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29/11/24

CYBER DATING VIOLENCE: QUANDO LA VIOLENZA VEDE PROTAGONISTI I SOCIAL MEDIA

Nel mondo di oggi i social stanno assumendo un ruolo sempre più preponderante nella vita di ognuno, in particolar modo dei giovani. Queste piattaforme diventano per i ragazzi delle vere e proprie “piazze”, ove si crea un’altra realtà, la c.d. realtà virtuale. 
Come dice un noto filosofo – Luciano Floridi – oggi i ragazzi vivono “onlife”, con la conseguenza che diventa sempre più difficile per gli stessi distinguere ciò che accade nel mondo reale rispetto a quello che si consuma sui social. 
Proprio su questo scenario nasce un nuovo tipo di violenza, quella c.d. relazionale. Questo tipo di violenza non è ne fisica, nè verbale, ma si può dire che miri a distruggere agli occhi degli altri la reputazione della vittima, isolandola dai propri affetti, e rendendola così sempre più dipendente dal suo persecutore. 
Sul punto è doveroso evidenziare come la reputazione sia un diritto di suprema importanza. Essa, intesa quale fama di cui si gode tra i consociati, trova la propria tutela nell’art. 2 della Costituzione, il quale tutela i diritti inviolabili di ciascun individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Tale articolo si può dire essere un vero e proprio trasformatore permanente, in quanto permette di comprendere, sulla base di un determinato contesto storico-sociale, quali siano i diritti meritevoli di tutela. 
Ad oggi dubbi non ve ne sono, la reputazione è un vero e proprio diritto che necessita di essere tutelato sia nella vita di tutti giorni, che in quella c.d. realtà virtuale che sono i social media, teatro di innumerevoli quanto spregiudicate violenze relazionali.

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21/10/24

LA CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il 5 settembre 2024 a Vilnius, Lituania, è stata firmata la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Il Trattato rappresenta il primo accordo internazionale giuridicamente vincolante in materia di IA e ha lo scopo di bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico democratico.

Il processo di elaborazione della Convenzione ha avuto inizio nel 2019, quando il Comitato ad hoc sull’Intelligenza Artificiale è stato incaricato di esaminare la fattibilità di uno strumento internazionale in grado di regolamentare l’intelligenza artificiale. Successivamente, il Comitato sull’Intelligenza Artificiale, costituito nel 2022, ha portato avanti la redazione del testo della convenzione, con la partecipazione attiva dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e di osservatori come Stati Uniti, Canada, Giappone e Unione Europea. La Convenzione è stata formalmente adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 maggio 2024, e successivamente aperta alla firma durante la Conferenza dei ministri della giustizia a Vilnius. Il principale scopo della Convenzione è garantire che lo sviluppo, l’uso e la dismissione dei sistemi di IA siano compatibili con i principi democratici e i diritti umani fondamentali. I sistemi di IA vengono definiti machine-based system that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations or decisions that may influence physical or virtual environments e impone obblighi agli Stati firmatari di regolamentare l’intero ciclo di vita dei sistemi dalla progettazione all’implementazione, dall’utilizzo fino alla dismissione. 

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30/08/24

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio approvato dal Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa ha adottato il 30 maggio 2024 un pacchetto di nuove norme per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Esso comprende: 1) la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 2) i meccanismi che gli stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) n. 2019/1937, e modifica e abroga la Direttiva (UE) n. 2015/849; 3) il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. I testi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE lo scorso 19 giugno 2024; il Regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni dopo l'entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire alcune parti della Direttiva antiriciclaggio e tre anni per recepirne altre parti.

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01/08/24

DIRETTIVA (UE) 2024/1385 SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA

In data 13 giugno 2024 è entrata in vigore la Direttiva UE 14 maggio 2024, n. 2024/1385/UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 24 maggio 2024, Serie L, alla quale gli Stati membri sono tenuti ad allinearsi entro il 14 giugno 2027. La direttiva cerca di fornire un quadro giuridico generale volto a prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. La direttiva fornisce delle definizioni delle nozioni di “violenza contro le donne” e di “violenza domestica” e individua una serie di atteggiamenti dei quali chiede agli Stati membri la punizione come reati: mutilazioni genitali femminili (art. 3); matrimonio forzato (art. 4); condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (art. 5); stalking online (art. 6); molestie online (art. 7); istigazione alla violenza o all'odio online (art. 8). Ulteriori misure concernono la protezione delle vittime e l’accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, la raccolta di dati, la prevenzione dei reati, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri.

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17/01/23

RIFORMA CARTABIA: RITO UNICO PER SEPARAZIONI E DIVORZI E SENTENZA SULLO STATUS

Con l’espressione udienza presidenziale ci si riferisce all’udienza di comparazione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nella quale vengono assunti i provvedimenti temporanei necessari per la tutela dei coniugi e dei figli.

Con la nuova legge di bilancio, che accelera sul debutto della riforma del processo civile, i coniugi saranno “ obbligati “ a dedurre prima dell’udienza, tutti gli elementi del loro contrasto, prevedendo il nuovo sistema, l’eliminazione dell’udienza presidenziale.

Questa decisione, oltre a suscitare diverse perplessità, soprattutto per le misure concernenti le procedure minorili, pone spontanea la domanda riguardo l’emissione della sentenza parziale di separazione.

Durante la causa infatti è – comunque – possibile chiedere, ed ottenere, subito nell’udienza presidenziale una “sentenza parziale” di divorzio sullo status, che consente di ottenere lo “stato civile libero”, e quindi di poter risposarsi, convolando immediatamente a nuove nozze.

Il riferimento normativo per quanto riguarda la sentenza parziale di divorzio è rappresentato dall’art. 709 bis c.p.c. che afferma “ all’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e del quarto al decimo. Si applicà altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio”.

La Corte di Cassazione con il provvedimento  n. 6145/2018 della  VI Sezione Civile  ha precisato che la sentenza parziale di separazione, nonostante la causa prosegua poi per l’addebito o per altre statuizioni, è giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di uno dei coniugi nei confronti dell’altro che rende intollerabile la convivenza. La pronuncia immediata sullo status consente, secondo la Corte,  di evitare condotte processuali dilatorie che possono incidere negativamente sui diritti di una delle parti.

A detta di ciò Con la nuova legge di bilancio, l’eliminazione dell’udienza presidenziale, inciderà sull’emissione e il rilascio della sentenza parziale di separazione?

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13/01/23

Ammissione di nuove prove nel processo penale: il saggio grafico

In tema di poteri istruttori del giudice, l'art. 507 rappresenta una norma di cruciale importanza, in quanto attribuisce allo stesso la facoltà di disporre, anche d'ufficio e solo una volta terminata l'acquisizione delle prove, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, se risulta assolutamente necessario.

Attraverso l'attribuzione di tali poteri istruttori è stata introdotta una deroga al principio dispositivo sancito dall' art. 190 c.p.p, in virtù del quale il diritto alla prova è prerogativa delle parti; deroga che si è resa necessaria al fine di fronteggiare eventuali situazioni di incompletezza istruttoria, consentendo, così, al giudice di giungere ad una completa rappresentazione del fatto. Tale potere di iniziativa probatoria si giustifica quindi alla luce di un’incertezza relativa ad una istruzione dibattimentale incompleta, che necessita di ulteriori acquisizioni, al fine di consentire all'organo giudicante di giungere all'emissione della sentenza in una situazione di completezza probatoria.

Affinché il giudice possa ammettere d'ufficio nuove prove sono necessarie alcune precise condizioni:

-       Innanzitutto, occorre che sia terminata l'acquisizione delle prove richieste dalle parti, nonché la lettura degli atti consentiti;

-         In secondo luogo, il ricorso all'art. 507 può aversi solo se l'assunzione della nuova prova risulti "assolutamente necessaria". Tale assoluta necessità sussiste quando il mezzo di prova risulta dagli atti del giudizio e la sua assunzione appare decisiva.

-         Infine, deve sussistere il carattere di novità del mezzo di prova richiesto.

Con particolare attenzione al saggio grafico, questo si configura come uno strumento di indagine fondamentale per il lavoro peritale. Il giudice può disporre l’acquisizione del saggio grafico che deve essere rilasciato dalla persona la cui firma o scrittura è oggetto di verifica, oppure può essere richiesto dal perito nominato che potrà procedere in tal senso, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal giudice. L’acquisizione di quest’ultimo avviene, più specificatamente, ex art. 75 disp.att.c.p.p. che riconosce al giudice, nei procedimenti per falsità in atti,  di disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione, facendo menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della scrittura.

Il rilascio di saggio grafico non può essere equiparato alle dichiarazioni autoindizianti la cui inutilizzabilità in caso di violazione delle prescrizioni è prevista dall’art. 63 cod. proc. pen. e, pertanto, non è affetto da nullità il provvedimento con cui il giudice disponga la raccolta di essi, al fine di sottoporli al perito quali scritture di comparazione senza averne dato avviso alle parti ed in mancanza dell’intervento dei difensori. (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 marzo 2013, n. 16400).

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10/01/23

Legge di Bilancio 2023

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".
Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie. 
  • Taglio del cuneo fiscale per l'anno 2023. Incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico.
  • Incremento della dotazione del Fondo per i lavoratori dello spettacoloIncrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse del "Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET" a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
  • Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibileIn via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
  • Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale)Estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.
  • Modifiche al trattamento cosiddetto "Opzione Donna"Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.
  • Incremento dei trattamenti previsti dal Fondo per le vittime dell'amiantoDal primo gennaio 2023, è elevata dal 15 al 17% della rendita in godimento la prestazione aggiuntiva a carico dell'INAIL e da 10.000 a 15.000 euro la prestazione di importo fisso i favore dei malati di mesotelioma.
  • Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di CittadinanzaPrevisto l'esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
  • Agevolazione per l'assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anniAnaloga agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani. Esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.
  • Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragiliFino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
  • Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionisticiRivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell'85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.
  • Nuove linee di indirizzo per la gestione degli enti previdenzialiEntro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell'INPGI. Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta, che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all'approvazione ministeriale.
  • Riforma del Reddito di CittadinanzaNelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e, nell'ottica di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all'abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'anno 2024.
  • Istituzione del Fondo per la sperimentazione del Reddito Alimentare, del Fondo per le periferie inclusive e del Fondo per accrescere il livello professionale nel turismoNello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, pertanto, il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del trattamento, la platea dei beneficiari, nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Fondo per le periferie inclusive". I criteri di gestione saranno previsti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Il Fondo avrà una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  • Presentazione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ISEEdecorrere dal primo luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
  • Nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione e proroghe di trattamenti di sostegni al redditoStanziate ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione per il rifinanziamento: - del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, per l'anno 2023; - di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio; - delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center; - dell'integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche; - per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.
  • Una tantum per i pubblici dipendentiNel solo anno 2023, sarà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
  • Riconoscimento dell'indennità di amministrazione per il personale di INL e ANPALAl fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Nuove risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e il Fondo per la crescita sostenibileNuove importanti risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché per il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Versati 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il Piano nazionale di azione contro tratta e sfruttamento. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.
  • Novità nella disciplina delle prestazioni occasionaliAnzitutto, è prevista l'applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. È abrogata la previsione che richiedeva, nell'ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale. Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
  • Incremento dell'assegno unico e universale per i figli a caricoDal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
  • Congedo parentalePrevisto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all'80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
  • Previsione del "buono portuale"Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione. 

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23/12/22

Va disapplicato il decreto del Ministero dell’Interno che obbliga alla dicitura “padre” e “madre” sulle carte di identità per i minorenni.

Il Tribunale di Roma ha stabilito che il decreto del Ministero dell’Interno del 31 gennaio 2019 in materia di carte di identità viola un “innumerevole elenco di principi e diritti di fonte costituzionale ed internazionale”, è viziato da un evidente eccesso di potere e pertanto che vada disapplicato. 

Al decreto del Ministero dell'interno del 31 gennaio 2019, così come a quello del 23 dicembre 2015 da esso modificato, la legge assegnava la limitata funzione di definire le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione e di rilascio della carta d'identità elettronica. In nessun modo l'attribuzione di una tale limitata funzione può però legittimare l'imposizione di modalità di elaborazione del software dedicato all'emissione delle carte di identità, tali da incidere - mediante l'escamotage di una istruzione apparentemente tecnica - su aspetti coperti da norme di grado costituzionale primario, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla dignità umana. (Nella specie, il Tribunale imponeva al Ministero dell'Interno e per esso al Sindaco di Roma, quale Ufficiale di governo, di indicare - apportando al software e/o all'hardware predisposto per la richiesta, la compilazione, l'emissione e la stampa delle carte di identità elettroniche le modifiche che si rendessero all'uopo necessarie - le qualifiche "neutre" di "genitore" in corrispondenza dei nomi delle due ricorrenti, sulla C.I.E. della figlia minore.)

(Trib. Roma, sez. XVIII civ., ord. 9 settembre 2022)

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23/11/22

Condhotel in Lombardia: nuovo regolamento regionale.

Il 15 ottobre 2022 è entrato in vigore in Lombardia il regolamento delle attività di condhotel avviate in immobili esistenti aventi destinazione ricettiva di albergo o hotel o di residenza turistico-alberghiera. Il Regolamento regionale 11 ottobre 2022, n. 7 ha approvato le condizioni di esercizio dei condhotel e degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi. Il presente regolamento però si applica solo alle attività di condhotel avviate in immobili esistenti aventi destinazione ricettiva di albergo o hotel o di residenza turistico-alberghiera di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) della Legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27.


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14/09/22

Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Con decreto del 18 agosto 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022 n. 202 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha approvato la normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. In particolare:

a) I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote: il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; i dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione;
b) I monopattini elettrici devono essere dotati: di un segnalatore acustico; di indicatori luminosi di svolta (c.d. frecce); anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa; posteriormente di catadiottri rossi; di catadiottri gialli applicati sui lati; ammesse anche luci di arresto, che devono emettere luce rossa ; il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
Il decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e si applicherà obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del decreto, è possibile la sua applicazione facoltativa. I monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024, ai sensi dell’art. 1 comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

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Responsabilità ex art. 2052 c.c. per danno cagionato da animali.

In materia di responsabilità ex art. 2052 c.c., il padrone del cane che, con la sua condotta, determina un danno a terzi è tenuto a risponderne anche in mancanza di un'aggressione diretta al danneggiato, in quanto l'ipotesi di responsabilità ex art. 2052 c.c. non riguarda le sole fattispecie di aggressione diretta dell’animale verso il danneggiato. Una tale limitazione, infatti, non è contemplata da questa norma, né ricavabile in via interpretativa.

Ai fini della responsabilità ex art. 2052 c.c. quindi è sufficiente che l'azione dell'animale si inserisca nel meccanismo causale (o concausale secondo i noti principi ex artt. 40 e 41 c.p.) all'origine dell'evento. Grava sul danneggiato unicamente l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta al padrone del cane dimostrare fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure.

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La riforma del processo civile e le modifiche apportate alla negoziazione assistita.

Con la riforma del processo civile introdotta dalla legge n. 206 è stata estesa la negoziazione assistita anche ad altre ipotesi. In particolare, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni”. 

A partire dal 22 giugno 2022, dunque, la negoziazione assistita sarà utilizzabile, facoltativamente, anche nei seguenti casi:

-) affidamento dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio; 

-) mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio; 

-) determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, nato da o fuori dal matrimonio; 

-) modifica consensuale delle condizioni stabilite in eventuali provvedimenti giurisdizionali già intervenuti su tali aspetti, allorquando si renda necessario un adeguamento delle condizioni attuali; 

-) determinazione degli alimenti di cui all'art. 433 cod. civ. 

Trattandosi di accordo intervenuto tra coppie di fatto, non vi è l'obbligo da parte degli avvocati di trasmettere l'accordo raggiunto al Comune di iscrizione o trascrizione del matrimonio.

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La nuova formulazione dell'art. 709 ter cpc per la soluzione dei contrasti tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole.

La Legge sull’affidamento condiviso (Legge n. 54, 8 febbraio 2006, ha introdotto il principio della bi-genitorialità a tutela del minore, il quale ha diritto a ricevere supporto affettivo e risorse di mantenimento da entrambi i genitori.  A volte però accade che l’esercizio della bi-genitorialità sia reso difficile dal comportamento di uno dei genitori che non adempie ai propri obblighi o che addirittura si comporti in modo pregiudizievole per la crescita dei figli. Il legislatore quindi ha predisposto uno strumento per la soluzione di contrasti tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole, che è l’art. 709 ter cpc, che interviene in tutte le questioni riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute, ovvero le controversie relative alle modalità dell’affidamento, come i diritti di visita, i tempi di permanenza o il genitore che ostacola l’altro nel rapporto con il figlio, o ancora in tutte le questioni relative alla decisione unilaterale del genitore collocatario di mutare il luogo di residenza proprio e del figlio, quelle relative all’educazione dei figli, come l’individuazione della scuola, l’scrizione del figlio al catechismo, ecc., nonché in tutti quei casi in cui il comportamento del genitore arrechi un pregiudizio al minore.

Il procedimento ex art.709 ter c.p.c. può essere instaurato sia in via principale che in via incidentale, nei giudizi di separazione o di divorzio, ovvero nei casi di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. Il presupposto applicativo di tale procedimento è rappresentato dalla presenza di un provvedimento (sentenza, decreto di omologa o provvedimenti provvisori), relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale, o delle modalità di affidamento della prole minorenne.

La legge 206/2021 ha apportato alcune modifiche all’art. 709 ter. Il nuovo testo testualmente recita:

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614 bis;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.

Con la riformulazione del numero 3) il legislatore ha quindi voluto prevedere la possibilità per il giudice, che intenda condannare uno dei due genitori al risarcimento dei danni a favore dell’altro, di fissare altresì la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

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L'amministrazione dei beni della comunione legale.

L'amministrazione dei beni della comunione legale è prevista dall'art. 180 c.c., secondo il quale ciascuno dei coniugi può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre occorre invece il consenso di entrambi i coniugi sia per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sia per la stipula di contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento nonché per la rappresentanza in giudizio delle relative azioni.

Criterio discretivo tra gli atti di gestione ordinaria e straordinaria è individuato nella capacità degli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione di alterare la composizione e la struttura del patrimonio comune e quindi le condizioni della vita della famiglia stessa. In tali casi il consenso è requisito di regolarità e validità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione e, dunque, della manifestazione del consenso negoziale, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o bene mobile registrato, si traduce in un vizio dell'atto stesso da far valere con azione di annullamento ex art. 184 c.c. esperibile entro un anno dal giorno in cui il coniuge pretermesso abbia avuto conoscenza dell'atto di disposizione o dal giorno della sua trascrizione. Nel caso in cui sia mancata la trascrizione o il coniuge non ne abbia avuto notizia, il termine prescrizionale di un anno decorre dal giorno dello scioglimento della comunione. L'azione non può comunque essere esperita se il coniuge pretermesso abbia convalidato l'atto, espressamente o tacitamente.

Nel caso di rifiuto di un coniuge alla stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice, che provvede in sede di volontaria giurisdizione, per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto ogniqualvolta esso sia necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda coniugale.

In caso di impedimento o di assenza di uno dei coniugi, il legislatore ha previsto una deroga alla necessità del consenso congiunto. Infatti l'art. 182, comma 1, c.c. testualmente recita: "In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata (2703), può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma del l’Articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa".

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Il riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni dopo la L. 26 novembre 2021, n. 206.

La riforma del diritto di famiglia (L. 26 novembre 2021, n. 206) si è occupata anche di modificare il riparto delle competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni, riscrivendo l'intero art. 38 disp. att. c.c. (la norma perderà efficacia - tra il 2024 e il 2025 - entrerà a regime il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

Il nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c. è il seguente:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del Codice Civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del Codice Civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709 ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del Codice Civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709 ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni".

La Riforma ha quindi riplasmato l'art. 38 disp. att. c.c. E' stata mantenuta la competenza del Tribunale per i Minorenni per le autonome domande de potestate (artt. 330, 332, 333, 334 e 335), quelle di autorizzazione del minore ultrasedicenne a contrarre matrimonio (art.84/90 c.c.) e a continuare nell'esercizio dell'impresa (art. 371, ultimo comma c.c.), quelle di autorizzazione al riconoscimento del figlio incestuoso (art. 251 c.c.) e relative alle domande degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i minori (art. 317 bis c.c.).

E' stata invece spostata la competenza sull'autorizzazione al riconoscimento del figlio da parte del genitore infrasedicenne (art. 250, ultimo comma c.c.) al Tribunale per i Minorenni; è stata fissata la competenza del Tribunale ordinario per tutte le domande de potestate (limitazione o decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale) in tutti i casi in cui sia pendente o risulti anche successivamente instaurato innanzi al Tribunale ordinario un procedimento di separazione, di divorzio, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La vis actractiva a favore del Tribunale opererà anche nell’ipotesi di azione di stato esercitata prima o dopo l’inizio del giudizio minorile, davanti al Tribunale ordinario (riconoscimento ex art. 250 c.c., impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 e seguenti c.c., dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ex art. 269 c.c.). Non opererà invece nell’ipotesi di azione di disconoscimento della paternità e del reclamo e della contestazione dello stato di figlio.

È altresì di competenza del Tribunale per i Minorenni il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. qualora sia già pendente o sia instaurato successivamente un procedimento de potestate innanzi al Giudice minorile.

È previsto anche che tutte le volte in pendono contemporaneamente innanzi al Tribunale per i Minorenni un giudizio de potestate e, innanzi al Tribunale ordinario, un procedimento della crisi familiare o un’azione di stato, il Giudice minorile (d’ufficio o su istanza di parte), entro 15 giorni dalla richiesta, può adottare tutti i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e deve trasmettere gli atti al Tribunale ordinario, il quale disporrà la riunione dei due procedimenti davanti a lui.

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Nomina e poteri del Curatore speciale (dopo la riforma della L. 26 novembre 2021, n. 206).

La L. 26 novembre 2021 n. 206 ha disposto anche la riforma degli artt. 78-80 c.p.c. relativi alla nomina e ai poteri del Curatore speciale. Di seguito riproponiamo gli articoli citati, le cui modifiche, in vigore dal 22 giugno 2022, sono evidenziate in grassetto:

Art. 78.
(Curatore speciale).
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza,
e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla
persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore
speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale
spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al
rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.
((Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore,
anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia
chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i
genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza
dell'altro;
2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo
403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla
luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne
l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i
genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto
quattordici anni.))
((In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando
i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a
rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina
del curatore deve essere succintamente motivato)).

Art. 80.
(Provvedimento di nomina del curatore speciale).
L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al
conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al
quale s'intende proporre la causa. ((Se la necessità di nominare un
curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura
cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede)).
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite
possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è
comunicato al pubblico ministero affinché' provochi, quando occorre,
i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o
assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione
non riconosciuta.
((Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel
provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile
adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza
sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto.
Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che
esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico
ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del
tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non
impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché
mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina)).

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Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

(Vigente al: 31-3-2022)

 

TITOLO I

((PRINCIPI GENERALI))

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito

della propria famiglia.

 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente

la ((responsabilita')) genitoriale non possono essere di ostacolo

all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal

fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e

di aiuto.

 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle

proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto

della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie

disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire

l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito

della propria famiglia. Essi promuovono altresi' iniziative di

formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di

sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano

corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori

sociali nonché' incontri di formazione e preparazione per le famiglie

e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.

I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni

senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e

delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al

presente comma.

 4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e

all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla

presente legge.

 5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato

nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso,

di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della

identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i

principi fondamentali dell'ordinamento.

((TITOLO IBIS.

DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE))

ART. 2.

 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,

nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi

dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con

figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il

mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di

cui egli ha bisogno.

 1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la

formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei

minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al

ricovero in una struttura di accoglienza.

 1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli

enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei

propri bilanci.

 2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma

1, e' consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo

familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o

privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a

quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire

solo presso una comunità di tipo familiare.

 3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere

disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui

all'articolo 1, commi 2 e 3.

 ((3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono

indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene

possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni

per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una

famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3)).

 4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31

dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove cio' non

sia possibile, mediante inserimento in comunita' di tipo familiare

caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali

analoghi a quelli di una famiglia.

 5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di

criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che

devono essere forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli

istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

ART. 3.

 1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e

degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri

tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo

X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda

alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della

((responsabilita' genitoriale)) o della tutela sia impedito.

 2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni

dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre

istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano

anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di

tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non

possono essere chiamati a tale incarico.

 3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della

((responsabilita' genitoriale)), le comunita' di tipo familiare e gli

istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice

tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

ART. 4.

 1. L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale locale,

previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la

responsabilita' genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che

ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in

considerazione della sua capacita' di discernimento. Il giudice

tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il

provvedimento con decreto.

 2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilita'

genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si

applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

 3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere

indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonche' i tempi e i

modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le

modalita' attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il

nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve

altresi' essere indicato il servizio sociale locale cui e' attribuita

la responsabilita' del programma di assistenza, nonche' la vigilanza

durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati

il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si

tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio

sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del programma di

assistenza, nonche' la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire

senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del

luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di

provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di

particolare rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione

semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua

presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di

difficolta' del nucleo familiare di provenienza.

 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere

indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve

essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero

della famiglia d'origine. Tale periodo non puo' superare la durata di

ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni,

qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

 5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa

autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando

sia venuta meno la situazione di difficolta' temporanea della

famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la

prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

 5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il

minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo

II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti

dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare,

il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto

dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo

consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

 5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore

faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad

altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque

tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuita'

delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante

l'affidamento.

 5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis

e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi

sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche

di eta' inferiore se capace di discernimento.

 ((5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente

familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata

volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato,

dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e'

cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche

in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti

i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita' delle

relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti

fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il

tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuita'

affettiva tra gli stessi.

 5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi

sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato

sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a

garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attivita'

lavorativa)).

 6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto,

ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il

servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli

anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione

della sua capacita' di discernimento, richiede, se necessario, al

competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori

provvedimenti nell'interesse del minore.

 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto

compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunita'

di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

ART. 5.

 1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e

provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione,

tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia

stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile,

o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita'

affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario

esercita i poteri connessi con la responsabilita' genitoriale in

relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con

le autorita' sanitarie. ((L'affidatario o l'eventuale famiglia

collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei

procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di

affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno

facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore)).

 2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su

disposizione del giudice ovvero secondo le necessita' del caso,

svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti

con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore

secondo le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle competenze

professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle

associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto

compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita' di tipo

familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico

o privato".

 4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle

proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei

rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto

economico in favore della famiglia affidataria.

TITOLO II

DELL'ADOZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6.

 1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno

tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto

luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

 2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di

educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

 3. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non

piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.

 4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1

puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto

in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di

tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la

continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte

le circostanze del caso concreto.

 5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il

tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi

un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

 6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta'

degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non

superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli

((anche)) adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero

quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia'

dagli stessi adottato.

 7. Ai medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti

successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione

l'avere gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta

di adottare piu' fratelli, ovvero la disponibilita' dichiarata

all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate

dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate".

 8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni

o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono

intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle

disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche

misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di

sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di

diciotto anni degli adottati.

ART. 7.

 ((1. L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati in

stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.

 2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo'

essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che

deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' predetta

nel corso del procedimento. Il consenso dato puo' comunque essere

revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

 3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere

personalmente sentito; se ha un'eta' inferiore, deve essere sentito,

in considerazione della sua capacita' di discernimento)).

CAPO II

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'

ART. 8.

 1. Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i

minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia

accertata la situazione di abbandono perche' privi di assistenza

morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a

provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa

di forza maggiore di carattere transitorio.

 2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le

condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso

istituti di assistenza pubblici o privati o comunita' di tipo

familiare ovvero siano in affidamento familiare.

 3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al

comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali

locali ((, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo

79-bis,)) e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

 4. Il procedimento di adottabilita' deve svolgersi fin dall'inizio

con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri

parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.

ART. 9.

 1. Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica

situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli

incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di

pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore

della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui

il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di

abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

 2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di

tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della

Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno

sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con

l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di

residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle

condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della

Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie

informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare

l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati presso

le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici

o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in

situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

 3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i

minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione

informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli

istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2.

Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie

stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza

si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso

tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica

presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione

puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o

adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve

essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia

parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non

inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare

la decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) sul figlio a norma

dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di

adottabilita'.

ART. 10.

 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui

delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2,

provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo

stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente,

all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di

pubblica sicurezza, piu' approfonditi accertamenti sulle condizioni

giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e

vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

 2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i

genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano

rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il

presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un

difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il

caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal

difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal

tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere

visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa

autorizzazione del giudice.

 3. Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino

all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio

nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo

presso una famiglia o una comunita' di tipo familiare, la sospensione

della ((responsabilita' genitoriale)) dei genitori sul minore, la

sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di

un tutore provvisorio.

 4. In caso di urgente necessita', i provvedimenti di cui al comma 3

possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni

o da un giudice da lui delegato.

 5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o

revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il

tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del

pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta

ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore

che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore,

in considerazione della sua capacita' di discernimento. I

provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico

ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli

330 e seguenti del codice civile.

ART. 11.

 Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano

deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti

entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il

minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato

di adottabilita', salvo che esistano istanze di adozione ai sensi

dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide

nell'esclusivo interesse del minore.

 Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori ((...)) che

abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' sia

stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza

eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla

dichiarazione dello stato di adottabilita' a meno che non vi sia

richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando

di essere uno dei genitori ((...)), chiede termine per provvedere al

riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal tribunale per

un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il minore sia

assistito dal genitore ((...)) o dai parenti fino al quarto grado o

in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il

genitore ((...)).

 Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta' del genitore,

la procedura e' rinviata anche d'ufficio sino al compimento del

sedicesimo anno di eta' del genitore ((...)), purche' sussistano le

condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del

sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore sospensione per

altri due mesi. ((Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del

compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto

comma, del codice civile, puo' chiedere ulteriore sospensione per

altri due mesi dopo l'autorizzazione.))

 Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi

precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

 Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve

dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e

materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il

riconoscimento, si provvede senza altra formalita' di procedura alla

pronuncia dello stato di adottabilita'.

 Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali,

informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello

reperibile, che si possono avvalere delle facolta' di cui al secondo

e terzo comma.

 Intervenuta la dichiarazione di adottabilita' e l'affidamento

preadottivo, il riconoscimento e' privo di efficacia. Il giudizio per

la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' e' sospeso di

diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta

definitiva.

ART. 12.

 Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei

genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo

precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il

minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i

minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un

congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.

 Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla

circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro

audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo

della loro residenza.

 In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare

competente.

 Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente

del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi

l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai

parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il

mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al

tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o

avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo'

essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti

tra il minore e la famiglia.

 Il presidente o il giudice delegato puo', altresi', chiedere al

pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli

alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso,

dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ((ai sensi del comma 3

dell'articolo 10)).

ART. 13.

 Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo

precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la

residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni

provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del

codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi

di pubblica sicurezza.

ART. 14.

 (( 1. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della

dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento,

quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate

risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del

minore. In tal caso la sospensione e' disposta con ordinanza motivata

per un periodo non superiore a un anno.

 2. La sospensione e' comunicata ai servizi sociali locali

competenti perche' adottino le iniziative opportune)).

ART. 15.

 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli

articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui

all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato

dal tribunale per i minorenni quando:

 a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e

13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

 b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato

il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la

non disponibilita' ad ovviarvi;

 ((c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono

rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori ovvero e'

provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei genitori

in un tempo ragionevole.))

 2. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e'

disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con

sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante

dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di

tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui

egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove

esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il

minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di

discernimento.

 3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai

genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al

tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale

avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle

forme e nei termini di cui all'articolo 17.

ART. 16.

 (( 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista

nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i

presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita' dichiara

che non vi e' luogo a provvedere.

 2. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai

genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12,

nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale

per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del

minore.

 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile)).

ART. 17.

 (( 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti

possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per

i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte,

sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro

opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e

provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici

giorni dalla pronuncia. La sentenza e' notificata d'ufficio al

pubblico ministero e alle altre parti.

 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per

Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di

cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice

di procedura civile. Si applica altresi' il secondo comma dello

stesso articolo.

 3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere

fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti

introduttivi)).

ART. 18.

 (( 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilita'

e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni,

su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale

stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno

successivo a quello della comunicazione che la sentenza di

adottabilita' e' divenuta definitiva. A questo effetto, il

cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente

apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i

minorenni)).

ART. 19.

 Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della

((responsabilita' genitoriale)).

 Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista,

e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

ART. 20.

 Lo stato di adottabilita' cessa per adozione o per il

raggiungimento della maggiore eta' da parte dell'adottando.

ART. 21.

 (( 1. Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca,

nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni

di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui

al comma 2 dell'articolo 15.

 2. La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio

o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

 3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il

pubblico ministero.

 4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato

di adottabilita' non puo' essere revocato)).

CAPO III

DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

ART. 22.

 (( 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al

tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad

adottare piu' fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni

indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.

104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate. E' ammissibile la presentazione di piu'

domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in

ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente

aditi. I tribunali cui la domanda e' presentata possono richiedere

copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi

coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresi' essere

comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla

presentazione e puo' essere rinnovata.

 2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere

fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

 3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti

di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini

di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli

enti locali singoli o associati, nonche' avvalendosi delle competenti

professionalita' delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando

precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di

minori di eta' superiore a cinque anni o con handicap accertato ai

sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e

concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la

capacita' di educare il minore, la situazione personale ed economica,

la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali

questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento

motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini

puo' essere prorogato una sola volta e per non piu' di centoventi

giorni.

 5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,

sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella

maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

 6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il

pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il

minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'

inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento,

omessa ogni altra formalita' di procedura, dispone, senza indugio,

l'affidamento preadottivo, determinandone le modalita' con ordinanza.

Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare

espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

 7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i

richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle

indagini. Non puo' essere disposto l'affidamento di uno solo di piu'

fratelli, tutti in stato di adottabilita', salvo che non sussistano

gravi ragioni. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero, ai

richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo

e' immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura

del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

 8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento

dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e

dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate

difficolta', convoca, anche separatamente, gli affidatari e il

minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di

valutare le cause all'origine delle difficolta'. Ove necessario,

dispone interventi di sostegno psicologico e sociale)).

ART. 23.

 (( 1. L'affidamento preadottivo e' revocato dal tribunale per i

minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore

o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma

8, quando vengano accertate difficolta' di idonea convivenza ritenute

non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca e' adottato dal

tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto

motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al

presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli

anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione

della sua capacita' di discernimento, gli affidatari, il tutore e

coloro che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno.

 2. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, al presentatore

dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che

dispone la revoca dell'affidamento preadottivo e' annotato a cura del

cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui

all'articolo 18.

 3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli

opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi

dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti

del codice civile)).

ART. 24.

 Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del

tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca,

entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per

i minorenni della corte d'appello.

 La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,

ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni

altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di

consiglio con decreto motivato.

CAPO IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

ART. 25.

 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di

adottabilita', decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi

adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore

di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di

discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano

svolto attivita' di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano

tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra

formalita' di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in

camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo

all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve

manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia

prescelta.

 ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche

nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi

dell'articolo 4, comma 5-bis)).

 2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che

hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono

essere sentiti.

 3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 puo'

essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi

affidatari, con ordinanza motivata.

 4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante

l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore,

puo' essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei

confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla

data della morte.

 5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione

tra i coniugi affidatari, l'adozione puo' essere disposta nei

confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del

minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

 6. La sentenza che decide sull'adozione e' comunicata al pubblico

ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

 7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento

preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni

provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo

10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice

civile.

ART. 26.

 (( 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare

luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, puo' essere

proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della

Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e

dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed

esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La

sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso.

 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per

Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla

notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma,

numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

 3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per

Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei

rispettivi atti introduttivi.

 4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, e'

immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e

comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine

dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere

del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione

della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i

minorenni.

 5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della

definitivita' della sentenza)).

ART. 27.

 Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio

((nato nel matrimonio)) degli adottanti, dei quali assume e trasmette

il cognome.

 Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai

sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della

famiglia di lei.

 Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia

d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

ART. 28.

 1. Il minore adottato e' informato di tale sua condizione ed i

genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono

piu' opportuni.

 2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato

deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e

con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternita' e alla

maternita' del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26,

comma 4.

 3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi

altro ente pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio debbono

rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti

o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione,

salvo autorizzazione espressa dell'autorita' giudiziaria. Non e'

necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga

dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano

impedimenti matrimoniali.

 4. Le informazioni concernenti l'identita' dei genitori biologici

possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la

((responsabilita' genitoriale)), su autorizzazione del tribunale per

i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il

tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da

adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni

possono essere fornite anche al responsabile di una struttura

ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti

della necessita' e della urgenza e vi sia grave pericolo per la

salute del minore.

 5. L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere

a informazioni che riguardano la sua origine e l'identita' dei propri

genitori biologici. Puo' farlo anche raggiunta la maggiore eta', se

sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute

psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i

minorenni del luogo di residenza.

 6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone

di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di

carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso

alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento

all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria,

il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle

notizie richieste.

 7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti

della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere

nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (20)

 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti,

l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di eta'

quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.

-------------

AGGIORNAMENTO (20)

 La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 22 novembre 2013, n. 278

(in G.U. 1a s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983,

n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito

dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte

in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla

legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilita' per il

giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler

essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre

2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione

dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma

12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai

fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione".

TITOLO III

DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

CAPO I

DELL'ADOZIONE DI MINORI

STRANIERI

ART. 29.

 ((1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai

principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei

minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta

a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a

norma delle disposizioni contenute nella presente legge.))

ART. 29-bis

 (( 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle

condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un

minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di

disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in cui

hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro

idoneita' all'adozione.

 2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,

fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, e' competente

il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo

della loro ultima residenza; in mancanza, e' competente il tribunale

per i minorenni di Roma.

 3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover

pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta

carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla

presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi

degli enti locali.

 4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o

associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende

sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':

 a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative

procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta'

nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con

gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

 b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in

collaborazione con i predetti enti;

 c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare

e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente

sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine

a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di

rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno

solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi

sarebbero in grado di accogliere, nonche' acquisizione di ogni altro

elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i

minorenni della loro idoneita' all'adozione.

 5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito

all'attivita' svolta, una relazione completa di tutti gli elementi

indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla

trasmissione della dichiarazione di disponibilita'.))

ART. 30.

 (( 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui

all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche

a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni

approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto

motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei

requisiti per adottare.

 2. Il decreto di idoneita' ad adottare ha efficacia per tutta la

durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati

entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto

contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli

aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

 3. Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della

relazione e della documentazione esistente negli atti, alla

Commissione di cui all'articolo 38 e, se gia' indicato dagli

aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo

39-ter.

 4. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli

interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo

rilevante sul giudizio di idoneita', il tribunale per i minorenni

comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed

all'ente autorizzato di cui al comma 3.

 5. Il decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca

sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli

articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del

pubblico ministero e degli interessati.))

ART. 31.

1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di

idoneita', devono conferire incarico a curare la procedura di

adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

 2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma,

lettera a), il tribunale per i minorenni puo' autorizzare gli

aspiranti adottanti, valutate le loro personalita', ad effettuare

direttamente le attivita' previste alle lettere b), d), e), f) ed h)

del comma 3 del presente articolo.

 3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la

procedura di adozione:

 a) informa gli aspiranti sulle procedure che iniziera' e sulle

concrete prospettive di adozione;

 b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorita'

del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui

esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di

adozione, unitamente al decreto di idoneita' ed alla relazione ad

esso allegata, affinche' le autorita' straniere formulino le proposte

di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

 c) raccoglie dall'autorita' straniera la proposta di incontro tra

gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia

accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario

riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di

origine e le sue esperienze di vita;

 d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie

riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli

della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il

minore da adottare e assistendoli in tutte le attivita' da svolgere

nel Paese straniero;

 e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti

all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorita'

straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le

firme e trasmette l'atto di consenso all'autorita' straniera,

svolgendo tutte le altre attivita' dalla stessa richieste;

l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti puo' essere

effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da

un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

 f) riceve dall'autorita' straniera attestazione della sussistenza

delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda

con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunita' di

procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del

mancato accordo e ne da' immediata informazione alla Commissione di

cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo

Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i

minori ai futuri genitori adottivi;

 g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i

minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento

dell'autorita' straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la

documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla

residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

 h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi

affidatari o i genitori adottivi;

 i) riceve dall'autorita' straniera copia degli atti e della

documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al

tribunale per i minorenni e alla Commissione;

 l) vigila sulle modalita' di trasferimento in Italia e si adopera

affinche' questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri

adottanti;

 m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale

attivita' di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del

minore in Italia su richiesta degli adottanti;

 n) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))

 o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto

previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori

adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

ART. 32.

 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui

all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato,

dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e

ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

 2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa:

 a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorita' del Paese

straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la

constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione nello

Stato di origine;

 b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per

l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio ((nato nel

matrimonio)) e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e

la famiglia di origine, a meno che i genitori ((biologici)) abbiano

espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

 3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non

produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia

d'origine, la stessa puo' essere convertita in una adozione che

produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce

conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale

conformita', e' ordinata la trascrizione.

 4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto

di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della

procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione

da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,

lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio

del minore adottando.

ART. 33.

 ((1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato

ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono

accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado

si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo

unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)).

 2. E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere

a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a

scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente

Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui

all'articolo 38.

 3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale

non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese

al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di

frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche'

prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la

migliore collocazione nel suo superiore interesse.

 4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per

eventi bellici, calamita' naturali o eventi eccezionali secondo

quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o

per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile

l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che

sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso

nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano

l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i

minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che

lo accompagnano.

 5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel

territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il

pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala

al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui

il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno

provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi

dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero

segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con

il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo

34.

ART. 34.

 (( 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato

sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento

a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i

diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

 2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai

fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi

socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su

richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori

adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per

i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali

difficolta' per gli opportuni interventi.

 3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto

della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello

stato civile.))

ART. 35.

 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento

italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

 2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero

prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel

provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la

sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste

dall'articolo 4 della Convenzione.

 3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai

principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia

e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del

minore, e se sussistono la certificazione di conformita' alla

Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla

lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del

provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

 4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore

in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento

dell'autorita' straniera come affidamento preadottivo, se non

contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il

diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore

interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento

in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova

famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza

nella famiglia che lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse

del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne

dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso

contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento

preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo

21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli

anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da

assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente

sentito; se di eta' inferiore ((deve essere sentito)) ove cio' non

alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della

valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

 5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale

per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno

la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

 6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non puo' comunque

essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

 a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in

possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

 b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella

dichiarazione di idoneita';

 c) non e' possibile la conversione in adozione produttiva degli

effetti di cui all'articolo 27;

 d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati

tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;

 e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e'

manifestato contrario al suo interesse.

ART. 36.

 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che

hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della

Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire solo

con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

 2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un

Paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi

bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione

che:

 a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero

o il consenso dei genitori ((biologici)) ad una adozione che

determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio

((nato nel matrimonio)) degli adottanti e la cessazione dei rapporti

giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

 b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita'

previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state

effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38

e di un ente autorizzato;

 c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di

idoneita';

 d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39,

comma 1, lettera h).

 3. Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i

minorenni che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale

provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a

quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

 4. L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese

straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento

della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e

di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta

ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i

minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione.

ART. 37.

 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo

38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il

tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza

per lo stato di salute dell'adottato.

 2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti

indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le

informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei

suoi genitori ((biologici)) e sull'anamnesi sanitaria del minore e

della sua famiglia di origine.

 3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le

disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

 ART. 37-bis

 (( 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di

abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di

affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.))

ART. 38

 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e' costituita

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le

adozioni internazionali.

 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)). ((19))

 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)). ((19))

 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233)). ((19))

 5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza

del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

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AGGIORNAMENTO (19)

 - Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni

dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma

19-quinquies) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo

a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto

dall'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. medesimo.

 - Il regolamento di cui all'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. 18

maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio

2006, n. 233, e' stato emanato con D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108,

pubblicato in G.U. 25/07/2007, n. 171.

ART. 39

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233))

 ((19))

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AGGIORNAMENTO (19)

 - Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni

dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma

19-quinquies) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla

data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1, comma

19-quinquies del D.L. medesimo.

 - Il regolamento di cui all'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. 18

maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio

2006, n. 233, e' stato emanato con D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108,

pubblicato in G.U. 25/07/2007, n. 171.

ART. 39-bis

 (( 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

nell'ambito delle loro competenze:

 a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di

svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

 b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che

operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di

garantire livelli adeguati di intervento;

 c) promuovono la definizione di protocolli operativi e

convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonche' forme stabili di

collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le

coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda

di adozione internazionale le attivita' di cui all'articolo 31, comma

3.

 3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono

istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in

attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e

alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le

funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione

internazionale.))

ART. 39-ter

 (( 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo

39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere

in possesso dei seguenti requisiti:

 a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e

competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee

qualita' morali;

 b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale,

giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che

abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima, durante e dopo

l'adozione;

 c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una

regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie

strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono

agire;

 d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile

assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per

l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta

e verificabile;

 e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei

confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le

discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

 f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei

diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di

cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le

organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di

sussidiarieta' dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza

dei minori;

 g) avere sede legale nel territorio nazionale.))

ART. 39-quater

 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151))

CAPO II

DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO

DI ADOZIONE

ART. 40.

 I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che

intendono adottare un cittadino italiano minore di eta', devono

presentare domanda al console italiano competente per territorio, che

la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova

il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo

domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello

Stato, e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.

 ((Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno

ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal

primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per

quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorita' centrali e

degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni

della presente legge)).

ART. 41.

 Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon

andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga

opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali

italiane o straniere.

 Qualora insorgano difficolta' di ambientamento del minore nella

famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti

incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve

immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che

ha pronunciato l'affidamento.

 Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di

propria competenza perche' i provvedimenti dell'autorita' italiana

relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al

rimpatrio del minore.

 ((Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da

parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno

ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal

presente articolo sono svolte dall'autorita' centrale straniera e

dall'ente autorizzato)).

ART. 42.

 Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di

adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani

residenti all'estero, non puo' essere reso esecutivo un provvedimento

di adozione dello stesso minore pronunciato da autorita' straniera.

ART. 43.

 Le disposizioni ((di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9)) si

applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.

 Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si

applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

 Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino

minore di eta' che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti

provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10,

compreso se del caso il rimpatrio, e' il tribunale per i minorenni

del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore;

in mancanza di precedente domicilio nello Stato e' competente il

tribunale per i minorenni di Roma.

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

CAPO I

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

E DEI SUOI EFFETTI

ART. 44.

 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le

condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

 a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al

sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, ((anche

maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,))

quando il minore sia orfano di padre e di madre;

 b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche

adottivo dell'altro coniuge;

 c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate

dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia

orfano di padre e di madre;

 d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento

preadottivo.

 2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche

in presenza di figli.

 3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione

e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se

l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo'

essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di

entrambi i coniugi.

 4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta'

dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro

che egli intende adottare.

ART. 45.

 (( 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo

44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia

compiuto il quattordicesimo anno di eta'.

 2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere

personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito,

in considerazione della sua capacita' di discernimento.

 3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni

quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato

sentito il suo legale rappresentante.

 4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto

dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale

rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non

puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai sensi del

presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione)).

ART. 46.

 Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge

dell'adottando.

 Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale,

sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga

il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando,

pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato

rifiutato dai genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o

dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale

puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso

per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad

esprimerlo.

ART. 47.

 (( 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza

che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto

l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

 2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e

prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza

dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per

l'adozione.

 3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal

momento della morte dell'adottante)).

ART. 48.

 Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei

genitori, la ((responsabilita' genitoriale)) sull'adottato ed il

relativo esercizio spettano ad entrambi.

 L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed

educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del

codice civile.

 Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la

minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non

ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese

di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di

investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le

disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.

ART. 49.

 (( 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e

trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della

comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I

del titolo X del libro primo del codice civile.

 2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine

stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato

dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo

del risarcimento dei danni)).

ART. 50.

 Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti

della ((responsabilita' genitoriale)), il tribunale per i minorenni

su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico

ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni

circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e

l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che

l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia ripreso dai

genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti

del codice civile.

ART. 51.

 La revoca dell'adozione puo' essere pronunciata dal tribunale su

domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici

anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi

discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro

di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non

inferiore nel minimo a tre anni.

 Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca

dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe

l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

 Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno

accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e

l'adottato, pronuncia la sentenza.

 Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, puo'

emettere altresi' i provvedimenti opportuni con decreto in camera di

consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e

l'amministrazione dei beni.

 Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

 Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto

comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della

nomina di un tutore.

ART. 52.

 Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati

compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o

i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere

pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico

ministero.

 Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno

accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e

l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta'

inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento,

pronuncia sentenza.

 Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore

che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di eta'

inferiore, puo' dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di

consiglio circa la cura della persona del minore, la sua

rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene

conveniente che l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) sia

ripreso dai genitori.

 Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

 Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo

comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della

nomina di un tutore.

ART. 53.

 La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero

in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli

adottanti.

 Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 54.

 Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la

sentenza di revoca.

 Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante

per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti

sono esclusi dalla successione dell'adottante.

ART. 55.

 Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293,

294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

CAPO II

DELLE FORME DELL'ADOZIONE

IN CASI PARTICOLARI

ART. 56.

 Competente a pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i

minorenni del distretto dove si trova il minore.

 Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i

quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve

essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un

giudice da lui delegato.((3))

 L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 puo' essere dato

da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o

per scrittura privata autenticata.

 Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma

restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione

per i minorenni della corte di appello.

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AGGIORNAMENTO (3)

 La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182

(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita'

costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma"

nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del

legale rappresentante del minore."

ART. 57.

 Il tribunale verifica:

 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;

 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

 A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori

dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da

effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica

sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

 L'indagine dovra' riguardare in particolare:

 ((a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire

il minore, la situazione personale ed economica, la salute,

l'ambiente familiare degli adottanti;))

 b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

 c) la personalita' del minore;

 d) la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della

personalita' dell'adottante e del minore.

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII

DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE

ART. 58.

 L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile e'

sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di

eta'".

ART. 59.

 L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice

civile e' sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone

maggiori di eta' e dei suoi effetti".

ART. 60.

 Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del

codice civile non si applicano alle persone minori di eta'.

ART. 61.

 L'articolo 299 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "ART. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome

dell'adottante e lo antepone al proprio.

 L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri

genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento

successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del

genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia

successivamente revocata.

 Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e

sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.

 Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome

del marito.

 Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che

non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".

ART. 62.

 L'articolo 307 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "ART. 307. - Revoca per indegnita' dell'adottante. - Quando i fatti

previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante

contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli

ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda

dell'adottato".

ART. 63.

 L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice

civile e' sostituita dalla seguente: "Delle forme dell'adozione di

persone di maggiore eta'".

ART. 64.

 L'articolo 312 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le

opportune informazioni, verifica:

 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

 2) se l'adozione conviene all'adottando".

ART. 65.

 L'articolo 313 del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "ART. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera

di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra

formalita' di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di

far luogo o non far luogo alla adozione.

 L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta

giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del

tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di

consiglio, sentito il pubblico ministero".

ART. 66.

 I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono

sostituiti dai seguenti:

 "Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, e'

trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il

decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da

effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del

cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e

comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine

dell'atto di nascita dell'adottato.

 Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresi'

trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata

in giudicato".

ART. 67.

 Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il

secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302,

303, 308 e 310 del codice civile.

 E' abrogato altresi' il capo III del titolo VIII del libro I del

codice civile.

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI

E TRANSITORIE

ART. 68.

 Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione

del codice civile e' sostituito dal seguente:

 "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti

contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252,

262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma,

nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice

civile".

ART. 69.

 In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni

di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono

essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni

ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

ART. 70.

 (( 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio

che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il

tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in

situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del

proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice

penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessita' sono puniti

con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire

500.000 a lire 2.500.000.

 2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati

che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della

Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i

minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni

inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono

puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da

lire 500.000 a lire 5.000.000)).

ART. 71.

 Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di

adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero

lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e' punito

con la reclusione da uno a tre anni.

 Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il

minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di

vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'.

 Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna comporta la

perdita della relativa ((responsabilita' genitoriale)) e l'apertura

della procedura di adottabilita'; se e' commesso dal tutore consegue

la rimozione dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore

e' affidato consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari

o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

 Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un

pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense,

da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi

di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena e'

raddoppiata.

 La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica

anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra

utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con

carattere di definitivita'. La condanna comporta la inidoneita' ad

ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio

tutelare.

 Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare

l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino

ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

ART. 72.

 Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilita', in violazione

delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno

straniero minore di eta' perche' sia definitivamente affidato a

cittadini italiani e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

 La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro

che, consegnando o promettendo danaro o altra utilita' a terzi,

accolgono stranieri minori di eta' in illecito affidamento con

carattere di definitivita'. La condanna comporta l'inidoneita' a

ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio

tutelare.

ART. 72-bis

 (( 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti

all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto

l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e'

punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da

uno a dieci milioni di lire.

 2. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa

da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i

responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di

cui al comma 1.

 3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro

che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di

associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle

forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di

un terzo)).

ART. 73.

 Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio

fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui

confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo

notizie circa lo stato di figlio ((adottivo)) e' punito con la

reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire

2.000.000.

 Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato

di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi

a tre anni.

 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi

fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e

senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

ART. 74.

 Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al

competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal

dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona

coniugata di un figlio ((nato fuori del matrimonio)) non riconosciuto

dall'altro genitore.

Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare

la veridicita' del riconoscimento.

 Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano

gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i

minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui

all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

ART. 75.

 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))

ART. 76.

 Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o

gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data

medesima.((2))

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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in

G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita'

costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude

l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei

confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."

ART. 77.

 Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le

affiliazioni gia' pronunciate alla data di entrata in vigore della

presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui

all'articolo 87 del codice civile.

ART. 78.

 Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile e' sostituito

dal seguente:

 "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in

camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare

il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti

di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo'

essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando

l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo".

ART. 79.

 Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i

coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6

possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare,

sempreche' il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e

dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti

della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi

dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se

minorenni all'epoca del relativo provvedimento. (1)(4)

 Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui

all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

 Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e ((,

in considerazione della loro capacita' di discernimento,)) anche i

minori di eta' inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli

anni quattordici devono prestare il consenso.

 Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non

legalmente separato, deve prestare l'assenso.

 I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli

anni quattordici devono essere sentiti.

 Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti e'

necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilita' o di

rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti,

sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e

quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con

sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo

dell'assenso mancante.

 Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto

compatibili.

 Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione

degli effetti dell'adozione puo' essere impugnato anche dall'adottato

o affiliato se maggiorenne.

------------

AGGIORNAMENTO (1)

 La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 198 (in

G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) ha dichiarato "la illegittimita'

costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella ipotesi di coniugi

non piu' uniti in matrimonio alla data della presentazione della

domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di

pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi

dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore."

-------------

AGGIORNAMENTO (4)

 La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n.183

(in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita'

costituzionale dell'art. 79, primo comma" nella parte in cui non

consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei

confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la

differenza di eta' tra adottanti ed adottato superi i 40 anni."

ART. 79-bis.

 ((1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di

nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire

al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.))

ART. 80.

 (( 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata

dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le

prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati

temporaneamente in favore dell'affidatario.

 2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8

marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma

1.

 3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema

di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per

malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

 4. Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno

alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che hanno minori

in affidamento, affinche' tale affidamento si possa fondare sulla

disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle

condizioni economiche)). ((12))

------------

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto (con l'art,86 comma 2

lettera c) l'abrogazione delle le parole ""e gli articoli 6 e 7 della

legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di

cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della

legge 4 maggio 1983, n. 184 ".

ART. 81.

 L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile e' sostituito

dal seguente:

 "L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale

nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del

figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero

quando si tratta di minore di eta' inferiore".

ART. 82.

 Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure

previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di eta',

sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa,

tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

 Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi

all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei

procedimenti su indicati.

 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati

in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente

riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero

di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti

capitoli degli esercizi successivi.

 Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri

decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 4 maggio 1983

 PERTINI

 FANFANI - DARIDA - COLOMBO -

 ROGNONI - FORTE - GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

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Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche


La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.


Che tipo di reato è: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Soggetto attivo: chiunque.

Oggetto materiale: si tratta non solo di contributi, finanziamenti e mutui agevolati, ma di tutte le varie forme di concessione di denaro o di beni erogati da soggetti di diritto pubblico.

Condotta: induzione in errore.

Elemento soggettivo: dolo generico, diretto o indiretto.

(di Tullia Mauro)

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Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche


Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.


Che tipo di reato è: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Soggetto attivo: chiunque.

Oggetto giuridico: patrimonio dello stato, di un ente pubblico e delle comunità Europee.

Oggetto materiale: concessione di contributi, finanziamenti o mutui da parte di enti pubblici.

Condotta: fatto di chi, avendo ottenuto il finanziamento, non lo destina alla finalità per cui era stato erogato (reato omissivo).

Elemento soggettivo: Dolo generico, diretto o indiretto.

(di Tullia Mauro)

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Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche.

Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche


Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. 


Che tipo di reato è: malversazione.


Soggetto attivo: chiunque.


Soggetto passivo: lo Stato, la Comunità europea o altro ente pubblico.


Oggetto giuridico: interesse dei soggetti passivi.


Oggetto materiale: erogazione di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinato a finalità di interesse pubblico. 


Condotta: diversa destinazione che il beneficiario dà a quella somma o a una parte di essa.


Elemento soggettivo: dolo generico.

(di Tullia Mauro)

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Art. 314 c.p. - Peculato.

Art. 314 c.p. - Peculato


"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. 

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".


Che tipo di reato è: peculato, che è un reato plurioffensivo.


Soggetto attivo: trattandosi di un reato proprio, soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio. Sono escluse, pertanto, forme di responsabilità per quanti esercitino un servizio di pubblica necessità.


Oggetto giuridico: integrità del patrimonio.


Oggetto materiale: denaro.


Condotta: il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.


Elemento soggettivo: per l'integrazione del delitto è sufficiente il dolo generico, mentre è necessario il dolo specifico per la configurabilità del peculato d’uso.

(di Tullia Mauro)

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Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive.

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

L’articolo sopramenzionato fa parte del Libro secondo, Titolo I e ci troviamo all’interno dei delitti contro la personalità dello stato.

La norma è atta a tutelare l'integrità dello Stato nei confronti delle aggressioni interne che tendono a sovvertire violentemente l’ordinamento. Ha assunto la configurazione attuale dopo l'intervento operato con la legge 24 febbraio 2006 (art. 2), in quanto in precedenza era diretta a reprimere le sole associazioni comuniste, socialiste e anarchiche.

I delitti associativi diretti contro la personalità dello Stato rappresentano le fattispecie più importanti all'interno del presente capo e trattasi di reato di pericolo, per la cui configurabilità occorre, l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità.

Ogni condotta violenta e programmaticamente diretta a menomare le libertà costituzionalmente riconosciute esprime la sovversione, penalmente sanzionata, dei fondamentali ordinamenti sociali dello Stato.

Il dolo è specifico, in quanto la costituzione dell'associazione violenta deve essere voluta al fine di sovvertire con la violenza gli ordinamenti statali.

Il partecipante viene punito più lievemente, mentre coloro che ricostituiscono un'associazione della quale era stato ordinato lo scioglimento sono soggetti ad un aggravamento di pena.

(di Tullia Mauro)

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La testimonianza dell’avvocato.

La possibilità, per praticanti e avvocati, di rendere la propria testimonianza all'interno del processo relativamente a quanto conosciuto nello svolgimento del proprio incarico è regolamentata dall'art. 51 del Codice Deontologico Forense, che testualmente recita:"1. L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti. 2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi. 3. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo. 4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura".

La norma appena menzionata, unitamente all'obbligo di mantenere il segreto professionale, ha come scopo quello di tutelare gli avvocati (e i praticanti) affinché non siano obbligati a deporre sulle informazioni ricevute nell'esercizio del proprio mandato professionale, con l'intento di proteggere il rapporto fiduciario che si instaura con il cliente.

Tra le eccezioni alla regola generale di astensione al divieto di testimonianza e rivelazione del segreto professionale rientrano le seguenti ipotesi:
-) - Lo svolgimento dell'attività di difesa;
-) L'impedimento della commissione di un reato di notevole gravità. E' possibile la rivelazione del segreto professionale nel caso in cui leda la persona e non un bene economico; 
-) L'allegazione di una circostanza di fatto in una controversia (anche di natura disciplinare) instauratasi tra avvocato e parte assistita. 



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Responsabilità medica: Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco).

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona

assistita, nonché' in materia di responsabilità professionale degli

esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)

(GU n.64 del 17-3-2017)

Vigente al: 1-4-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

 la seguente legge:

Art. 1

Sicurezza delle cure in sanita'

1. La sicurezza delle cure e' parte costitutiva del diritto alla

salute ed e' perseguita nell'interesse dell'individuo e della

collettivita'.

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di

tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e alla gestione del

rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo

appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

3. Alle attivita' di prevenzione del rischio messe in atto dalle

strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, e' tenuto

a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che

vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario

nazionale.

Art. 2

Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al

Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri

regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del

paziente.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per

il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e

il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il

diritto alla salute, puo' essere adito gratuitamente da ciascun

soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o

mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del

sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti

relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la

fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso

con i poteri e le modalita' stabiliti dalla legislazione regionale.

4. In ogni regione e' istituito, con le risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per

la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che

raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e

private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul

contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica

unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone

pratiche sulla sicurezza nella sanita', di cui all'articolo 3.

5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli

eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause

che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative

messe in atto. Detta relazione e' pubblicata nel sito internet della

struttura sanitaria».

Art. 3

Osservatorio nazionale delle buone pratiche

sulla sicurezza nella sanita'

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale

per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale

delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita', di seguito

denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio

sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati

regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonche' alle cause,

all'entita', alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso

e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle societa'

scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle

professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo,

individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio

sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza

delle cure nonche' per la formazione e l'aggiornamento del personale

esercente le professioni sanitarie.

3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una

relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio.

4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale

anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in

sanita' (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.

Art. 4

Trasparenza dei dati

1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e

private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro

sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli

interessati aventi diritto, in conformita' alla disciplina

sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione

sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in

formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni

caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione

della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e

private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della

legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.

3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili,

mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a

tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati

nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio,

prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui

all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come

modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.

4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono

concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione

del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in

altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro

fiducia».

Art. 5

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni

previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle

prestazioni sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche,

terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si

attengono, salve le specificita' del caso concreto, alle

raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del

comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche'

dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche

delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e

regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette

raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono

alle buone pratiche clinico-assistenziali.

2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle societa'

scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al

comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:

a) i requisiti minimi di rappresentativita' sul territorio

nazionale;

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da

prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei

professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle

decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di

lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci

preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla

dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e

all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualita'

della produzione tecnico-scientifica;

c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le verifiche sul

mantenimento dei requisiti e le modalita' di sospensione o

cancellazione dallo stesso.

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai

soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per

le linee guida (SNLG), il quale e' disciplinato nei compiti e nelle

funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la

procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. L'Istituto superiore di sanita' pubblica nel proprio sito

internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal

SNLG, previa verifica della conformita' della metodologia adottata a

standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonche'

della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto

delle raccomandazioni.

4. Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

 Art. 6

Responsabilita' penale dell'esercente la professione sanitaria

1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale e' inserito il

seguente:

 «Art. 590-sexies (Responsabilita' colposa per morte o lesioni

personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589

e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si

applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo

comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la

punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni

previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di

legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche

clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle

predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso

concreto».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

il comma 1 e' abrogato.

 Art. 7

Responsabilita' civile della struttura e

dell'esercente la professione sanitaria

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,

nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di

esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e

ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi

degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte

dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle

prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione

intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di sperimentazione e di

ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio

sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2

risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice

civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione

contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella

determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta

dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5

della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale,

introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all'attivita' della struttura sanitaria o

sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione

sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli

138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con

la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base

dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle

fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivita' di cui al

presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme

imperative ai sensi del codice civile.

Art. 8

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile

relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da

responsabilita' sanitaria e' tenuto preliminarmente a proporre

ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile

dinanzi al giudice competente.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce

condizione di procedibilita' della domanda di risarcimento. E' fatta

salva la possibilita' di esperire in alternativa il procedimento di

mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto

legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece

applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.

132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.

162. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di

decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima

udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui

all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non e' stato

espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle

parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a

se' dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di

completamento del procedimento.

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si

concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del

ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda

sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o

dalla scadenza del termine perentorio, e' depositato, presso il

giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso

di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal

caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si

applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura

civile.

4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica

preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il

disposto dell'articolo 15 della presente legge, e' obbligatoria per

tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui

all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di

risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono

di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato,

quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di

risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica

preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia

della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

(IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata

partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il

giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento

delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del

giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata

equitativamente, in favore della parte che e' comparsa alla

conciliazione.

Art. 9

Azione di rivalsa o di responsabilita' amministrativa

1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione

sanitaria puo' essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se l'esercente la professione sanitaria non e' stato parte del

giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno,

l'azione di rivalsa nei suoi confronti puo' essere esercitata

soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di

titolo giudiziale o stragiudiziale ed e' esercitata, a pena di

decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la

struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di

assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la

professione sanitaria non e' stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione e' opponibile all'esercente la

professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta

dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o

sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o

dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del

medesimo articolo 7, l'azione di responsabilita' amministrativa, per

dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione

sanitaria e' esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei

conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994,

n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al

regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle

situazioni di fatto di particolare difficolta', anche di natura

organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica,

in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo

della condanna per la responsabilita' amministrativa e della

surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice

civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non puo' superare

una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del

corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della

condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o

successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al

passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda

di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione

sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie

pubbliche, non puo' essere preposto ad incarichi professionali

superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce

oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici

concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato

nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o

nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con

la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della

surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi

dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo

evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari

al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la

retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta

causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,

moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della rivalsa, di

cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli

esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.

7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilita'

amministrativa il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle

prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti

della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di

assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne e' stato

parte.

Art. 10

Obbligo di assicurazione

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private

devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe

misure per la responsabilita' civile verso terzi e per la

responsabilita' civile verso prestatori d'opera, ai sensi

dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo

operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e

private, compresi coloro che svolgono attivita' di formazione,

aggiornamento nonche' di sperimentazione e di ricerca clinica. La

disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni

sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero

in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche'

attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo

stipulano, altresi', polizze assicurative o adottano altre analoghe

misure per la copertura della responsabilita' civile verso terzi

degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli

effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al

periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la

professione sanitaria di cui al comma 2.

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria

attivita' al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del

presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa

in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa

nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con

il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo

di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e

all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9

e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione

sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o

sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a

proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa

grave.

4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante

pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione

dell'impresa che presta la copertura assicurativa della

responsabilita' civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di

cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole

assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la

copertura assicurativa.

5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i

criteri e le modalita' per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza

e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che

intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con

gli esercenti la professione sanitaria.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS,

l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le

Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che

erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione

nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le

Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni

sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

delle categorie professionali interessate, nonche' le associazioni di

tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti

minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e

sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni

sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far

corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce

i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di

operativita' delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta

del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresi' le regole

per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di

un'impresa di assicurazione nonche' la previsione nel bilancio delle

strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a

riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri

denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993,

n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.

67.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di

concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione

stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure

adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresi', le

modalita' e i termini per la comunicazione di tali dati da parte

delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e

degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il

medesimo decreto stabilisce le modalita' e i termini per l'accesso a

tali dati.

Art. 11

Estensione della garanzia assicurativa

1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operativita'

temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la

conclusione del contratto assicurativo, purche' denunciati

all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della

polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attivita'

professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di

ultrattivita' della copertura per le richieste di risarcimento

presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e

riferite a fatti generatori della responsabilita' verificatisi nel

periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di

retroattivita' della copertura. L'ultrattivita' e' estesa agli eredi

e non e' assoggettabile alla clausola di disdetta.

Art. 12

Azione diretta del soggetto danneggiato

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto

danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle

somme per le quali e' stato stipulato il contratto di assicurazione,

nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura

assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o

private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la

professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di

polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle

stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce

i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture

sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le

professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.

3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso

l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili

contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma

6.

4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della

struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del

comma 1 e' litisconsorte necessario la struttura medesima; nel

giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la

professione sanitaria a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario

l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione,

l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto

di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti

dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di

assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione pari a quello

dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o

privata o l'esercente la professione sanitaria.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere

dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6

dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi

delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e

sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 13

Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilita'

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7,

comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura

assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi

1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria

l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal

danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica

dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o

lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia

dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e

sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni

comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta

elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato,

con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardivita' o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilita' delle azioni di rivalsa o di responsabilita'

amministrativa di cui all'articolo 9.

Art. 14

Fondo di garanzia per i danni derivanti da

responsabilita' sanitaria

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della

salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilita'

sanitaria. Il Fondo di garanzia e' alimentato dal versamento di un

contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio

delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati

da responsabilita' sanitaria. A tal fine il predetto contributo e'

versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato

al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita

convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici

(CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,

da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle

imprese di assicurazione, sono definiti:

a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate

all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i

danni causati da responsabilita' sanitaria;

b) le modalita' di versamento del contributo di cui alla lettera

a);

c) i principi cui dovra' uniformarsi la convenzione tra il

Ministero della salute e la CONSAP Spa;

d) le modalita' di intervento, il funzionamento e il regresso del

Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento

del danno nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie.

4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), e'

aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della

salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in

relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di

garanzia.

5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2,

lettera a), la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero della

salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della

gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno

precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui

al comma 2.

6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di

risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al

comma 1.

7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni

cagionati da responsabilita' sanitaria nei seguenti casi:

 a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai

massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla

struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero

dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui

all'articolo 10, comma 6;

b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o

privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino

assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in

stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi

venga posta successivamente;

c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o

privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti

di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa

assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione

dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il

massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del

Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente

articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai

sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in

vigore della presente legge.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15

Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti

nei giudizi di responsabilita' sanitaria

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad

oggetto la responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria affida

l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico

specializzato in medicina legale e a uno o piu' specialisti nella

disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto

oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare,

scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano

in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o

in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare

nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in

possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della

conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e

disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,

n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono

essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti

esperti in medicina. In sede di revisione degli albi e' indicata,

relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente,

l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al

numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli

revocati.

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e

disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,

n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono

essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di

garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata

rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a

tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina

tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al collegio

e, nella determinazione del compenso globale, non si applica

l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del

collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 16

Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di

responsabilita' professionale del personale sanitario

1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre

2015, n. 208, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I

verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di gestione del rischio

clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di

procedimenti giudiziari».

2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con

adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel

settore».

Art. 17

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Art. 18

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle

disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 marzo 2017

 MATTARELLA

 Gentiloni Silveri, Presidente del

 Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965).

Preambolo

Gli Stati Parti della presente Convenzione,

Considerando che lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità e dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti e che ciascuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza alcuna distinzione di razza, colore od origine nazionale,

Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione,

Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell'Assemblea Generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,

Considerando che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea Generale) asserisce solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana,

Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica,

Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la consistenza armoniosa degli individui che vivono all'interno di uno stesso Stato,

Convinti che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana,

Allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di "apartheid", di segregazione o di separazione,

Risoluti ad adottare tutte, le misure necessarie all'eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il buon accordo tra le razze ed a costruire una comunità internazionale libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale,

Ricordando la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e di professione adottata dall'Organizzazione nazionale del lavoro nel 1958 e la Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento adottata 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura,

Desiderosi di dare esecuzione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi all'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Articolo 1.

1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato Parte della Convenzione a seconda che si tratti di propri cittadini o dei non-cittadini.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati Parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalità, alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni, non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.

4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro il godimento e l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza, non sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

Articolo 2.

1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze e, a tale scopo:

a) Ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale a danno di individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo;

b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;

c) Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;

d) Ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni;

e) Ogni Stato contraente s'impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi atti ad eliminare le barriere che esistono tra le razze, nonché a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.

2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno, adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.

Articolo 3.

Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'"apartheid" e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.

Articolo 4.

Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'art. 5 della presente Convenzione, ed in particolare:

a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, così come ogni aiuto portato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;

c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.

Articolo 5.

In base agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento, in particolare, dei seguenti diritti:

a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;

b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;

c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi come candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;

d) Altri diritti civili quali:

i) il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;

ii) il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;

iii) il diritto alla nazionalità;

iv) il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge;

v) il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri;

vi) il diritto all'eredità;

vii) il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

viii) il diritto alla libertà di opinione e di espressione;

ix) il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;

e) i diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:

i) i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente;

ii) il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati;

iii) il diritto all'alloggio;

iv) il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali;

v) il diritto all'educazione ed alla formazione professionale;

vi) il diritto di partecipare in condizioni di parità ad attività culturali;

f) il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.

Articolo 6.

Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali una giusta ed adeguata riparazione o soddisfazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione.

Articolo 7.

Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i princìpi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e della presente Convenzione.

Parte II

Articolo 8.

1. È istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (qui appresso indicato "il Comitato") composto di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e la loro imparzialità, che vengono eletti dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei più importanti sistemi giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla lista di candidati designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente può designare un candidato scelto tra i propri cittadini.

3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invia agli Stati contraenti una lettera per invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila la lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati e la comunica agli Stati contraenti.

4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati contraenti, indetta dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è formato dai due terzi degli Stati contraenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti.

5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà sorteggiato dal Presidente del Comitato;

b) Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contro cui l'esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i concittadini, con riserva dell'approvazione del Comitato.

6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato, sono a carico degli Stati contraenti.

Articolo 9.

1. Gli Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di carattere legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere che sono state prese per dare esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione:

a) entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per ciò che lo riguarda e

b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può chiedere agli Stati contraenti delle informazioni supplementari.

2. Il Comitato sottopone ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario generale, un rapporto sulle proprie attività e può dare dei suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale in base ai rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto da Stati contraenti. Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente, ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea Generale.

Articolo 10.

1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni.

3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

4. Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 11.

1. Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non applichi le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato contraente interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato le giustificazioni o delle dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, ove occorra, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.

2. Ove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia l'uno che l'altro avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché all'altro Stato interessato.

3. Il Comitato non può occuparsi di una questione che gli è sottoposta in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, che dopo essersi accertato che tutti i ricorsi interni a disposizione sono stati utilizzati o esperiti conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando le procedure di ricorso superano termini ragionevoli.

4. Il Comitato può rivolgersi direttamente agli Stati contraenti per chiedere loro tutte le informazioni supplementari relative alla questione che gli viene sottoposta.

5. Allorché, in applicazione del presente articolo, il Comitato esamina una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

Articolo 12.

1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una Commissione conciliativa ad hoc (qui appresso indicata "la Commissione") composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri sono nominati con il pieno ed unanime consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una amichevole soluzione del problema, basata sul rispetto della presente Convenzione.

b) Se gli Stati Parti nella controversia non giungono ad un'intesa sulla totale o parziale composizione della Commissione entro un termine di tre mesi, i membri della Commissioni che non hanno ottenuto il consenso degli Stati Parti nella controversia vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.

2. I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati Parti nella controversia, né cittadini di uno Stato che non sia parte della presente Convenzione.

3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verrà stabilito dalla Commissione stessa.

5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'art. 10 della presente Convenzione pone ugualmente i propri servigi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati Parti comporti la costituzione della Commissione stessa.

6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati Parti nella controversia, sulla base di valutazioni eseguite dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

7. Il Segretario generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare al Membri della Commissione le spese sostenute, prima ancora che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati nella controversia in conformità al paragrafo 6 del presente articolo.

8. Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.

Articolo 13.

1. Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad una amichevole soluzione della controversia.

2. Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati Parti nella controversia. Detti Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, entro il termine di tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.

3. Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni degli Stati Parti interessati agli altri Stati Parti della Convenzione.

Articolo 14.

1. Ogni Stato contraente può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o da gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si lamentino di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato contraente che non abbia fatto una tale dichiarazione.

2. Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo, può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di esaminare le petizioni provenienti da individui o da gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che lamentino di essere vittima di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione e che abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione.

3. La dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il nome di ogni organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono depositati dallo Stato contraente interessato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia agli altri Stati contraenti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è già investito.

4. L'Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo dovrà tenere un registro delle petizioni, e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale per il tramite dei competenti canali, restando inteso che il contenuto di dette copie non verrà reso pubblico.

5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dall'Organismo istituito o designato conforme al paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.

6. a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi comunicazione che gli venga inviata all'attenzione dello Stato contraente che si suppone abbia violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, ma l'identità dell'individuo o dei gruppi di individui interessati non dovrà essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o del detto gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.

b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, ove occorra, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.

7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo ha già esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Tuttavia, tale norma non viene applicata allorquando le procedure di ricorso superano un termine ragionevole.

b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato contraente interessato ed all'autore della petizione.

8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati contraenti interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.

9. Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati Parti della Convenzione sono legati da dichiarazioni fatte in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15.

1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514(XV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle sue istituzioni specializzate.

2. a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo 1 dell'art. 8 della presente Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti dagli organi delle Nazioni Unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il proprio parere e fa le proprie raccomandazioni circa le petizioni ricevute al momento dell'esame delle petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi o di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale, e che riguardino questioni previste dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono investiti.

b) Il Comitato riceve dagli organi competenti delle Nazioni Unite, copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle raccomandazioni a tali organi.

3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea Generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti da organi delle Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.

4. Il Comitato prega il Segretario generale delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 16.

Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da adottare per definire una controversia o per tacitare una lagnanza vengono applicate indipendentemente dalle altre procedure di definizione di vertenze o di ricorsi in materia di discriminazioni previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate o nelle Convenzioni adottate da tali organizzazioni, né vietano agli Stati contraenti di ricorrere ad altre procedure per la definizione di una controversia, in base agli accordi internazionali generali o particolari che li legano.

Parte III

Articolo 17.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite, o membro di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate, di ogni Stato Parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 18.

1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell'art. 17 della Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 19.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 20.

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono divenuti parti della presente Convenzione, il testo delle riserve che saranno state formulate all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informerà il Segretario generale entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva in questione.

2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione e del pari di ogni altra riserva che abbia per effetto la paralisi del funzionamento di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante nella categoria di cui sopra, quando i due terzi degli Stati Parti alla Convenzione sollevino delle obiezioni.

3. Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La notifica avrà effetto alla data del suo ricevimento.

Articolo 21.

Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 22.

Ogni controversia tra due o più Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla presente Convenzione, sarà portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia perché essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.

Articolo 23.

1. Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare riguardo a tale richiesta.

Articolo 24.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'art. 17 della presente Convenzione:

a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli artt. 17 e 18;

b) della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore in base all'art. 19;

c) delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli artt. 14, 20 e 23;

d) delle denunce notificate in base all'art. 21.

Articolo 25.

1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite farà avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'art 17 della Convenzione.

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Articolo 416 c.p. - Associazione per delinquere.

Articolo 416 c.p. - Associazione per delinquere.


"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32 quater]. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

L’articolo 416 del c.p. (il cui testo è sopra riportato) fa parte del Libro secondo, Titolo V ed il soggetto attivo nel reato di associazione per delinquere può essere chiunque.

Per quanto riguarda il Primo comma consiste nel promuovere, costituire o organizzare l’associazione.
Il Secondo comma consiste nel rivestire il ruolo di capo, ovvero, di soggetto che regola l’attività dell’associazione occupando una posizione di superiorità o supremazia gerarchica.

Con riferimento al Terzo comma, invece, essa consiste nella semplice partecipazione, ovviamente ad una associazione finalizzata alla commissione di delitti e composta da almeno tre membri.

Il bene protetto è costituito dall’ordine pubblico poiché sarebbe minacciato dalla semplice esistenza di un’associazione stabile che ha come programma la commissione di delitti. La norma incriminatrice ripropone la struttura fondamentale del reato associativo, dando vita a due distinte ipotesi di reato.

Nella prima ipotesi delittuosa abbiamo che la condotta incriminatrice consiste nel promuovere, costituire o organizzare l’associazione per la nozione generale di “promuovere” o “costituire”.

Nella seconda ipotesi delittuosa invece il fatto tipico consiste nel partecipare all’associazione e i partecipanti devono essere almeno tre, anche se l’esistenza di un numero minimo di tre persone non è di per se sufficiente a dar vita a una vera e propria associazione penalmente rilevante; poiché occorre distinguere quest’ultima con il fenomeno del concorso di persone in uno stesso reato. 

I requisiti che differenziano l’associazione dal concorso sono:

1) un vincolo associativo stabile o permanente fra tre o più soggetti, destinato a durare anche dopo l’eventuale realizzazione di ciascun delitto programmato.

2) L’indeterminatezza del programma criminoso poiché dall’altra parte il concorso di persone nel reato dà vita a un vincolo occasionale tra più persone circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati.

L’associazione deve avere come scopo la commissione di più delitti quindi deve mirare all’attuazione di un indeterminato programma delittuoso; però i delitti programmati possono però essere tutti della stessa specie sicché l’indeterminatezza del programma può avere riguardo anche solo alla loro entità numerica.

Il dolo consiste nella conoscenza e volontà di far parte in maniera permanente del sodalizio criminoso ed è necessaria l’intenzione di contribuire all’attuazione del generico programma criminoso.

Il reato si consuma nel momento in cui viene ad esistenza l’associazione perché è in quel momento che sorge pericolo per l’ordine pubblico trattandosi di reato di pericolo. 

L’associazione per delinquere è reato permanente per cui la consumazione si protrae finché l'associazione rimane in vita.

Nell’associazione, i promotori sono coloro che si fanno iniziatori dell’associazione. I costitutori sono coloro che con la loro attività determinano o concorrono a determinare la nascita dell’associazione.

Gli organizzatori sono coloro che coordinano l’attività dei singoli soci per assicurare la vita dell’associazione.

I partecipanti sono coloro i quali esplicano attività di carattere materiale strumentale alla sopravvivenza dell’associazione o al perseguimento degli scopi sociali.

Infine i capi sono coloro che regolano in tutto o in parte l’attività collettiva con poteri di supremazia sugli altri membri dell’associazione.

(di Tullia Mauro)

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Negoziazione assistita per la soluzione delle controversie in materia di famiglia: le ultime novità legislative.

Con il disegno di legge A.C. 3289 si assiste ad una importante svolta e implementazione di questo strumento, tesa a favorire lo sviluppo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie.

All’art. 1, comma 35, il disegno riformatore introduce modifiche all’art. 6, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, destinate ad entrare in vigore trascorsi centottanta giorni dall’approvazione della legge (termine previsto dal successivo comma 37): modifica della rubrica dell’art. 6 (lettera a), introduzione di un nuovo comma 1-bis (lettera b) e conseguente coordinamento del comma 3 alle nuove disposizioni (lettera c), lasciando invariato il resto del testo normativo.

La normativa vigente viene così modificata: 
Articolo 6 Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti 
1. La convenzione di negoziazione da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni. 
2. (omissis) Identico 
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5. 
- 4. (omissis) Identico 
- 5. (omissis) Identico

Sarà poi possibile:

-) prevedere, oltre al contenuto essenziale o tipico, un contenuto eventuale o accessorio che riguarda ogni statuizione di carattere economico-patrimoniale stipulata in occasione della crisi familiare (trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori);

-) prevedere la corresponsione dell’assegno divorzile dovuto dal coniuge in unica soluzione.



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Il Concorso Esterno in Associazione di tipo mafioso: la Sentenza Andreotti (2004).

Con la Sentenza Andreotti, il tema del concorso eventuale nel reato di associazione di stampo mafioso viene affrontato a partire da un punto di vista diverso: mentre, infatti, la matrice delle Sentenze Demitry e Carnevale fu rappresentata dal c.d. «aggiustamento dei processi», in questa occasione oggetto della controversia processuale fu lo «scambio politico-mafioso».


IL FATTO

Con decreto del 2 marzo 1995 veniva disposto il giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti di Giulio Andreotti perché rispondesse del reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere) per aver messo a dis