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LA REMISSIONE DELLA QUERELA NEL DELITTO DI VIOLENZA DOMESTICA: SINTOMATICA DELL’AGGRAVAMENTO DELLA RELAZIONE MALTRATTANTE

Molto spesso si cade nell’errore di pensare che la remissione della querela, nel caso di violenza domestica, possa indurre il Giudice a ritenere non sussistente il delitto o ad escludere la reiterazione.
Al contrario, sono proprio le remissioni di querela e/o le ritrattazioni della persona offesa a creare nelle Autorità la convinzione dell’esposizione della vittima ad una prosecuzione o aggravamento della relazione maltrattante.
Questo perché nel momento in cui la persona offesa trova la forza per sporgere denuncia, alcun motivo vi sarebbe per rinunciare al procedimento penale. Ne consegue che, qualora la querela venga rimessa, è altamente probabile che ciò sia il frutto di intimidazione, minacce e ritorsioni da parte del reo.

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Preservare i figli nei contrasti dei genitori

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L'Avv. Attasi ospite a Unomattina per parlare della riforma Cartabia

L'Avv. Piera Attasi è stata ospite della puntata del 20 marzo 2024 del programma Unomattina, in diretta su Rai 1, per parlare delle novità introdotte dalla riforma Cartabia nel diritto di famiglia, specialmente per quanto riguarda gli accordi tra i coniugi. 



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L'Avv. Attasi su Rainews 24 per parlare di nullità ecclesiastica del matrimonio

Intervista all'Avv. Piera Attasi durante la puntata del 23.02.2024 del programma "Pomeriggio 24" sull'emittente Rainews 24.

L'avv. Attasi, in quanto avvocato rotale, ha risposto a domande sul processo di nullità del matrimonio canonico e sul suo impatto nella società attuale.



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L' Avv. Attasi ospite a Uno Mattina per parlare di separazione e divorzio

L'avvocato Attasi è stata ospite in data 06.11.2023 alla trasmissione Rai Uno Mattina per parlare dei procedimenti di separazione e di divorzio.

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L'Avv. Attasi relatrice al Rapporto semestrale sulle aste immobiliari in Italia

Rapporto semestrale presso il Senato del 23.02.2021 del Centro Studi SOGEEA con intervento dell'Avv. Attasi sulla sospensione causa covid delle esecuzioni immobiliari sulla prima casa.

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Dal diritto immobiliare al diritto ecclesiastico, alle adozioni e difficili divorzi

Articolo del quotidiano La Repubblica dell'11.02.21 sullo Studio Legale Mauro & Attasi.

Cliccare sull'immagine per ingrandirla. 

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Diritto Immobiliare

Il diritto immobiliare si occupa di ogni aspetto relativo alla gestione giuridica degli immobili, dalla compravendita allo sfratto alle questioni di tipo urbanistico e catastale.

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Diritto Condominiale

Il diritto condominiale è quella branca del diritto privato che si occupa dei rapporti tra condomini e fra questi ultimi e  soggetti terzi.

Il condominio è un istituto centrale nel diritto privato italiano. Ciononostante, la sua natura giuridica è incerta.

In base a una tesi tradizionale,  sarebbe una comunione forzosa e perpetua, disciplinata in modo peculiare.
Secondo la tesi della proprietà plurima, sarebbe una forma di proprietà che si compone in capo a ciascun condomino del diritto di proprietà esclusivo sull’unità immobiliare e della proprietà comune di alcune porzioni dell’edificio.
In base ad una terza tesi, il condominio sarebbe qualificabile come ente di gestione


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Diritto Societario

Il diritto societario è la branca del diritto commerciale che ha ad oggetto i vari aspetti della società, tra cui la costituzione, la governance, il controllo, lo scioglimento  la liquidazione, la responsabilità aziendale, i rapporti patrimoniali fra soci, le operazioni societarie straordinarie e la gestione della crisi di impresa.

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Adozioni

L’adozione è l’istituto giuridico con cui (gli adottanti) due coniugi sposati da almeno 3 anni – sono conteggiati anche gli anni di convivenza prematrimoniale more uxorio - assumono civilmente come figlio un soggetto (l’adottato) con cui non hanno legami di sangue e con il quale intercorre una differenza di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

L’adozione può essere nazionale o internazionale.

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Responsabilità medica

Responsabilità professionale del medico per i danni derivanti dalla propria illecita condotta (commissiva od omissiva) posta in essere in violazione di una norma.

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Diritto minorile

Tutela dei diritti dei minori, quali:
  1. diritto innato alla vita;
  2. diritto ad un nome;
  3. diritto a conservare l’identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari;
  4. diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell’interesse superiore del fanciullo;
  5. diritto a formarsi una propria opinione; alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
  6. diritto all'educazione;
  7. diritto al riposo, allo svago ed al gioco;
  8. diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso;
  9. diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale;
  10. diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti;
  11. diritto a non partecipare a conflitti armati se di età tra i quindici e i diciotto.

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Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, unioni civili)

Il diritto di famiglia è quella branca del diritto privato che riguarda i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone componenti una famiglia.

Nonostante la sua collocazione sistematica, al diritto di famiglia afferiscono anche questioni penalistiche: si pensi al tema della violenza domestica, della violenza di genere e dell'abuso dei mezzi correttivi nei confronti dei figli, nonché dei profili penalistici che possono derivare dal mancato rispetto dei provvedimenti le giudice in materia di separazioni o divorzi.

La separazione è un procedimento attraverso il quale, per motivi che rendono impossibile il proseguimento della  convivenza tra i coniugi, il vincolo matrimoniale viene attenuato e alleggerito di alcuni obblighi come la coabitazione e la fedeltà, in possibile previsione di un totale scioglimento attraverso il divorzio.
La separazione può essere consensuale quando i coniugi raggiungono un accordo sulle questioni relative al patrimonio e alla gestione dei figli. In tal caso, l'accordo viene omologato dal Pubblico Ministero con un apposito decreto.
La separazione giudiziale, invece, si ha nel caso in cui le parti non siano nelle condizioni di addivenire a un accordo. La natura di tale procedimento è quella di contenzioso civile dinanzi al Tribunale, che si pronuncerà con sentenza.

Il divorzio è il procedimento attraverso il quale il vincolo matrimoniale è definitivamente sciolto e permangono in capo ai coniugi alcuni doveri relativi alla prole come quello di crescere e mantenere i figli. In capo al coniuge economicamente più forte viene disposto inoltre l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore dell'altro coniuge.
Anche il divorzio può essere ottenuto tramite un accordo. In tal caso è definito "divorzio congiunto". In alternativa, il divorzio giudiziale ha anch'esso natura di contenzioso dinanzi al Tribunale. 

L'unione civile è la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, legate da un vincolo affettivo. Viene disposta mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. 
Si tratta di un istituto introdotto dalla nota Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) al fine di colmare un vuoto di tutela nei confronti delle famiglie omosessuali. 

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Successioni

Il sistema della successione nell’ordinamento giuridico italiano è fondato sulla bipartizione tra successione inter vivos, ossia tra soggetti ancora in vita, e mortis causa, ossia tra un soggetto deceduto e soggetti in vita. A sua volta, la successione mortis causa trova una sua bipartizione tra successione testamentarie e intestata.


La successione testamentaria è disciplinata da un insieme di regole per lo più rinvenibili nel Codice Civile che dettano gli aspetti di contenuto e forma delle disposizioni testamentarie.

La successione intestata è ugualmente disciplinata dall'ordinamento civile seppur in assenza di un testamento. 

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Diritto ecclesiastico (contratti IOR)

L'Istituto per le opere di religione (acronimo: IOR), comunemente conosciuto come "Banca vaticana", è un'istituzione finanziaria pubblica della Santa Sede, creata nel 1942 da papa Pio XII e con sede nella Città del Vaticano.

L'amministrazione dello IOR è definita dal suo Statuto dal 1990.

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Diritto ecclesiastico (nullità matrimoniali)

La dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio è un riconoscimento legale tramite il quale un tribunale ecclesiastico riconosce la nullità del sacramento del matrimonio in virtù del diritto canonico cattolico


Nonostante nel linguaggio comune si parli di "annullamento della Rota", o addirittura di "divorzio cattolico",  tecnicamente si tratta di un "riconoscimento di nullità". Infatti, la dottrina cattolica considera il matrimonio  uno e inscindibile, pertanto non possono sussistere motivi di annullamento o risoluzione del matrimonio stesso.
Se invece viene verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il tribunale riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio.

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Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale

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Attività di consulenza e di assistenza in materia commerciale sia nella fase stragiudiziale di negoziazione, redazione dei contratti, che nella fase giudiziale di nullità o annullamento contrattuale, nonchè di risoluzione per inadempimento.

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Studio Legale Mauro e Attasi

Viale America, 125
00144 Roma
tel. +39 06.5913779 - +39 06.54281338
fax +39 06.54210345
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Studio Legale Rotale Avv. Piera Attasi

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La Consulenza Legale


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Avv. Vincenzo Mauro 
Laureato alla Università di Roma ‘’La Sapienza’’ nel 1992 esercita la professione in Roma dal 1997, con abilitazione dinanzi la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dal 2010. 
Inizialmente collabora con lo studio dell’avv. Dante de Marco fino al 2003 dove approfondisce le tematiche relative al diritto commerciale, societario e delle cooperative, oltre il diritto del lavoro nei diversi aspetti precontenziosi e giudiziali; partecipa alla costituzione dello studio legale M&A nel 2013. 
Nel corso degli anni ha sviluppato specifiche conoscenze nell’ambito del diritto della proprietà, del diritto immobiliare, delle locazioni e del condominio, nonché nel diritto delle successioni e delle divisioni, maturando esperienze significative sia nell’ambito del contenzioso giudiziale che nell’ambito della conciliazione e mediazione nella fase stragiudiziale. 
Ha maturato significative esperienze nella consulenza in gestioni patrimoniali ed immobiliari, dalla costituzione, alla amministrazione e fino alla divisione. Gestisce con estrema cura le esigenze e gli interessi del cliente per il raggiungimento di soluzioni conciliative al fine di evitare lunghi contenziosi giudiziari e limitare i relativi oneri economici e costi.

Contatta l'Avv. Vincenzo Mauro: v.mauro@studiolegalemauroattasi.it

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Avv. Piera Attasi

Avvocato
Civile e Rotale
presso l'Apostolico Tribunale
della Rota Romana e Avvocato 
SCV dello Stato della Città del Vaticano

Esercita la professione forense dal 2000 e nel 2010 partecipa alla fondazione dello studio M&A, con abilitazione dinanzi la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dal 2014. Ha acquisito con passione e abnegazione una comprovata e qualificata competenza in materia di diritto di famiglia e diritto minorile. Ha sviluppato ulteriori e specifiche competenze ed esperienze nella gestione dei patrimoni familiari, nel diritto immobiliare, internazionale in particolare in Egitto, Svizzera e America. 
Nel 2013 amplia le sue qualifiche e si licenzia in Diritto Canonico, divenendo anche Avvocato Ecclesiastico e Consulente nelle procedure di nullità del matrimonio canonico. 
Diviene Avvocato Rotale presso la Rota Romana e Avvocato SCV dello Stato della Città del Vaticano. 

Contatta l'Avv. Piera Attasi: p.attasi@studiolegalemauroattasi.it

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News


Questo è il nostro giornale di bordo, dove mettiamo a disposizione una collezione di articoli, pensieri, idee ed altre informazioni da consultare, per approfondire gli argomenti delle materie di cui ci occupiamo.

23/09/25

Nuove norme deontologiche per gli avvocati: il CNF aggiorna il Codice

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice deontologico forense: novità su riservatezza, minori, arbitrato e ADR

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2025, il Consiglio Nazionale Forense ha reso ufficiali le modifiche al Codice deontologico forense approvate con delibera n. 636 del 21 marzo 2024. Le nuove disposizioni interessano diversi articoli del Codice e mirano a rafforzare i principi di correttezza, autonomia e riservatezza nella professione legale.

Tra le principali novità, spiccano i cambiamenti sugli obblighi di riservatezza nei rapporti tra colleghi e con i clienti, il nuovo assetto delle regole per l’ascolto del minore, e le condizioni di incompatibilità per chi assume incarichi arbitrali.

È stato inoltre introdotto l’art. 62-bis, che disciplina la condotta dell’avvocato nella negoziazione assistita, stabilendo comportamenti vietati e sanzioni graduate. Il Titolo IV del Codice assume ora un significato più ampio, includendo anche le pratiche di risoluzione alternativa delle controversie.

L’intervento del CNF rappresenta un adeguamento necessario ai mutamenti della professione, promuovendo trasparenza, tutela delle persone vulnerabili e affidabilità dell’avvocato anche nei percorsi stragiudiziali.

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12/06/25

Casa familiare e minori: priorità al benessere attuale del figlio, non al diritto del genitore

La Cassazione conferma: l’abitazione non va assegnata al collocatario se il rientro compromette l’equilibrio della prole

Con l’ordinanza n. 14460 del 30 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una madre che chiedeva l’assegnazione della casa coniugale, già negata dai giudici di merito, perché non rispondente all’interesse della figlia minore. Secondo i giudici, il criterio guida nell’attribuzione dell’abitazione familiare resta la salvaguardia del benessere del minore, che deve proseguire la propria vita nel contesto affettivo, scolastico e sociale ormai consolidato. Nel caso specifico, la bambina viveva stabilmente con la madre dalla tenera età, presso l’abitazione della nonna materna, dove aveva costruito la propria rete di relazioni. Il ritorno nella vecchia casa – da cui la madre era stata forzatamente allontanata a causa di gravi tensioni familiari – avrebbe rappresentato una rottura dannosa per la minore. La Corte ha così confermato che, anche in presenza di principi giuridici generali, è l’interesse concreto e attuale del minore a guidare la decisione.

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30/05/25

Più tutele per gli animali: approvata la nuova legge che inasprisce le pene

Il Senato dà il via libera definitivo alla riforma: animali riconosciuti come esseri senzienti e titolari di diritti

Il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che modifica il Codice Penale per rafforzare la protezione degli animali. Con questa riforma, gli animali non sono più considerati solo oggetti di affetto umano, ma veri e propri soggetti di diritto. La norma si allinea al principio europeo che riconosce gli animali come esseri senzienti, meritevoli di tutela diretta. Le pene per maltrattamenti, abbandono e crudeltà sono state inasprite. Viene inoltre introdotto un approccio più rigoroso alla prevenzione dei reati contro gli animali. Si tratta di un importante cambio di prospettiva che segna un progresso nella legislazione italiana.

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15/05/25

Pagare il mutuo della casa dell’ex durante la convivenza non dà diritto al rimborso: lo chiarisce la Cassazione

Chi, durante una relazione stabile e non coniugale, sostiene economicamente il partner – ad esempio pagando le rate del mutuo della sua casa – non può chiedere la restituzione delle somme in caso di rottura del legame. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11337 del 2025, richiamando il principio dell’obbligazione naturale previsto dall’art. 2034 c.c.

Nel caso concreto, un uomo aveva chiesto alla ex convivente la restituzione di 20.000 euro versati durante la convivenza, sostenendo di essere stato l’unico a contribuire economicamente e che la donna si fosse arricchita ingiustamente. Ma i giudici hanno confermato che i versamenti spontanei tra conviventi, se proporzionati e legati alla normale vita in comune, non danno diritto ad alcun rimborso.

La Corte ha aggiunto che tali esborsi, se compatibili con le spese medie per un affitto, rappresentano forme normali di assistenza morale e materiale. Solo prestazioni sproporzionate e non giustificate potrebbero far configurare un indebito arricchimento, come già chiarito da precedenti pronunce (Cass. n. 14732/2018 e n. 11303/2020).

In definitiva, aiutare economicamente il partner durante la convivenza è una scelta personale che, salvo casi eccezionali, non dà diritto a restituzioni future.

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23/04/25

Testamento: legittima anche la volontà espressa a monosillabi o gesti, se intellegibile e consapevole

Una recente ordinanza della Cassazione ribadisce la validità della manifestazione testamentaria non verbale quando dettata da condizioni fisiche invalidanti, purché chiara e cosciente.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9534 dell’11 aprile 2025, ha chiarito che un testamento è valido anche se la volontà del testatore è stata espressa attraverso monosillabi o movimenti del capo. Questa forma di manifestazione, seppur atipica, è ritenuta legittima qualora sia l’unica modalità possibile per via delle condizioni fisiche del disponente, purché la volontà risulti comprensibile, libera da vizi e pienamente consapevole. 

Nel caso in esame, il giudice ha verificato l'autenticità dell’intenzione testamentaria, rilevando che il deficit motorio non comprometteva la lucidità mentale del testatore. 
Viene così confermato che non è necessaria una forma verbale o scritta classica, se la comunicazione è comunque chiara e intellegibile. 
Il principio tutela la sostanza della volontà rispetto alla forma, nel rispetto delle condizioni soggettive del disponente.

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21/03/25

Corte di Cassazione Civile, Sez. 1, Ord. 3 gennaio 2024, N.85

Giudizio di Delibazione 

Il ricordo ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l'originario atto di nascita, che indichino il genitore d'intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. 

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13/02/25

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29/11/24

CYBER DATING VIOLENCE: QUANDO LA VIOLENZA VEDE PROTAGONISTI I SOCIAL MEDIA

Nel mondo di oggi i social stanno assumendo un ruolo sempre più preponderante nella vita di ognuno, in particolar modo dei giovani. Queste piattaforme diventano per i ragazzi delle vere e proprie “piazze”, ove si crea un’altra realtà, la c.d. realtà virtuale. 
Come dice un noto filosofo – Luciano Floridi – oggi i ragazzi vivono “onlife”, con la conseguenza che diventa sempre più difficile per gli stessi distinguere ciò che accade nel mondo reale rispetto a quello che si consuma sui social. 
Proprio su questo scenario nasce un nuovo tipo di violenza, quella c.d. relazionale. Questo tipo di violenza non è ne fisica, nè verbale, ma si può dire che miri a distruggere agli occhi degli altri la reputazione della vittima, isolandola dai propri affetti, e rendendola così sempre più dipendente dal suo persecutore. 
Sul punto è doveroso evidenziare come la reputazione sia un diritto di suprema importanza. Essa, intesa quale fama di cui si gode tra i consociati, trova la propria tutela nell’art. 2 della Costituzione, il quale tutela i diritti inviolabili di ciascun individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. Tale articolo si può dire essere un vero e proprio trasformatore permanente, in quanto permette di comprendere, sulla base di un determinato contesto storico-sociale, quali siano i diritti meritevoli di tutela. 
Ad oggi dubbi non ve ne sono, la reputazione è un vero e proprio diritto che necessita di essere tutelato sia nella vita di tutti giorni, che in quella c.d. realtà virtuale che sono i social media, teatro di innumerevoli quanto spregiudicate violenze relazionali.

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21/10/24

LA CONVENZIONE QUADRO EUROPEA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il 5 settembre 2024 a Vilnius, Lituania, è stata firmata la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’IA, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Il Trattato rappresenta il primo accordo internazionale giuridicamente vincolante in materia di IA e ha lo scopo di bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico democratico.

Il processo di elaborazione della Convenzione ha avuto inizio nel 2019, quando il Comitato ad hoc sull’Intelligenza Artificiale è stato incaricato di esaminare la fattibilità di uno strumento internazionale in grado di regolamentare l’intelligenza artificiale. Successivamente, il Comitato sull’Intelligenza Artificiale, costituito nel 2022, ha portato avanti la redazione del testo della convenzione, con la partecipazione attiva dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e di osservatori come Stati Uniti, Canada, Giappone e Unione Europea. La Convenzione è stata formalmente adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 maggio 2024, e successivamente aperta alla firma durante la Conferenza dei ministri della giustizia a Vilnius. Il principale scopo della Convenzione è garantire che lo sviluppo, l’uso e la dismissione dei sistemi di IA siano compatibili con i principi democratici e i diritti umani fondamentali. I sistemi di IA vengono definiti machine-based system that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations or decisions that may influence physical or virtual environments e impone obblighi agli Stati firmatari di regolamentare l’intero ciclo di vita dei sistemi dalla progettazione all’implementazione, dall’utilizzo fino alla dismissione. 

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30/08/24

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio approvato dal Consiglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa ha adottato il 30 maggio 2024 un pacchetto di nuove norme per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Esso comprende: 1) la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 2) i meccanismi che gli stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) n. 2019/1937, e modifica e abroga la Direttiva (UE) n. 2015/849; 3) il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. I testi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale UE lo scorso 19 giugno 2024; il Regolamento antiriciclaggio si applicherà tre anni dopo l'entrata in vigore. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire alcune parti della Direttiva antiriciclaggio e tre anni per recepirne altre parti.

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03/03/26

Minori e competenza territoriale: conta il centro effettivo di vita del bambino

La Cassazione ribadisce che la “residenza abituale” va accertata in concreto, senza automatismi anagrafici

Nelle controversie che riguardano figli minori, la competenza spetta al giudice del luogo in cui il minore ha stabilito la propria residenza abituale al momento della domanda.
Non è decisivo il semplice trasferimento presso un altro genitore né l’iscrizione scolastica in una nuova città.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. I civile, con ordinanza n. 2083 del 31 gennaio 2026. Il caso nasce da una domanda cumulata di separazione e divorzio proposta dinanzi al Tribunale di Castrovillari.
Il marito aveva eccepito la litispendenza, avendo già adito il Tribunale di Latina. La Suprema Corte ha chiarito che la “residenza abituale” richiede un accertamento fattuale, volto a individuare il centro stabile di vita e interessi del minore.
Non assumono valore determinante né la sola residenza anagrafica né spostamenti temporanei.
Occorre verificare se il trasferimento sia stato condiviso da entrambi i genitori e se abbia carattere stabile. Nel caso concreto, il trasferimento operato unilateralmente dalla madre non è stato ritenuto idoneo a spostare la competenza.
Pertanto, la Cassazione ha dichiarato competente il Tribunale di Latina, disponendo la riassunzione del giudizio.

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03/03/26

Maltrattamenti dopo la separazione: il vincolo familiare resta fino al divorzio

La Cassazione chiarisce che lo status di coniuge permane e rende applicabile l’art. 572 c.p. fino allo scioglimento definitivo del matrimonio

La separazione, sia essa legale o di fatto, non interrompe il legame giuridico tra i coniugi.
Secondo la Corte di Cassazione, il rapporto familiare continua a sussistere fino al divorzio.
Di conseguenza, eventuali comportamenti vessatori messi in atto da un coniuge separato contro l’altro possono integrare il reato di maltrattamenti in famiglia.
Ciò vale anche se le condotte illecite hanno inizio dopo la separazione.
Il presupposto è che lo status coniugale non viene meno con la sola separazione. Il reato previsto dall’art. 572 c.p. resta quindi configurabile fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Solo con il divorzio viene meno la qualifica di “persona della famiglia”. Prima di tale momento, non si applica la diversa fattispecie di atti persecutori. Il reato di stalking può infatti essere contestato soltanto dopo lo scioglimento definitivo del vincolo o la cessazione stabile della relazione. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza n. 3736 del 29 gennaio 2026.

 

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26/02/26

Figli conviventi e casa familiare: nessun possesso automatico dell’eredità

La Cassazione chiarisce che la coabitazione con il coniuge superstite non comporta accettazione tacita né obbligo di inventario

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1551 del 23 gennaio 2026, ha precisato importanti aspetti in materia successoria.
Secondo quanto stabilito, i figli chiamati all’eredità che continuano a vivere nella casa familiare insieme al coniuge superstite non possono essere considerati possessori dei beni ereditari.
I giudici hanno evidenziato che tale permanenza non integra un possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 del codice civile.
La semplice convivenza nell’immobile non equivale dunque a un comportamento che implichi accettazione dell’eredità.
Il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, previsto dall’art. 540, comma 2, c.c., resta autonomo e distinto dalla posizione dei figli.
In tale contesto, la presenza dei figli nell’abitazione si configura come mera coabitazione e non come esercizio di poteri sui beni ereditari.
Pertanto, non sorge per loro l’obbligo di redigere l’inventario entro il termine previsto dalla legge.
Ne deriva che l’eventuale omissione dell’inventario non comporta l’acquisto della qualità di eredi puri e semplici.
La decisione ribadisce che per configurare il possesso occorre un comportamento concreto e significativo sui beni del patrimonio ereditario.
Il principio affermato tutela i chiamati all’eredità da conseguenze automatiche legate alla sola convivenza.
La pronuncia si inserisce nel solco di un’interpretazione rigorosa delle norme sull’accettazione tacita, valorizzando la distinzione tra detenzione e possesso effettivo.

 

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24/02/26

Diffamazione online: la Cassazione sul valore degli screenshot e sul diritto di critica

La sentenza n. 39792/2025 chiarisce l’efficacia probatoria delle pagine web e i limiti della scriminante ex art. 51 c.p.

Con la sentenza n. 39792/2025, la Cassazione penale è intervenuta su due questioni centrali in materia di diffamazione online.
La pronuncia affronta, in primo luogo, il tema del valore probatorio degli screenshot di pagine web quali documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.
La Corte ha ribadito che tali riproduzioni informatiche possono assumere rilievo probatorio, purché ne sia verificata l’autenticità e l’affidabilità.
In secondo luogo, la decisione si sofferma sui presupposti della scriminante del diritto di critica prevista dall’art. 51 cod. pen.
I giudici hanno evidenziato come il requisito della verità del fatto storico rappresenti condizione imprescindibile per l’operatività della causa di giustificazione.
Il diritto di critica, infatti, pur consentendo l’espressione di valutazioni anche severe, non può prescindere da una base fattuale veritiera.
In assenza di tale presupposto, la condotta non può ritenersi scriminata.
La sentenza offre così un importante chiarimento sia sul piano processuale sia su quello sostanziale.
Da un lato, valorizza gli strumenti digitali come mezzi di prova documentale; dall’altro, riafferma i limiti del diritto di manifestazione del pensiero in ambito penale.

 

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24/02/26

Divisione giudiziale tra ex coniugi: confermata l’esenzione dall’imposta di registro

La Cassazione ribadisce che anche gli atti collegati alla crisi coniugale rientrano nella tutela dell’art. 19 L. 74/1987

Con l’ordinanza n. 2433/2026, pubblicata il 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’applicabilità dell’esenzione dall’imposta di registro agli atti relativi alla divisione giudiziale tra ex coniugi.
La questione riguardava l’estensione del beneficio previsto dall’art. 19 della legge n. 74/1987 agli atti e ai provvedimenti connessi ai procedimenti di separazione e divorzio.
Nel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto a una contribuente circa 43.000 euro per la registrazione della sentenza che definiva lo scioglimento della comunione ordinaria su diversi immobili, intervenuto dopo il divorzio.
La vicenda si inseriva in un percorso articolato: separazione tra il 2006 e il 2009, divorzio concluso nel 2014 e successiva divisione avviata nel 2015 e definita nel 2019.
La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione, sostenendo che anche tale sentenza dovesse beneficiare dell’esenzione fiscale.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’Agenzia, lo ha respinto ritenendolo privo di fondamento.
I giudici hanno ricordato che un precedente orientamento distingueva tra contenuti “necessari” della separazione e patti patrimoniali solo occasionalmente collegati ad essa.
Tale impostazione è stata però superata dalla giurisprudenza più recente, a partire dalla sentenza n. 2111/2016.
Secondo l’attuale indirizzo, gli accordi patrimoniali tra coniugi costituiscono parte di una regolamentazione complessiva della crisi matrimoniale.
Ne consegue che anche la divisione dei beni, se inserita in questo quadro unitario, può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro.

 

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24/02/26

Diritto dei nonni, interesse del minore e risarcimento del danno endofamiliare

La limitazione degli incontri nei primi mesi di vita non integra illecito ex art. 2043 c.c.

In tema di responsabilità civile endofamiliare, non integra fatto illecito ex art. 2043 c.c. la condotta del genitore che, nei primi mesi di vita del minore, limiti o condizioni la frequentazione tra nonni e nipote.
Si tratta, infatti, di scelte rientranti nell’alveo della responsabilità genitoriale e subordinate al superiore interesse del minore.
Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo sia l’antigiuridicità delle condotte sia il nesso causale.
Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che, nei primi mesi di vita del minore, la madre aveva consentito incontri con i nonni, seppur in modalità limitate e presso il luogo di lavoro, per esigenze di allattamento.
Non risultava una radicale estromissione della nonna dal rapporto con il nipote. Le denunce-querele presentate dalla convenuta erano rivolte al suo coniuge, pertanto, non venivano ravvisati i presupposti per configurare una responsabilità risarcitoria.
Il ricorso in appello confermava l’assenza di un fatto illecito idoneo a fondare il risarcimento del danno endofamiliare.

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24/02/26

Lavoro subordinato e convivenza more uxorio: quando il legame affettivo incide sul rapporto

La Cassazione ribadisce che la gratuità della prestazione può escludere la subordinazione, salvo prova contraria

La subordinazione può essere esclusa anche in presenza di un’attività lavorativa astrattamente riconducibile al lavoro dipendente, qualora il rapporto tra le parti sia fondato su un legame affettivo stabile.
Lo ha chiarito la Cassazione civile, Sez. lav., con ordinanza 4 febbraio 2026, n. 2281.
La Corte ha affermato che una prestazione lavorativa svolta nell’ambito di una relazione di convivenza, specie se more uxorio, può trovare giustificazione nella solidarietà e nella gratuità tipiche del rapporto personale.
In tali casi opera una presunzione di non subordinazione.
Il vincolo affettivo e la familiarità tra le parti possono infatti escludere l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
La gratuità della prestazione rappresenta un elemento significativo nella qualificazione del rapporto. Tuttavia, tale presunzione non ha carattere assoluto. È sempre possibile dimostrare, con prova adeguata, la sussistenza degli indici tipici della subordinazione.
Qualora emerga un effettivo vincolo gerarchico e organizzativo, il rapporto potrà essere ricondotto al lavoro subordinato.
Resta quindi centrale l’accertamento concreto delle modalità di svolgimento della prestazione.

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19/02/26

Lavoro stagionale e mantenimento del figlio maggiorenne

Per la Corte d’Appello di Bologna l’occupazione precaria e mal retribuita non prova l’autosufficienza economica

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 9 giugno 2025, ha affermato che un impiego stagionale e scarsamente retribuito non è sufficiente a dimostrare l’indipendenza economica del figlio maggiorenne che prosegue con profitto gli studi.

In tema di revisione dell’assegno di mantenimento, il giudice deve accertare non solo un cambiamento delle condizioni economiche dei genitori, ma anche che tale mutamento sia idoneo a modificare l’equilibrio patrimoniale fissato nel precedente provvedimento. Non è ammessa una nuova valutazione autonoma dei presupposti dell’assegno: occorre verificare se le circostanze sopravvenute abbiano inciso sull’assetto originario e, solo in tal caso, adeguare l’importo o l’obbligo contributivo.

L’aumento delle esigenze del figlio, legato alla crescita, è un fatto notorio e non richiede prova specifica. Le necessità di cura, educazione, istruzione e assistenza, richiamate dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non possono ritenersi integralmente soddisfatte con il solo rimborso delle spese straordinarie, rendendosi necessario un proporzionato adeguamento dell’assegno.

L’obbligo di mantenimento cessa solo con il raggiungimento di una concreta autosufficienza economica, salvo inerzia colpevole del figlio. Tuttavia, rapporti di lavoro precari, di breve durata o con compensi modesti, specie se non coerenti con il percorso formativo, non integrano tale condizione. Neppure la percezione della NASpI è sufficiente a escludere il diritto al mantenimento, trattandosi di un sostegno pubblico temporaneo legato alla disoccupazione.

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19/02/26

Affido ai servizi sociali, collocazione col padre e assegnazione della casa anche se ci sono accuse di violenza

Trib. Roma, Sez. I, 19.01.2026

Il Tribunale di Roma ha affidato un minore di 12 anni ai servizi sociali, disponendo la collocazione presso il padre e l’assegnazione della casa familiare.
Il minore, affetto da DSA, è stato collocato col padre per dare continuità all’assetto familiare preesistente.  L’attrice si era allontanata di casa nel 2023, per trasferirsi dalla madre, asseritamente per sfuggire alla violenza dell’uomo che sarebbe iniziata già anni prima. Il figlio era quindi rimasto principalmente col padre, andando a trovare la madre a casa della nonna solo alcuni giorni.      
Peraltro, la signora dichiarava di aver provato il comportamento violento dell’uomo allegando ai suoi atti di causa delle registrazioni di attacchi verbali nei propri confronti.    
Il resistente la accusava invece di aver abbandonato il figlio in più occasioni senza un reale motivo. 
Il giudice, pur incaricando il PM di acquisire atti di procedimenti penali a acarico delle parti, ha disposto l’affido ai SS avendo rinvenuto una accesa conflittualità che portava a dinamiche di triangolazione del figlio.   
Disponeva inoltre CTU e nominava un curatore speciale.

Tribunale Roma, Sez. I, 19.01.2026 - Est. Cosentino (download provvedimento)

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19/02/26

Prescrizione sospesa anche nelle unioni di fatto: svolta della Consulta

La Corte costituzionale estende la tutela prevista per i coniugi ai conviventi, valorizzando il principio di uguaglianza e la protezione dei legami affettivi

Con la sentenza n. 7 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile.
La norma, infatti, non contemplava la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto, limitandola ai soli coniugi.
Secondo i giudici costituzionali, tale esclusione contrasta con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.
La finalità della disposizione è quella di tutelare l’armonia e la stabilità del rapporto familiare.
Questa esigenza, osserva la Corte, non riguarda soltanto il matrimonio.
Anche le unioni di fatto rappresentano formazioni sociali meritevoli di protezione.
L’eventuale esercizio di atti interruttivi della prescrizione potrebbe incrinare il rapporto affettivo.
Non è ragionevole costringere il convivente a scegliere tra la difesa del proprio diritto e la serenità della relazione.
Una simile alternativa comporterebbe un sacrificio ingiustificato.
La Consulta ha quindi ritenuto che la disciplina debba applicarsi anche ai conviventi di fatto.
La decisione si inserisce nel percorso di progressivo riconoscimento delle diverse forme familiari.
Viene così rafforzato il principio di uguaglianza sostanziale.
Il diritto civile si adegua ai mutamenti sociali e alla pluralità dei modelli familiari.
La pronuncia segna un ulteriore passo verso una tutela più inclusiva dei legami affettivi.

 

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28/01/26

Udienza ai Prelati della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, 26.01.2026

Nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto in Udienza i Prelati della Rota Romana, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario.

Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa ha rivolto ai presenti:

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La pace sia con voi!
 

Eccellenza,
cari Prelati Uditori del Tribunale Apostolico della Rota Romana,

in questo nostro primo incontro vorrei anzitutto esprimere il mio apprezzamento per il vostro lavoro, che è un servizio prezioso alla funzione giudiziaria universale che compete al Papa e di cui il Signore vi ha chiamato ad essere partecipi. «Veritatem facientes in caritate» (Eph 4,15): ecco un’espressione che può essere applicata alla vostra missione quotidiana nell’amministrazione della giustizia.

Ringrazio Sua Eccellenza il Decano per le sue parole, che esprimono l’unionedi tutti voi con il Successore di Pietro. E il mio pensiero riconoscente si estende anche a tutti i tribunali della Chiesa presenti nel mondo. Il ministero di giudice che ho avuto modo di esercitare mi permette di comprendere meglio la vostra esperienza e di valutare la rilevanza ecclesiale del vostro compito.

Oggi vorrei tornare su un tema di fondo che è stato dominante nei Discorsi rivolti al Tribunale della Rota Romana da Pio XII fino a Papa Francesco. Si tratta del rapporto della vostra attività con la verità che è insita nella giustizia. In questa occasione intendo proporvi alcune riflessioni sullo stretto nesso che intercorre tra la verità della giustizia e la virtù della carità. Non si tratta di due principi contrapposti, né di valori da bilanciare secondo criteri puramente pragmatici, ma di due dimensioni intrinsecamente unite, che trovano la loro armonia più profonda nel mistero stesso di Dio, che è Amore e Verità.

Tale correlazione postula una costante e accurata esegesi critica, poiché, nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, emerge non di rado una tensione dialettica tra le istanze della verità oggettiva e le premure della carità. Si ravvisa, talvolta, il rischio che un’eccessiva immedesimazione nelle vicissitudini – spesso travagliate – dei fedeli possa condurre a una pericolosa relativizzazione della verità. Infatti, una malintesa compassione, pur apparentemente mossa da zelo pastorale, rischia di offuscare la necessaria dimensione di accertamento della verità propria dell’ufficio giudiziale. Ciò può accadere, oltre che nell’ambito delle cause di nullità matrimoniale – ove potrebbe indurre a deliberazioni di sapore pastorale prive di un solido fondamento oggettivo, anche in qualunque tipo di procedimento, inficiandone il rigore e l’equità.

D’altro lato, può a volte darsi un’affermazione fredda e distaccata della verità che non tiene conto di tutto ciò che esige l’amore alle persone, omettendo quelle sollecitudini dettate dal rispetto e dalla misericordia, che devono essere presenti in tutte le fasi di un processo.

Nel considerare la relazione tra la verità e la carità, un chiaro orientamento viene dall’insegnamento dell’apostolo Paolo, che così esorta: «Agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo» (Ef 4,15). Veritatem facientes in caritate: non si tratta solo di adeguarsi a una verità speculativa ma di “fare la verità”, cioè una verità che deve illuminare tutto l’agire. E ciò dev’essere compiuto “nella carità”, che è il grande motore che porta a fare giustizia vera. Con un’altra frase biblica, questa volta di San Giovanni, voi siete chiamati ad essere «cooperatori della verità» (3 Gv 8). Benedetto XVI, che aveva scelto queste parole come motto episcopale, metteva in risalto nella sua Enciclica Caritas in veritate il «bisogno di coniugare la carità con la verità non solo nella direzione, segnata da San Paolo, della “veritas in caritate (Ef 4,15), ma anche in quella, inversa e complementare, della caritas in veritate”. La verità va cercata, trovata ed espressa nell’“economia” della carità, ma la carità a sua volta va compresa, avvalorata e praticata nella luce della verità» (n. 2).

Il vostro agire, pertanto, sia mosso sempre da quel vero amore al prossimo che cerca al di sopra di tutto la sua salvezza eterna in Cristo e nella Chiesa, che comporta l’adesione alla verità del Vangelo. Troviamo dunque l’orizzonte in cui va collocata tutta l’attività giuridica ecclesiale: la salus animarum quale suprema legge nella Chiesa. [1] In questo modo, il vostro servizio alla verità della giustizia è un contributo d’amore alla salvezza delle anime.

Nella cornice della verità nella carità si potrebbero inquadrare tutti gli aspetti dei processi canonici. Anzitutto, l’agire dei vari protagonisti del processo dev’essere interamente improntato dal desiderio fattivo di contribuire a far luce sulla sentenza giusta cui pervenire, con una rigorosa onestà intellettuale, una competenza tecnica e una coscienza retta. La tensione permanente di tutti verso la verità è ciò che rende profondamente armonico l’insieme dell’attività dei tribunali, seguendo quella concezione istituzionale del processo, magistralmente descritta dal Venerabile Pio XII nel suo  Discorso alla Rota del 1944[2] Lo scopo che accomuna tutti gli operatori nei processi, ciascuno nella fedeltà al proprio ruolo, è la ricerca della verità, che non si riduce all’adempimento professionale, ma è da intendersi come espressione diretta della responsabilità morale. A ciò muove in primo luogo la carità, sapendo però andare oltre le esigenze della sola giustizia, per servire nella misura del possibile il bene integrale delle persone, senza stravolgere la propria funzione ma esercitandola con pieno senso ecclesiale.

Il servizio alla verità nella carità deve risplendere in tutto l’operato dei tribunali ecclesiastici. Ciò deve poter essere apprezzato da tutta la comunità ecclesiale e specialmente dai fedeli coinvolti: da coloro che chiedono il giudizio sulla loro unione matrimoniale, da chi è accusato di aver commesso un delitto canonico, da chi si considera vittima di una grave ingiustizia, da chi rivendica un diritto. I processi canonici devono ispirare quella fiducia che proviene dalla serietà professionale, dal lavoro intenso e premuroso, dalla dedizione convinta a ciò che può e deve essere percepito come una vera vocazione professionale. I fedeli e l’intera comunità ecclesiale hanno diritto a un retto e tempestivo esercizio delle funzioni processuali, perché è un cammino che incide sulle coscienze e sulle vite. 

Sotto questa luce va messa in risalto la verità, e quindi il bene e la bellezza, di tutti gli uffici e i servizi legati ai processi. Veritatem facientes in caritate: tutti gli operatori di giustizia devono agire secondo una deontologia, che va studiata e praticata con cura nell’ambito canonico, facendo in modo che essa divenga davvero esemplare. In questo senso, uno stile ispirato alla deontologia deve permeare anche il lavoro degli avvocati quando essi assistono i fedeli nella difesa dei loro diritti, tutelando gli interessi di parte senza mai oltrepassare quanto in coscienza si ritiene giusto e conforme alla legge. I promotori di giustizia e i difensori del vincolo sono cardini nell’amministrazione della giustizia, chiamati per la loro missione a tutelare il bene pubblico. Un approccio meramente burocratico in un ruolo di tale importanza recherebbe un pregiudizio evidente alla ricerca della verità.

I giudici, chiamati alla grave responsabilità di determinare il giusto, che è il vero, non possono esimersi dal rammentare che la «giustizia cammina con la pace e sta con essa in relazione costante e dinamica. Giustizia e pace mirano al bene di ciascuno e di tutti, per questo esigono ordine e verità. Quando una è minacciata, entrambe vacillano; quando si offende la giustizia, si mette a repentaglio anche la pace». [3] Valutato in questa prospettiva, il giudice diventa operatore di pace che contribuisce a consolidare l’unità della Chiesa in Cristo.

Il processo non è di per sé una tensione tra interessi contrastanti, come a volte viene frainteso, ma è lo strumento indispensabile per discernere la verità e la giustizia nel caso. Il contradittorio nel processo giudiziale, di conseguenza, è un metodo dialogico per l’accertamento del vero. La concretezza del caso, infatti, richiede sempre che siano appurati i fatti e confrontate le ragioni e le prove a favore delle varie posizioni, sulla base delle presunzioni di validità del matrimonio e di innocenza dell’indagato, fino a prova contraria. L’esperienza giuridica maturata testimonia il ruolo imprescindibile del contraddittorio e l’importanza decisiva della fase istruttoria. Il giudice, mantenendo l’indipendenza e l’imparzialità, dovrà dirimere la controversia secondo gli elementi e gli argomenti emersi nel processo. Non osservare questi basilari principi di giustizia – e favorire una disparità ingiustificata nella trattazione di situazioni simili – è una notevole lesione al profilo giuridico della comunione ecclesiale.

Queste considerazioni potrebbero essere applicate ad ogni fase del processo e ad ogni tipo di causa giudiziale. A titolo di esempio, nel processo più breve di nullità matrimoniale davanti al Vescovo diocesano, l’indole a prima vista manifesta del capo di nullità che lo rende possibile va giudicata con molta attenzione, senza dimenticare che dovrà essere lo stesso processo dovutamente attuato a confermare l’esistenza della nullità o a determinare la necessità di ricorrere al processo ordinario. Si rivela quindi fondamentale che si continui a studiare e applicare il diritto matrimoniale canonico con serietà scientifica e fedeltà al Magistero. Questa scienza è indispensabile per risolvere le cause seguendo i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza della Rota Romana, i quali, nella maggioranza dei casi, non fanno altro che dichiarare le esigenze del diritto naturale. 

Cari amici, la vostra missione è alta ed esigente. Siete chiamati a custodire la verità con rigore ma senza rigidità e a esercitare la carità senza omissione. In questo equilibrio, che è in realtà una profonda unità, si deve manifestare la vera sapienza giuridica cristiana. Vorrei concludere queste riflessioni affidando il vostro lavoro all’intercessione della Madonna Speculum iustitiae, modello perfetto di verità nella carità. Grazie!

 

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06/11/25

INTELLIGENZA ARTIFICIALE UMANIZZATA

INCONTRO CON GLI STUDENTI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DEL MONDO EDUCATIVO  DISCORSO DEL SANTO PADRE LEONE XIV


Cari ragazzi, care ragazze, buongiorno!

Che gioia incontrarvi! Grazie a voi! Ho atteso questo momento con grande emozione: la vostra compagnia, infatti, mi fa ricordare gli anni nei quali insegnavo matematica a giovani vivaci come voi. Vi ringrazio per aver risposto così, per essere qui oggi, per condividere le riflessioni e le speranze che, attraverso di voi, consegno ai nostri amici sparsi in tutto il mondo.

Vorrei cominciare ricordando Pier Giorgio Frassati, uno studente italiano che, come sapete, è stato canonizzato durante quest’anno giubilare. Col suo animo appassionato per Dio e per il prossimo, questo giovane santo coniò due frasi che ripeteva spesso, quasi come un motto, lui diceva: “Vivere senza fede non è vivere, ma vivacchiare” e ancora: “Verso l’alto”. Sono affermazioni molto vere e incoraggianti. Anche a voi, perciò, dico: abbiate l’audacia di vivere in pienezza. Non accontentatevi delle apparenze o delle mode: un’esistenza appiattita su quel che passa non ci soddisfa mai. Invece, ognuno dica nel proprio cuore: “Sogno di più, Signore, ho voglia di più: ispirami tu!”. Questo desiderio è la vostra forza ed esprime bene l’impegno di giovani che progettano una società migliore, della quale non accettano di restare spettatori. Vi incoraggio, perciò, a tendere costantemente “verso l’alto”, accendendo il faro della speranza nelle ore buie della storia. Come sarebbe bello se un giorno la vostra generazione fosse riconosciuta come la “generazione plus”, ricordata per la marcia in più che saprete dare alla Chiesa e al mondo.

Questo, cari ragazzi, non può rimanere il sogno di una persona sola: uniamoci allora per realizzarlo, testimoniando insieme la gioia di credere in Gesù Cristo. Come possiamo riuscirci? La risposta è essenziale: attraverso l’educazione, uno degli strumenti più belli e potenti per cambiare il mondo.

L’amato Papa Francesco, cinque anni fa, ha lanciato il grande progetto del Patto Educativo Globale, e cioè un’alleanza di tutti coloro che, a vario titolo, lavorano nell’ambito dell’educazione e della cultura, per coinvolgere le giovani generazioni in una fraternità universale. Voi, infatti, non siete solo destinatari dell’educazione, ma i suoi protagonisti. Perciò oggi vi chiedo di allearvi per aprire una nuova stagione educativa, nella quale tutti — giovani e adulti — diventiamo credibili testimoni di verità e di pace. Per questo vi dico: siete chiamati a essere truth-speakers e peace-makers, persone di parola e costruttori di pace. Coinvolgete i vostri coetanei nella ricerca della verità e nella coltivazione della pace, esprimendo queste due passioni con la vostra vita, con le parole e con i gesti quotidiani.

In proposito, all’esempio di san Pier Giorgio Frassati unisco una riflessione di san John Henry Newman, un santo studioso, che presto sarà proclamato Dottore della Chiesa. Egli diceva che il sapere si moltiplica quando viene condiviso e che è nella conversazione delle menti che si accende la fiamma della verità. Così la vera pace nasce quando tante vite, come stelle, si uniscono e formano un disegno. Insieme possiamo formare costellazioni educative, che orientano il cammino futuro.

Da ex professore di matematica e fisica, permettetemi di fare con voi qualche calcolo. Avrete l’esame di matematica tra poco forse? Vediamo… Sapete quante stelle ci sono nell’universo osservabile? È un numero impressionante e meraviglioso: un sestilione di stelle – un 1 seguito da 21 zeri! Se le dividessimo tra gli 8 miliardi di abitanti della Terra, ogni uomo avrebbe per sé centinaia di miliardi di stelle. Ad occhio nudo, nelle notti limpide, possiamo scorgerne circa cinquemila. Anche se le stelle sono miliardi di miliardi, vediamo solo le costellazioni più vicine: queste però ci indicano una direzione, come quando si naviga per mare.

Da sempre i viaggiatori hanno trovato la rotta nelle stelle. I marinai seguivano la Stella Polare; i Polinesiani attraversavano l’oceano memorizzando mappe stellari. Secondo i contadini delle Ande, che ho incontrato da missionario in Perù, il cielo è un libro aperto che segna le stagioni della semina, della tosatura, dei cicli della vita. Persino i Magi hanno seguito una stella per arrivare a Betlemme ad adorare Gesù Bambino.

Come loro, anche voi avete stelle-guida: i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti, i buoni amici, bussole per non perdervi nelle vicende liete e tristi della vita. Come loro, siete chiamati a diventare a vostra volta luminosi testimoni per chi vi sta accanto. Ma, come dicevo, una stella da sola resta un punto isolato. Quando si unisce alle altre, invece, forma una costellazione, come la Croce del Sud. Così siete voi: ognuno è una stella, e insieme siete chiamati a orientare il futuro. L’educazione unisce le persone in comunità vive e organizza le idee in costellazioni di senso. Come scrive il profeta Daniele, «quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno» (Dn 12,3): che meraviglia: siamo stelle, sì, perché siamo scintille di Dio. Educare significa coltivare questo dono.

L’educazione, infatti, ci insegna a guardare in alto, sempre più in alto. Quando Galileo Galilei puntò il cannocchiale al cielo, scoprì mondi nuovi: le lune di Giove, le montagne della Luna. Così è l’educazione: un cannocchiale che vi permette di guardare oltre, di scoprire ciò che da soli non vedreste. Non fermatevi, allora, a guardare lo smartphone e i suoi velocissimi frammenti d’immagini: guardate al Cielo, guardate verso l’alto.

Cari giovani, voi stessi avete suggerito la prima delle nuove sfide che ci impegnano nel nostro Patto Educativo Globale, esprimendo un desiderio forte e chiaro; avete detto: “Aiutateci nell’educazione alla vita interiore.” Sono rimasto veramente colpito da questa richiesta. Non basta avere grande scienza, se poi non sappiamo chi siamo e qual è il senso della vita. Senza silenzio, senza ascolto, senza preghiera, perfino le stelle si spengono. Possiamo conoscere molto del mondo e ignorare il nostro cuore: anche a voi sarà capitato di percepire quella sensazione di vuoto, di inquietudine che non lascia in pace. Nei casi più gravi, assistiamo a episodi di disagio, violenza, bullismo, sopraffazione, persino a giovani che si isolano e non vogliono più rapportarsi con gli altri. Penso che dietro a queste sofferenze ci sia anche il vuoto scavato da una società incapace di educare la dimensione spirituale, non solo tecnica, sociale e morale della persona umana.

Da giovane, sant’Agostino era un ragazzo brillante, ma profondamente insoddisfatto, come leggiamo nella sua autobiografia, Le Confessioni. Egli cercava dappertutto, tra carriera e piaceri, e ne combinava di tutti i colori, senza però trovare né verità né pace. Finché non ha scoperto Dio nel proprio cuore, scrivendo una frase densissima, che vale per tutti noi: «Il mio cuore è inquieto finché non riposa in Te». Ecco allora che cosa significa educare alla vita interiore: ascoltare la nostra inquietudine, non fuggirla né ingozzarla con ciò che non sazia. Il nostro desiderio d’infinito è la bussola che ci dice: “Non accontentarti, sei fatto per qualcosa di più grande”, “non vivacchiare, ma vivi”.

La seconda delle nuove sfide educative è un impegno che ci tocca ogni giorno e del quale voi siete maestri: l’educazione al digitale. Ci vivete dentro, e non è un male: ci sono opportunità enormi di studio e comunicazione. Non lasciate però che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia! Siate voi gli autori: usate con saggezza la tecnologia, ma non lasciate che la tecnologia usi voi.

Anche l’intelligenza artificiale è una grande novità – una delle rerum novarum, cioè delle cose nuove – del nostro tempo: non basta tuttavia essere “intelligenti” nella realtà virtuale, ma bisogna essere umani con gli altri, coltivando un’intelligenza emotiva, spirituale, sociale, ecologica. Perciò vi dico: educatevi ad umanizzare il digitale, costruendolo come uno spazio di fraternità e di creatività, non una gabbia dove rinchiudervi, non una dipendenza o una fuga. Anziché turisti della rete, siate profeti nel mondo digitale!

A questo riguardo, abbiamo davanti un attualissimo esempio di santità: San Carlo Acutis. Un ragazzo che non si è fatto schiavo della rete, usandola invece con abilità per il bene. San Carlo unì la sua bella fede alla passione per l’informatica, creando un sito sui miracoli eucaristici, e facendo così di Internet uno strumento per evangelizzare. La sua iniziativa ci insegna che il digitale è educativo quando non ci rinchiude in noi stessi, ma ci apre agli altri: quando non ti mette al centro, ma ti concentra su Dio e sugli altri.

Carissimi, arriviamo infine alla terza nuova grande sfida che oggi vi affido e che sta al cuore del nuovo Patto Educativo Globale: la educazione alla pace. Vedete bene quanto il nostro futuro venga minacciato dalla guerra e dall’odio che dividono i popoli. Questo futuro può essere cambiato? Certamente! Come? Con un’educazione alla pace disarmata e disarmante. Non basta, infatti, far tacere le armi: occorre disarmare i cuori, rinunciando a ogni violenza e volgarità. In tal modo, un’educazione disarmante e disarmata crea uguaglianza e crescita per tutti, riconoscendo l’uguale dignità di ogni ragazzo e ragazza, senza mai dividere i giovani tra pochi privilegiati che hanno accesso a scuole costosissime e tanti che non accesso all’educazione. Con grande fiducia in voi, vi invito a essere operatori di pace anzitutto lì dove vivete, in famiglia, a scuola, nello sport e tra gli amici, andando incontro a chi proviene da un’altra cultura.

Per concludere, carissimi, il vostro sguardo non sia rivolto alle stelle cadenti, cui si affidano desideri fragili. Guardate ancora più verso l’alto, verso Gesù Cristo, «il sole di giustizia» (cfr Lc 1,78), che vi guiderà sempre nei sentieri della vita.

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13/10/25

Papa Leone XIV rivede la gestione finanziaria vaticana: fine del monopolio Ior, più potere all’Apsa

Il primo Motu Proprio del nuovo Pontefice annulla la riforma di Francesco: torna la cooperazione tra gli enti della Curia. Apsa riconquistata la centralità sugli investimenti.

Con la Lettera apostolica Coniuncta Cura, pubblicata il 6 ottobre, Papa Leone XIV cancella l'esclusiva concessa allo Ior da Papa Francesco nel 2022 sulla gestione degli investimenti della Santa Sede. La nuova norma apre nuovamente le porte a un ruolo più attivo per l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa), che potrà ora scegliere se appoggiarsi allo Ior oppure ad altri intermediari finanziari esterni, in base a criteri di efficienza e convenienza stabiliti dal Comitato per gli Investimenti.

Il provvedimento, frutto di tre mesi di consultazioni con i principali organismi economici vaticani, mira a porre fine al lungo conflitto tra le due istituzioni finanziarie della Santa Sede: da un lato lo Ior, guidato da de Franssu e Mammì, e dall’altro l’Apsa, sotto la guida di Piccinotti e Gasperini.

Pur riaffermando il principio della "corresponsabilità nella communio", Leone riconosce di fatto l’autonomia gestionale dell’Apsa, marginalizzata dalla precedente normativa.

Questa mossa segna l’inizio di una nuova fase nella politica economica vaticana, dopo gli scandali legati agli investimenti immobiliari e i processi ancora in corso.

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05/05/25

Capitolo VII – Accettazione, Proclamazione e Inizio del Ministero del Nuovo Pontefice

  1. Accettazione dell’elezione e scelta del nome (n. 87): atto formale, documentato.
  2. Acquisto dell’autorità pontificia (n. 88): immediato se l’eletto è già vescovo; altrimenti, viene ordinato vescovo subito.
  3. Annuncio al popolo e Benedizione "Urbi et Orbi" (n. 89): effettuati dal Cardinale Protodiacono.
  4. Conclusione del Conclave (n. 91): avviene con l’accettazione dell’elezione.
  5. Presa di possesso della Basilica Lateranense (n. 92): obbligo entro breve tempo dall’inizio del pontificato.

La promulgazione finale (alla fine del documento) conferma il carattere normativo vincolante della Costituzione, abrogando ogni precedente disposizione contraria e vietando ogni tentativo di invalidarne i contenuti.

 

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05/05/25

Capitolo VI – Cosa si deve osservare o evitare nell’elezione del Sommo Pontefice

  1. Condanna della simonia (n. 78): scomunica per chi la commette, ma l'elezione resta valida.
  2. Divieto assoluto di accordi pre-elettorali o promesse di voto (nn. 79–82): ogni forma di pressione, veto politico, patto o giuramento tra cardinali è vietata, invalida e punita con la scomunica.
  3. Esortazione spirituale ai Cardinali (n. 83): devono votare liberi da influenze esterne o personali, mirando solo al bene della Chiesa.
  4. Coinvolgimento orante del Popolo di Dio (nn. 84–85): si richiede preghiera unanime per illuminare gli elettori.
  5. Invito all’eletto a non rifiutare per timore (n. 86): Dio dà la forza per compiere il gravoso compito.

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05/05/25

CAPITOLO V – Svolgimento dell’elezione

L’unica forma valida di elezione è lo scrutinio segreto, con voto personale e anonimo. 

È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi

Le votazioni seguono un rito preciso in tre fasi (pre-scrutinio, scrutinio, post-scrutinio). Le schede vengono bruciate dopo ogni sessione. Se dopo più turni non si giunge a un risultato, sono previste pause di preghiera e riflessione. Dopo 33 votazioni non risolutive, si restringe la scelta ai due più votati, che non possono però votare. Un’elezione non conforme è nulla.

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05/05/25

CAPITOLO IV – Osservanza del segreto

Tutti i Cardinali e coloro coinvolti nel Conclave sono tenuti al segreto assoluto su tutto ciò che riguarda l’elezione, con pena della scomunica latae sententiae per chi lo viola. È vietata ogni forma di comunicazione esterna, ricezione di stampa o media, e uso di strumenti di registrazione o trasmissione. 

Il segreto è vincolante anche dopo l’elezione del Papa, salvo espressa dispensa del Pontefice. Il Camerlengo e i Cardinali Assistenti vigilano sull’osservanza di tali norme.

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05/05/25

Capitolo III – L’inizio degli atti dell’elezione

Dopo le esequie del Papa defunto, i Cardinali partecipano alla Messa “Pro eligendo Papa” nella Basilica di San Pietro. Nel pomeriggio, si recano in processione alla Cappella Sistina, invocando lo Spirito Santo con il Veni Creator

L’elezione avviene solo in Cappella Sistina, luogo sigillato e protetto da controlli per garantire il segreto. I Cardinali pronunciano un giuramento solenne di fedeltà, riservatezza e indipendenza da influenze esterne. 

Dopo il giuramento, viene intimato l’extra omnes e tutti gli estranei escono. 

Un ecclesiastico tiene una meditazione sul compito elettivo, poi anche lui lascia la Cappella. Segue una discussione guidata dal Cardinale Decano per chiarire eventuali dubbi. Nessuna norma essenziale può essere modificata, nemmeno con voto unanime. Se nulla osta, l’elezione può cominciare subito secondo le regole previste.

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05/05/25

Capitolo II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO

Il Conclave si svolge nella Città del Vaticano, in ambienti riservati, con i Cardinali alloggiati alla Domus Sanctae Marthae. Gli spazi del Conclave, inclusa la Cappella Sistina, vengono chiusi agli estranei per garantire riservatezza. 

I Cardinali devono astenersi da ogni comunicazione esterna, salvo urgente necessità riconosciuta. Nessuno può parlare con loro, nemmeno occasionalmente. Persone specifiche, come il Segretario del Collegio, liturgisti, medici, confessori e addetti ai servizi, possono essere presenti, ma devono essere autorizzate. Tutti costoro devono prestare giuramento di assoluto segreto, pena la scomunica. È vietato usare strumenti di registrazione o comunicazione. L'intera procedura mira a proteggere l'integrità e la discrezione dell’elezione. 

La vigilanza è affidata al Camerlengo e ai suoi collaboratori. Nessuna deroga è ammessa senza l’esplicito consenso del nuovo Papa.

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05/05/25

Capitolo I GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE

Il diritto di eleggere il Papa spetta solo ai Cardinali sotto gli 80 anni, in numero massimo di 120. L’elezione spetta esclusivamente a loro anche se la Sede vaca durante un Concilio o un Sinodo, che in tal caso devono sospendersi. Nessun Cardinale elettore può essere escluso, salvo i casi previsti altrove nella Costituzione. Anche senza aver ricevuto simboli cardinalizi, un Cardinale pubblicato in Concistoro ha diritto di voto, salvo deposti o dimissionari. Il Conclave inizia entro 15-20 giorni dalla vacanza della Sede, salvo eccezioni. Tutti i Cardinali elettori sono obbligati a partecipare, salvo gravi impedimenti riconosciuti. Chi arriva prima dell’elezione può prendervi parte. Chi rifiuta ingiustificatamente di partecipare o si allontana senza motivo non può essere riammesso. Malati o assenti per giusta causa possono essere riammessi. Chi si allontana per motivi gravi può rientrare e votare.

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