2018, per il danno da perdita del rapporto parentale sofferto dai due ricorrenti difesi dal nostro Studio, figli di una donna deceduta nel 2006 a causa delle complicanze dell’epatite contratta anni prima dopo una emotrasfusione infetta.

Rigettate completamente le doglianze del Ministero della Salute convenuto.

E infatti, l’azione dei ricorrenti non è prescritta stanti le diffide inviate nel 2009, 2012 e 2015.

Ancora, il nesso causale tra malattia e morte della donna è sufficientemente provato dalla CTU svolta in un precedente giudizio che, quand'era ancora in vita, le aveva riconosciuto un risarcimento per danno da emotrasfusione con sentenza passata in giudicato.

Il danno-conseguenza, invece, sussiste anche in assenza di specifiche prove degli attori, in quanto deve ritenersi presunto dalla semplice circostanza della perdita della madre, mentre era onere del convenuto fornire specifici elementi contrari.

In ultimo, per la quantificazione del risarcimento non si applicano le tabelle di Milano ma quelle di Roma, in quanto basate su un sistema “a punti” richiesto dalla giurisprudenza di Cassazione più recente per il danno da perdita del rapporto parentale.


Trib. Roma, Sez. II, Sent. , 11.12.2023 n. 18098 (testo integrale)

Indietro

04/03/24

Nullità matrimoniale: ove non sia accertata la mala fede è priva di effetti ai fini successori

Alla materia matrimoniale si applica il criterio generale di cui all'art. 1147, quarto comma, cod.civ., il quale stabilisce “La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto” dovendosi - agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio putativo ex art.128 cod.civ.- presumere la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del nubendo, incombe a colui che lo allega.

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. 1, ordinanza 17 gennaio 2024, n.1772.

Indietro

23/10/23

Nullità ecclesiastica delibazione

Dopo 10 anni dalla sentenza delle sezioni unite la direzione è la medesima per la delibazione, la convivenza come coniugi, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ''ordine pubblico italiano '', che osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico per vizio genetico del ''matrimonio-atto''. 

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28308.

Indietro

30/01/23

DISTURBI DELLA SESSUALITA’ DETERMINATI DA ANORESSIA NERVOSA E BULIMIA NERVOSA NELLA GURISPRUDENZA DELLA ROTA ROMANA

Indietro

02/12/22

Disturbo sessuale ipoattivo: profili clinici e giuridici.

Le persone con un basso livello di desiderio sessuale (DSI) sembrano non | provare interesse nei confronti del sesso e in situazioni in cui normalmente si potrebbe provare desiderio, possono arrivare a provare sensazioni negative come irritazione, ansia o disgusto. Possono arrivare ad evitare situazioni che potrebbero metterle nelle condizioni di avere un rapporto sessuale o a ricercale per soddisfare bisogni secondari. Mettono in atto una strategia di repressione della propria carica erotica anche in situazioni sessualmente molto stimolanti. Da un punto di vista intrapsichico, il desiderio e il piacere sessuale rappresentano una minaccia, per cui la soluzione attuata rispetto.ad una situazione angosciante è cercare di non provare desiderio. Sul piano relazionale, un importante ruolo è rivestito dalla paura dell’intimità che può esser temuta tanto da bloccare ogni slancio verso di essa, per cui viene preferita l’assenza di tensione, di angoscia e di vitalità. 

A volte ciò che viene temuto è proprio il successo sentimentale per cui provare desiderio e piacere con un partner amato e stimato è considerato difficile, se non impossibile da sostenere, in quanto significherebbe doversi mettere in gioco profondamente. A volte la preoccupazione per il piacere del partner e l'incapacità di comunicare i propri bisogni conducono la persona ad evitare le sensazioni erotiche al fine di mettersi al riparo dalla frustrazione, così come il ripetersi di esperienze spiacevoli e poco gratificanti può portare a una crescente insofferenza nei confronti del rapporto sessuale.

In diversi casi sono state reperite alterazioni ormonali, quali diminuzione dei livelli di testosterone, associati a desiderio sessuale ipoattivo (DSI). Ma vi sono moltissime condizioni cliniche che possono entrare in gioco. Le cause dello scarso desiderio includono condizioni mediche croniche, farmaci, interventi chirurgici e fattori psicosociali. La perdita del desiderio può essere globale, mancando l’interesse erotico in tutte le situazioni, e può mascherare sottostanti alterazioni psicopatologiche (quali ansia, depressione, fobie, anoressia mentale, ecc.) o altri disturbi sessuali (ad es. parafilie). I soggetti non provano più attrazione per il proprio partner, adducendo le più svariate scuse per evitare l’atto sessuale e, qualora vi siano costretti, provano un senso di repulsione e di contaminazione. Il calo del desiderio si può definire clinicamente significativo, ossia un vero e proprio disturbo solo quando rispecchia determinati criteri ed è indicato come Disturbo del Desiderio Sessuale Ipoattivo (HSDD) caratterizzato dal persistente o ricorrente carenza di fantasie sessuali e del desiderio di attività sessuale. Il disturbo causa inoltre notevole disagio o difficoltà interpersonali. La diagnosi viene posta se la disfunzione non si manifesta esclusivamente durante il decorso di un altro disturbo (es: Depressione Maggiore) e non è dovuta agli effetti diretti di una sostanza (alcol, sostanze illegali, farmaci) o a condizione medica generale.

Si ha Disturbo del Desiderio Sessuale Ipoattivo (HSDD) quando il desiderio e le fantasie a sfondo sessuale appaiono assenti o diminuiti grandemente, tenuto conto dell’età e delle abitudini del soggetto. Questo disturbo è più frequente nell’uomo, ma può essere presente anche nella donna. Come nel caso di alcune altre disfunzioni, questo disturbo può persistere per tutta la vita, oppure manifestarsi solo in un certo contesto (es: con l’attuale partner).

A tal proposito il DSM-5 riconosce l’esistenza del Disturbo del Desiderio Sessuale Ipoattivo maschile (HDDS), definito dalla persistente e ricorrente assenza di pensieri e fantasie sessuali e desiderio sessuale. Per la diagnosi è necessario che i sintomi persistano per almeno sei mesi e causino disagio clinicamente significativo. L’eziologia del disturbo è di tipo multifattoriale. Disfunzioni endocrine, disturbi dell’umore, eventi di vita stressanti, l’età e stili di vita non corretti (es.: abuso di alcool) possono concorrere a determinare l'insorgenza della sintomatologia.

Il Disturbo da Desiderio Sessuale Ipoattivo può essere provocato da una serie di fattori: 

1. organici: rappresentano l’effetto secondario di farmaci (come gli antiipertensivi, gli antidepressivi, anticonvulsivanti, ecc.) e di varie patologie (per es. deficit ormonali, depressione, dipendenza da alcol o da farmaci; stati terminali, ecc.); 
2. psicologici: comprendono fattori legati all’educazione ricevuta, ai modelli di sessualità trasmessi dalla famiglia di origine, a vissuti negativi associati alla sessualità, a eventi traumatici nell’infanzia o nell’adolescenza, a un atteggiamento ambivalente verso la sessualità; 
3. di coppia: includono la noia o la mancanza di interesse e di stimoli all’interno della relazione con la partner abituale, l’inconscio rifiuto del partner, l’elevata conflittualità di coppia, le lotte di potere.

L'inibizione del desiderio è fonte di grande sofferenza per la coppia e può essere motivo di grave patologia relazionale. L'impegno riparativo può diventare faticoso e può condurre al desiderio di rompere la relazione in crisi. Talvolta la virilità è messa alla prova dalla nuova immagine femminile di una donna che spera di trovare il piacere sessuale, ponendo così l’uomo di fronte a maggiori responsabilità, a cui occhi questa donna apparirà temibile ed inibente, insaziabile e difficilmente appagabile, per cui l’unica via d’uscita resterà un'inconscia diminuzione del desiderio sessuale.

I fattori che determinano il disturbo del desiderio ipoattivo, come si è visto, sono complessi, numerosi e di diversa origine; di conseguenza la terapia deve considerare tutti questi aspetti. Per quanto riguarda la causa biologica e organica, spesso non sono evidenziati dai test in laboratorio o dagli esami medici dei disturbi particolari; è quindi bene fare un controllo del livello del testosterone, poiché è l’ormone responsabile dell’insorgenza del desiderio sessuale non solo dell’uomo ma anche della donna. La terapia cognitivo-comportamentale prevede in genere l’analisi delle varie esperienze sessuali traumatiche, il superamento delle insicurezze relative alla propria sessualità, la ristrutturazione delle relazioni familiari disturbate e la ristrutturazione di tutte le convinzioni disfunzionali relative alla propria sessualità. Durante la terapia verranno utilizzate delle strategie ulteriori, come: le tecniche di ristrutturazione cognitiva per la riduzione dell’ansia, la psicoeducazione, che analizza diverse competenze come la conoscenza dell’anatomia sessuale e il suo ciclo di risposta (ovvero le fasi del funzionamento erotico), la comprensione dei fattori psicologici e fisiologici coinvolti nel rapporto sessuale, il miglioramento della consapevolezza del proprio corpo (attraverso l’esplorazione visiva e cinestetica) e l’esame di tutte le credenze e i miti relativi al sesso; l’insegnamento di abilità sessuali, utili a produrre cambiamento e a rinnovare il rapporto di coppia per uscire dal circolo vizioso negativo; la psicoterapia di coppia, per ridurre o alleviare le aree di conflitto (come per esempio conflitti relativi a depressione o disfunzioni sessuali, difficoltà relativa all’eccitazione o al raggiungimento dell’orgasmo.

Quanto alla rilevanza, ai fini della invalidità del consenso matrimoniale, della ipoattività sessuale, deve considerarsi che essa può interessare una volontà simulatoria sotto vari aspetti. Innanzitutto, l'esclusione degli atti coniugali, o più precisamente dello jus ad copulam carnalem, può configurare un’ipotesi di simulazione totale. Si pensi, infatti, ad un coniuge che venga espressamente e direttamente escluso dall'altra parte nella sua condizione sessuale, cioè nel suo essere sessuato: si tratta di quei casi in cui uno o entrambi i contraenti si sposano ma vogliono un contenuto incompatibile con quello coniugale, estraneo ad esso ed esclusivo, che provoca l’ineluttabile esclusione della natura coniugale della cosiddetta unione. È l’ipotesi, ad esempio, di chi contragga matrimonio cercando esclusivamente un rapporto di amicizia platonica, una società professionale o economica, un’apparenza di unione ad effetti puramente sociali o documentali. Tali fattispecie sono riconducibili alla esclusione del dono e dell’accettazione della mascolinità o femminilità come specifiche dimensioni delle persone la cui complementare unità vincola il matrimonio. Si tratta di un’esclusione del vincolo coniugale per il rifiuto della sua indole sessuale e, quindi, della persona dell’altro contraente. 

In secondo luogo, l'esclusione dello jus ad copulam può configurare anche, dopo l’entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico del 1983, un'ipotesi di simulazione per esclusione del bonum coniugum. Parte della dottrina, in proposito, sottolinea che sussiste tale fattispecie quando si rifiuta qualsiasi dovere di solidarietà, di uso e godimento comune dei beni in comunione, ovvero quando si disconosce una reciproca dignità; coniugale, anche in riferimento all’ordinato e morale esercizio della sessualità.

è ormai posizione comunemente accettata quella per cui, nelle ipotesi di incapacità previste dai tre numeri del can. 1095, non sia possibile trattare di semplice vizio del consenso, dal momento che questo risulta essere assente giacché colui che si accinge a prestare tale atto: o difetta gravemente della capacità di compiere quello che viene definito, secondo l’antropologia tomista, un atto umano (e sono questi i casi di incapacità in decernendo); ovvero non sia in grado di assumere l’obbligazione contratta, nei casi di incapacitas in adsumendo. In tali situazioni, quindi, ci si trova di fronte a fattispecie che se, da un lato, portano a dichiarare la nullità del consenso prestato sulla base dei capi di nullità sanciti nel can. 1095, dall’altro conducono anche a sostenere l’assenza dello stesso consenso per diritto naturale, dal momento che, a motivo dell’incapacità per cause di natura psichica, il contraente non pone in essere un atto nullo per il fatto che non può produrre un atto giuridico tale da dare origine al negozio matrimoniale; si arriva così al punto da ravvisare, in questi casi, un vero e proprio defectus consensus.

Indietro

15/06/22

Cassazione: delibabilità della sentenza di nullità ecclesiastica anche in caso di convivenza ultratriennale. Attendendo il giudizio di rinvio della Corte di Appello

La Corte di Cassazione, Sez. I, con Ordinanza n. 17910 del 01.06.2022, ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Firenze, la quale - sulla base del principio della convivenza ultratriennale - aveva negato la delibazione di una sentenza di nullità ecclesiastica per incapacità della moglie di procreare, tenuta dolosamente nascosta dalla donna all'uomo.

Gli Ermellini hanno infatti affermato che la convivenza ultratriennale come coniugi, pur costituendo ostacolo di ordine pubblico, non osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica nel caso in cui l'ipotesi di nullità sia presente anche nell’ordinamento italiano, senza termini di decadenza o possibilità di sanatoria. 

Nel caso in esame, il Tribunale ecclesiastico aveva pronunciato la nullità per una fattispecie coincidente con la previsione di cui all’art. 122 cc., ossia l'errore essenziale sulle qualità personali, per il quale non è previsto il termine dei tre anni di convivenza ma il diverso termine di un anno dalla scoperta dell'errore.

Si attende ora l'esito del giudizio di rinvio. 

Indietro

10/06/22

Sexual addiction.

La sexual addiction può essere definita per via di un comportamento sessuale eccessivo e discontrollato in grado di provocare disagio soggettivo, danno sociale e lavorativo, conseguenze legali ed economiche.

Le ipotesi eziologiche più accreditate sulla sexual addiction comprendono teorie che considerano la dipendenza come un costrutto psicopatologico descrivibile in termini bio-psico-sociali. Dal punto di vista neurobiologico, alcuni studi hanno evidenziato che lesioni prefrontali e lesioni bilaterali dei lobi temporali sono associate a ipersessualità e a disinibizione comportamentale. Studi neurochimici hanno invece evidenziato durante la fase di orgasmo un'attività dell'area cerebrale attivata anche nel "rush" da eroina. Un'altra teoria invece prende in considerazione un'alterazione endocrina, con conseguente anomalia nel metabolismo degli androgeni e un ridotto controllo inibitorio sull'attività sessuale e sull'aggressività. Le teorie cognitivo-comportamentali attribuiscono un ruolo a comportamenti problematici o patologici nella famiglia d'origine dei dipendenti sessuali, in cui si ritrovano spesso atteggiamenti ambivalenti circa la sessualità, disattenzione e trascuratezza dei bisogni del bambino, abusi e/o violenza sessuale. Il trauma infantile, vuoi abuso psicologico, sessuale, fisico, maltrattamento o incuria, può determinare nella vittima una serie di sentimenti che alterano le relazioni intime e le funzioni interpersonali. Teorie psicolanalitiche mettono invece al centro della dipendenza sessuale fattori psico-evolutivi e affettivi quali la relazione madre-bambino. Una madre seduttiva o disattenta ai bisogni del bambino o con una personalità narcisistica che utilizza il bambino per i propri bisogni per le proprie emozioni può danneggiarne le funzioni interne di regolazione dell’Io e del Super-Io, alterando i processi di individuazione e di separazione e frustrandone i bisogni primari.

Quanto alle conseguenze, queste possono essere innanzitutto psicologiche. Le condizioni frequentemente associate allo sviluppo della dipendenza, ansia e depressione con scarsa autostima e senso di colpa, possono associarsi a perdita dell’interesse per altre attività e a riduzione e/o perdita del piacere per attività diverse dal sesso.

Tra le conseguenze fisiche si registra un aumento della mortalità per significativo rischio di contrarre infezioni sessualmente trasmesse, sviluppare disfunzioni sessuali (eiaculazione precoce o ritardata, anorgasmia), contrarre gravidanze indesiderate e/o a rischio, sviluppare lesioni degli organi genitali, aumento dei disturbi del sonno, irritabilità e stress psico-fisico.

Le conseguenze sociali invece riguardano essenzialmente le problematiche familiari (negligenza, trascuratezza nei confronti degli obblighi familiari, mancanza di comunicazione e di capacità di ascolto), le problematiche di coppia (incapacità di tenere fede ai propri impegni, rapporti extra-coniugali), difficoltà nelle relazioni interpersonali, isolamento emotivo e ritiro sociale.

Le conseguenze economiche invece sono collegate alle spese che riguardano direttamente il sesso e i rituali sessuali e/o le perdite economiche per problematiche lavorative. Queste ultime comprendono le difficoltà relazionali con colleghi, perdita d’interesse per l’attività lavorativa, riduzione dell’attenzione e dell’acuità mentale, della concentrazione e difficoltà a tenere fede ai propri obblighi lavorativi.

Dal punto di vista legale poi nei soggetti con comportamenti sessuali compulsivi si rileva un’elevata percentuale di reati a sfondo sessuale.

Nel campo delle cause di nullità matrimoniale e quindi del diritto canonico, la dipendenza sessuale può essere rilevante ai fini del can. 1095, 2°: la mancanza di discrezione di giudizio comporta infatti una non piena avvertenza con la quale il soggetto comprende l’oggetto matrimoniale e gli obblighi che ne derivano e una invalidità del deliberato consenso che è chiamato ad esprimere a fronte a fronte di un progetto esistenziale che lo impegna per la vita intera. Può essere anche rilevante ai fini del can. 1095, 3°, in quanto il soggetto può anche essere consapevole dei propri problemi sessuali e relazionali, comprendere pienamente l’oggetto matrimoniale ed essere sinceramente disposto a convolare a nozze con un partner liberamente scelto, tuttavia il matrimonio potrebbe essere invalido per l’incapacità da parte del soggetto dipendente di adempiere gli obblighi matrimoniali da dare e ricevere reciprocamente, tra cui l’obbligo di stabilire una relazione interpersonale tesa a realizzare il bonum coniugum e l’obbligo della fedeltà. Anche per quanto riguarda l’obbligo della procreazione e del sano allevamento della prole, si può sostenere che l’esercizio di una sessualità promiscua, disordinata e polimorfa, volta alla mera soddisfazione del piacere, è in evidente contrasto con i compiti riproduttivi ed educativi della coppia.


Indietro

20/05/22

Alcolismo e sessualità.

Tra le forme di dipendenza più note e che hanno segnato la vita dell'uomo fin dall'antichità vi è quella dall'alcool. La dottrina psichiatrica distingue tra intossicazione acuta da alcool (di carattere solitamente transitorio) e intossicazione cronica da alcool, tendenzialmente permanente e idonea a generare dipendenza sia fisica che psichica. In tale ultimo caso la dipendenza si manifesta come un progressivo deterioramento della personalità attraverso una serie di disturbi che prima ancora che palesarsi a livello psichico-intellettivo intaccano la vita di relazione, rendendo progressivamente evanescenti gli interessi professionali, coniugali, familiari e del soggetto. L'assunzione prolungata di alcool finisce anche per svolgere un'azione inibitoria sulla funzione sessuale, giungendo - nei casi più gravi - a produrre effetti inabilitanti.

Dal punto di vista canonico, l'alcolismo viene inquadrato entro il perimetro della previsione di cui al can. 1095, 3°, dal momento che la personalità dell'alcolista, per effetto della prolungata assunzione di alcool, subisce un progressivo deterioramento che finisce per compromettere la capacità del soggetto di adempiere alle obbligazioni essenziali della vita coniugale, tra le quali quelle attinenti al bonum coniugum, di cui la sessualità è elemento costitutivo. La possibilità di riconoscere efficacia invalidante del consenso matrimoniale alla dipendenza da alcool (solo ove tale disturbo si concreti in un deterioramento della personalità con alterazione delle funzioni psichiche) viene rimarcata dalla coram Stankiewicz del 26 giugno 1997, che riconosce l'incapacitas ad onera dell'attore a causa della sua marcata dipendenza dall'alcool, che lo aveva reso abitualmente infedele nei confronti della moglie a tal punto che questa rifiutava le intimità sessuali per paura di contrarre malattie.

La dichiarazione di nullità del matrimonio per incapacità consensuale ex can. 1095, 3° è subordinata all'accertamento che l'alcolismo cronico abbia effettivamente intaccato la personalità del nubente già al tempo del consenso nuziale. La coram Caberletti del 3 febbraio 2005 risponde infatti negativamente al dubbio concordato, in quanto dalla perizia effettuata in Rota era emersa l'assenza dei criteri clinici per affermare l'esistenza di una vera dipendenza alcolica già presente prima delle nozze ed era stato evidenziato come la causa dell'alcolismo dell'uomo andava piuttosto rintracciata nel comportamento assunto dalla donna nel corso della convivenza coniugale.

La giurisprudenza rotale si è occupata dell'alcolismo anche con riferimento all'impedimento di impotentia, evidenziando come talvolta cause esterne quali lo stato ebrietatis impediscono la volontarietà dell'atto coniugale, intesa come libera donazione di sé stesso all'altro. 

L'elaborazione giurisprudenziale sul tema dell'alcolismo correlato alla sessualità dimostra la costante attenzione dei giudici rotali verso una sempre maggiore comprensione del fenomeno e dei suoi risvolti in ambito matrimoniale. Il progresso della scienza psichiatrica ha certamente favorito l'emersione di aspetti clinici prima trascurati che impongono una verifica scrupolosa dei connotati specifici che la intossicazione alcolica assume nel singolo caso considerato. La circostanza che la dipendenza alcolica è a volte concausa di incapacità, o comunque si interseca con caratteristiche personologiche problematiche, ha spinto prudenzialmente la giurisprudenza a non assolutizzare i criteri elaborati per inquadrare il grado di intossicazione alcolica presente nel nubente al momento delle nozze, partendo dalla fondamentale premessa che l'accertamento di uno stato di alcolismo di per sé non è indice certo di incapacità del soggetto, ma richiede di essere confermato attraverso oggettivi riscontri biografici. In tale contesto ciò che rileva non è soltanto la condizione psico-fisica del nubente affetto da alcolismo — certamente imprescindibile nella valutazione del caso — ma anche e soprattutto la realtà coniugale valutata nella sua globalità e suoi aspetti essenziali.

Indietro

31/01/22

Discorso del Santo Padre Francesco in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana (27 gennaio 2022).

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 

DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Sala Clementina
Giovedì, 27 gennaio 2022

 

Eccellenza, Cari Prelati Uditori! Rivolgo a ciascuno di voi il mio cordiale saluto, a partire dal Decano, Mons. Alejandro Arellano Cedillo, che ringrazio per le sue parole. E grazie per le ultime due cose che ha chiesto al Papa: conforto e benedizione. Mi piace. È una richiesta pastorale. Grazie. Saluto gli Officiali, gli Avvocati e gli altri collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana. A tutti formulo i migliori auguri per l’Anno giudiziario che oggi inauguriamo. Il percorso sinodale che stiamo vivendo interpella anche questo nostro incontro, perché coinvolge anche l’ambito giudiziario e la vostra missione al servizio delle famiglie, specialmente di quelle ferite, quelle bisognose del balsamo della misericordia. [1] In questo anno dedicato alla famiglia come espressione della gioia dell’amore, abbiamo oggi l’occasione di riflettere sulla sinodalità nei processi di nullità matrimoniale. Il lavoro sinodale, infatti, anche se non ha natura strettamente processuale, tuttavia va posto in dialogo con l’attività giudiziale, al fine di favorire un più generale ripensamento dell’importanza che l’esperienza del processo canonico ha per la vita dei fedeli che hanno vissuto un fallimento matrimoniale e, al tempo stesso, per l’armonia delle relazioni all’interno della comunità ecclesiale. Chiediamoci allora in che senso l’amministrazione della giustizia necessita di uno spirito sinodale. Anzitutto, la sinodalità implica il camminare insieme. Superando una visione distorta delle cause matrimoniali, come se in esse si affermassero dei meri interessi soggettivi, va riscoperto che tutti i partecipanti al processo sono chiamati a concorrere al medesimo obiettivo, quello di far risplendere la verità su un’unione concreta tra un uomo e una donna, arrivando alla conclusione sull’esistenza o meno di un vero matrimonio tra di loro. Questa visione del camminare insieme verso un fine comune non è nuova nella comprensione ecclesiale di questi processi. In proposito, è celebre il discorso alla Rota Romana nel quale il Venerabile Pio XII affermò «l’unità dello scopo, che deve dare speciale forma all’opera e alla collaborazione di tutti coloro che partecipano alla trattazione delle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici di ogni grado e specie, e deve animarli e congiungerli in una medesima unità di intento e di azione». [2] In quest’ottica egli tratteggiò il compito di ogni partecipante al processo in ordine alla ricerca della verità, pur mantenendo ognuno la fedeltà al proprio ruolo. Questa verità, se davvero amata, diventa liberatrice. [3] Già nella fase pregiudiziale, quando i fedeli si trovano in difficoltà e cercano un aiuto pastorale, non può mancare lo sforzo per scoprire la verità sulla propria unione, presupposto indispensabile per poter arrivare alla guarigione delle ferite. In questa cornice si comprende quanto sia importante l’impegno per favorire il perdono e la riconciliazione tra i coniugi, e anche per convalidare eventualmente il matrimonio nullo quando ciò è possibile e prudente. Così si comprende anche che la dichiarazione di nullità non va presentata come se fosse l’unico obiettivo da raggiungere di fronte a una crisi matrimoniale, o come se ciò costituisse un diritto a prescindere dai fatti. Nel prospettare la possibile nullità è necessario far riflettere i fedeli sui motivi che li muovono a chiedere la dichiarazione di nullità del consenso matrimoniale, favorendo così un atteggiamento di accoglienza della sentenza definitiva, anche qualora essa non corrisponda alla propria convinzione. Solo in questo modo i processi di nullità sono espressione di un effettivo accompagnamento pastorale dei fedeli nelle loro crisi matrimoniali, il che significa mettersi in ascolto dello Spirito Santo che parla nella storia concreta delle persone. Due o tre anni fa abbiamo parlato del catecumenato matrimoniale. Lo stesso obiettivo di ricerca condivisa della verità deve caratterizzare ogni tappa del processo giudiziario. È vero che nel processo ha luogo, talvolta, una dialettica fra tesi contrastanti; tuttavia, il contraddittorio tra le parti dovrebbe svolgersi sempre nell’adesione sincera a ciò che per ognuno appare come vero, senza chiudersi nella propria visione, ma essendo aperti anche al contributo degli altri partecipanti al processo. La disponibilità ad offrire la propria versione soggettiva dei fatti diventa fruttuosa nel quadro di un’adeguata comunicazione con gli altri, che sa arrivare anche all’autocritica. Perciò non è ammissibile una qualsiasi volontaria alterazione o manipolazione dei fatti, volta a ottenere un risultato pragmaticamente desiderato. Qui mi fermo, e mi scuso, per dire un pericolo molto grande. Quando non si supera questo, anche gli avvocati possono fare danni terribili. Un mese fa un vescovo è venuto a lamentarsi, perché aveva un problema con un sacerdote. Un problema grave, non matrimoniale, un problema di disciplina grave che meritava di andare a giudizio. Il giudice del tribunale nazionale – non sto parlando di questo o quel paese – chiamò il vescovo e gli disse: “Ho ricevuto questo. Io farò quello che Lei mi dice. Se Lei mi dice di condannarlo, lo condanno; se Lei mi dice di assolverlo, lo assolvo”. Questo può succedere! Si può arrivare a questo se non c’è unità nei processi anche con sentenze contrastanti. Andare insieme, perché c’è in gioco il bene della Chiesa, il bene della gente! Non è un negoziato che si fa. Scusatemi, ma questo aneddoto mi ha illuminato tanto. Questo “andare insieme” nel giudizio vale per le parti e i loro patroni, per i testi chiamati a dichiarare secondo verità, per i periti che devono mettere al servizio del processo la loro scienza, nonché in modo singolare per i giudici. Infatti l’amministrazione della giustizia nella Chiesa è una manifestazione della cura delle anime, che richiede sollecitudine pastorale per essere servitori della verità salvifica e della misericordia. Questo ministerium veritatis assume un peculiare rilievo nei Vescovi, quando giudicano in prima persona, soprattutto nei processi più brevi, nonché quando esercitano la loro responsabilità nei confronti dei propri tribunali, mostrando anche così la loro sollecitudine paterna nei confronti dei fedeli. E torno su una cosa che dal primo momento ho sempre detto: il giudice originario è il vescovo. Il decano mi ha salutato dicendo: “il Papa, giudice universale di tutte…”. Ma questo è perché sono vescovo di Roma e Roma presiede tutto, non perché ho un altro titolo. Grazie di questo. Se il Papa ha questa potestà è perché è vescovo della diocesi di cui il Signore ha voluto che il vescovo fosse il Papa. Il vero e primo [giudice] è il vescovo, non il vicario giudiziale, il vescovo. La sinodalità nei processi implica un esercizio costante di ascolto. Anche in quest’ambito occorre imparare ad ascoltare, che non è semplicemente sentire. Bisogna cioè comprendere la visione e le ragioni dell’altro, quasi immedesimarsi con l’altro. Come in altri ambiti della pastorale, anche nell’attività giudiziale bisogna favorire la cultura dell’ascolto, presupposto della cultura dell’incontro. Perciò sono deleterie le risposte standard ai problemi concreti delle singole persone. Ciascuna di esse, con la sua esperienza spesso segnata dal dolore, costituisce per il giudice ecclesiastico la concreta “periferia esistenziale” da cui deve muoversi ogni azione pastorale giudiziale. Il processo richiede anche un vigile ascolto di quanto viene argomentato e dimostrato dalle parti. Particolare importanza ha l’istruttoria, volta all’accertamento dei fatti, la quale esige in chi la guida di saper coniugare la giusta professionalità con la vicinanza e l’ascolto. E questo, richiede tempo? Sì, richiede tempo. Richiede pazienza? Sì, richiede pazienza. Richiede paternità pastorale? Sì, richiede paternità pastorale. I giudici devono essere ascoltatori per eccellenza di tutto quanto è emerso nel processo a favore e contro la dichiarazione di nullità. Sono tenuti a ciò in virtù di un dovere di giustizia, animato e sostenuto dalla carità pastorale. Infatti, «la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio» (Esort. ap. postsin. Amoris laetitia, 311). Inoltre, – come avviene di regola – vi è un collegio giudicante, ogni giudice deve aprirsi alle ragioni presentate dagli altri membri per arrivare a un giudizio ponderato. In questo senso, nella vostra azione di ministri del tribunale, non deve mai mancare il cuore pastorale, lo spirito di carità e di comprensione verso le persone che soffrono per il fallimento dalla loro vita coniugale. Per acquisire un tale stile occorre evitare il vicolo cieco del giuridicismo – che è una sorta di pelagianesimo legale; non è cattolico, il giuridicismo non è cattolico –, cioè di una visione autoreferenziale della legge. La legge e il giudizio sono sempre a servizio della verità, della giustizia e della virtù evangelica della carità. Un altro aspetto della sinodalità dei processi è il discernimento. Perché il sinodo non è soltanto chiedere opinioni, non è un’inchiesta, per cui vale lo stesso quello che ognuno dice. No. Quello che uno dice entra nel discernimento. Ci vuole la capacità di discernere. E non è facile il discernimento. Si tratta di un discernimento fondato sul camminare insieme e sull’ascolto, e che permette di leggere la concreta situazione matrimoniale alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa. La decisione dei giudici appare così come un calarsi nella realtà di una vicenda vitale, per scoprire in essa l’esistenza o meno di quell’evento irrevocabile che è il valido consenso sul quale si fonda il matrimonio. Solo così si possono applicare fruttuosamente le leggi relative alle singole forme di nullità matrimoniale, in quanto espressioni della dottrina e della disciplina della Chiesa sul matrimonio. Opera qui la prudenza del diritto, nel suo classico senso di recta ratio agibilium, cioè virtù che giudica secondo ragione, ossia con rettitudine nell’ambito pratico. Tornando a quell’esempio: “Cosa vuole? Lo condanno o lo libero?”. L’esito di questo cammino è la sentenza, frutto di un attento discernimento che conduce a un’autorevole parola di verità sul vissuto personale, mettendo quindi in luce i percorsi che da lì si possono aprire. La sentenza perciò dev’essere comprensibile per le persone coinvolte: solo così si porrà come momento di speciale rilevanza nel loro cammino umano e cristiano. Cari Prelati Uditori, da queste considerazioni che mi premeva porre alla vostra attenzione emerge come la dimensione di sinodalità consenta di mettere in risalto le caratteristiche essenziali del processo. Vi incoraggio, dunque, a proseguire con fedeltà e operosità rinnovate il vostro ministero ecclesiale al servizio della giustizia, inseparabile dalla verità e, in definitiva, dalla salus animarum. Un lavoro che manifesta il volto misericordioso della Chiesa: volto materno che si china su ogni fedele per aiutarlo a fare verità su di sé, risollevandolo dalle sconfitte e dalle fatiche e invitandolo a vivere in pienezza la bellezza del Vangelo. Rinnovo a ciascuno la mia stima e la mia gratitudine. Chiedo allo Spirito Santo di accompagnare sempre la vostra attività e di cuore vi benedico. E non dimenticate di pregare. La preghiera vi accompagni sempre. “Sono indaffarato, devo fare tante cose…”. La prima cosa che devi fare è pregare. Pregare perché il Signore ti sia vicino. E anche per conoscere il cuore del Signore: lo conosciamo nella preghiera. E i giudici pregano, e devono pregare, il doppio o tre volte di più. Per favore, non dimenticatevi di pregare anche per me, si capisce. Grazie

_____________________________________________

[1] Cfr Bolla Misericordiae Vultus, 5: AAS 107 [2015], 402.

[2] Allocuzione alla Rota Romana, 2 ottobre 1944: AAS 36 [1944], 281.

[3] Cfr Gv 8,32.

Indietro

07/01/22

La pedofilia nella giurisprudenza rotale.

Per pedofilia si intende la ricerca dello stimolo sessuale in maniera esclusiva o preferenziale per persone, del proprio o dell'altro sesso, non ancora genitalmente mature. E' l'espressione di uno stato di malattia o di anomalia strutturale del soggetto, ma più frequentemente è la manifestazione di una disarmonica maturazione sessuale o di una condizione di grave disagio psicoaffettivo di personalità.

Secondo la giurisprudenza rotale (Coram Jaeger, 4 giugno 2013), tale situazione comporta la nullità del matrimonio, principalmente a causa del fatto che la ricerca della soddisfazione sessuale del pedofilo è assolutamente egoistica e prevaricante, al punto da perseguire il proprio godimento sessuale sapendo di infliggere alla psicologia delicata e fragile di un minore traumi devastanti, dimostrandosi incapace di stabilire una valida e paritaria relazione affettiva/sessuale con l'altro coniuge e di assumere gli obblighi essenziali nei confronti della prole.

Indietro

07/12/21

L'omosessualità nella giurisprudenza rotale.

Per la prima volta l’omosessualità “comparve”, nella metà del XX secolo, come categoria diagnostica di disturbo mentale nella classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dell’International Classification of Diseases (ICD) e in quella dell’American Psychiatric Association (APA). 

Solo nei lavori di revisione del secondo Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) che portarono alla pubblicazione del DSM-III nel 1974, l’APA iniziò l’iter di eliminazione dell’omosessualità dalla classificazione dei disturbi mentali, includendo in un’unica categoria, quella di Disturbi dell’Identità di Genere (DIG), ogni malessere persistente riguardante il proprio sesso assegnato, qualunque sia l’orientamento sessuale.

Al netto delle precisazioni di cui sopra, l'omosessualità ha tuttora - per la Chiesa - una evidente rilevanza in termini di capacità di effettuare un'adeguata e ponderata scelta matrimoniale. Secondo la giurisprudenza rotale, affinché l'omosessualità possa causare l'incapacità matrimoniale, essa, oltre che presente al tempo delle nozze, deve essere "grave", intendendosi con quest'ultimo termine una tendenza omosessuale esclusiva o preferenziale (non occasionale o transitoria), da valutarsi soprattutto tramite un perito. 

Per la Chiesa, per potersi sposare è necessaria la capacità di costruire una comunità di vita coniugale che per sua natura è eterosessuale. Entrambi i coniugi, dunque, non devono solo essere un uomo e una donna, ma ciascuno deve essere sessualmente ed affettivamente orientato verso il sesso opposto. Ciò rappresenta il presupposto perché si abbia un'autentica donazione coniugale. Per questo motivo, dal punto di vista canonico, la rilevanza incapacitante dell'omosessualità è da collocarsi sia sul piano dell'assunzione di uno o di un altro specifico dovere coniugale, sia su quello della radicale incapacità alla donazione coniugale.

Indietro

La tua richiesta è stata inviata con successo!


Sarà nostra cura contattarvi appena possibile, al massimo entro 48 ore.
Grazie per aver scelto il nostro studio legale.
OK

Il tuo messaggio è stato inviato con successo!


Sarà nostra cura contattarvi appena possibile, al massimo entro 48 ore.
Grazie per aver scelto il nostro studio legale.
OK