29/11/24
CYBER DATING VIOLENCE: QUANDO LA VIOLENZA VEDE PROTAGONISTI I SOCIAL MEDIA
21/10/24
LA CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Il 5 settembre 2024 a Vilnius, Lituania, è stata firmata la
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA, i diritti umani, la
democrazia e lo Stato di diritto. Il Trattato rappresenta il primo accordo
internazionale giuridicamente vincolante in materia di IA e ha lo scopo di
bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico democratico.
30/08/24
Il nuovo pacchetto antiriciclaggio approvato dal Consiglio d’Europa
Il Consiglio d’Europa ha adottato il 30 maggio 2024 un
pacchetto di nuove norme per il contrasto al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo. Esso comprende: 1) la prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 2) i
meccanismi che gli stati membri devono istituire per prevenire l'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica la Direttiva (UE) n. 2019/1937, e modifica e abroga la Direttiva (UE)
n. 2015/849; 3) il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e
(UE) n. 1095/2010. I testi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE lo
scorso 19 giugno 2024; il Regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni
dopo l'entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per
recepire alcune parti della Direttiva antiriciclaggio e tre anni per recepirne
altre parti.
01/08/24
DIRETTIVA (UE) 2024/1385 SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA
In data 13 giugno 2024 è entrata in vigore la Direttiva UE
14 maggio 2024, n. 2024/1385/UE sulla lotta alla violenza contro le donne e
alla violenza domestica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 24 maggio 2024, Serie L, alla quale gli Stati membri sono
tenuti ad allinearsi entro il 14 giugno 2027. La direttiva cerca di fornire un
quadro giuridico generale volto a prevenire e combattere efficacemente la
violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. La
direttiva fornisce delle definizioni delle nozioni di “violenza contro le
donne” e di “violenza domestica” e individua una serie di atteggiamenti dei
quali chiede agli Stati membri la punizione come reati: mutilazioni genitali
femminili (art. 3); matrimonio forzato (art. 4); condivisione non consensuale di
materiale intimo o manipolato (art. 5); stalking online (art. 6); molestie
online (art. 7); istigazione alla violenza o all'odio online (art. 8).
Ulteriori misure concernono la protezione delle vittime e l’accesso alla
giustizia, l'assistenza alle vittime, la raccolta di dati, la prevenzione dei
reati, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri.
17/01/23
RIFORMA CARTABIA: RITO UNICO PER SEPARAZIONI E DIVORZI E SENTENZA SULLO STATUS
Con l’espressione udienza
presidenziale ci si riferisce all’udienza di comparazione dei coniugi davanti
al presidente del tribunale, nella quale vengono assunti i provvedimenti
temporanei necessari per la tutela dei coniugi e dei figli.
Con la nuova legge di
bilancio, che accelera sul debutto della riforma del processo civile, i coniugi
saranno “ obbligati “ a dedurre prima dell’udienza, tutti gli elementi del loro
contrasto, prevedendo il nuovo sistema, l’eliminazione dell’udienza
presidenziale.
Questa decisione, oltre a
suscitare diverse perplessità, soprattutto per le misure concernenti le
procedure minorili, pone spontanea la domanda riguardo l’emissione della sentenza
parziale di separazione.
Durante la causa infatti
è – comunque – possibile chiedere, ed ottenere, subito nell’udienza
presidenziale una “sentenza parziale” di divorzio sullo status, che
consente di ottenere lo “stato civile libero”, e quindi di poter risposarsi,
convolando immediatamente a nuove nozze.
Il riferimento normativo
per quanto riguarda la sentenza parziale di divorzio è rappresentato dall’art.
709 bis c.p.c. che afferma “ all’udienza davanti al giudice istruttore si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo,
e del quarto al decimo. Si applicà altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il
processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei
figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non
definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto
appello immediato che è deciso in camera di consiglio”.
La Corte di Cassazione
con il provvedimento n. 6145/2018 della VI Sezione Civile ha
precisato che la sentenza parziale di separazione, nonostante la
causa prosegua poi per l’addebito o per altre statuizioni, è
giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di
uno dei coniugi nei confronti dell’altro che rende intollerabile la convivenza.
La pronuncia immediata sullo status consente, secondo la Corte, di
evitare condotte processuali dilatorie che possono incidere negativamente sui
diritti di una delle parti.
A detta di ciò Con la
nuova legge di bilancio, l’eliminazione dell’udienza presidenziale, inciderà
sull’emissione e il rilascio della sentenza parziale di separazione?
13/01/23
Ammissione di nuove prove nel processo penale: il saggio grafico
In tema di poteri
istruttori del giudice, l'art. 507 rappresenta una norma di cruciale
importanza, in quanto attribuisce allo stesso la facoltà di disporre, anche
d'ufficio e solo una volta terminata l'acquisizione delle prove, l'assunzione
di nuovi mezzi di prova, se risulta assolutamente necessario.
Attraverso l'attribuzione
di tali poteri istruttori è stata introdotta una deroga al principio
dispositivo sancito dall' art. 190 c.p.p, in virtù del quale il diritto alla
prova è prerogativa delle parti; deroga che si è resa necessaria al fine di
fronteggiare eventuali situazioni di incompletezza istruttoria, consentendo,
così, al giudice di giungere ad una completa rappresentazione del fatto. Tale
potere di iniziativa probatoria si giustifica quindi alla luce di un’incertezza
relativa ad una istruzione dibattimentale incompleta, che necessita di
ulteriori acquisizioni, al fine di consentire all'organo giudicante di giungere
all'emissione della sentenza in una situazione di completezza probatoria.
Affinché il giudice possa
ammettere d'ufficio nuove prove sono necessarie alcune precise condizioni:
- Innanzitutto, occorre che sia terminata
l'acquisizione delle prove richieste dalle parti, nonché la lettura degli atti
consentiti;
-
In secondo luogo, il ricorso all'art. 507
può aversi solo se l'assunzione della nuova prova risulti "assolutamente
necessaria". Tale assoluta necessità sussiste quando il mezzo di prova
risulta dagli atti del giudizio e la sua assunzione appare decisiva.
-
Infine, deve sussistere il carattere di
novità del mezzo di prova richiesto.
Con particolare attenzione al saggio grafico, questo si
configura come uno strumento di indagine fondamentale per il lavoro peritale. Il
giudice può disporre l’acquisizione del saggio grafico che deve essere
rilasciato dalla persona la cui firma o scrittura è oggetto di verifica, oppure
può essere richiesto dal perito nominato che potrà procedere in tal senso, dopo
aver ricevuto l’autorizzazione dal giudice. L’acquisizione di quest’ultimo avviene,
più specificatamente, ex art. 75 disp.att.c.p.p. che riconosce al giudice, nei
procedimenti per falsità in atti, di
disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una
scrittura di comparazione, facendo menzione dell'eventuale rifiuto
dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della
scrittura.
Il rilascio di saggio grafico non può essere
equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di
violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e,
pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga
la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione
senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei
difensori. (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 marzo 2013, n. 16400).
10/01/23
Legge di Bilancio 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".
Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie. - Taglio del cuneo fiscale per l'anno 2023. Incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico.
- Incremento della dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacolo. Incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del "Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET" a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
- Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. In via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
- Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale). Estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.
- Modifiche al trattamento cosiddetto "Opzione Donna". Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.
- Incremento dei trattamenti previsti dal Fondo per le vittime dell'amianto. Dal primo gennaio 2023, è elevata dal 15 al 17% della rendita in godimento la prestazione aggiuntiva a carico dell'INAIL e da 10.000 a 15.000 euro la prestazione di importo fisso i favore dei malati di mesotelioma.
- Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza. Previsto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
- Agevolazione per l'assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anni. Analoga agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani. Esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.
- Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragili. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
- Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell'85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
- Nuove linee di indirizzo per la gestione degli enti previdenziali. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell'INPGI. Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta, che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all'approvazione ministeriale.
- Riforma del Reddito di Cittadinanza. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e, nell'ottica di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all'abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'anno 2024.
- Istituzione del Fondo per la sperimentazione del Reddito Alimentare, del Fondo per le periferie inclusive e del Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, pertanto, il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del trattamento, la platea dei beneficiari, nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Fondo per le periferie inclusive". I criteri di gestione saranno previsti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Il Fondo avrà una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
- Presentazione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ISEE. A decorrere dal primo luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
- Nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione e proroghe di trattamenti di sostegni al reddito. Stanziate ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione per il rifinanziamento: - del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, per l'anno 2023; - di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio; - delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center; - dell'integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche; - per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.
- Una tantum per i pubblici dipendenti. Nel solo anno 2023, sarà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
- Riconoscimento dell'indennità di amministrazione per il personale di INL e ANPAL. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Nuove risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e il Fondo per la crescita sostenibile. Nuove importanti risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché per il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Versati 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il Piano nazionale di azione contro tratta e sfruttamento. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.
- Novità nella disciplina delle prestazioni occasionali. Anzitutto, è prevista l'applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. È abrogata la previsione che richiedeva, nell'ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale. Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
- Incremento dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Dal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
- Congedo parentale. Previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all'80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
- Previsione del "buono portuale". Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione.
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23/12/22
Va disapplicato il decreto del Ministero dell’Interno che obbliga alla dicitura “padre” e “madre” sulle carte di identità per i minorenni.
23/11/22
Condhotel in Lombardia: nuovo regolamento regionale.
14/09/22
Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
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Responsabilità ex art. 2052 c.c. per danno cagionato da animali.
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La riforma del processo civile e le modifiche apportate alla negoziazione assistita.
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La nuova formulazione dell'art. 709 ter cpc per la soluzione dei contrasti tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole.
La Legge
sull’affidamento condiviso (Legge n. 54, 8 febbraio 2006, ha introdotto il
principio della bi-genitorialità a tutela del minore, il quale ha diritto a
ricevere supporto affettivo e risorse di mantenimento da entrambi i genitori. A volte però accade che l’esercizio della
bi-genitorialità sia reso difficile dal comportamento di uno dei genitori che
non adempie ai propri obblighi o che addirittura si comporti in modo
pregiudizievole per la crescita dei figli. Il legislatore quindi ha predisposto
uno strumento per la soluzione di contrasti tra genitori in ordine
all’esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole, che è l’art. 709
ter cpc, che interviene in tutte le questioni riguardanti l’istruzione,
l’educazione, la salute, ovvero le controversie relative alle modalità
dell’affidamento, come i diritti di visita, i tempi di permanenza o il genitore
che ostacola l’altro nel rapporto con il figlio, o ancora in tutte le questioni
relative alla decisione unilaterale del genitore collocatario di mutare il
luogo di residenza proprio e del figlio, quelle relative all’educazione dei
figli, come l’individuazione della scuola, l’scrizione del figlio al catechismo,
ecc., nonché in tutti quei casi in cui il comportamento del genitore arrechi un
pregiudizio al minore.
Il procedimento ex
art.709 ter c.p.c. può essere instaurato sia in via principale che in via
incidentale, nei giudizi di separazione o di divorzio, ovvero nei casi di
affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. Il presupposto applicativo di
tale procedimento è rappresentato dalla presenza di un provvedimento (sentenza,
decreto di omologa o provvedimenti provvisori), relativo all’esercizio della
responsabilità genitoriale, o delle modalità di affidamento della prole minorenne.
La legge 206/2021 ha
apportato alcune modifiche all’art. 709 ter. Il nuovo testo testualmente
recita:
“Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine
all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità
dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i
procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di
residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e
adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che
comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento
delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e
può, anche congiuntamente:
1)
ammonire il genitore inadempiente;
2)
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti
del minore;
3)
disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti
dell'altro anche individuando la somma
giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei
provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce
titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o
inosservanza ai sensi dell'articolo 614 bis;
4)
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
Cassa delle ammende.
I
provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi
ordinari”.
Con la riformulazione del numero 3) il legislatore ha quindi voluto prevedere la possibilità per il giudice, che intenda condannare uno dei due genitori al risarcimento dei danni a favore dell’altro, di fissare altresì la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
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L'amministrazione dei beni della comunione legale.
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Il riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni dopo la L. 26 novembre 2021, n. 206.
La riforma del diritto di famiglia (L. 26 novembre 2021, n. 206) si è
occupata anche di modificare il riparto delle competenze tra Tribunale
ordinario e Tribunale per i Minorenni, riscrivendo l'intero art. 38 disp. att.
c.c. (la norma perderà efficacia - tra il 2024 e il 2025 - entrerà a regime il
Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).
Il nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c. è il seguente:
"Sono di competenza del tribunale
per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo
comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma,
del Codice Civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti
previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del Codice Civile, anche se instaurati
su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato
successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli
articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile,
dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge
1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni,
d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti
temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al
tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua.
I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro
efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con
provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della
procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di
trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario,
provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura
della Repubblica presso il tribunale ordinario.
Il tribunale per i minorenni è competente
per il ricorso previsto dall'articolo 709 ter del codice di procedura civile
quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un
procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del Codice Civile.
Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento
previsto dall'articolo 709 ter del codice di procedura civile davanti al
tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza
indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli
opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e
trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il
procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale
ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati,
modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.
Sono emessi dal tribunale ordinario i
provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la
competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di
affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le
azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono
immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il
provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone
davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni".
La Riforma ha quindi riplasmato l'art. 38
disp. att. c.c. E' stata mantenuta la competenza del Tribunale per i Minorenni
per le autonome domande de potestate (artt. 330, 332, 333, 334 e 335), quelle
di autorizzazione del minore ultrasedicenne a contrarre matrimonio (art.84/90
c.c.) e a continuare nell'esercizio dell'impresa (art. 371, ultimo comma c.c.),
quelle di autorizzazione al riconoscimento del figlio incestuoso (art. 251
c.c.) e relative alle domande degli ascendenti a mantenere rapporti
significativi con i minori (art. 317 bis c.c.).
E' stata invece spostata la competenza
sull'autorizzazione al riconoscimento del figlio da parte del genitore
infrasedicenne (art. 250, ultimo comma c.c.) al Tribunale per i Minorenni; è
stata fissata la competenza del Tribunale ordinario per tutte le domande de
potestate (limitazione o decadenza dell'esercizio della responsabilità
genitoriale) in tutti i casi in cui sia pendente o risulti anche
successivamente instaurato innanzi al Tribunale ordinario un procedimento di
separazione, di divorzio, di regolamentazione dell'esercizio della
responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, o di modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio.
La vis actractiva a
favore del Tribunale opererà anche nell’ipotesi di azione di stato esercitata prima
o dopo l’inizio del giudizio minorile, davanti al Tribunale ordinario
(riconoscimento ex art. 250 c.c., impugnazione del riconoscimento per difetto
di veridicità ex art. 263 e seguenti c.c., dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità ex art. 269 c.c.). Non opererà invece nell’ipotesi di
azione di disconoscimento della paternità e del reclamo e della contestazione
dello stato di figlio.
È altresì di competenza
del Tribunale per i Minorenni il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. qualora
sia già pendente o sia instaurato successivamente un procedimento de potestate
innanzi al Giudice minorile.
È previsto anche che
tutte le volte in pendono contemporaneamente innanzi al Tribunale per i Minorenni
un giudizio de potestate e, innanzi al Tribunale ordinario, un procedimento
della crisi familiare o un’azione di stato, il Giudice minorile (d’ufficio o su
istanza di parte), entro 15 giorni dalla richiesta, può adottare tutti i
provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e deve trasmettere
gli atti al Tribunale ordinario, il quale disporrà la riunione dei due
procedimenti davanti a lui.
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Nomina e poteri del Curatore speciale (dopo la riforma della L. 26 novembre 2021, n. 206).
Art. 78.(Curatore speciale).Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza,e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, allapersona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatorespeciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al qualespetta la rappresentanza o l'assistenza.Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale alrappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.((Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore,anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbiachiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi igenitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenzadell'altro;2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga allaluce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precludernel'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi igenitori;4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiutoquattordici anni.))((In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quandoi genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati arappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nominadel curatore deve essere succintamente motivato)).
Art. 80.(Provvedimento di nomina del curatore speciale).L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone alconciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti alquale s'intende proporre la causa. ((Se la necessità di nominare uncuratore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di naturacautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede)).Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentitepossibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo ècomunicato al pubblico ministero affinché' provochi, quando occorre,i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza oassistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazionenon riconosciuta.((Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nelprovvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabileadottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanzasostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto.Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori cheesercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblicoministero possono chiedere con istanza motivata al presidente deltribunale o al giudice che procede, che decide con decreto nonimpugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perchémancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina)).
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Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
LEGGE
4 maggio 1983, n. 184
Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
(Vigente al: 31-3-2022)
TITOLO I
((PRINCIPI GENERALI))
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
1. Il minore ha
diritto di crescere ed essere educato nell'ambito
della propria famiglia.
2. Le condizioni di
indigenza dei genitori o del genitore esercente
la ((responsabilita')) genitoriale non possono essere di
ostacolo
all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.
A tal
fine a favore della famiglia sono disposti interventi di
sostegno e
di aiuto.
3. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel
rispetto
della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di
prevenire
l'abbandono e di consentire al minore di essere educato
nell'ambito
della propria famiglia. Essi promuovono altresi' iniziative
di
formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e
l'adozione e di
sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare,
organizzano
corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli
operatori
sociali nonché' incontri di formazione e preparazione per le
famiglie
e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione
minori.
I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o
associazioni
senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei
minori e
delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al
presente comma.
4. Quando la famiglia
non è in grado di provvedere alla crescita e
all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui
alla
presente legge.
5. Il diritto del
minore a vivere, crescere ed essere educato
nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione
di sesso,
di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto
della
identità culturale del minore e comunque non in contrasto
con i
principi fondamentali dell'ordinamento.
((TITOLO IBIS.
DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE))
ART. 2.
1. Il minore
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai
sensi
dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente
con
figli minori, o ad una persona singola, in grado di
assicurargli il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di
cui egli ha bisogno.
1-bis. Gli enti
locali possono promuovere la sensibilizzazione e la
formazione di affidatari per favorire l'affidamento
familiare dei
minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria
rispetto al
ricovero in una struttura di accoglienza.
1-ter.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; gli
enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili
nei
propri bilanci.
2. Ove non sia
possibile l'affidamento nei termini di cui al comma
1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunità di
tipo
familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza
pubblico o
privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino
a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di
provenienza.
Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può
avvenire
solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità
e urgenza l'affidamento può essere
disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3.
((3-bis. I
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono
indicare espressamente le ragioni per le quali non si
ritiene
possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le
ragioni
per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento
ad una
famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4,
comma 3)).
4. Il ricovero in
istituto deve essere superato entro il 31
dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove
cio' non
sia possibile, mediante inserimento in comunita' di tipo
familiare
caratterizzate da organizzazione e da rapporti
interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito
delle proprie competenze e sulla base di
criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,
definiscono gli standard minimi dei servizi e
dell'assistenza che
devono essere forniti dalle comunita' di tipo familiare e
dagli
istituti e verificano periodicamente il rispetto dei
medesimi.
ART. 3.
1. I legali
rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e
degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i
poteri
tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I
del titolo
X del libro primo del codice civile, fino a quando non si
provveda
alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali
l'esercizio della
((responsabilita' genitoriale)) o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti
dal comma 1, entro trenta giorni
dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono
proporre
istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che
prestano
anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle
comunita' di
tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o
privati non
possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i
genitori riprendano l'esercizio della
((responsabilita' genitoriale)), le comunita' di tipo
familiare e gli
istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al
giudice
tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale
esercizio.
ART. 4.
1. L'affidamento
familiare e' disposto dal servizio sociale locale,
previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore
esercente la
responsabilita' genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il
minore che
ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'
inferiore, in
considerazione della sua capacita' di discernimento. Il
giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.
2. Ove manchi
l'assenso dei genitori esercenti la responsabilita'
genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i
minorenni. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento
di affidamento familiare devono essere
indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i
tempi e i
modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario,
e le
modalita' attraverso le quali i genitori e gli altri
componenti il
nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.
Deve
altresi' essere indicato il servizio sociale locale cui e'
attribuita
la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la
vigilanza
durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente
informati
il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a
seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il
servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del
programma di
assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento, deve
riferire
senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i
minorenni del
luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento
di
particolare rilevanza ed e' tenuto a presentare una
relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla
sua
presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle
condizioni di
difficolta' del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento
di cui al comma 3, deve inoltre essere
indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento
che deve
essere rapportabile al complesso di interventi volti al
recupero
della famiglia d'origine. Tale periodo non puo' superare la
durata di
ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i
minorenni,
qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al
minore.
5. L'affidamento
familiare cessa con provvedimento della stessa
autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del
minore, quando
sia venuta meno la situazione di difficolta' temporanea
della
famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in
cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
5-bis. Qualora,
durante un prolungato periodo di affidamento, il
minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni
del capo
II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti
dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo
adottare,
il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione,
tiene conto
dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e
duraturo
consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a
seguito di un periodo di affidamento, il minore
faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in
affidamento ad
altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque
tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la
continuita'
delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi
durante
l'affidamento.
5-quater. Il giudice,
ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis
e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei
servizi
sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici
o anche
di eta' inferiore se capace di discernimento.
((5-quinquies. Nel
caso di minore rimasto privo di un ambiente
familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata
volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o
divorziato,
dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione
civile e'
cessata, dal convivente o da persona legata al genitore
stesso, anche
in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente,
eseguiti
i necessari accertamenti, provvede privilegiando la
continuita' delle
relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i
parenti
fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o
sorelle, il
tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la
continuita'
affettiva tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione
del tribunale competente, i servizi
sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un
adeguato
sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno
volte a
garantire il diritto allo studio e l'inserimento
nell'attivita'
lavorativa)).
6. Il giudice
tutelare, trascorso il periodo di durata previsto,
ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti
il
servizio sociale locale interessato ed il minore che ha
compiuto gli
anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione
della sua capacita' di discernimento, richiede, se
necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una
comunita'
di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o
privato.
ART. 5.
1. L'affidatario deve
accogliere presso di se' il minore e
provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e
istruzione,
tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non
vi sia
stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice
civile,
o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall'autorita'
affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni
dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso
l'affidatario
esercita i poteri connessi con la responsabilita'
genitoriale in
relazione agli ordinari rapporti con la istituzione
scolastica e con
le autorita' sanitarie. ((L'affidatario o l'eventuale
famiglia
collocataria devono essere convocati, a pena di nullita',
nei
procedimenti civili in materia di responsabilita'
genitoriale, di
affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato
ed hanno
facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del
minore)).
2. Il servizio
sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su
disposizione del giudice ovvero secondo le necessita' del
caso,
svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i
rapporti
con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa
del minore
secondo le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle
competenze
professionali delle altre strutture del territorio e
dell'opera delle
associazioni familiari eventualmente indicate dagli
affidatari.
3. Le norme di cui ai
commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una
comunita' di tipo
familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza
pubblico
o privato".
4. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilita'
finanziarie dei
rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di
aiuto
economico in favore della famiglia affidataria.
TITOLO II
DELL'ADOZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 6.
1. L'adozione e'
consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno
tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere
avuto
luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di
fatto.
2. I coniugi devono
essere affettivamente idonei e capaci di
educare, istruire e mantenere i minori che intendano
adottare.
3. L'eta' degli
adottanti deve superare di almeno diciotto e di non
piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.
4. Il requisito della
stabilita' del rapporto di cui al comma 1
puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano
convissuto
in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un
periodo di
tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni
accerti la
continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo
a tutte
le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al
comma 3 possono essere derogati, qualora il
tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione
derivi
un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non e' preclusa
l'adozione quando il limite massimo di eta'
degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura
non
superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di
figli
((anche)) adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore,
ovvero
quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del
minore gia'
dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi
coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti
successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini
dell'adozione
l'avere gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare
richiesta
di adottare piu' fratelli, ovvero la disponibilita'
dichiarata
all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni
indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle
persone handicappate".
8. Nel caso di
adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni
o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 5
febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti
locali possono
intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei
limiti delle
disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, con
specifiche
misure di carattere economico, eventualmente anche mediante
misure di
sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino
all'eta' di
diciotto anni degli adottati.
ART. 7.
((1. L'adozione e'
consentita a favore dei minori dichiarati in
stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il
quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo'
essere adottato se non presta personalmente il proprio
consenso, che
deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta'
predetta
nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque
essere
revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha
compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha un'eta' inferiore, deve essere
sentito,
in considerazione della sua capacita' di discernimento)).
CAPO II
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'
ART. 8.
1. Sono dichiarati in
stato di adottabilita' dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di
cui sia
accertata la situazione di abbandono perche' privi di
assistenza
morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti
tenuti a
provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia
dovuta a causa
di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di
abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si
trovino presso
istituti di assistenza pubblici o privati o comunita' di
tipo
familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa
di forza maggiore quando i soggetti di cui al
comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi
sociali
locali ((, anche all'esito della segnalazione di cui
all'articolo
79-bis,)) e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal
giudice.
4. Il procedimento di
adottabilita' deve svolgersi fin dall'inizio
con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli
altri
parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.
ART. 9.
1. Chiunque ha
facolta' di segnalare all'autorita' pubblica
situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici
ufficiali, gli
incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un
servizio di
pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al
procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo in cui
il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in
situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio
ufficio.
2. Gli istituti di
assistenza pubblici o privati e le comunita' di
tipo familiare devono trasmettere semestralmente al
procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove
hanno
sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con
l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della
localita' di
residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore
della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le
necessarie
informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di
dichiarare
l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati
presso
le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza
pubblici
o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano
in
situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con
relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni
negli
istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al
comma 2.
Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non
essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora
l'accoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve,
trascorso
tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della
segnalazione
puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti
familiari o
adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso
termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve
essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi
non sia
parente entro il quarto grado il figlio minore per un
periodo non
inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo'
comportare
la decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) sul
figlio a norma
dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della
procedura di
adottabilita'.
ART. 10.
1. Il presidente del
tribunale per i minorenni o un giudice da lui
delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma
2,
provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo
allo
stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente,
all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli
organi di
pubblica sicurezza, piu' approfonditi accertamenti sulle
condizioni
giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha
vissuto e
vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di
abbandono.
2. All'atto
dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i
genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che
abbiano
rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il
presidente del tribunale per i minorenni li invita a
nominare un
difensore e li informa della nomina di un difensore di
ufficio per il
caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal
difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti
disposti dal
tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e
prendere
visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo
previa
autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale puo'
disporre in ogni momento e fino
all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento
provvisorio
nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento
temporaneo
presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la
sospensione
della ((responsabilita' genitoriale)) dei genitori sul
minore, la
sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la
nomina di
un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente
necessita', i provvedimenti di cui al comma 3
possono essere adottati dal presidente del tribunale per i
minorenni
o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale,
entro trenta giorni, deve confermare, modificare o
revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma
4. Il
tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento
del
pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed
assunta
ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il
minore
che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'
inferiore,
in considerazione della sua capacita' di discernimento. I
provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico
ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli
articoli
330 e seguenti del codice civile.
ART. 11.
Quando dalle indagini
previste nell'articolo precedente risultano
deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti
parenti
entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con
il
minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare
lo stato
di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai
sensi
dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni
decide
nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non
risulti l'esistenza di genitori ((...)) che
abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o
maternita' sia
stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i
minorenni, senza
eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente
alla
dichiarazione dello stato di adottabilita' a meno che non vi
sia
richiesta di sospensione della procedura da parte di chi,
affermando
di essere uno dei genitori ((...)), chiede termine per
provvedere al
riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal
tribunale per
un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il
minore sia
assistito dal genitore ((...)) o dai parenti fino al quarto
grado o
in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto
con il
genitore ((...)).
Nel caso di non
riconoscibilita' per difetto di eta' del genitore,
la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino al compimento
del
sedicesimo anno di eta' del genitore ((...)), purche'
sussistano le
condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento
del
sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore
sospensione per
altri due mesi. ((Il genitore autorizzato al riconoscimento
prima del
compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250,
quinto
comma, del codice civile, puo' chiedere ulteriore
sospensione per
altri due mesi dopo l'autorizzazione.))
Ove il tribunale
sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi
precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore
provvisorio.
Se entro detti
termini viene effettuato il riconoscimento, deve
dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono
morale e
materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato
il
riconoscimento, si provvede senza altra formalita' di
procedura alla
pronuncia dello stato di adottabilita'.
Il tribunale, in ogni
caso, anche a mezzo dei servizi locali,
informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o
comunque quello
reperibile, che si possono avvalere delle facolta' di cui al
secondo
e terzo comma.
Intervenuta la
dichiarazione di adottabilita' e l'affidamento
preadottivo, il riconoscimento e' privo di efficacia. Il
giudizio per
la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' e'
sospeso di
diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione
divenuta
definitiva.
ART. 12.
Quando attraverso le
indagini effettuate consta l'esistenza dei
genitori o di parenti entro il quarto grado indicati
nell'articolo
precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con
il
minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del
tribunale per i
minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione,
entro un
congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i
genitori o i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la
loro
audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni
del luogo
della loro residenza.
In caso di residenza
all'estero e' delegata l'autorita' consolare
competente.
Udite le
dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente
del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne
ravvisi
l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori
o ai
parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale,
il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore,
stabilendo al
tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi
direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai
quali puo'
essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi
rapporti
tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il
giudice delegato puo', altresi', chiedere al
pubblico ministero di promuovere l'azione per la
corresponsione degli
alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo
stesso,
dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ((ai sensi del
comma 3
dell'articolo 10)).
ART. 13.
Nel caso in cui i
genitori ed i parenti di cui all'articolo
precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia
conosciuta la
residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i
minorenni
provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140
e 143 del
codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite
gli organi
di pubblica sicurezza.
ART. 14.
(( 1. Il tribunale
per i minorenni puo' disporre, prima della
dichiarazione di adottabilita', la sospensione del
procedimento,
quando da particolari circostanze emerse dalle indagini
effettuate
risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse
del
minore. In tal caso la sospensione e' disposta con ordinanza
motivata
per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione e'
comunicata ai servizi sociali locali
competenti perche' adottino le iniziative opportune)).
ART. 15.
1. A conclusione
delle indagini e degli accertamenti previsti dagli
articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono
di cui
all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e'
dichiarato
dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti
convocati ai sensi degli articoli 12 e
13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei
soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato
il persistere della mancanza di assistenza morale e
materiale e la
non disponibilita' ad ovviarvi;
((c) le prescrizioni
impartite ai sensi dell'articolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori ovvero
e'
provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei
genitori
in un tempo ragionevole.))
2. La dichiarazione
dello stato di adottabilita' del minore e'
disposta dal tribunale per i minorenni in camera di
consiglio con
sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il
rappresentante
dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della
comunita' di
tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la
persona cui
egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il
tutore, ove
esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e
anche il
minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita'
di
discernimento.
3. La sentenza e'
notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo
12, al
tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con
contestuale
avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione
nelle
forme e nei termini di cui all'articolo 17.
ART. 16.
(( 1. Il tribunale
per i minorenni, esaurita la procedura prevista
nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano
i
presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita'
dichiara
che non vi e' luogo a provvedere.
2. La sentenza e'
notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo
12,
nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il
tribunale
per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni
nell'interesse del
minore.
3. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile)).
ART. 17.
(( 1. Avverso la
sentenza il pubblico ministero e le altre parti
possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello,
sezione per
i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La
Corte,
sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni
altro
opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di
consiglio e
provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro
quindici
giorni dalla pronuncia. La sentenza e' notificata d'ufficio
al
pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la
sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per
Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i
motivi di
cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del
codice
di procedura civile. Si applica altresi' il secondo comma
dello
stesso articolo.
3. L'udienza di
discussione dell'appello e del ricorso deve essere
fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi
atti
introduttivi)).
ART. 18.
(( 1. La sentenza
definitiva che dichiara lo stato di adottabilita'
e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i
minorenni,
su apposito registro conservato presso la cancelleria del
tribunale
stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il
decimo giorno
successivo a quello della comunicazione che la sentenza di
adottabilita' e' divenuta definitiva. A questo effetto, il
cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare
immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i
minorenni)).
ART. 19.
Durante lo stato di
adottabilita' e' sospeso l'esercizio della
((responsabilita' genitoriale)).
Il tribunale per i
minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista,
e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del
minore.
ART. 20.
Lo stato di
adottabilita' cessa per adozione o per il
raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'adottando.
ART. 21.
(( 1. Lo stato di
adottabilita' cessa altresi' per revoca,
nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le
condizioni
di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla
sentenza di cui
al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca e'
pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio
o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del
tutore.
3. Il tribunale
provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
4. Nel caso in cui
sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato
di adottabilita' non puo' essere revocato)).
CAPO III
DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
ART. 22.
(( 1. Coloro che
intendono adottare devono presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale
disponibilita' ad
adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino nelle
condizioni
indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n.
104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti
delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione
di piu'
domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni,
purche' in
ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali
precedentemente
aditi. I tribunali cui la domanda e' presentata possono
richiedere
copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai
medesimi
coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi'
essere
comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla
presentazione e puo' essere rinnovata.
2. In ogni momento a
coloro che intendono adottare devono essere
fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i
minorenni, accertati previamente i requisiti
di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate
indagini
di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali
degli
enti locali singoli o associati, nonche' avvalendosi delle
competenti
professionalita' delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere, dando
precedenza nella istruttoria alle domande dirette
all'adozione di
minori di eta' superiore a cinque anni o con handicap
accertato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che
devono essere tempestivamente avviate e
concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare
la
capacita' di educare il minore, la situazione personale ed
economica,
la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi
per i quali
questi ultimi desiderano adottare il minore. Con
provvedimento
motivato, il termine entro il quale devono concludersi le
indagini
puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di
centoventi
giorni.
5. Il tribunale per i
minorenni, in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella
maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del
minore.
6. Il tribunale per i
minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove
esistano, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore
di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento,
omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza
indugio,
l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con
ordinanza.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare
espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i
minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi
dalle
indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo
di piu'
fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non
sussistano
gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al pubblico
ministero, ai
richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento
preadottivo
e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni,
annotato a cura
del cancelliere a margine della trascrizione di cui
all'articolo 18.
8. Il tribunale per i
minorenni vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice
tutelare e
dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di
accertate
difficolta', convoca, anche separatamente, gli affidatari e
il
minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al
fine di
valutare le cause all'origine delle difficolta'. Ove
necessario,
dispone interventi di sostegno psicologico e sociale)).
ART. 23.
(( 1. L'affidamento
preadottivo e' revocato dal tribunale per i
minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o
del tutore
o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo
22, comma
8, quando vengano accertate difficolta' di idonea convivenza
ritenute
non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca e'
adottato dal
tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con
decreto
motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico
ministero ed al
presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia
compiuto gli
anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in
considerazione
della sua capacita' di discernimento, gli affidatari, il
tutore e
coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di
sostegno.
2. Il decreto e'
comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il
decreto che
dispone la revoca dell'affidamento preadottivo e' annotato a
cura del
cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione
di cui
all'articolo 18.
3. In caso di revoca,
il tribunale per i minorenni adotta gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai
sensi
dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti
del codice civile)).
ART. 24.
Il pubblico ministero
e il tutore possono impugnare il decreto del
tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua
revoca,
entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla
sezione per
i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello,
sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed
effettuati ogni
altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera
di
consiglio con decreto motivato.
CAPO IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
ART. 25.
1. Il tribunale per i
minorenni che ha dichiarato lo stato di
adottabilita', decorso un anno dall'affidamento, sentiti i
coniugi
adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il
minore
di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che
abbiano
svolto attivita' di vigilanza o di sostegno, verifica che
ricorrano
tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza
altra
formalita' di procedura, provvede sull'adozione con sentenza
in
camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare
luogo
all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni
quattordici deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti
della coppia
prescelta.
((1-bis. Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche
nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi
dell'articolo 4, comma 5-bis)).
2. Qualora la domanda
di adozione venga proposta da coniugi che
hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici,
debbono
essere sentiti.
3. Nell'interesse del
minore il termine di cui al comma 1 puo'
essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei
coniugi
affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi
muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del
minore,
puo' essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro
coniuge nei
confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto,
dalla
data della morte.
5. Se nel corso
dell'affidamento preadottivo interviene separazione
tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta
nei
confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo
interesse del
minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che
decide sull'adozione e' comunicata al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di
provvedimento negativo viene meno l'affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli
opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell'articolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice
civile.
ART. 26.
(( 1. Avverso la
sentenza che dichiara se fare luogo o non fare
luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo'
essere
proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni
della
Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli
adottanti e
dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti
ed
esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia
sentenza. La
sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la
sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per
Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni
dalla
notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo
comma,
numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di
discussione dell'appello e del ricorso per
Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal
deposito dei
rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che
pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e'
immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo
18 e
comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a
margine
dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il
cancelliere
del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare
comunicazione
della definitivita' della sentenza al cancelliere del
tribunale per i
minorenni.
5. Gli effetti
dell'adozione si producono dal momento della
definitivita' della sentenza)).
ART. 27.
Per effetto
dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio
((nato nel matrimonio)) degli adottanti, dei quali assume e
trasmette
il cognome.
Se l'adozione e'
disposta nei confronti della moglie separata, ai
sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il
cognome della
famiglia di lei.
Con l'adozione
cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia
d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
ART. 28.
1. Il minore adottato
e' informato di tale sua condizione ed i
genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi
ritengono
piu' opportuni.
2. Qualunque
attestazione di stato civile riferita all'adottato
deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo
cognome e
con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e
alla
maternita' del minore e dell'annotazione di cui all'articolo
26,
comma 4.
3. L'ufficiale di
stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi
altro ente pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio
debbono
rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni,
estratti
o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di
adozione,
salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria.
Non e'
necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano
impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni
concernenti l'identita' dei genitori biologici
possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti
la
((responsabilita' genitoriale)), su autorizzazione del
tribunale per
i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi.
Il
tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e
accompagnata da
adeguata preparazione e assistenza del minore. Le
informazioni
possono essere fornite anche al responsabile di una
struttura
ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i
presupposti
della necessita' e della urgenza e vi sia grave pericolo per
la
salute del minore.
5. L'adottato,
raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere
a informazioni che riguardano la sua origine e l'identita'
dei propri
genitori biologici. Puo' farlo anche raggiunta la maggiore
eta', se
sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua
salute
psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale
per i
minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i
minorenni procede all'audizione delle persone
di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le
informazioni di
carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che
l'accesso
alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento
all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita
l'istruttoria,
il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso
alle
notizie richieste.
7. L'accesso alle
informazioni non e' consentito nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere
essere
nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (20)
8. Fatto salvo quanto
previsto dai commi precedenti,
l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di
eta'
quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti
irreperibili.
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte
Costituzionale, con sentenza 18 - 22 novembre 2013, n. 278
(in G.U. 1a s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato
"l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4
maggio 1983,
n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito
dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
nella parte
in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito
dalla
legge, che assicuri la massima riservatezza - la
possibilita' per il
giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di
non voler
essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3
novembre
2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del
figlio, ai
fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione".
TITOLO III
DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
CAPO I
DELL'ADOZIONE DI MINORI
STRANIERI
ART. 29.
((1. L'adozione di
minori stranieri ha luogo conformemente ai
principi e secondo le direttive della Convenzione per la
tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta
a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata
"Convenzione", a
norma delle disposizioni contenute nella presente legge.))
ART. 29-bis
(( 1. Le persone
residenti in Italia, che si trovano nelle
condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono
adottare un
minore straniero residente all'estero, presentano
dichiarazione di
disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in
cui
hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro
idoneita' all'adozione.
2. Nel caso di
cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,
fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e'
competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova
il luogo
della loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il
tribunale
per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i
minorenni, se non ritiene di dover
pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per
manifesta
carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni
dalla
presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita'
ai servizi
degli enti locali.
4. I servizi
socio-assistenziali degli enti locali singoli o
associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle
aziende
sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti
attivita':
a) informazione
sull'adozione internazionale e sulle relative
procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di
solidarieta'
nei confronti dei minori in difficolta', anche in
collaborazione con
gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli
aspiranti all'adozione, anche in
collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di
elementi sulla situazione personale, familiare
e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro
ambiente
sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro
attitudine
a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro
capacita' di
rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o
di uno
solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori
che essi
sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di
ogni altro
elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per
i
minorenni della loro idoneita' all'adozione.
5. I servizi
trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito
all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli
elementi
indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla
trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.))
ART. 30.
(( 1. Il tribunale
per i minorenni, ricevuta la relazione di cui
all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti
all'adozione, anche
a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli
opportuni
approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi,
decreto
motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza
dei
requisiti per adottare.
2. Il decreto di
idoneita' ad adottare ha efficacia per tutta la
durata della procedura, che deve essere promossa dagli
interessati
entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il
decreto
contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro
tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto e'
trasmesso immediatamente, con copia della
relazione e della documentazione esistente negli atti, alla
Commissione di cui all'articolo 38 e, se gia' indicato dagli
aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui
all'articolo
39-ter.
4. Qualora il decreto
di idoneita', previo ascolto degli
interessati, sia revocato per cause sopravvenute che
incidano in modo
rilevante sul giudizio di idoneita', il tribunale per i
minorenni
comunica immediatamente il relativo provvedimento alla
Commissione ed
all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di
idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca
sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini
degli
articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte
del
pubblico ministero e degli interessati.))
ART. 31.
1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il
decreto di
idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura
di
adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo
39-ter.
2. Nelle situazioni
considerate dall'articolo 44, primo comma,
lettera a), il tribunale per i minorenni puo' autorizzare
gli
aspiranti adottanti, valutate le loro personalita', ad
effettuare
direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e),
f) ed h)
del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato
che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione:
a) informa gli
aspiranti sulle procedure che iniziera' e sulle
concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche
di adozione presso le competenti autorita'
del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli
con cui
esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la
domanda di
adozione, unitamente al decreto di idoneita' ed alla
relazione ad
esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le
proposte
di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare;
c) raccoglie
dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando
che sia
accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario
riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua
famiglia di
origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte
le informazioni e tutte le notizie
riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi,
informandoli
della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed
il
minore da adottare e assistendoli in tutte le attivita' da
svolgere
nel Paese straniero;
e) riceve il consenso
scritto all'incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, proposto
dall'autorita'
straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne
autentica le
firme e trasmette l'atto di consenso all'autorita'
straniera,
svolgendo tutte le altre attivita' dalla stessa richieste;
l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti puo'
essere
effettuata anche dall'impiegato comunale delegato
all'autentica o da
un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio
giudiziario;
f) riceve
dall'autorita' straniera attestazione della sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e
concorda
con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti,
l'opportunita' di
procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende
atto del
mancato accordo e ne da' immediata informazione alla
Commissione di
cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia
richiesto dallo
Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore
o i
minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa
immediatamente la Commissione, il tribunale per i
minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di
affidamento
dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione,
trasmettendo la
documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e
alla
residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data
di inserimento del minore presso i coniugi
affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve
dall'autorita' straniera copia degli atti e della
documentazione relativi al minore e li trasmette
immediatamente al
tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle
modalita' di trasferimento in Italia e si adopera
affinche' questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei
futuri
adottanti;
m) svolge in
collaborazione con i servizi dell'ente locale
attivita' di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso
del
minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) ((LETTERA ABROGATA
DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
o) certifica,
nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del
testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai
genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
ART. 32.
1. La Commissione di
cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui
all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente
incaricato,
dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del
minore e
ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione
di cui al comma 1 non e' ammessa:
a) quando dalla
documentazione trasmessa dall'autorita' del Paese
straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e
la
constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di
adozione nello
Stato di origine;
b) qualora nel Paese
straniero l'adozione non determini per
l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio ((nato nel
matrimonio)) e la cessazione dei rapporti giuridici fra il
minore e
la famiglia di origine, a meno che i genitori ((biologici))
abbiano
espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando
l'adozione pronunciata nello Stato straniero non
produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia
d'origine, la stessa puo' essere convertita in una adozione
che
produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la
riconosce
conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di
tale
conformita', e' ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici
consolari italiani all'estero collaborano, per quanto
di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito
della
procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale
comunicazione
da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma
1,
lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a
beneficio
del minore adottando.
ART. 33.
((1. Ai minori che
non sono muniti di visto di ingresso rilasciato
ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non
sono
accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il
quarto grado
si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis,
del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286)).
2. E' fatto divieto
alle autorita' consolari italiane di concedere
a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello
Stato a
scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal
presente
Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di
cui
all'articolo 38.
3. Coloro che hanno
accompagnato alla frontiera un minore al quale
non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a
proprie spese
al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici
di
frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione
affinche'
prenda contatto con il Paese di origine del minore per
assicurarne la
migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui
al comma 1 non opera nel caso in cui, per
eventi bellici, calamita' naturali o eventi eccezionali
secondo
quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998,
n. 40, o
per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia
possibile
l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e
sempre che
sussistano motivi di esclusivo interesse del minore
all'ingresso
nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera
segnalano
l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di
coloro che
lo accompagnano.
5. Qualora sia
comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel
territorio dello Stato al di fuori delle situazioni
consentite, il
pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo
segnala
al tribunale per i minorenni competente in relazione al
luogo in cui
il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede
ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti,
ovvero
segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda
contatto con
il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi
dell'articolo
34.
ART. 34.
(( 1. Il minore che
ha fatto ingresso nel territorio dello Stato
sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di
affidamento
a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di
tutti i
diritti attribuiti al minore italiano in affidamento
familiare.
2. Dal momento
dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai
fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i
servizi
socio-assistenziali degli enti locali e gli enti
autorizzati, su
richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i
genitori
adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al
tribunale per
i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le
eventuali
difficolta' per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato
acquista la cittadinanza italiana per effetto
della trascrizione del provvedimento di adozione nei
registri dello
stato civile.))
ART. 35.
1. L'adozione
pronunciata all'estero produce nell'ordinamento
italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione
sia stata pronunciata nello Stato estero
prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale
verifica che nel
provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione
risulti la
sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali
previste
dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale
accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di
famiglia
e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse
del
minore, e se sussistono la certificazione di conformita'
alla
Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione
prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la
trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione
debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore
in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il
provvedimento
dell'autorita' straniera come affidamento preadottivo, se
non
contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato
il
diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al
superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto
affidamento
in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella
nuova
famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua
permanenza
nella famiglia che lo ha accolto e' tuttora conforme
all'interesse
del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia
l'adozione e ne
dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In
caso
contrario, anche prima che sia decorso il periodo di
affidamento
preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui
all'articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia
compiuto gli
anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i
provvedimenti da
assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere
personalmente
sentito; se di eta' inferiore ((deve essere sentito)) ove
cio' non
alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della
valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la
pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale
per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti
all'adozione hanno
la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto
previsto nell'articolo 36, non puo' comunque
essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento
di adozione riguarda adottanti non in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana
sull'adozione;
b) non sono state
rispettate le indicazioni contenute nella
dichiarazione di idoneita';
c) non e' possibile
la conversione in adozione produttiva degli
effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o
l'affidamento stranieri non si sono realizzati
tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del
minore nella famiglia adottiva si e'
manifestato contrario al suo interesse.
ART. 36.
1. L'adozione
internazionale dei minori provenienti da Stati che
hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della
Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo'
avvenire solo
con le procedure e gli effetti previsti dalla presente
legge.
2. L'adozione o
affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un
Paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di
accordi
bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a
condizione
che:
a) sia accertata la
condizione di abbandono del minore straniero
o il consenso dei genitori ((biologici)) ad una adozione che
determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato
di figlio
((nato nel matrimonio)) degli adottanti e la cessazione dei
rapporti
giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti
abbiano ottenuto il decreto di idoneita'
previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano
state
effettuate con l'intervento della Commissione di cui
all'articolo 38
e di un ente autorizzato;
c) siano state
rispettate le indicazioni contenute nel decreto di
idoneita';
d) sia stata concessa
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39,
comma 1, lettera h).
3. Il relativo
provvedimento e' assunto dal tribunale per i
minorenni che ha emesso il decreto di idoneita'
all'adozione. Di tale
provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede
a
quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione
pronunciata dalla competente autorita' di un Paese
straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al
momento
della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello
stesso e
di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene
riconosciuta
ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale
per i
minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione.
ART. 37.
1. Successivamente
all'adozione, la Commissione di cui all'articolo
38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente
tramite il
tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno
rilevanza
per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i
minorenni che ha emesso i provvedimenti
indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano
le
informazioni acquisite sull'origine del minore,
sull'identita' dei
suoi genitori ((biologici)) e sull'anamnesi sanitaria del
minore e
della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne
l'accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
ART. 37-bis
(( 1. Al minore
straniero che si trova nello Stato in situazione di
abbandono si applica la legge italiana in materia di
adozione, di
affidamento e di provvedimenti necessari in caso di
urgenza.))
ART. 38
1. Ai fini indicati
dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per le
adozioni internazionali.
2. ((COMMA ABROGATO
DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)). ((19))
3. ((COMMA ABROGATO
DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)). ((19))
4. ((COMMA ABROGATO
DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)). ((19))
5. La Commissione si
avvale di personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni
pubbliche.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
- Il D.L. 18 maggio
2006, n. 181, convertito con modificazioni
dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1,
comma
19-quinquies) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente
articolo
a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto
dall'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. medesimo.
- Il regolamento di
cui all'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. 18
maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L.
17 luglio
2006, n. 233, e' stato emanato con D.P.R. 8 giugno 2007, n.
108,
pubblicato in G.U. 25/07/2007, n. 171.
ART. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233))
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
- Il D.L. 18 maggio
2006, n. 181, convertito con modificazioni
dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1,
comma
19-quinquies) l'abrogazione del presente articolo a
decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art.
1, comma
19-quinquies del D.L. medesimo.
- Il regolamento di
cui all'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. 18
maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L.
17 luglio
2006, n. 233, e' stato emanato con D.P.R. 8 giugno 2007, n.
108,
pubblicato in G.U. 25/07/2007, n. 171.
ART. 39-bis
(( 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a
sviluppare una rete di servizi in grado di
svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul
funzionamento delle strutture e dei servizi che
operano nel territorio per l'adozione internazionale, al
fine di
garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la
definizione di protocolli operativi e
convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme
stabili di
collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari
minorili.
2. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia
in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga
per le
coppie che lo richiedano al momento della presentazione
della domanda
di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo
31, comma
3.
3. I servizi per
l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale
in
attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle
regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le
funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione
internazionale.))
ART. 39-ter
(( 1. Al fine di
ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo
39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono
essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e
composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con
idonee
qualita' morali;
b) avvalersi
dell'apporto di professionisti in campo sociale,
giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo
professionale, che
abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e
dopo
l'adozione;
c) disporre di
un'adeguata struttura organizzativa in almeno una
regione o in una provincia autonoma in Italia e delle
necessarie
strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui
intendono
agire;
d) non avere fini di
lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per
l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa
corretta
e verificabile;
e) non avere e non
operare pregiudiziali discriminazioni nei
confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi
comprese le
discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a
partecipare ad attivita' di promozione dei
diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di
cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le
organizzazioni non governative, e di attuazione del
principio di
sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di
provenienza
dei minori;
g) avere sede legale
nel territorio nazionale.))
ART. 39-quater
((ARTICOLO ABROGATO
DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151))
CAPO II
DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO
DI ADOZIONE
ART. 40.
I residenti
all'estero, stranieri o cittadini italiani, che
intendono adottare un cittadino italiano minore di eta',
devono
presentare domanda al console italiano competente per
territorio, che
la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove
si trova
il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo
domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio
nello
Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.
((Agli stranieri
stabilmente residenti in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, in luogo della procedura
disciplinata dal
primo comma si applicano le procedure stabilite nella
Convenzione per
quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita'
centrali e
degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le
disposizioni
della presente legge)).
ART. 41.
Il console del luogo
ove risiedono gli adottanti vigila sul buon
andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo
ritenga
opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni
assistenziali
italiane o straniere.
Qualora insorgano
difficolta' di ambientamento del minore nella
famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque,
fatti
incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve
immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i
minorenni che
ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo
ove risiede il minore vigila per quanto di
propria competenza perche' i provvedimenti dell'autorita'
italiana
relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede
al
rimpatrio del minore.
((Nel caso di
adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi
che hanno
ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console
dal
presente articolo sono svolte dall'autorita' centrale straniera
e
dall'ente autorizzato)).
ART. 42.
Qualora sia in corso
nel territorio dello Stato un procedimento di
adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini
italiani
residenti all'estero, non puo' essere reso esecutivo un
provvedimento
di adozione dello stesso minore pronunciato da autorita'
straniera.
ART. 43.
Le disposizioni ((di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9)) si
applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda
lo svolgimento delle funzioni consolari, si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36
del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200.
Competente ad
accertare la situazione di abbandono del cittadino
minore di eta' che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti
provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi
dell'articolo 10,
compreso se del caso il rimpatrio, e' il tribunale per i
minorenni
del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del
minore;
in mancanza di precedente domicilio nello Stato e'
competente il
tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
CAPO I
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
E DEI SUOI EFFETTI
ART. 44.
1. I minori possono
essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite
al minore da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo,
((anche
maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,))
quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel
caso in cui il minore sia figlio anche
adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore
si trovi nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e sia
orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la
constatata impossibilita' di affidamento
preadottivo.
2. L'adozione, nei
casi indicati nel comma 1, e' consentita anche
in presenza di figli.
3. Nei casi di cui
alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione
e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e'
coniugato. Se
l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione
puo'
essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da
parte di
entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui
alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta'
dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella
di coloro
che egli intende adottare.
ART. 45.
(( 1. Nel
procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo
44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando
che abbia
compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
2. Se l'adottando ha
compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere
sentito,
in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3. In ogni caso, se
l'adottando non ha compiuto gli anni
quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia
stato
sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione
deve essere disposta nel caso previsto
dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito
il legale
rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo
stesso non
puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai
sensi del
presente articolo a causa delle sue condizioni di
minorazione)).
ART. 46.
Per l'adozione e'
necessario l'assenso dei genitori e del coniuge
dell'adottando.
Quando e' negato
l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo',
ove ritenga
il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse
dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia
stato
rifiutato dai genitori esercenti la ((responsabilita'
genitoriale)) o
dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il
tribunale
puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere
l'assenso
per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad
esprimerlo.
ART. 47.
(( 1. L'adozione
produce i suoi effetti dalla data della sentenza
che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto
l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro
consenso.
2. Se uno dei coniugi
muore dopo la prestazione del consenso e
prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su
istanza
dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per
l'adozione.
3. Se l'adozione e'
ammessa, essa produce i suoi effetti dal
momento della morte dell'adottante)).
ART. 48.
Se il minore e'
adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei
genitori, la ((responsabilita' genitoriale)) sull'adottato
ed il
relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha
l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed
educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147
del
codice civile.
Se l'adottato ha beni
propri, l'amministrazione di essi, durante la
minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il
quale non
ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per
le spese
di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con
l'obbligo di
investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.
ART. 49.
(( 1. L'adottante
deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e
trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla
data della
comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in
quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del
capo I
del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L'adottante che
omette di fare l'inventario nel termine
stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato
dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo
l'obbligo
del risarcimento dei danni)).
ART. 50.
Se cessa l'esercizio
da parte dell'adottante o degli adottanti
della ((responsabilita' genitoriale)), il tribunale per i
minorenni
su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del
pubblico
ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti
opportuni
circa la cura della persona dell'adottato, la sua
rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene
conveniente che
l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia
ripreso dai
genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti
del codice civile.
ART. 51.
La revoca
dell'adozione puo' essere pronunciata dal tribunale su
domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di
quattordici
anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei
suoi
discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso
di loro
di delitto punibile con pena restrittiva della liberta'
personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore
in conseguenza dell'attentato, la revoca
dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si
devolverebbe
l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte
informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero,
l'adottante e
l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito
il pubblico ministero ed il minore, puo'
emettere altresi' i provvedimenti opportuni con decreto in
camera di
consiglio circa la cura della persona del minore, la
rappresentanza e
l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano
adottati i provvedimenti di cui al quarto
comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini
della
nomina di un tutore.
ART. 52.
Quando i fatti
previsti nell'articolo precedente sono stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il
coniuge o
i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere
pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del
pubblico
ministero.
Il tribunale, assunte
informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero,
l'adottante e
l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di
eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento,
pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale,
sentiti il pubblico ministero ed il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di
eta'
inferiore, puo' dare provvedimenti opportuni con decreto in
camera di
consiglio circa la cura della persona del minore, la sua
rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se
ritiene
conveniente che l'esercizio della ((responsabilita'
genitoriale)) sia
ripreso dai genitori.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano
adottati i provvedimenti di cui al terzo
comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine
della
nomina di un tutore.
ART. 53.
La revoca
dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero
in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli
adottanti.
Si applicano le disposizioni
di cui ai precedenti articoli.
ART. 54.
Gli effetti
dell'adozione cessano quando passa in giudicato la
sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca
e' pronunziata dopo la morte dell'adottante
per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti
sono esclusi dalla successione dell'adottante.
ART. 55.
Si applicano al
presente capo le disposizioni degli articoli 293,
294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
CAPO II
DELLE FORME DELL'ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
ART. 56.
Competente a
pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i
minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso
dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i
quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando
deve
essere manifestato personalmente al presidente del tribunale
o ad un
giudice da lui delegato.((3))
L'assenso delle
persone indicate nell'articolo 46 puo' essere dato
da persona munita di procura speciale rilasciata per atto
pubblico o
per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli
articoli 313 e 314 del codice civile, ferma
restando la competenza del tribunale per i minorenni e della
sezione
per i minorenni della corte di appello.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte
Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182
(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la
illegittimita'
costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo
comma"
nella parte in cui e' previsto il consenso anziche'
l'audizione del
legale rappresentante del minore."
ART. 57.
Il tribunale
verifica:
1) se ricorrono le
circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione
realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il
tribunale per i minorenni, sentiti i genitori
dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da
effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di
pubblica
sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui
famiglia.
L'indagine dovra'
riguardare in particolare:
((a) l'idoneita'
affettiva e la capacita' di educare e istruire
il minore, la situazione personale ed economica, la salute,
l'ambiente familiare degli adottanti;))
b) i motivi per i
quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalita'
del minore;
d) la possibilita' di
idonea convivenza, tenendo conto della
personalita' dell'adottante e del minore.
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII
DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE
ART. 58.
L'intitolazione del
titolo VIII del libro I del codice civile e'
sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone
maggiori di
eta'".
ART. 59.
L'intitolazione del
capo I del titolo VIII del libro I del codice
civile e' sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di
persone
maggiori di eta' e dei suoi effetti".
ART. 60.
Le disposizioni di
cui al capo I del titolo VIII del libro I del
codice civile non si applicano alle persone minori di eta'.
ART. 61.
L'articolo 299 del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 299. -
Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia
figlio naturale non riconosciuto dai propri
genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il
riconoscimento
successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il
cognome del
genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia
successivamente revocata.
Il figlio naturale
che sia stato riconosciuto dai propri genitori e
sia successivamente adottato, assume il cognome
dell'adottante.
Se l'adozione e'
compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome
del marito.
Se l'adozione e'
compiuta da una donna maritata, l'adottato, che
non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia
di lei".
ART. 62.
L'articolo 307 del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 307. -
Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti
previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante
contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti
o gli
ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su
domanda
dell'adottato".
ART. 63.
L'intitolazione del
capo II del titolo VIII del libro I del codice
civile e' sostituita dalla seguente: "Delle forme
dell'adozione di
persone di maggiore eta'".
ART. 64.
L'articolo 312 del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 312. -
Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le
opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le
condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione
conviene all'adottando".
ART. 65.
L'articolo 313 del
codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 313. -
Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni
altra
formalita' di procedura, provvede con decreto motivato
decidendo di
far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il
pubblico ministero, l'adottando, entro trenta
giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del
tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in
camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero".
ART. 66.
I primi due commi
dell'articolo 314 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
"Il decreto che
pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e'
trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente,
entro il
decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione, da
effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte
del
cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e
comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a
margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui
al comma precedente deve essere altresi'
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione,
passata
in giudicato".
ART. 67.
Sono abrogati: il
secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il
secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli
301, 302,
303, 308 e 310 del codice civile.
E' abrogato altresi'
il capo III del titolo VIII del libro I del
codice civile.
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
ART. 68.
Il primo comma
dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione
del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sono di
competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma,
250, 252,
262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,
ultimo comma,
nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma,
del codice
civile".
ART. 69.
In aggiunta a quanto
disposto nell'articolo 51 delle disposizioni
di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele
devono
essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i
minorenni
ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
ART. 70.
(( 1. I pubblici
ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio
che omettono di riferire alla procura della Repubblica
presso il
tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in
ragione del
proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del
codice
penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessita'
sono puniti
con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa
da lire
500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti
degli istituti di assistenza pubblici o privati
che omettono di trasmettere semestralmente alla procura
della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di
tutti i
minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono
informazioni
inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi,
sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la
multa da
lire 500.000 a lire 5.000.000)).
ART. 71.
Chiunque, in
violazione delle norme di legge in materia di
adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore,
ovvero
lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e'
punito
con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto e'
commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il
minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione,
di
vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'.
Se il fatto e'
commesso dal genitore la condanna comporta la
perdita della relativa ((responsabilita' genitoriale)) e
l'apertura
della procedura di adottabilita'; se e' commesso dal tutore
consegue
la rimozione dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui
il minore
e' affidato consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti
familiari
o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
Se il fatto e'
commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un
pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o
forense,
da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati
nei casi
di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la
pena e'
raddoppiata.
La pena stabilita nel
primo comma del presente articolo si applica
anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od
altra
utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento
con
carattere di definitivita'. La condanna comporta la
inidoneita' ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita'
all'ufficio
tutelare.
Chiunque svolga opera
di mediazione al fine di realizzare
l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la
reclusione fino
ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
ART. 72.
Chiunque, per
procurarsi danaro o altra utilita', in violazione
delle disposizioni della presente legge, introduce nello
Stato uno
straniero minore di eta' perche' sia definitivamente
affidato a
cittadini italiani e' punito con la reclusione da uno a tre
anni.
La pena stabilita nel
precedente comma si applica anche a coloro
che, consegnando o promettendo danaro o altra utilita' a
terzi,
accolgono stranieri minori di eta' in illecito affidamento
con
carattere di definitivita'. La condanna comporta
l'inidoneita' a
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita'
all'ufficio
tutelare.
ART. 72-bis
(( 1. Chiunque svolga
per conto di terzi pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri senza avere previamente
ottenuto
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera
c), e'
punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la
multa da
uno a dieci milioni di lire.
2. La pena e' della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed
i
responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le
pratiche di
cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi
previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro
che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono
dell'opera di
associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati
nelle
forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1
diminuite di
un terzo)).
ART. 73.
Chiunque essendone a
conoscenza in ragione del proprio ufficio
fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei
cui
confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in
qualsiasi modo
notizie circa lo stato di figlio ((adottivo)) e' punito con
la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a
lire
2.000.000.
Se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da
sei mesi
a tre anni.
Le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano anche a chi
fornisce tali notizie successivamente all'affidamento
preadottivo e
senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
ART. 74.
Gli ufficiali di
stato civile trasmettono immediatamente al
competente tribunale per i minorenni comunicazione,
sottoscritta dal
dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di
persona
coniugata di un figlio ((nato fuori del matrimonio)) non
riconosciuto
dall'altro genitore.
Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per
accertare
la veridicita' del riconoscimento.
Nel caso in cui vi
siano fondati motivi per ritenere che ricorrano
gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il
tribunale per i
minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui
all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.
ART. 75.
((ARTICOLO ABROGATO
DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
ART. 76.
Alle procedure
relative all'adozione di minori stranieri in corso o
gia' definite al momento di entrata in vigore della presente
legge
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data
medesima.((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n.
199 ( in
G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita'
costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui
preclude
l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei
confronti di minore straniero in stato di abbandono in
Italia."
ART. 77.
Gli articoli da 404 a
413 del codice civile sono abrogati. Per le
affiliazioni gia' pronunciate alla data di entrata in vigore
della
presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di
cui
all'articolo 87 del codice civile.
ART. 78.
Il quarto comma
dell'articolo 87 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Il tribunale,
su ricorso degli interessati, con decreto emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo'
autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se
si tratti
di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione
puo'
essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4,
quando
l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo".
ART. 79.
Entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge i
coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui
all'articolo 6
possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare,
sempreche' il provvedimento risponda agli interessi
dell'adottato e
dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli
effetti
della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai
sensi
dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in
vigore, se
minorenni all'epoca del relativo provvedimento. (1)(4)
Il tribunale dispone
l'esecuzione delle opportune indagini di cui
all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o
affiliato.
Gli adottati o
affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e ((,
in considerazione della loro capacita' di discernimento,))
anche i
minori di eta' inferiore devono essere sentiti; se hanno
compiuto gli
anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge
dell'adottato o affiliato, se convivente e non
legalmente separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli
adottanti o affilianti che hanno superato gli
anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o
affiliati sono figli legittimi o riconosciuti e'
necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di
irreperibilita' o di
rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o
affilianti,
sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o
affiliato e
quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il
tribunale con
sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene
luogo
dell'assenso mancante.
Al decreto relativo
all'estensione degli effetti dell'adozione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28,
in quanto
compatibili.
Il decreto del tribunale
per i minorenni che nega l'estensione
degli effetti dell'adozione puo' essere impugnato anche
dall'adottato
o affiliato se maggiorenne.
------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte
Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 198 (in
G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) ha dichiarato "la
illegittimita'
costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella ipotesi
di coniugi
non piu' uniti in matrimonio alla data della presentazione
della
domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non
consente di
pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati
ai sensi
dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in
vigore."
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte
Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n.183
(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la
illegittimita'
costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella parte
in cui non
consente l'estensione degli effetti dell'adozione
legittimante nei
confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando
la
differenza di eta' tra adottanti ed adottato superi i 40
anni."
ART. 79-bis.
((1. Il giudice
segnala ai comuni le situazioni di indigenza di
nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per
consentire
al minore di essere educato nell'ambito della propria
famiglia.))
ART. 80.
(( 1. Il giudice, se
del caso ed anche in relazione alla durata
dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e
le
prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati
temporaneamente in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di
cui all'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,
all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla
legge 8
marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui
al comma
1.
3. Alle persone
affidatarie si estendono tutti i benefici in tema
di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di
permessi per
malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni
determinano le condizioni e modalita' di sostegno
alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che
hanno minori
in affidamento, affinche' tale affidamento si possa fondare
sulla
disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza
indipendentemente dalle
condizioni economiche)). ((12))
------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art,86
comma 2
lettera c) l'abrogazione delle le parole ""e gli
articoli 6 e 7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli
affidatari di
cui al comma precedente" del secondo comma
dell'articolo 80 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 ".
ART. 81.
L'ultimo comma
dell'articolo 244 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"L'azione puo'
essere altresi' promossa da un curatore speciale
nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su
istanza del
figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico
ministero
quando si tratta di minore di eta' inferiore".
ART. 82.
Gli atti, i documenti
ed i provvedimenti relativi alle procedure
previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori
di eta',
sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni
spesa,
tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente
esenti gli atti ed i documenti relativi
all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei
procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, valutati
in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del
Ministero
di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e
corrispondenti
capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4
maggio 1983
PERTINI
FANFANI - DARIDA -
COLOMBO -
ROGNONI - FORTE -
GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Art. 640 bis
c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
“La pena è della reclusione da due a sette
anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.
Che tipo di reato è: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche.
Soggetto attivo: chiunque.
Oggetto materiale: si tratta non solo di contributi, finanziamenti e
mutui agevolati, ma di tutte le varie forme di concessione di denaro o di beni erogati da soggetti di
diritto pubblico.
Condotta: induzione in errore.
Elemento soggettivo: dolo generico, diretto o indiretto.
(di Tullia Mauro)
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Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni
pubbliche
“Salvo che il fatto costituisca il reato
previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per
sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o
dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è
della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi
poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi
finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma
indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da
euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del
beneficio conseguito”.
Che tipo di reato è: indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato.
Soggetto attivo: chiunque.
Oggetto giuridico: patrimonio dello stato, di un ente pubblico e delle comunità
Europee.
Oggetto materiale: concessione di contributi, finanziamenti o mutui da
parte di enti pubblici.
Condotta:
fatto di chi, avendo ottenuto il finanziamento, non lo destina alla finalità
per cui era stato erogato (reato omissivo).
Elemento soggettivo: Dolo generico, diretto o indiretto.
(di Tullia Mauro)
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Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche.
Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni
pubbliche
“Chiunque, estraneo alla pubblica
amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di
attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni”.
Che tipo di reato è: malversazione.
Soggetto attivo: chiunque.
Soggetto passivo: lo Stato, la Comunità europea o altro ente pubblico.
Oggetto giuridico: interesse dei soggetti passivi.
Oggetto materiale: erogazione di un contributo, di una sovvenzione o di
un finanziamento destinato a finalità di interesse pubblico.
Condotta: diversa destinazione che il beneficiario dà a quella somma o a
una parte di essa.
Elemento soggettivo: dolo generico.
(di Tullia Mauro)
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Art. 314 c.p. - Peculato.
Art. 314 c.p. - Peculato
"Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra
cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e
sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole
ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo,
è stata immediatamente restituita".
Che tipo di reato è: peculato, che è un reato plurioffensivo.
Soggetto attivo: trattandosi di un reato proprio, soggetto attivo del
delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico
servizio. Sono escluse, pertanto, forme di responsabilità per quanti esercitino un servizio di
pubblica necessità.
Oggetto giuridico: integrità del patrimonio.
Oggetto materiale: denaro.
Condotta: il delitto di peculato si configura con l'indebita
appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al
momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del
soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita
alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile
integra questa fattispecie delittuosa.
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Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive.
Art.
270 c.p. - Associazioni sovversive
“Chiunque
nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti
economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente
l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni.
Chiunque
partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da
uno a tre anni.
Le
pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o
forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato
ordinato lo scioglimento”.
L’articolo sopramenzionato fa parte del Libro secondo, Titolo I e ci troviamo all’interno dei delitti contro la personalità dello stato.
La norma è atta a tutelare l'integrità dello Stato nei confronti delle aggressioni interne che tendono a sovvertire violentemente l’ordinamento. Ha assunto la configurazione attuale dopo l'intervento operato con la legge 24 febbraio 2006 (art. 2), in quanto in precedenza era diretta a reprimere le sole associazioni comuniste, socialiste e anarchiche.
I
delitti associativi diretti contro la personalità dello Stato rappresentano le
fattispecie più importanti all'interno del presente capo e trattasi di reato di pericolo, per
la cui configurabilità occorre, l'esistenza di una struttura organizzata, anche
elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione
del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità.
Ogni
condotta violenta e programmaticamente diretta a menomare le libertà costituzionalmente riconosciute esprime la sovversione, penalmente sanzionata,
dei fondamentali ordinamenti sociali dello Stato.
Il
dolo è specifico, in quanto la costituzione dell'associazione violenta deve
essere voluta al fine di sovvertire con la violenza gli ordinamenti statali.
Il
partecipante viene punito più lievemente, mentre coloro che ricostituiscono un'associazione della quale era stato ordinato lo scioglimento sono soggetti ad
un aggravamento di pena.
(di Tullia Mauro)
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La testimonianza dell’avvocato.
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Responsabilità medica: Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco).
LEGGE 8 marzo 2017, n. 24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e
della persona
assistita, nonché' in materia di responsabilità
professionale degli
esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)
(GU n.64 del 17-3-2017)
Vigente al: 1-4-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sicurezza
delle cure in sanita'
1. La sicurezza delle cure e' parte costitutiva del
diritto alla
salute ed e' perseguita nell'interesse
dell'individuo e della
collettivita'.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche
mediante l'insieme di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e
alla gestione del
rischio connesso all'erogazione di prestazioni
sanitarie e l'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche
e organizzative.
3. Alle attivita' di prevenzione del rischio messe
in atto dalle
strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e
private, e' tenuto
a concorrere tutto il personale, compresi i liberi
professionisti che
vi operano in regime di convenzione con il Servizio
sanitario
nazionale.
Art. 2
Attribuzione
della funzione di garante per il diritto alla salute al
Difensore
civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri
regionali
per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per
il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e
il supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il
diritto alla salute, puo' essere adito gratuitamente da ciascun
soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o
mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del
sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti
relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la
fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso
con i poteri e le modalita' stabiliti dalla legislazione regionale.
4. In ogni regione e' istituito, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che
raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul
contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica
unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone
pratiche sulla sicurezza nella sanita', di cui all'articolo 3.
5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) predisposizione di una
relazione annuale consuntiva sugli
eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause
che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative
messe in atto. Detta relazione e' pubblicata nel sito internet della
struttura sanitaria».
Art. 3
Osservatorio
nazionale delle buone pratiche
sulla
sicurezza nella sanita'
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale
delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita', di seguito
denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio
sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati
regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonche' alle cause,
all'entita', alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso
e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle societa'
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo,
individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio
sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza
delle cure nonche' per la formazione e l'aggiornamento del personale
esercente le professioni sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una
relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale
anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in
sanita' (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.
Art. 4
Trasparenza
dei dati
1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e
private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro
sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli
interessati aventi diritto, in conformita' alla disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione
sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in
formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni
caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione
della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e
private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.
3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a
tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati
nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui
all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.
4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono
concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione
del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in
altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro
fiducia».
Art. 5
Buone
pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni
previste
dalle linee guida
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si
attengono, salve le specificita' del caso concreto, alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche'
dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono
alle buone pratiche clinico-assistenziali.
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle societa'
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al
comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentativita' sul territorio
nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da
prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei
professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle
decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di
lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla
dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e
all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualita'
della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le verifiche sul
mantenimento dei requisiti e le modalita' di sospensione o
cancellazione dallo stesso.
3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai
soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per
le linee guida (SNLG), il quale e' disciplinato nei compiti e nelle
funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'Istituto superiore di sanita' pubblica nel proprio sito
internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal
SNLG, previa verifica della conformita' della metodologia adottata a
standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonche'
della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto
delle raccomandazioni.
4. Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 6
Responsabilita'
penale dell'esercente la professione sanitaria
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 590-sexies (Responsabilita'
colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589
e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si
applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo
comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la
punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di
legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche
clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle
predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso
concreto».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
il comma 1 e' abrogato.
Art. 7
Responsabilita'
civile della struttura e
dell'esercente
la professione sanitaria
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di
esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e
ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi
degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte
dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione
intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di sperimentazione e di
ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2
risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice
civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione
contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta
dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5
della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attivita' della struttura sanitaria o
sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione
sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli
138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con
la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base
dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle
fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivita' di cui al
presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme
imperative ai sensi del codice civile.
Art. 8
Tentativo
obbligatorio di conciliazione
1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile
relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da
responsabilita' sanitaria e' tenuto preliminarmente a proporre
ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile
dinanzi al giudice competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce
condizione di procedibilita' della domanda di risarcimento. E' fatta
salva la possibilita' di esperire in alternativa il procedimento di
mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece
applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
162. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui
all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non e' stato
espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a
se' dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di
completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si
concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del
ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda
sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o
dalla scadenza del termine perentorio, e' depositato, presso il
giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso
di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal
caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si
applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica
preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il
disposto dell'articolo 15 della presente legge, e' obbligatoria per
tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di
risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono
di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato,
quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di
risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica
preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia
della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata
partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il
giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento
delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del
giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata
equitativamente, in favore della parte che e' comparsa alla
conciliazione.
Art. 9
Azione
di rivalsa o di responsabilita' amministrativa
1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria puo' essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Se l'esercente la professione sanitaria non e' stato parte del
giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno,
l'azione di rivalsa nei suoi confronti puo' essere esercitata
soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di
titolo giudiziale o stragiudiziale ed e' esercitata, a pena di
decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la
struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di
assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la
professione sanitaria non e' stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione e' opponibile all'esercente la
professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.
5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta
dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o
dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo 7, l'azione di responsabilita' amministrativa, per
dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria e' esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei
conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle
situazioni di fatto di particolare difficolta', anche di natura
organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica,
in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo
della condanna per la responsabilita' amministrativa e della
surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice
civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non puo' superare
una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del
corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della
condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al
passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda
di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione
sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche, non puo' essere preposto ad incarichi professionali
superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce
oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici
concorsi per incarichi superiori.
6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato
nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o
nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con
la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della
surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi
dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo
evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari
al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la
retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della rivalsa, di
cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli
esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.
7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilita'
amministrativa il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle
prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti
della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di
assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne e' stato
parte.
Art. 10
Obbligo
di assicurazione
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe
misure per la responsabilita' civile verso terzi e per la
responsabilita' civile verso prestatori d'opera, ai sensi
dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo
operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e
private, compresi coloro che svolgono attivita' di formazione,
aggiornamento nonche' di sperimentazione e di ricerca clinica. La
disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero
in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche'
attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo
stipulano, altresi', polizze assicurative o adottano altre analoghe
misure per la copertura della responsabilita' civile verso terzi
degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al
periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la
professione sanitaria di cui al comma 2.
2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria
attivita' al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del
presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa
in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa
nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con
il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo
di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9
e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione
sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a
proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa
grave.
4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante
pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione
dell'impresa che presta la copertura assicurativa della
responsabilita' civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di
cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole
assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la
copertura assicurativa.
5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i
criteri e le modalita' per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che
intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con
gli esercenti la professione sanitaria.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS,
l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le
Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che
erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni
sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie professionali interessate, nonche' le associazioni di
tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti
minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni
sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far
corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce
i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di
operativita' delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta
del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresi' le regole
per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di
un'impresa di assicurazione nonche' la previsione nel bilancio delle
strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a
riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri
denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.
67.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di
concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione
stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure
adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresi', le
modalita' e i termini per la comunicazione di tali dati da parte
delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e
degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il
medesimo decreto stabilisce le modalita' e i termini per l'accesso a
tali dati.
Art. 11
Estensione
della garanzia assicurativa
1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operativita'
temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la
conclusione del contratto assicurativo, purche' denunciati
all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della
polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attivita'
professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di
ultrattivita' della copertura per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e
riferite a fatti generatori della responsabilita' verificatisi nel
periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di
retroattivita' della copertura. L'ultrattivita' e' estesa agli eredi
e non e' assoggettabile alla clausola di disdetta.
Art. 12
Azione
diretta del soggetto danneggiato
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto
danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle
somme per le quali e' stato stipulato il contratto di assicurazione,
nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura
assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o
private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la
professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.
2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di
polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle
stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce
i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le
professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.
3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso
l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili
contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma
6.
4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del
comma 1 e' litisconsorte necessario la struttura medesima; nel
giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la
professione sanitaria a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario
l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione,
l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto
di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti
dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di
assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione pari a quello
dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata o l'esercente la professione sanitaria.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6
dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi
delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e
sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 13
Obbligo
di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato
sulla sua responsabilita'
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7,
comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura
assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi
1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria
l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal
danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica
dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia
dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e
sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni
comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta
elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato,
con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardivita' o l'incompletezza
delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilita' delle
azioni di rivalsa o di responsabilita'
amministrativa di cui all'articolo 9.
Art. 14
Fondo di
garanzia per i danni derivanti da
responsabilita'
sanitaria
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della
salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita'
sanitaria. Il Fondo di garanzia e' alimentato dal versamento di un
contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio
delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati
da responsabilita' sanitaria. A tal fine il predetto contributo e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita
convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici
(CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle
imprese di assicurazione, sono definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate
all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i
danni causati da responsabilita' sanitaria;
b) le modalita' di versamento del contributo di cui alla lettera
a);
c) i principi cui dovra' uniformarsi la convenzione tra il
Ministero della salute e la CONSAP Spa;
d) le modalita' di intervento, il funzionamento e il regresso del
Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento
del danno nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), e'
aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della
salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di
garanzia.
5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2,
lettera a), la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero della
salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della
gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno
precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui
al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di
risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al
comma 1.
7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni
cagionati da responsabilita' sanitaria nei seguenti casi:
a) qualora il danno sia di
importo eccedente rispetto ai
massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero
dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui
all'articolo 10, comma 6;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino
assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in
stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi
venga posta successivamente;
c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o
privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti
di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa
assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione
dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il
massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del
Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente
articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15
Nomina
dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti
nei
giudizi di responsabilita' sanitaria
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad
oggetto la responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria affida
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico
specializzato in medicina legale e a uno o piu' specialisti nella
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto
oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare,
scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano
in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o
in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare
nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in
possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della
conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono
essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti
esperti in medicina. In sede di revisione degli albi e' indicata,
relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente,
l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al
numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli
revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono
essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di
garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata
rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a
tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina
tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al collegio
e, nella determinazione del compenso globale, non si applica
l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del
collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 16
Modifiche
alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di
responsabilita'
professionale del personale sanitario
1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre
2015, n. 208, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di gestione del rischio
clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di
procedimenti giudiziari».
2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con
adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel
settore».
Art. 17
Clausola
di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 18
Clausola
di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni
Silveri, Presidente del
Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965).
Preambolo
Gli Stati Parti della presente Convenzione,
Considerando che lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità e dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,
Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti e che ciascuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza alcuna distinzione di razza, colore od origine nazionale,
Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione,
Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell'Assemblea Generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,
Considerando che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea Generale) asserisce solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana,
Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica,
Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la consistenza armoniosa degli individui che vivono all'interno di uno stesso Stato,
Convinti che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana,
Allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di "apartheid", di segregazione o di separazione,
Risoluti ad adottare tutte, le misure necessarie all'eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il buon accordo tra le razze ed a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale,
Ricordando la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e di professione adottata dall'Organizzazione nazionale del lavoro nel 1958 e la Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento adottata 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura,
Desiderosi di dare esecuzione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi all'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo,
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Articolo 1.
1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.
2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato Parte della Convenzione a seconda che si tratti di propri cittadini o dei non-cittadini.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati Parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalità, alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni, non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.
4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro il godimento e l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza, non sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.
Articolo 2.
1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze e, a tale scopo:
a) Ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale a danno di individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo;
b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;
c) Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;
d) Ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni;
e) Ogni Stato contraente s'impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi atti ad eliminare le barriere che esistono tra le razze, nonché a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.
2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno, adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.
Articolo 3.
Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'"apartheid" e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.
Articolo 4.
Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'art. 5 della presente Convenzione, ed in particolare:
a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, così come ogni aiuto portato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.
Articolo 5.
In base agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento, in particolare, dei seguenti diritti:
a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;
c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi come candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
d) Altri diritti civili quali:
i) il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;
ii) il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;
iii) il diritto alla nazionalità;
iv) il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge;
v) il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri;
vi) il diritto all'eredità;
vii) il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
viii) il diritto alla libertà di opinione e di espressione;
ix) il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;
e) i diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
i) i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente;
ii) il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati;
iii) il diritto all'alloggio;
iv) il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali;
v) il diritto all'educazione ed alla formazione professionale;
vi) il diritto di partecipare in condizioni di parità ad attività culturali;
f) il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.
Articolo 6.
Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali una giusta ed adeguata riparazione o soddisfazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione.
Articolo 7.
Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i princìpi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e della presente Convenzione.
Parte II
Articolo 8.
1. È istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (qui appresso indicato "il Comitato") composto di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e la loro imparzialità, che vengono eletti dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei più importanti sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla lista di candidati designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente può designare un candidato scelto tra i propri cittadini.
3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invia agli Stati contraenti una lettera per invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila la lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati e la comunica agli Stati contraenti.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati contraenti, indetta dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è formato dai due terzi degli Stati contraenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti.
5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà sorteggiato dal Presidente del Comitato;
b) Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contro cui l'esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i concittadini, con riserva dell'approvazione del Comitato.
6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato, sono a carico degli Stati contraenti.
Articolo 9.
1. Gli Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di carattere legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere che sono state prese per dare esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione:
a) entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per ciò che lo riguarda e
b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può chiedere agli Stati contraenti delle informazioni supplementari.
2. Il Comitato sottopone ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario generale, un rapporto sulle proprie attività e può dare dei suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale in base ai rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto da Stati contraenti. Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente, ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea Generale.
Articolo 10.
1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni.
3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
4. Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 11.
1. Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non applichi le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato contraente interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato le giustificazioni o delle dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, ove occorra, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.
2. Ove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia l'uno che l'altro avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché all'altro Stato interessato.
3. Il Comitato non può occuparsi di una questione che gli è sottoposta in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, che dopo essersi accertato che tutti i ricorsi interni a disposizione sono stati utilizzati o esperiti conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando le procedure di ricorso superano termini ragionevoli.
4. Il Comitato può rivolgersi direttamente agli Stati contraenti per chiedere loro tutte le informazioni supplementari relative alla questione che gli viene sottoposta.
5. Allorché, in applicazione del presente articolo, il Comitato esamina una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.
Articolo 12.
1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una Commissione conciliativa ad hoc (qui appresso indicata "la Commissione") composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri sono nominati con il pieno ed unanime consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una amichevole soluzione del problema, basata sul rispetto della presente Convenzione.
b) Se gli Stati Parti nella controversia non giungono ad un'intesa sulla totale o parziale composizione della Commissione entro un termine di tre mesi, i membri della Commissioni che non hanno ottenuto il consenso degli Stati Parti nella controversia vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.
2. I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati Parti nella controversia, né cittadini di uno Stato che non sia parte della presente Convenzione.
3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.
4. La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verrà stabilito dalla Commissione stessa.
5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'art. 10 della presente Convenzione pone ugualmente i propri servigi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati Parti comporti la costituzione della Commissione stessa.
6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati Parti nella controversia, sulla base di valutazioni eseguite dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
7. Il Segretario generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare al Membri della Commissione le spese sostenute, prima ancora che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati nella controversia in conformità al paragrafo 6 del presente articolo.
8. Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.
Articolo 13.
1. Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad una amichevole soluzione della controversia.
2. Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati Parti nella controversia. Detti Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, entro il termine di tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.
3. Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni degli Stati Parti interessati agli altri Stati Parti della Convenzione.
Articolo 14.
1. Ogni Stato contraente può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o da gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si lamentino di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato contraente che non abbia fatto una tale dichiarazione.
2. Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo, può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di esaminare le petizioni provenienti da individui o da gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che lamentino di essere vittima di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione e che abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione.
3. La dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il nome di ogni organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono depositati dallo Stato contraente interessato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia agli altri Stati contraenti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è già investito.
4. L'Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo dovrà tenere un registro delle petizioni, e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale per il tramite dei competenti canali, restando inteso che il contenuto di dette copie non verrà reso pubblico.
5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dall'Organismo istituito o designato conforme al paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.
6. a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi comunicazione che gli venga inviata all'attenzione dello Stato contraente che si suppone abbia violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, ma l'identità dell'individuo o dei gruppi di individui interessati non dovrà essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o del detto gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.
b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, ove occorra, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.
7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo ha già esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Tuttavia, tale norma non viene applicata allorquando le procedure di ricorso superano un termine ragionevole.
b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato contraente interessato ed all'autore della petizione.
8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati contraenti interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.
9. Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati Parti della Convenzione sono legati da dichiarazioni fatte in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 15.
1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514(XV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle sue istituzioni specializzate.
2. a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo 1 dell'art. 8 della presente Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti dagli organi delle Nazioni Unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il proprio parere e fa le proprie raccomandazioni circa le petizioni ricevute al momento dell'esame delle petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi o di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale, e che riguardino questioni previste dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono investiti.
b) Il Comitato riceve dagli organi competenti delle Nazioni Unite, copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle raccomandazioni a tali organi.
3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea Generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti da organi delle Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.
4. Il Comitato prega il Segretario generale delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 16.
Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da adottare per definire una controversia o per tacitare una lagnanza vengono applicate indipendentemente dalle altre procedure di definizione di vertenze o di ricorsi in materia di discriminazioni previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate o nelle Convenzioni adottate da tali organizzazioni, né vietano agli Stati contraenti di ricorrere ad altre procedure per la definizione di una controversia, in base agli accordi internazionali generali o particolari che li legano.
Parte III
Articolo 17.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite, o membro di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate, di ogni Stato Parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 18.
1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell'art. 17 della Convenzione.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 19.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 20.
1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono divenuti parti della presente Convenzione, il testo delle riserve che saranno state formulate all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informerà il Segretario generale entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva in questione.
2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione e del pari di ogni altra riserva che abbia per effetto la paralisi del funzionamento di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante nella categoria di cui sopra, quando i due terzi degli Stati Parti alla Convenzione sollevino delle obiezioni.
3. Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La notifica avrà effetto alla data del suo ricevimento.
Articolo 21.
Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.
Articolo 22.
Ogni controversia tra due o più Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla presente Convenzione, sarà portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia perché essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.
Articolo 23.
1. Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare riguardo a tale richiesta.
Articolo 24.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'art. 17 della presente Convenzione:
a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli artt. 17 e 18;
b) della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore in base all'art. 19;
c) delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli artt. 14, 20 e 23;
d) delle denunce notificate in base all'art. 21.
Articolo 25.
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite farà avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'art 17 della Convenzione.
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Articolo 416 c.p. - Associazione per delinquere.
L’articolo 416 del c.p. (il cui testo è sopra riportato) fa parte del Libro secondo, Titolo V ed il soggetto attivo nel reato di associazione per delinquere può essere chiunque.
Per
quanto riguarda il Primo comma consiste nel promuovere, costituire o
organizzare l’associazione.
Il Secondo comma
consiste nel rivestire il ruolo di capo, ovvero, di soggetto che regola l’attività
dell’associazione occupando una posizione di superiorità o supremazia gerarchica.
Con riferimento al Terzo comma, invece, essa consiste nella semplice partecipazione, ovviamente ad una associazione finalizzata alla commissione di delitti e composta da almeno tre membri.
Il bene protetto è costituito dall’ordine pubblico poiché sarebbe minacciato dalla semplice esistenza di un’associazione stabile che ha come programma la commissione di delitti. La norma incriminatrice ripropone la struttura fondamentale del reato associativo, dando vita a due distinte ipotesi di reato.
Nella prima ipotesi delittuosa abbiamo che la condotta incriminatrice consiste nel promuovere, costituire o organizzare l’associazione per la nozione generale di “promuovere” o “costituire”.
Nella seconda ipotesi delittuosa invece il fatto tipico consiste nel partecipare all’associazione e i partecipanti devono essere almeno tre, anche se l’esistenza di un numero minimo di tre persone non è di per se sufficiente a dar vita a una vera e propria associazione penalmente rilevante; poiché occorre distinguere quest’ultima con il fenomeno del concorso di persone in uno stesso reato.
I requisiti che
differenziano l’associazione dal concorso sono:
1) un vincolo associativo stabile o permanente fra tre
o più soggetti, destinato a durare anche dopo l’eventuale realizzazione di
ciascun delitto programmato.
2) L’indeterminatezza del programma criminoso poiché dall’altra parte il concorso di persone nel reato dà vita a un vincolo occasionale tra più persone circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati.
L’associazione deve avere come scopo la commissione di più delitti quindi deve mirare all’attuazione di un indeterminato programma delittuoso; però i delitti programmati possono però essere tutti della stessa specie sicché l’indeterminatezza del programma può avere riguardo anche solo alla loro entità numerica.
Il dolo consiste nella conoscenza e volontà di far parte in maniera permanente del sodalizio criminoso ed è necessaria l’intenzione di contribuire all’attuazione del generico programma criminoso.
Il reato si consuma nel momento in cui viene ad esistenza l’associazione perché è in quel momento che sorge pericolo per l’ordine pubblico trattandosi di reato di pericolo.
L’associazione per delinquere è reato permanente per cui la consumazione si protrae finché l'associazione rimane in vita.
Nell’associazione, i promotori sono coloro che si fanno iniziatori dell’associazione. I costitutori sono coloro che con la loro attività determinano o concorrono a determinare la nascita dell’associazione.
Gli organizzatori sono coloro che coordinano l’attività dei singoli soci per assicurare la vita dell’associazione.
I partecipanti sono coloro i quali esplicano attività di carattere materiale strumentale alla sopravvivenza dell’associazione o al perseguimento degli scopi sociali.
Infine i capi sono
coloro che regolano in tutto o in parte l’attività collettiva con poteri di supremazia sugli
altri membri dell’associazione.
(di Tullia Mauro)
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Negoziazione assistita per la soluzione delle controversie in materia di famiglia: le ultime novità legislative.
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Il Concorso Esterno in Associazione di tipo mafioso: la Sentenza Andreotti (2004).
Con
la Sentenza Andreotti, il tema del concorso eventuale nel reato di associazione
di stampo mafioso viene affrontato a partire da un punto di vista diverso: mentre, infatti, la matrice delle Sentenze Demitry e Carnevale
fu rappresentata dal c.d. «aggiustamento dei processi», in questa occasione
oggetto della controversia processuale fu lo «scambio politico-mafioso».
IL FATTO
Con decreto del 2 marzo 1995 veniva disposto il giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti di Giulio Andreotti perché rispondesse del reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere) per aver messo a dis